CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 marzo 2021
540.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-05420 Zangrillo: Nuova proroga della sospensione delle condizionalità in materia di contratti a tempo determinato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'atto di sindacato ispettivo in discussione affronta un tema di indubbia centralità ed evidente delicatezza, che impone in via preliminare la ricostruzione dell'attuale stato della normativa.
  Il comma 279 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) concerne le proroghe e i rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato, ha prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria in materia (introdotto dall'articolo 93, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 e successive modificazioni).
  La norma, consente, dunque, che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta mediante un atto intervenuto entro il 31 marzo 2021 (anziché, come nella norma vigente, entro il 31 dicembre 2020), anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e successive modificazioni.
  Si ricorda che il suddetto articolo 19, comma 1, alle lettere a) e b), fa riferimento alla sussistenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o di esigenze di sostituzione di altri lavoratori, o di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
  Voglio assicurare il massimo interesse del Ministro e del Ministero che rappresento nel prendere in considerazione, dal punto di vista tecnico, la questione aperta, che deve essere vagliata anche alla luce del quadro emergenziale in modo sinergico con l'impegno su tutte le politiche sul lavoro nella difesa dell'occupazione e assicurando la massima tutela possibile dei lavoratori.

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ALLEGATO 2

5-05421 Serracchiani: Iniziative per favorire il rinnovo del CCNL del settore della vigilanza privata.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sul contratto nazionale del settore della vigilanza privata.
  In primo luogo, occorre precisare che le tabelle adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine al costo del lavoro costituiscono il parametro di valutazione per l'affidamento di attività nei vari settori merceologici, ivi incluso quello della vigilanza privata.
  Cionondimeno, rimane in capo alla stazione appaltante il fondamentale compito di valutare la congruità e la adeguatezza delle offerte presentate in occasione di procedure di gara al fine di evitare fenomeni distorsivi dovuti ad offerte che non tengano conto delle condizioni giuridiche ed economiche previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
  Per quanto attiene, infine, al mancato rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 2013 giova ricordare che le iniziative finalizzate al rinnovo della piattaforma contrattuale sono rimesse alle Parti nella loro autonomia negoziale.
  Resta comunque ferma la più ampia disponibilità del Ministero che rappresento a favorire, ove richiesto dalle Parti, l'avvio di un percorso finalizzato al rinnovo – in maniera condivisa da tutti i soggetti coinvolti – del citato contratto.

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ALLEGATO 3

5-05422 D'Alessandro: Iniziative per il risanamento e il riequilibrio della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti (CIPAG).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto concernente la sostenibilità di lungo periodo della Cassa di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG).
  Al riguardo, nel precisare che la competenza primaria in materia di sostenibilità tecnico-finanziaria degli enti privati di previdenza obbligatoria spetta al co-vigilante Ministero dell'economia e delle finanze e che la competenza in materia di controllo sugli investimenti spetta alla COVIP, voglio evidenziare l'attività di vigilanza svolta dal Ministero del lavoro.
  In occasione della verifica triennale di stabilità di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, è stato valutato, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il bilancio tecnico al 31 dicembre 2017, constatando che, nel cinquantennio 2018-2067, secondo le ipotesi assunte, il saldo previdenziale tra entrate contributive (compresi i contributi integrativi versati dalle società di ingegneria) e prestazioni pensionistiche risulta negativo nel quinquennio 2045-2049, mentre il saldo gestionale, tra entrate e uscite totali, comprensivo dei rendimenti patrimoniali, è sempre positivo in tutto il cinquantennio di previsione. Il patrimonio non si azzera mai e risulta sufficiente alla copertura della riserva legale, pari a cinque annualità delle pensioni correnti, ad eccezione del periodo 2018-2021, come evidenziato dal relativo indicatore di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 29 novembre 2007.
  A tale riguardo, in occasione dell'esame del bilancio contabile 2018, si è già avuto modo di rilevare la persistenza della problematica relativa all'indice di copertura del patrimonio netto, pari a 4,86 annualità delle pensioni in essere al 2018, che rimane sostanzialmente invariato anche nel bilancio consuntivo 2019. Ai fini della verifica della congruità dell'aliquota contributiva, l'indicatore di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 29 novembre 2007, espresso come rapporto tra saldo previdenziale, calcolato escludendo i contributi integrativi versati dalle società di ingegneria, e monte reddituale imponibile, evidenzia che l'aliquota contributiva non risulta di equilibrio nel periodo dal 2044 al 2050.
  In ogni caso, è opportuno considerare che, nel corso del 2019, è stato portato a compimento un articolato processo di modifica dei testi regolamentari, avviato dalla Cassa nel 2018. In particolare, a riscontro delle osservazioni formulate dalle Amministrazioni vigilanti sulle delibere Comitato dei Delegati n. 10 del 21 novembre 2018 e n. 11 del 13 dicembre 2018, si segnala che, con determina presidenziale n. 49 del 20 maggio 2019, è stato deliberato l'aumento, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, dell'aliquota contributiva soggettiva obbligatoria al 18 per cento del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF ed è stato aggiornato il massimale del reddito professionale su cui applicare tale aliquota, i cui effetti sono già stati considerati dal bilancio consuntivo 2019.
  Con riferimento agli investimenti delle risorse finanziarie e alla composizione del patrimonio degli enti privati di previdenza obbligatoria, per quanto di competenza, l'analisi ministeriale basata sull'ultima relazione sugli investimenti trasmessa dalla COVIP, si è conclusa con l'invio alla Cassa Geometri di una comunicazione contenente, oltre alle valutazioni ministeriali, anche le criticità evidenziate dalla COVIP e l'invito all'adozione di eventuali azioni correttive per il loro superamento. Pag. 54
  In particolare, con riferimento alla gestione finanziaria dell'Ente, faccio presente che la questione della redditività degli investimenti mobiliari e delle partecipazioni detenute dalla Cassa Geometri è attualmente al vaglio del Collegio Sindacale, come risulta dai verbali dell'organo di controllo.
  Per quanto attiene alla regolamentazione interna in materia di investimenti ed alla selezione dei gestori, risulta che la Covip ha effettuato un accertamento ispettivo presso l'Ente che si è protratto dal novembre del 2017 al marzo del 2018, dal quale sono emerse alcune problematicità segnalate all'Ente anche dalle Amministrazioni vigilanti riguardanti, peraltro, la società di gestione del risparmio Quaestio Capital Management. Le problematicità emerse hanno portato l'Ente, tra l'altro, ad aggiornare la propria Asset Allocation Strategica (AAS) ed a modificare il Documento sulla politica di investimento.
  Evidenzio, infine, che la Cassa Geometri, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Regolamento di attuazione delle norme statutarie, può detenere partecipazioni anche rilevanti, in società di gestione e di gestione del risparmio, mobiliare ed immobiliare.
  Pertanto, le Amministrazioni vigilanti e la Corte dei Conti hanno più volte raccomandato all'Ente di adoperarsi al fine di procedere ad una razionalizzazione delle proprie partecipazioni in conformità alle proprie finalità istituzionali e ponendo attenzione alla economicità della gestione realizzata. La Cassa è stata invitata più volte a voler riferire circa gli «effettivi benefici» ottenuti negli anni dalle partecipazioni detenute, sia per gli iscritti, sia in termini di risultati di bilancio. Su tale richiesta, si è tuttora in attesa di riscontro da parte dell'Ente.
  Concludo rassicurando gli Onorevoli interroganti sulla costante attività di vigilanza da parte della Direzione Generale competente del Ministero sull'ente in argomento anche alla luce delle segnalazioni sollevate nel presente atto.

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ALLEGATO 4

5-05423 Rizzetto: Iniziative per sostituzione del presidente dell'ANPAL.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'onorevole interrogante richiama l'attenzione sulla gestione dell'ANPAL.
  Al riguardo, il Ministero che rappresento, coerentemente con gli impegni assunti e con la ferma volontà di garantire la massima trasparenza del proprio operato nel controllo degli enti vigilanti anche ai fini delle conseguenti determinazioni necessarie a rimuovere eventuali distorsioni che dovessero emergere, si è prontamente e attivato.
  In relazione al quesito posto, voglio rassicurare l'odierno interpellante che il Ministero che rappresento continuerà a svolgere una stringente vigilanza sull'ANPAL, in quanto uno degli obiettivi primari del Governo è il potenziamento delle politiche attive in materia di lavoro come strumento fondamentale per promuovere l'occupazione giovanile e combattere in radice il fenomeno della disoccupazione. Il corretto funzionamento della struttura a ciò deputata è, quindi, obiettivo primario del Ministero che rappresento.
  Affinché le politiche attive del lavoro siano immediatamente operative, è necessario migliorare gli strumenti esistenti, come l'assegno di riallocazione, rafforzando le politiche di formazione dei lavoratori occupati e disoccupati.
  In tal senso, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha già avviato una intensa interlocuzione con i vertici ANPAL sul tema dell'assegno di ricollocazione (ADR), per il quale l'Agenzia ha dimostrato la massima attenzione e disponibilità a sostenere il percorso segnato dalla volontà del Ministro che lo ha indicato tra le più stringenti priorità.
  Durante l'incontro, il Ministro ha raccomandato ad Anpal una interlocuzione che avvenga sulla base di una posizione comune e univoca espressa dagli organi dell'Agenzia.
  Senza uniformità d'intese nella struttura tecnica il percorso non può essere efficace.
  Garantisco, dunque, l'impegno di tutti gli attori interistituzionali.
  Si è ragionato, in particolare, di creare una forte connessione tra politiche attive e percorsi di formazione anche, ove fosse necessario, mediante una norma ad hoc che permetta di definire un livello essenziale unitario, anche mediante il rafforzamento dei Centri per l'impiego.
  Concludo sottolineando che è prioritario per il Governo l'istituzione di un sistema di protezione sociale che non può prescindere dal potenziamento delle politiche attive e dall'adeguamento delle competenze professionali delle lavoratrici e dei lavoratori.

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ALLEGATO 5

5-05424 Frate: Modalità semplificate per il riconoscimento dell'esonero contributivo nel settore agricolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto concernente la modalità gestionali concernenti l'esonero contributivo a favore degli imprenditori agricoli.
  Al riguardo, innanzitutto mi preme sottolineare che l'Inps, con il messaggio 4272 del 13 novembre 2020, nelle more della conversione dei decreti-legge n. 137 del 2020 e n. 149 del 2020, ha fornito le prime indicazioni per l'applicazione dell'esonero in questione, precisando che lo stesso è fruibile soltanto previa presentazione di domanda telematica.
  Per i lavoratori autonomi in agricoltura che costituiscono una delle categorie di contribuenti che possono beneficiare dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, l'articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito con modifiche dalla legge n. 21 del 2021 ha disposto la sospensione del pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.
  Ciò premesso, con riferimento alla questione sollevata nell'atto ispettivo in oggetto circa una possibile applicazione d'ufficio dell'esonero in esame, data la disponibilità in capo all'Inps degli elementi per quantificare l'esonero, si evidenzia che lo stesso è destinato sia ai lavoratori autonomi in agricoltura, sia ai datori di lavoro che svolgono un'attività di impresa identificata da uno dei codici Ateco indicati nell'Allegato 3 del decreto-legge n. 137 del 2020.
  La presentazione dell'istanza si rende necessaria poiché l'attribuzione in questione presenta le caratteristiche della concessione di un beneficio disciplinato dalle norme dell'Unione europea e perché mediante la domanda, viene manifestata da parte del contribuente interessato la volontà di accedere al beneficio che, si ricorda, ai sensi del comma 2 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  Come ha avuto modo di precisare il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con recenti note, i benefici di cui agli articoli 16 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 21 del decreto-legge n. 149 del 2020, recepito nell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, sono da ritenersi autorizzati nell'ambito del regime di aiuti di Stato, e sono concessi, pertanto, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
  In base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

   l'importo complessivo dell'aiuto non sia superiore a 1.800.000 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

   gli aiuti siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019;

   in deroga al punto precedente, gli aiuti siano concessi a microimprese o piccole Pag. 57imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

   gli aiuti siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

  L'Inps ha evidenziato, infine, che la previsione della presentazione delle istanze consente di autorizzare la concessione del beneficio ai richiedenti nel rispetto dei limiti delle risorse complessivamente destinate all'esonero, pari a 385,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 309,8 milioni di euro per l'anno 2021.
  Pertanto, fermo restando l'esigenza di snellire le procedure attuali, concludo sottolineando la necessità di un doveroso controllo prima della concessione del beneficio in argomento.

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ALLEGATO 6

5-05425 Barzotti: Applicazione di parametri adeguati per il calcolo delle retribuzioni minime nel settore del trasporto aereo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sugli aspetti critici del settore aereo.
  Al riguardo, voglio preliminarmente precisare che la misura richiamata nell'atto (articolo 203 del cosiddetto «decreto rilancio») rappresenta certamente una prima risposta alla perdurante condizione di svantaggio – sul piano retributivo e contrattuale – in cui spesso si sono trovati i lavoratori italiani dipendenti da compagnie del trasporto aereo che, benché stabilmente operanti sul territorio italiano, non garantiscono l'applicazione delle tutele previste nel nostro Paese.
  Pertanto, in virtù della richiamata disposizione normativa il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del trasporto aereo diventa il riferimento per garantire a tali lavoratori i necessari livelli retributivi.
  Anche alla luce di quanto segnalato dagli Onorevoli interroganti, il Ministero che rappresento ritiene di definire – unitamente all'Ispettorato Nazionale del lavoro e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – adeguate forme di vigilanza volte a verificare il rispetto dell'obbligo previsto dalla disposizione in parola e l'eventuale applicazione della relativa sanzione.
  Infine voglio segnalare che è allo studio una proposta normativa volta a sostenere, ancora come una volta come nel passato, il settore del trasporto aereo con il massimo impegno, come peraltro dimostrato dal Ministro sin dall'atto del suo insediamento. Un tema così sensibile, che coinvolge migliaia di lavoratori e famiglie, non sarà certamente trascurato e continuerà a rappresentare una priorità dell'agenda ministeriale.