CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 febbraio 2021
530.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (C. 2845 Governo);

   esaminate le disposizioni afferenti al settore giustizia;

   considerato in particolare che:

    l'articolo 13, comma 13, proroga fino al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, originariamente prevista fino al 1° settembre 2020 dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e già prorogata fino al 31 dicembre 2020 per effetto dell'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

    tale proroga della sospensione ha effetto solo per i provvedimenti adottati ai sensi del codice di procedura civile per mancato pagamento del canone alle scadenze, per i provvedimenti contenenti l'ingiunzione di rilasciare l'immobile venduto, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari;

    il successivo comma 14 dell'articolo 13 prevede la proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, modificando a tal fine l'articolo 54-ter del citato decreto-legge n. 18 del 2020 il quale prevede – a seguito delle modificazioni intervenute con l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 – che, per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, venga sospesa su tutto il territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2020, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, ai sensi dell'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore;

    andrebbe valutata l'opportunità di rivedere le proroghe sopra riportate al fine di evitare che esse possano determinare un vantaggio per soggetti che hanno maturato una morosità pregressa per cause indipendenti dall'emergenza sanitaria;

    in tale prospettiva andrebbe valutata l'opportunità di una distinzione tra le diverse ipotesi di morosità in relazione al loro legame temporale e causale con la situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, nonché dell'utilizzo del Fondo inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, e della previsione di agevolazioni tributarie a vantaggio dei soggetti proprietari dei relativi immobili,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere le discipline di proroga Pag. 18 di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 13, anche attraverso l'introduzione di una distinzione tra le diverse ipotesi di morosità in relazione al loro legame temporale e causale con la situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, nonché attraverso l'utilizzo di uno strumento quale il Fondo inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, e la previsione di agevolazioni tributarie a vantaggio dei soggetti proprietari dei relativi immobili.