CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 gennaio 2021
514.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 20

ALLEGATO 1

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (C. 2845 Governo).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DALLA RELATRICE

  La VI Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2845, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

   ricordato che il provvedimento reca diverse misure di competenza della Commissione Finanze, intervenendo con disposizioni di proroga aventi ad oggetto i canoni per le locazioni passive di immobili per finalità istituzionali (art. 3, comma 2), i termini di adeguamento alla riforma della riscossione delle entrate locali (art. 3, comma 4), l'obbligo di trasmissione telematica dei dati al Sistema tessera sanitaria (art. 3, comma 5), le modalità di svolgimento delle assemblee di banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici (art. 3, comma 6), gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021 (art. 3, comma 7), le modalità dell'avvio e dell'operatività della cd. lotteria degli scontrini (art. 3, commi da 9 a 11), l'estensione alle operazioni di liquidità delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, (art. 16, comma 2), l'esecuzione nell'ordinamento italiano della decisione sulle risorse proprie dell'Unione europea nel contesto del bilancio pluriennale dell'Unione europea per il settennato 2021-2027 (art. 21), l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (art. 22), la sottoscrizione in modo semplificato di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, a servizi di pagamento e di trasferimento, a contratti di credito, nonché a contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati (All.1, nn. 21 e 28);

   rammentato che l'articolo 13 del decreto-legge, ai commi 13 e 14, proroga al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per mancato pagamento del canone alle scadenze, la sospensione del rilascio dell'immobile venduto, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari, nonché la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore;

   considerato, con riferimento alle questioni affrontate dall'articolo 22, che nell'accordo sulla relazione futura tra Regno Unito e Unione europea non è stato risolto il tema dell'equivalenza dei servizi finanziari, ovvero la possibilità per imprese ubicate nel Regno Unito di vendere servizi all'interno dell'Unione europea e viceversa, garantita finora grazie al passaporto del mercato unico e che vi sarebbe l'intenzione, da entrambe le parti, di giungere a un accordo sul tema nel futuro prossimo;

   considerato peraltro che lo scambio di servizi finanziari tra Regno Unito ed Italia, sebbene molto consistente, appare asimmetrico, laddove il Regno Unito è un grande cliente dell'Italia nel mercato dei beni – il Pag. 21secondo al mondo per saldi attivi – mentre l'Italia è un grande cliente del Regno Unito per i servizi finanziari – con una considerevole quota del debito pubblico italiano intermediato da istituti bancari basati nel Regno Unito;

   ritenuto pertanto opportuno che la fine del periodo di transizione – volto a permettere a banche, imprese di investimento, fondi e assicurazioni basate nel Regno Unito di operare in Italia – sia attentamente monitorata, al fine di evitare eventuali problemi di liquidità sui mercati finanziari e assicurare la continuità aziendale delle imprese italiane che potrebbero riscontrare nel breve termine delle difficoltà a reperire i servizi di cui hanno bisogno;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere la disciplina concernente la proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore contemplata dall'articolo 13, commi 13 e 14, al fine di evitare che di tale ulteriore proroga possano avvantaggiarsi soggetti che hanno maturato una morosità pregressa per cause indipendenti dall'emergenza sanitaria e che avrebbero già dovuto reperire altra sistemazione alloggiativa prima del sopravvenire della pandemia.

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ALLEGATO 2

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (C. 2845 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2845, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

   ricordato che il provvedimento reca diverse misure di competenza della Commissione Finanze, intervenendo con disposizioni di proroga aventi ad oggetto i canoni per le locazioni passive di immobili per finalità istituzionali (art. 3, comma 2), i termini di adeguamento alla riforma della riscossione delle entrate locali (art. 3, comma 4), l'obbligo di trasmissione telematica dei dati al Sistema tessera sanitaria (art. 3, comma 5), le modalità di svolgimento delle assemblee di banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici (art. 3, comma 6), gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021 (art. 3, comma 7), le modalità dell'avvio e dell'operatività della cd. lotteria degli scontrini (art. 3, commi da 9 a 11), l'estensione alle operazioni di liquidità delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, (art. 16, comma 2), l'esecuzione nell'ordinamento italiano della decisione sulle risorse proprie dell'Unione europea nel contesto del bilancio pluriennale dell'Unione europea per il settennato 2021-2027 (art. 21), l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (art. 22), la sottoscrizione in modo semplificato di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, a servizi di pagamento e di trasferimento, a contratti di credito, nonché a contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati (All.1, nn. 21 e 28);

   rammentato che l'articolo 13 del decreto-legge, ai commi 13 e 14, proroga al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per mancato pagamento del canone alle scadenze, la sospensione del rilascio dell'immobile venduto, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari, nonché la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore;

   considerato, con riferimento alle questioni affrontate dall'articolo 22, che nell'accordo sulla relazione futura tra Regno Unito e Unione europea non è stato risolto il tema dell'equivalenza dei servizi finanziari, ovvero la possibilità per imprese ubicate nel Regno Unito di vendere servizi all'interno dell'Unione europea e viceversa, garantita finora grazie al passaporto del mercato unico e che vi sarebbe l'intenzione, da entrambe le parti, di giungere a un accordo sul tema nel futuro prossimo;

   considerato peraltro che lo scambio di servizi finanziari tra Regno Unito ed Italia, sebbene molto consistente, appare asimmetrico, laddove il Regno Unito è un grande cliente dell'Italia nel mercato dei beni – il Pag. 23secondo al mondo per saldi attivi – mentre l'Italia è un grande cliente del Regno Unito per i servizi finanziari – con una considerevole quota del debito pubblico italiano intermediato da istituti bancari basati nel Regno Unito;

   ritenuto pertanto opportuno che la fine del periodo di transizione – volto a permettere a banche, imprese di investimento, fondi e assicurazioni basate nel Regno Unito di operare in Italia – sia attentamente monitorata, al fine di evitare eventuali problemi di liquidità sui mercati finanziari e assicurare la continuità aziendale delle imprese italiane che potrebbero riscontrare nel breve termine difficoltà a reperire i servizi di cui hanno bisogno;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere – anche attraverso strumenti quali l'ampliamento dell'utilizzo del Fondo inquilini morosi incolpevoli e le agevolazioni tributarie a vantaggio dei soggetti proprietari dei relativi immobili – la disciplina concernente la proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore contemplata dall'articolo 13, commi 13 e 14, al fine di evitare che di tale ulteriore proroga possano avvantaggiarsi soggetti che hanno maturato una morosità pregressa per cause indipendenti dall'emergenza sanitaria e che avrebbero già dovuto reperire altra sistemazione alloggiativa prima del sopravvenire della pandemia.