CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 gennaio 2021
509.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 139

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020 (C. 2786 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione XIII,

   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020;

    come chiarito nella relazione illustrativa, tale Accordo si ricollega ad un'intesa bilaterale, ancora vigente, in materia di delimitazione dei rispettivi spazi marittimi risalente al 1977, resa esecutiva dall'Italia con la legge 23 maggio 1980, n. 290, con la quale i due Stati hanno delimitato la piattaforma continentale nel Mare Ionio;

    il provvedimento chiude ogni aspetto attinente alla delimitazione delle zone marine tra l'Italia e la Grecia, potendo altresì valere quale utile riferimento nella negoziazione di futuri accordi di delimitazione degli spazi marini tra l'Italia e altri Paesi vicini;

   rilevato che:

    l'articolo 1, al comma 1, richiama espressamente l'Accordo italo-ellenico del 1977 sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali quale base per stabilire la linea di confine delle zone marittime su cui l'Italia e la Grecia hanno diritto ad esercitare diritti sovrani o giurisdizione in base al diritto internazionale; le coordinate di tale linea di confine sono esplicitate al comma 2 del medesimo articolo;

    l'articolo 2 prevede l'obbligo per ciascuna delle Parti, qualora assumano l'iniziativa di proclamare una zona marittima nei limiti della menzionata linea di confine, di informare l'altra Parte nel più breve tempo possibile;

    l'articolo 3 esclude ogni pregiudizio, in conseguenza dell'Accordo, sulle attività di pesca legittimamente esercitate in conformità al diritto dell'Unione europea e su diritti, libertà e doveri degli Stati terzi nella zona economica esclusiva secondo le disposizioni dell'articolo 58 Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del Mare (1982),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 140

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89a sessione (C. 2666 Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro)

PARERE APPROVATO

  La Commissione XIII,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

   rilevato che:

    come esplicitato nella relazione illustrativa, la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 184 del 21 giugno 2001 concerne le misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nel comparto agricolo, contemplando disposizioni meritevoli di essere introdotte nell'ordinamento italiano;

    in particolare la Convenzione, in vigore a livello internazionale dal 20 settembre 2003 e ratificata da 18 Stati, richiama l'attenzione degli Stati firmatari sulla necessità di definire, attuare e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro in agricoltura, tenuto conto delle condizioni e delle pratiche nazionali e previa consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori (articolo 4);

    le Parti della Convenzione dovranno garantire l'esistenza di un sistema sufficiente di ispezione dei luoghi di lavoro agricoli, dotato di adeguati finanziamenti e risorse umane, che potranno essere affidati, in via ausiliaria, anche ad altri ambiti di governo territoriale (articolo 5);

   considerato che:

    i lavoratori agricoli, dovranno essere informati dal datore di lavoro e consultati su questioni di sicurezza e salute, inclusi i rischi associati alle nuove tecnologie, e poter scegliere rappresentanti competenti negli organi deputati (articolo 8);

    specifiche disposizioni (articoli 9 e 10) sono dedicate alla sicurezza nell'utilizzo dei macchinari e delle attrezzature; sono, inoltre, previste tutele (articoli 17-19) in favore dei lavoratori temporanei e stagionali, cui vanno estese le medesime misure di sicurezza e tutela della salute previste per i lavoratori permanenti a parità di mansioni, con la garanzia di alloggi adeguati;

   ritenuto che:

    le problematiche oggetto della Convenzione in esame appaiono strettamente connesse a quelle inerenti i fenomeni di sfruttamento lavorativo e di intermediazione illecita (cosiddetto caporalato), ampiamente diffusi, come testimoniato da numerosi episodi di cronaca, nel Nord come nel Sud del Paese;

    il fenomeno in questione, come evidenziato dal Prefetto di Latina del corso dell'attività conoscitiva svoltasi sul tema, rappresenta un'autentica piaga dei territori – come ad esempio l'Agro pontino – in cui si registra una forte presenza di insediamenti agricoli caratterizzati da una prevalenza di rapporti di lavoro di breve durata e da un'accentuata stagionalità;

    sottolineata, pertanto, la necessità di dotare lo Stato di nuovi e più incisivi strumenti di tutela del lavoro agricolo, anche al fine di contrastare le pratiche di sfruttamento illecito, specie di manodopera straniera, cui fanno ampiamente ricorso le organizzazioni criminali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.