CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 gennaio 2021
506.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 208

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (Atto n. 209).

PARERE APPROVATO

  La Commissione XIII,

   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

   premesso che:

    il provvedimento in discussione è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018», che, all'articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti;

    come sottolineato nella relazione illustrativa, il presente schema di decreto legislativo rappresenta la nuova base normativa nazionale in materia di protezione delle piante, volta a consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale come definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625;

    in particolare, il Regolamento (UE) n. 2031 del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, ha istituito il nuovo regime fitosanitario europeo che, pur mantenendo le architetture di base preesistenti, modifica profondamente la modalità di intervento sulle emergenze fitosanitarie mediante l'elaborazione di specifici piani di emergenza, il rafforzamento dei controlli, la modifica della struttura del passaporto delle piante, e soprattutto, attraverso una maggiore responsabilità per gli operatori professionali in un'ottica di tracciabilità totale;

    il Reg. (UE) n. 625 del 2017 definisce, invece, le modalità di effettuazione dei controlli ufficiali in materia di sanità delle piante, al fine di garantire l'affidabilità, la coerenza e la trasparenza dei sistemi di controllo in tutta l'Unione europea;

    la stessa relazione illustrativa specifica che l'articolato del provvedimento incorpora le norme vigenti e non in contrasto con i regolamenti sopra richiamati, contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali», opportunamente migliorate per garantire un corretto allineamento alle disposizioni del nuovo regime fitosanitario unionale;

   rilevato che:

    il sistema economico mondiale è interessato da rapidi e forti mutamenti nei processi di produzione; il fenomeno della globalizzazione dei mercati e il cambiamento climatico hanno incrementato in modo esponenziale il rischio di importare organismi nocivi estranei, che possono diffondersi Pag. 209 con effetti devastanti per le coltivazioni e la stabilità degli ecosistemi, con conseguenti ingenti danni economici;

    le attuali strutture del Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN), seppur migliorate nel corso del tempo, vedono una forte limitazione della loro capacità di intervento, dovuta principalmente alla carenza di dotazioni di personale e mezzi, che non garantisce un'efficace sorveglianza e difesa fitosanitaria del territorio nazionale;

    le realtà regionali sono a tutt'oggi estremamente diversificate: a fianco di Servizi regionali ben strutturati, dotati di laboratori, e collegati con Istituti universitari, ve ne sono altri con evidenti carenze, tanto organiche quanto strumentali;

    il sistema di controlli alle importazioni, già reso critico dalla continua crescita del volume e delle tipologie degli scambi commerciali internazionali, così come dalle introduzioni illegali e involontarie, è caratterizzato da una struttura estremamente diversificata dei punti di ingresso nazionali;

    l'essenziale ruolo di raccordo e di coordinamento del servizio fitosanitario centrale deve raggiungere una stabilità e un'intensità di presidio coerente con le sfide fitosanitarie che il nostro Paese è chiamato ad affrontare; temi come quello di un sistema informativo centrale, dell'organizzazione degli audit permanenti, dei rapporti internazionali preordinati all'export dei prodotti regolamentati, del nostro ruolo nei tavoli comunitari, nonché della produzione di standard tecnici per dare omogeneità di azione ai servizi regionali, devono essere gestiti con risorse e strutture adeguate all'importanza delle sfide;

    la mancanza di una rete nazionale laboratoristica, che garantisca analisi e conferme diagnostiche in tempi rapidi in merito ai campioni raccolti durante i controlli ufficiali, limita, di fatto, la capacità nazionale di protezione delle piante;

    i costi e l'impatto economico derivanti dalle emergenze fitosanitarie in atto nel territorio nazionale, che ricadono sulla collettività, hanno messo in luce le carenze strutturali e l'assenza di un approccio di sistema nella gestione dell'emergenze;

   osservato che:

    al fine di garantire una maggiore capacità di intervento, lo schema di decreto legislativo proposto prevede, al Capo II (articoli da 4 a 12), la riorganizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, presenti sul territorio nazionale, in un nuovo sistema di protezione delle piante che sia in grado di realizzare l'insieme delle attività scientifiche, tecniche e amministrative dirette al contrasto degli organismi nocivi delle piante;

    nello specifico, l'articolo 4 prevede l'articolazione del Servizio fitosanitario nazionale, quale l'autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, nel «Servizio fitosanitario centrale» e nei «Servizi fitosanitari regionali»;

    l'articolo 5 stabilisce che il Servizio fitosanitario centrale operi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disponga, per lo svolgimento dei suoi compiti, nell'ambito della vigente dotazione organica del medesimo Ministero, di un numero di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, conforme alla dotazione calcolata secondo i parametri di cui all'allegato I al provvedimento;

    l'articolo 6 stabilisce che i Servizi fitosanitari regionali, costituiti presso le Amministrazioni delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, rappresentano le autorità deputate all'attività di protezione delle piante nel territorio di competenza e dispongono di un numero di addetti, qualificati ed esperti, adeguato a garantire lo svolgimento delle funzioni loro assegnate. Il numero di tali addetti, come specificato nel medesimo articolo, è pari almeno alla dotazione minima calcolata secondo i parametri di cui al richiamato allegato 1;

    come rilevato dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, nel parere reso il 1° dicembre 2020, Pag. 210le disposizioni in questione dovrebbero essere corroborate da un'analisi puntuale dei fabbisogni di personale necessario all'espletamento delle nuove competenze assegnate al Servizio Fitosanitario Nazionale, limitandosi le disposizioni stesse a fare riferimento ad un numero di addetti non ulteriormente specificato. Proprio per far fronte ai nuovi compiti assegnati al Servizio Nazionale, tra i quali, in particolare, quelli ispettivi e di controllo, tale personale dovrebbe essere reclutato in tempi rapidi, auspicabilmente entro il 2021, così come, parimenti in tempi rapidi, dovrebbero essere predisposti corsi di formazione del personale tecnico fitosanitario, in modo da uniformare le conoscenze e le procedure;

   considerato che:

    l'articolo 28, comma 1, del provvedimento, relativamente alle emergenze sanitarie, obbliga a chiunque ne venga a conoscenza, compresi gli operatori professionali o altri soggetti privati, gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, a dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, della presenza effettiva o sospetta di organismi nocivi nel territorio di competenza. La violazione di tale obbligo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria;

    come parimenti evidenziato dal Consiglio di Stato nel richiamato parere, il predetto obbligo di comunicazione dovrebbe essere riferito più correttamente, almeno per le persone fisiche non altrimenti qualificate, a qualsiasi autorità di polizia, anche locale, essendo di difficile individuazione per il comune cittadino il Servizio Fitosanitario regionale e le relative strutture;

   osservato altresì che:

    il Capo XI (articoli 51- 54) descrive l'istituzione e la gestione di un Sistema informativo fitosanitario nazionale che garantisca il trattamento delle informazioni dei controlli ufficiali, la messa a disposizione di informazioni e documenti inerenti la protezione delle piante agli operatori professionali e al pubblico, nonché l'elaborazione e lo scambio automatico di dati informazioni e documenti relativi all'attività di protezione delle piante con la Commissione europea e gli altri Stati membri, in applicazione di quanto richiesto dal regolamento 2017/625;

    tale sistema dovrebbe essere realizzato in tempi celeri per permettere la raccolta e la gestione dei dati del sistema di difesa delle piante, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti, della programmazione, della verifica e della sorveglianza di tutte le componenti del Servizio fitosanitario nazionale;

   ritenuto, infine, che:

    l'articolo 55 reca le sanzioni amministrative che si applicano alle violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame e della normativa nazionale e unionale di settore;

    tali numerose fattispecie, come rilevato dal Consiglio di Stato nel parere del 1° dicembre 2020, potrebbero più utilmente essere aggregate per tipologia e per misura sanzionatoria, in modo da non introdurre nell'ordinamento un'eccessiva quantità di ipotesi sanzionatorie; dovrebbe, poi, essere valutata, in generale, l'opportunità di coordinare le relative disposizioni con quelle di cui al capo I della legge n. 689 del 1981;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   agli articoli 5, comma 2, e 6, comma 2, si valuti l'opportunità di determinare specificamente il fabbisogno organico per l'esercizio delle nuove competenze assegnate al Servizio Fitosanitario Nazionale, procedendo, conseguentemente, entro il 2021, al reclutamento del necessario personale attraverso concorsi pubblici e all'espletamento di corsi di formazione;

   all'articolo 28, comma 1, si valuti l'opportunità di riferire l'obbligo di comunicazione Pag. 211 della presenza di organismi nocivi a qualsiasi autorità di polizia, anche locale;

   si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 55 con quelle di cui al capo I della legge n. 689 del 1981 e di aggregare le fattispecie sanzionatorie previste dal medesimo articolo per tipologia di illecito e per misura della sanzione, in un intervallo tra un minimo e un massimo.

Pag. 212

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (Atto n. 208).

PARERE APPROVATO

  La Commissione XIII,

   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

   premesso che:

    il provvedimento in discussione è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018), che, all'articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017;

    come specificato nella relazione illustrativa, il presente schema di decreto legislativo, composto di 86 articoli ripartiti in dieci Titoli, costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti;

    la medesima relazione illustrativa evidenzia come il testo sia stato predisposto al fine di accorpare tutte le norme vigenti in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti, in modo da consentire l'allineamento delle norme stesse con quanto disposto dal nuovo regime fitosanitario unionale, come definito dai regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625;

    si sottolinea, inoltre, come nel provvedimento in esame siano state introdotte disposizioni dirette, da un lato, a semplificare i procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, dall'altro, ad armonizzare e razionalizzare la normativa sulla produzione e i controlli in materia di qualità dei prodotti e sulle produzioni a qualità regolamentata su base volontaria, al duplice scopo di garantire la tracciabilità e la trasparenza della filiera produttiva e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;

   considerato che:

    nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame come definito dall'articolo 1, rientrano anche gli organismi geneticamente modificati (OGM), cui si fa diretto riferimento: al comma 7 dell'articolo 7 (Articolazione del registro delle varietà); al comma 4, lettera g), dell'articolo 9 (Domanda di registrazione di una varietà); al comma 3 dell'articolo 10 (Requisiti delle varietà); al comma 3, lettera d), dell'articolo 23 (Requisiti per l'accettazione di una pianta madre di categoria «Pre-Base»); ai commi 3 e 4 dell'articolo 56 (Condizioni generali per la commercializzazione); al comma 2, lettera i) dell'articolo 58 (Etichetta per i materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato»); ai commi 4 e 5 dell'articolo 62 (Condizioni generali per la commercializzazione); all'articolo 64 (Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante Pag. 213geneticamente modificate); ai commi 31 e 32 dell'articolo 82 (Sanzioni);

   rilevato che:

    la normativa di base sugli organismi geneticamente modificati (OGM) è rappresentata dalla direttiva (UE) 2015/412, che consente agli Stati membri, attraverso una procedura articolata in due fasi, di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio nazionale;

    tale direttiva, che modifica la direttiva 2001/18/CE, è stata recepita in Italia attraverso il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, che, nel modificare il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, sancisce il divieto di coltivazione di tutte le varietà transgeniche in Italia autorizzate o in corso di autorizzazione (articoli 26-bis e 26-ter);

    lo schema di decreto legislativo in esame, nella parte in cui richiama, in via diretta o indiretta, gli OGM, appare, pertanto, non coerente con il quadro normativo di riferimento, dove vige il generale divieto di sperimentazione e coltivazione di piante geneticamente modificate in campo aperto;

    in ragione di tale divieto, non esiste alcuna norma che disciplini la coesistenza tra le produzioni agricole presenti sul territorio nazionale, in particolare quelle biologiche, per le quali è vietata la presenza di OGM, e la coltivazione di prodotti geneticamente modificati;

    il provvedimento appare, inoltre, in netto contrasto sia con le disposizioni della legge 1° dicembre 2015, n. 194, in materia di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, sia con quelle della legge n. 101 del 6 aprile 2004, che reca la ratifica ed esecuzione del «Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura», oltre che non in linea con gli indirizzi dell'Unione europea relativi alla sostenibilità ambientale del sistema agricolo («Green New Deal», «Strategia sulla Biodiversità per il 2030») e alla sicurezza dei prodotti alimentari («Farm to Fork») ;

   rilevato altresì che:

    il divieto di coltivazione degli OGM deve ritenersi esteso, coerentemente alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2018, anche ai prodotti ottenuti mediante l'impiego di «nuove tecniche di miglioramento genico» (New breeding techniques-NBT) o genome editing, in considerazione degli elevati rischi per l'ambiente e la salute umana;

   ritenuto, infine, che:

    l'inserimento, nello schema di decreto legislativo in esame, di disposizioni inerenti gli OGM appare non coerente con i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11, comma 1, della legge di delega sopra richiamata, dove non si fa riferimento alcuno alla necessità di disciplinare gli organismi geneticamente modificati, che rappresentano un settore omogeneo a parte, che dovrebbe essere, al più, oggetto di un distinto provvedimento;

   visti i rilievi espressi dalla Commissione V in data 13 gennaio 2021,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) all'articolo 1, sia introdotta una specifica disposizione volta ad escludere espressamente dal perimetro di applicazione del provvedimento gli organismi geneticamente modificati;

   2) conseguentemente:

    all'articolo 7, sia soppresso il comma 7;

    all'articolo 9, comma 4, sia soppressa la lettera g);

    all'articolo 10, sia soppresso il comma 3;

    all'articolo 23, comma 3, sia soppressa la lettera d);

    all'articolo 56, siano soppressi i commi 3 e 4;

Pag. 214

    all'articolo 58, comma 2, sia soppressa la lettera i);

    all'articolo 62, siano soppressi i commi 4 e 5;

    sia soppresso l'articolo 64;

    all'articolo 82, siano soppressi i commi 31 e 32;

   3) conseguentemente, siano espunte dagli allegati al provvedimento tutte le disposizioni in cui sono richiamati gli organismi geneticamente modificati.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (Atto n. 211).

PARERE APPROVATO

  La Commissione XIII,

   esaminato lo schema di decreto legislativo in esame recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri, in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», che si compone di 87 articoli (distinti in IX capi) e di XVI allegati;

   premesso che:

    lo schema di decreto è stato predisposto in base all'articolo 11 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e il regolamento (UE) n. 2017/625 limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante;

    la delega è rivolta, altresì, a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con i suddetti regolamenti;

    il provvedimento in esame costituisce, quindi, la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e di commercializzazione di prodotti sementieri;

    la relazione illustrativa specifica che lo schema di decreto legislativo in discussione è il risultato dell'accorpamento dei tre testi della normativa di base attualmente in vigore, rappresentati dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096 «Disciplina dell'attività sementiera», dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi» e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195 «Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera», e dalle loro successive modifiche e integrazioni necessarie per recepire l'evoluzione della normativa europea di settore;

    la medesima relazione illustrativa precisa che tali norme sono state adeguate in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale così come definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625;

   osservato che:

    l'articolo 1, nel definire il campo di applicazione e le finalità del provvedimento in esame, consistente, specificamente, nella «produzione a scopo di commercializzazione» e nella «commercializzazione» di prodotti sementieri, non fa menzione alcuna delle attività di reimpiego delle sementi, venendo meno, in tal modo ai principi ispiratori del «Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura», ratificato con la legge 6 aprile 2004, n. 101;

    tali ultime attività rappresentano una parte fondamentale delle normali pratiche Pag. 216agricole, favorendo la tutela dell'agrobiodiversità nonché il processo di transizione verso sistemi di agricoltura sostenibile;

   rilevato che:

    il medesimo articolo 1, inoltre, reca alcune precisazioni sulla gestione delle sementi di varietà geneticamente modificate precisando, al comma 6, che in caso di fornitura di prodotti sementieri geneticamente modificati il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve informare la Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate di cui al successivo articolo 17;

    il provvedimento in discussione, oltre che ai richiamati articoli 1 e 17, contempla ulteriori disposizioni che fanno riferimento espresso alle sementi geneticamente modificate, quali, in particolare: l'articolo 3 (Definizioni), comma 1, lettera l); l'articolo 5 (Miscugli di sementi e di materiale di moltiplicazione), commi 3 e 4; l'articolo 7 (Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive), comma 5; l'articolo 10 (Deroghe ai requisiti per l'iscrizione delle varietà ai Registri Nazionali), comma 5; l'articolo 11 (Iscrizione di varietà di specie agrarie e ortive ai Registri nazionali), commi 2 e 3; l'articolo 14 (Gestione dei Registri nazionali delle varietà), comma 4; l'articolo 35 (Cartellino del produttore), comma 4; l'articolo 38 (Locali di commercializzazione), comma 2; l'articolo 44 (Deroga per piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici), comma 3; l'articolo 74 (Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione), comma 2; l'articolo 81(Sanzioni amministrative), comma 5;

    riferimenti agli organismi geneticamente modificati si rinvengono pure nelle disposizioni di cui all'allegato XI al provvedimento;

   ritenuto che:

    la normativa di base sugli organismi geneticamente modificati (OGM) è rappresentata dalla direttiva (UE) 2015/412, che consente agli Stati membri, attraverso una procedura articolata in due fasi, di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio nazionale;

    tale direttiva, che modifica la direttiva 2001/18/CE, è stata recepita in Italia attraverso il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, che, nel modificare il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, sancisce il divieto di coltivazione di tutte le varietà transgeniche in Italia autorizzate o in corso di autorizzazione (articoli 26-bis e 26-ter);

    lo schema di decreto legislativo in esame, nella parte in cui richiama, in via diretta o indiretta, gli OGM, appare, pertanto, non coerente con il quadro normativo di riferimento, dove vige il generale divieto di sperimentazione e coltivazione di piante geneticamente modificate in campo aperto;

    in ragione di tale divieto, non esiste alcuna norma che disciplini la coesistenza tra le produzioni agricole presenti sul territorio nazionale, in particolare quelle biologiche, per le quali è vietata la presenza di OGM, e la coltivazione di prodotti geneticamente modificati;

    il provvedimento appare altresì in netto contrasto sia con le disposizioni della legge 1° dicembre 2015, n. 194 in materia di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, sia con quelle della già richiamata legge n. 101 del 6 aprile 2004, che reca la ratifica ed esecuzione del «Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura», oltre che non in linea con gli indirizzi dell'Unione europea relativi alla sostenibilità ambientale del sistema agricolo («Green New Deal», «Strategia sulla Biodiversità per il 2030») e alla sicurezza dei prodotti alimentari («Farm to Fork») ;

    le disposizioni dello schema di decreto legislativo in discussione appaiono di tenore sensibilmente diverso anche rispetto a quelle contenute nell'articolo 19-bis, comma 8, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella legge 6 aprile 2007, n. 46, nella parte in cui esclude espressamente l'iscrizione delle varietà geneticamente modificate, quali definite ai sensi dall'articolo 1 del decreto Pag. 217legislativo 24 aprile 2001, n. 212, nell'apposito registro nazionale ivi previsto;

   ritenuto altresì che:

    il divieto di coltivazione degli OGM deve ritenersi esteso, coerentemente alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2018, anche ai prodotti ottenuti mediante l'impiego di «nuove tecniche di miglioramento genico» (New breeding techniques-NBT) o genome editing, in considerazione degli elevati rischi per l'ambiente e la salute umana;

   considerato, infine, che:

    l'inserimento, nello schema di decreto legislativo in esame, di disposizioni inerenti gli OGM appare non coerente con i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11, comma 1, della legge di delega sopra richiamata, dove non si fa riferimento alcuno alla necessità di disciplinare gli organismi geneticamente modificati, che rappresentano un settore omogeneo a parte, che dovrebbe, al più, essere oggetto di un distinto provvedimento;

   visti i rilievi espressi dalla Commissione V in data 13 gennaio 2021,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) all'articolo 1 siano apportate le seguenti modificazioni: a) sia introdotta una disposizione volta a escludere espressamente dal perimetro di applicazione del provvedimento gli organismi geneticamente modificati (OGM); b) sia introdotta altresì una disposizione volta a prevedere la possibilità per gli agricoltori di svolgere attività quali il reimpiego delle sementi o lo scambio di parte del raccolto come sementi o materiale di moltiplicazione; c) al comma 3, sia sostituito l'ultimo periodo con il seguente: «È inoltre considerata produzione a scopo di commercializzazione ogni lavorazione e selezione di prodotti sementieri effettuata per conto di terzi.»; d) al comma 5, lettera c) sia soppresso il terzo periodo; e) sia soppresso il comma 6;

   2) conseguentemente:

    all'articolo 3, comma 1, sia soppressa la lettera l);

    all'articolo 5, sia soppresso il comma 4;

    all'articolo 7, sia soppresso il comma 5;

    all'articolo 10, sia soppresso il comma 5;

    all'articolo 11, siano soppressi i commi 2 e 3;

    all'articolo 14, sia soppresso il comma 4;

    sia soppresso l'articolo 17;

    all'articolo 35, sia soppresso il comma 4;

    all'articolo 38, sia soppresso il comma 2;

    all'articolo 44, sopprimere il comma 3;

    all'articolo 74, sopprimere il comma 2;

    all'articolo 81, sia soppresso il comma 5;

   3) conseguentemente, nell'allegato XI, siano soppresse tutte le disposizioni che fanno riferimento alle sementi geneticamente modificate.

Pag. 218

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (Atto n. 212).

PARERE APPROVATO

  La Commissione XIII,

   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

   premesso che:

    il provvedimento in esame, come sottolineato nella relazione illustrativa, è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente la «Legge di delegazione europea 2018», che, all'articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti;

    lo schema di decreto legislativo in discussione, che si compone di 40 articoli suddivisi in VI Titoli e 11 allegati, rappresenta la nuova base normativa nazionale in materia di produzione e di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, incorporando in un unico testo tutte le norme vigenti, in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale come definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625;

    nello specifico, sono stati revisionati, riducendone la durata, i procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura; è stata, inoltre, razionalizzata, al fine garantire la tracciabilità e la trasparenza della filiera produttiva e di tutelare gli utilizzatori finali dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, la normativa sulla produzione e i controlli in materia di qualità dei prodotti e sulle produzioni a qualità regolamentata su base volontaria;

    con l'obiettivo di evitare eventuali duplicazione nelle attività di controllo, sono state coordinate le attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti, sulla base della normativa vigente e fatte salve le rispettive competenze e autonomie;

   rilevato che:

    nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame come definito dall'articolo 1, rientrano anche le varietà geneticamente modificate, cui si fa diretto riferimento: al comma 4 dell'articolo 9 (Istituzione del Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite); all'articolo 20 (Varietà di vite geneticamente modificate); al comma 8 dell'articolo 31 (Condizioni per l'immissione in commercio); al comma 4 dell'articolo 32 (Etichetta ufficiale); al comma 22 dell'articolo 34 (Sanzioni);

    la normativa di base sugli organismi geneticamente modificati (OGM) è rappresentata dalla direttiva (UE) 2015/412, che consente agli Stati membri, attraverso una procedura articolata in due fasi, di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio nazionale;

    tale direttiva, che modifica la direttiva 2001/18/CE, è stata recepita in Italia Pag. 219attraverso il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, che, nel modificare il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, sancisce il divieto di coltivazione di tutte le varietà transgeniche in Italia autorizzate o in corso di autorizzazione (articoli 26-bis e 26-ter);

    il provvedimento, nella parte in cui richiama, in via diretta o indiretta, le varietà geneticamente modificate, appare in contrasto sia con le disposizioni della legge 1° dicembre 2015, n. 194, in materia di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, sia con quelle della già richiamata legge n. 101 del 6 aprile 2004, che reca la ratifica ed esecuzione del «Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura», oltre che non in linea con gli indirizzi dell'Unione europea relativi alla sostenibilità ambientale del sistema agricolo («Green New Deal», «Strategia sulla Biodiversità per il 2030») e alla sicurezza dei prodotti alimentari («Farm to Fork») ;

   rilevato altresì che:

    il divieto di coltivazione degli OGM deve ritenersi esteso, coerentemente alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2018, anche ai prodotti ottenuti mediante l'impiego di «nuove tecniche di miglioramento genico» (New breeding techniques-NBT) o genome editing, in considerazione degli elevati rischi per l'ambiente e la salute umana;

   considerato che:

    il Capo II del provvedimento (artt. 9-20) disciplina il Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, prevedendo all'articolo 15, che l'ammissione di una varietà al suddetto Registro è subordinata ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza a requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità;

    in ragione dei tempi tecnici estremamente lunghi per l'iscrizione al Registro, appare opportuno prevedere la possibilità dell'iscrizione temporanea al Registro Nazionale delle varietà di vite in attesa dell'esito delle prove ufficiali di campo, in modo da consentire l'allestimento degli impianti di premoltiplicazione da sottoporre a controllo ufficiale e una più rapida immissione nel mercato delle novità vegetali frutto dell'innovazione;

   considerato infine che:

    il Capo V dello schema di decreto legislativo, all'art. 34, reca le sanzioni, che sono stabilite, secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, in funzione della incidenza della violazione sull'identità varietale e sulle caratteristiche tecnico qualitative dei materiali di moltiplicazione della vite commercializzati;

    in tale ambito, le pene pecuniarie relative a vizi inerenti la commercializzazione del materiale di moltiplicazione appaiono generalmente troppo elevate e non commisurate al valore delle merci, mentre, in altre fattispecie, come la commercializzazione di materiale di moltiplicazione senza titolo, le sanzioni proposte risultano insufficienti;

   visti i rilievi espressi dalla Commissione V in data 13 gennaio 2021,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) sia introdotta all'articolo 1 una disposizione diretta ad escludere espressamente dal perimetro di applicazione del provvedimento le varietà geneticamente modificate;

   2) conseguentemente:

    sia soppresso il comma 4 dell'articolo 9, nell'ambito del quale va comunque specificato che le varietà geneticamente modificate non possono essere iscritte nel Registro nazionale ivi istituito;

    sia soppresso l'articolo 20;

    sia soppresso il comma 8 dell'articolo 31;

    sia soppresso il comma 4 dell'articolo 32;

Pag. 220

    sia soppresso il comma 22 dell'articolo 34;

  e con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo 15, dopo il comma 3, si valuti l'opportunità di inserire il seguente: «3-bis. Fino all'esito favorevole delle prove ufficiali di campo di cui al comma 1 una varietà può essere iscritta temporaneamente al Registro»;

   b) all'articolo 34, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, sostituire le parole «da euro 2000 a euro 12.000» con le seguenti: «da euro 4000 a euro 24.000»;

    2) sostituire i commi 3 e 4 con il seguente: «3. Chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di varietà e cloni di vite non ufficialmente registrati o che non soddisfano più le condizioni richieste per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.»;

    3) al comma 11, si valuti l'opportunità di sostituire le parole «da euro 2.000 a euro 12.000» con le seguenti: «da euro 4000 a euro 24.000» e di introdurre per la fattispecie ivi prevista la misura del sequestro del materiale;

    4) sopprimere il comma 26.