CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 gennaio 2021
505.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04737 Formentini: Iniziative per garantire adeguati collegamenti ferroviari ad alta velocità tra Desenzano e Milano.

5-04778 Gelmini: Iniziative per garantire adeguati collegamenti ferroviari ad alta velocità tra Desenzano e Milano.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Rispondo congiuntamente all'interrogazione n. 5-04737 dell'onorevole Formentini e n. 5-04778 dell'onorevole Gelmini in quanto vertono su analogo argomento.
  In premessa ricordo che Trenitalia svolge due tipi di servizi: il primo è a mercato, quindi a rischio di impresa, in cui rientrano i collegamenti Alta Velocità; il secondo è invece un servizio pubblico che l'impresa ferroviaria svolge in forza di appositi contratti stipulati con lo Stato, per il servizio universale di lunga percorrenza, e con le Regioni/Province autonome, per i servizi regionali e locali.
  Per i collegamenti Alta Velocità, fin dall'inizio della pandemia Trenitalia ha modulato la propria offerta, nel rispetto delle prescrizioni e delle misure adottate dal Governo, per rispondere alla domanda di trasporto in un contesto sanitario in costante evoluzione.
  Infatti, mentre nella fase acuta dell'emergenza Covid i collegamenti Alta Velocità lungo la linea trasversale Torino-Venezia sono stati ridotti a una sola coppia di treni al giorno, a partire dall'avvio della Fase 2, il numero dei collegamenti Alta Velocità è stato progressivamente incrementato, arrivando, per quanto riguarda l'intera offerta delle Frecce, fino al 77 per cento dell'offerta pre-Covid, e ripristinando la fermata delle Frecce nella stazione di Desenzano del Garda.
  Con particolare riferimento a Desenzano, Trenitalia evidenzia che in epoca pre-covid nella stazione erano previste 27 fermate di treni Freccia con un bacino di utenza di circa 300.000 viaggiatori all'anno.
  In particolare, da luglio a novembre 2020, la stazione di Desenzano è stata servita quotidianamente da 10 treni Frecciarossa che effettuano il collegamento tra Torino/Milano e Venezia/Udine, cui si sono aggiunti altri due treni internazionali operanti sulla tratta Roma-Milano-Vienna-Monaco, per complessivi 12 collegamenti a mercato.
  Successivamente, in considerazione dell'incremento della diffusione del virus COVID-19 e in coerenza con le misure di contenimento adottate dal Governo, è stato necessario procedere ad una riprogrammazione dei servizi che hanno comportato la riduzione sull'intero territorio nazionale dell'offerta dei servizi Alta Velocità e, dunque, anche del numero delle Frecce con fermata nella stazione di Desenzano del Garda.
  A decorrere dal 13 dicembre 2020 e con l'entrata in vigore dell'orario invernale, le fermate effettuate nella stazione di Desenzano sono 6 al giorno.
  Ovviamente, così come già avvenuto nello scorso 2020, Trenitalia provvederà a rimodulare il volume dell'attuale offerta in considerazione dell'andamento dell'emergenza epidemiologica.

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ALLEGATO 2

5-04962 Del Basso De Caro: Aggiudicazione di una gara di appalto per lavori nel porto di Taranto.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  In risposta ai quesiti posti, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha comunicato quanto segue.
  L'opera di rettifica, allargamento e adeguamento strutturale della banchina di levante del Molo San Cataldo e consolidamento della Calata 1 nel porto di Taranto rientra tra quelle indicate nel dPCM 17 febbraio 2012 di nomina del Commissario straordinario del porto di Taranto.
  Con decreto del Commissario straordinario del 4 novembre 2016, n. 105, l'Autorità Portuale di Taranto indiceva una procedura aperta per l'affidamento dei sopra menzionati lavori.
  In particolare, con specifico riferimento alla procedura di gara, si evidenzia che:

   l'importo a base d'asta era di euro 22.204.475,08, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

   la stazione appaltante indicava come criterio di selezione dell'aggiudicatario quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddividendo il relativo punteggio in punti 70 per l'offerta tecnica, punti 20 per l'offerta economica e punti 10 per l'offerta tempo (art. 9 del Disciplinare di gara).

  All'esito di detta procedura, la società Doronzo Infrastrutture s.r.l. si classificava provvisoriamente al primo posto della graduatoria, con un punteggio complessivo di 96,780, l'ATI CCC Cantieri Costruzioni Cemento spa/Gianni Rotice srl al 2° posto con un punteggio di 90,266 e la RCM Costruzioni al 3° posto con un punteggio di 85,377 (verb. n. 7 del 26 luglio 2017).
  Con delibera n. 133 del 4 aprile 2018 è stata disposta l'aggiudicazione – ex articolo 32, comma 7, del citato decreto legislativo n. 50/2016 – in favore della società Doronzo Infrastrutture, per l'importo di euro 13.704.721,86 per lavori oltre euro 439.893,30 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e per il tempo di esecuzione di 390 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori medesimi.
  In data 20 aprile 2018, con decreto n. 43 l'ATI CCC veniva esclusa dalla procedura e, per l'effetto, la graduatoria finale della gara rimodulata con la collocazione della R.C.M. al secondo posto.
  In data 17 luglio 2018, l'Autorità, in applicazione dell'art. 89, comma 3, del codice dei contratti, avviava nei confronti della società aggiudicataria Doronzo Infrastrutture il procedimento di sostituzione dell'ausiliario Consorzio Stabile Vitruvio, privo del requisito di carattere generale afferente alla regolarità tributaria.
  Con nota del 31 luglio 2018, la società aggiudicataria inviava la documentazione richiesta dalla stazione appaltante e indicava quale nuovo ausiliario il Consorzio Stabile Alveare Network.
  L'Autorità di sistema portuale, con nota del 10 dicembre 2018, preannunciava di ritenere non veritiera la dichiarazione del predetto Consorzio Stabile nella parte in cui indicava la società G.W.I. s.r.l. ai fini del raggiungimento del requisito della cifra d'affari in lavori (un importo non inferiore a euro 44.408.950,16 – pari a 2 volte l'importo totale dell'appalto, compresi gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza) – nel triennio antecedente al bando – oggetto del contratto di avvalimento.
  La società aggiudicataria formulava le proprie osservazioni in data 20 dicembre 2018.
  In data 4 gennaio 2019 l'Autorità – valutate le osservazioni pervenute dalla società Doronzo Infrastrutture ed acquisito il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Pag. 92Stato di Lecce – disponeva l'annullamento d'ufficio ex articolo 21-novies della legge n. 241/1990 della propria delibera n. 133/2018 e di tutti gli atti conseguenti.
  Conseguentemente, veniva disposta l'esclusione della società Doronzo Infrastrutture dalla procedura di gara, avendo il soggetto designato dall'aggiudicatario quale ausiliario (Consorzio Stabile Alveare Network) reso dichiarazioni mendaci, ai sensi del combinato disposto degli articoli 80, comma 5, lettera f-bis) e 89, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016.
  L'Autorità, con successivo decreto n. 11 dell'11 gennaio 2019, procedeva alla rimodulazione della graduatoria di gara, con conseguente collocazione della società RCM Costruzioni al primo posto.
  La società Doronzo Infrastrutture impugnava il provvedimento di esclusione dinnanzi al TAR Puglia Lecce, il quale, con sentenza n. 846/19, respingeva il ricorso, riconoscendo la legittimità dell'esclusione dalla gara della società ricorrente.
  Avverso la sentenza di primo grado, la società Doronzo Infrastrutture proponeva appello al Consiglio di Stato.
  Non essendo stata sospesa la suindicata sentenza del TAR Lecce n. 846/19, e al fine di non procrastinare ulteriormente l'avvio dell'intervento, con decreto n. 81 dell'8 luglio 2019, l'Autorità disponeva l'aggiudicazione dell'appalto in favore della società RCM Costruzioni.
  Detto decreto di aggiudicazione veniva impugnato sia dalla società Doronzo Infrastrutture che dall'ATI C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento spa/Gianni Rotice srl (inizialmente classificatasi al secondo posto della graduatoria).
  Il TAR Puglia Lecce, ritenuta la carenza di legittimazione dei ricorrenti nonché la prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione delle opere, respingeva le domande cautelari di sospensione dell'efficacia del provvedimento gravato.
  Decorso il periodo di stand still di cui all'articolo 32, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, in data 9 settembre 2019, l'Autorità e la società RCM sottoscrivevano il contratto d'appalto relativo all'esecuzione dei lavori.
  Con ordinanza n. 2332 del 9 aprile 2020, la Sezione V del Consiglio di Stato, in relazione all'appello proposto dalla società Doronzo Infrastrutture avverso la sentenza del T.A.R. Lecce n. 846/2019 ha deferito all'Adunanza Plenaria la questione relativa alla portata, alla consistenza, alla perimetrazione ed agli effetti degli obblighi dichiarativi gravanti sugli operatori economici in sede di partecipazione alla procedura evidenziale, con particolare riguardo ai presupposti per l'imputazione della falsità dichiarativa, ai sensi di cui alle lettere c) e f-bis del comma 5 dell'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016.
  L'Adunanza Plenaria, con sentenza n. 16/2020, pubblicata in data 28 agosto 2020, ha enunciato – CITO LETTERALMENTE – «i seguenti principi di diritto:

   la falsità di informazioni rese dall'operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all'adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l'ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l'aggiudicazione, è riconducibile all'ipotesi prevista dalla lettera c) ora c-bis) dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

   in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;

   alle conseguenze ora esposte conduce anche l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico;

   la lettera f-bis) dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) ora c-bis) della medesima disposizione».

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  In applicazione dei principi sopra richiamati, il Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello proposto dalla Doronzo Infrastrutture ed in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, dichiarava illegittima e conseguentemente annullava l'esclusione dalla gara disposta dall'Autorità di Sistema Portuale nei confronti di detta società.
  L'Autorità di Sistema Portuale, in esecuzione della sentenza n. 16/2020, con decreto n. 79 del 1° ottobre 2020 ha:

   disposto l'annullamento del proprio provvedimento n. 103 del 4 gennaio 2019;

   disposto l'esclusione della società Doronzo Infrastrutture dalla gara ex articolo 80, comma 5, lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016, all'esito della valutazione sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico, come richiesto dalla sentenza di annullamento del Consiglio di Stato;

   confermato la rimodulazione della graduatoria di gara di cui al proprio decreto n. 11/19.

  In particolare, sulla base degli elementi forniti dall'Autorità, si rappresenta che la nuova esclusione sarebbe stata determinata dalla constatazione dell'esistenza di una serie di criticità nell'offerta stessa formulata, ritenuti dalla medesima Autorità tali da incidere sull'idoneità, lealtà, correttezza e affidabilità della società medesima.
  Il decreto n. 79/2020 è stato impugnato dalla società Doronzo Infrastrutture dinnanzi al T.A.R. Puglia-Lecce e l'udienza di trattazione del giudizio è fissata per domani 13 gennaio 2021.
  Tanto rappresentato, stante la pendenza di procedimenti giudiziari relativi alla legittimità dell'operato dell'Autorità di Sistema Portuale in ordine all'affidamento dei lavori in parola, eventuali iniziative da parte del Ministero non potranno che essere assunte se non all'esito della definizione di detti giudizi.