CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 11 gennaio 2021
504.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (X e XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Subemendamenti all'emendamento
1.50 del Governo

  All'emendamento 1.50 del Governo, al comma 1, lettera c), capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole: anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario.
0.1.50.1. Tiramani, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto.

  All'emendamento 1.50 del Governo, al comma 1, lettera d), capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, alla lettera a), dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Gli spostamenti motivati dall'esigenza di fare visita o prestare assistenza alle persone in condizione di bisogno, fragilità, non autosufficienti ovvero con disabilità o problemi di salute, nel rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria, rientrano nelle situazioni di necessità e non sono soggetti a limitazioni.».
0.1.50.2. Locatelli, Tiramani, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto.

  All'emendamento 1.50 del Governo, al comma 1, lettera d), capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, alla lettera a), dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le limitazioni al diritto di libera circolazione delle persone, adottate al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, non si applicano ai genitori separati o divorziati per gli spostamenti volti a raggiungere i figli minorenni presso altro genitore o comunque presso una casa famiglia o altro affidatario, oppure per condurli presso di sé, i quali restano consentiti in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o di divorzio ovvero da diverso accordo sottoscritto da entrambi i genitori o altro esercente la responsabilità genitoriale.».
0.1.50.3. Locatelli, Tiramani, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni con le seguenti: Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Nei giorni;

   b) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti Pag. 11 verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma.;

   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   2-bis. Con riguardo all'intero territorio nazionale nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.;

   d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole: «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni».

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158.
1.50. Il Governo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 aggiungere le seguenti: e precisamente nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021,
1.1. Ianaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini con le seguenti: entro i 30 chilometri dal confine del proprio comune ed eventualmente anche in un'altra regione, a condizione che abbia le medesime misure di contenimento.
1.2. Ianaro.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nei limiti di due persone aggiungere le seguenti: anche se non conviventi,.
1.3. Ianaro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sono altresì consentiti gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case, di proprietà di un componente del nucleo familiare o di un parente in linea retta, fra le ore 05,00 e le ore 22,00, ubicate all'interno della medesima regione.
1.4. Ianaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sono sempre consentiti gli spostamenti, anche dopo le ore 22,00 e fino alle ore 05,00 che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell'ambito di un'associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio. Conseguentemente, per lo spostamento legato a tali attività, potrà addursi a motivo giustificativo l'espletamento del servizio di volontariato sociale.
1.5. Ianaro.

Subemendamenti all'emendamento
1.100 del Governo

  All'emendamento 1.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 1-bis, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: dai relativi confini aggiungere le seguenti: anche tra Regioni limitrofe.
0.1.100.8. Ciaburro, Caretta.

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  All'emendamento 1.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 1-bis, al comma 3, aggiungere il seguente periodo: È in fine consentita, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 l'attività di palestre «one to one» con personal trainer.
0.1.100.3. Gava, Andreuzza, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  All'emendamento 1.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 1-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Fino al 15 gennaio 2021 è consentito in ogni caso lo spostamento verso i Comuni limitrofi tra Regioni per una distanza non superiore ai 30 chilometri dal confine della Regione di provenienza, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
0.1.100.6. Ciaburro, Caretta.

  All'emendamento 1.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 1-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. È in ogni caso consentito lo spostamento tra Comuni montani di una stessa valle e tra Comuni montani nella stessa Regione e tra Regioni limitrofe, fatte salve le altre restrizioni di cui al presente articolo.
0.1.100.7. Ciaburro, Caretta.

  All'emendamento 1.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 1-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di garantire la piena attuazione del piano vaccinazioni COVID-19, al personale infermieristico e agli assistenti sanitari dipendenti degli Enti del Servizio sanitario nazionale che aderiscono al medesimo Piano, di cui all'articolo 1, commi 457-467 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché per l'effettuazione della generalità delle prestazioni connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuta la tariffa oraria di 50 euro prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A copertura dei relativi oneri, si provvede a valere sulle risorse previste dal medesimo articolo 29 del decreto-legge n. 104 del 2020.
0.1.100.9. Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla, Barelli.

  All'emendamento 1.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 1-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale infermieristico dipendente delle strutture ed enti del Servizio sanitario nazionale, è autorizzato allo svolgimento delle attività di tracciamento del Sars-Cov-2 nonché di supporto alla corretta somministrazione dei vaccini COVID, anche effettuati nelle farmacie o altri luoghi previsti dalla normativa vigente.
0.1.100.10. Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla, Barelli.

  All'emendamento 1.100 del Governo, lettera b), dopo il capoverso Art. 1-bis, aggiungere il seguente:

  Art.1-bis.1. Ferma restando la sospensione delle attività principali di cui all'articolo 1, comma 10, lettera f) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, i centri sociali, culturali e ricreativi continuano a svolgere attività complementari, inclusa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.
0.1.100.24. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Campana.

  All'emendamento 1.100 del Governo, lettera b), sopprimere il capoverso Art. 1-ter.
0.1.100.14. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

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  All'emendamento 1.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 1, dopo le parole: Il Ministro della salute con propria ordinanza aggiungere le seguenti: previo parere delle Regioni interessate.
0.1.100.13. Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 1.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 1-quater, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. Dal giorno 18 gennaio 2021 su tutto il territorio nazionale è garantita l'attività didattica in presenza per il 100 per cento della popolazione studentesca, nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da COVID-19, attivando le convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministero dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.
0.1.100.11. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli.

  All'emendamento 1.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 1-quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 31 gennaio 2021, sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza all'ingresso («termoscanner») e di sistemi di ventilazione meccanica controllata. Il Ministro dell'istruzione, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, emana con proprio decreto linee guide inerenti l'attuazione delle disposizioni di cui al presente commi. Agli oneri derivanti dal presente comma per i sistemi di rilevazione della temperatura si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per i sistemi di ventilazione meccanica si provvede con le risorse del programma Next Generation EU.
0.1.100.1. Sasso, Andreuzza, Panizzut, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  All'emendamento 1.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 1-quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, fino a cessate esigenze, le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di test salivari agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale. Il Ministro dell'istruzione d'intesa con il Ministro della salute, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, emana con proprio provvedimento, linee guide inerenti l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal comma si provvede con le risorse del programma Next Generation EU.
0.1.100.2. Sasso, Andreuzza, Panizzut, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  All'emendamento 1.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 1-quater, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso Pag. 14 alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza.
  2-ter. Ai fini di cui al comma 2-bis, è, in ogni caso, vietata l'istituzione di classi differenziali anche in forma sperimentale.
0.1.100.12. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli.

  All'emendamento 1.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 1-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per il personale docente ed ATA, temporaneamente inidoneo alle proprie mansioni per la condizione di fragilità correlata alla situazione epidemiologia da COVID-19, come da accertamento rilasciato dai competenti organi medico legali, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie non è computabile nel periodo di malattia, fino al termine dello stato di emergenza.
0.1.100.18. Bucalo, Frassinetti.

  All'emendamento 1.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 1-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi dei casi positivi al COVID-19, si dispone all'interno delle istituzioni scolastiche pubbliche e private di un canale diretto, e dedicato di interscambio con le Asl preposte al fine di garantire un rapido isolamento dei casi di positività.
0.1.100.19. Bucalo, Frassinetti.

  All'emendamento 1.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 1-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di potenziare il monitoraggio e il tempestivo intervento di casi sospetti con possibili sintomi da COVID-19, si autorizza la spesa e si introduce l'obbligo presso ciascuno plesso di ogni istituzione scolastica di un dispositivo «Termoscanner» posto all'ingresso degli stessi per la rilevazione in automatica della temperatura di alunni e personale scolastico.
0.1.100.20. Frassinetti, Bucalo.

  All'emendamento 1.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 1-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire una didattica in presenza sicura in tutte le scuole di ogni ordine e grado, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano al personale docente, ATA ed educativo nonché alla popolazione scolastica, con particolare attenzione agli alunni tra i 14 e i 18 anni, screening gratuiti e periodici atti a rilevare l'eventuale presenza del virus SARS-CoV-2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
0.1.100.22. Carnevali, Piccoli Nardelli, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Campana.

  All'emendamento 1.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 1-quinquies, comma 1, dopo le parole: strutture sanitarie assistite aggiungere le seguenti: e residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità.
0.1.100.4. Gemmato, Bellucci.

  All'emendamento 1.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 1-quinquies, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 48 ore con le seguenti: 24 ore.
0.1.100.15. Tiramani, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto.

  All'emendamento 1.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 1-quinquies, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: direttore sanitario o, in difetto, con le seguenti: il medico di medicina generale o, in difetto, il direttore sanitario o.
0.1.100.5. Gemmato, Bellucci.

Pag. 15

  All'emendamento 1.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 1-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al comma 6 è comunicato con le seguenti: Il decreto di cui al comma 6 è comunicato immediatamente;

   b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al presente comma con le seguenti: di cui al comma 6;

   c) al comma 9, sostituire le parole: di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista con le seguenti: di cui al comma 6 senza che sia stato comunicato il decreto ivi previsto.
0.1.100.16. Tiramani, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto.

  All'emendamento 1.100 del Governo, lettera b), dopo il capoverso Art. 1-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.1.

  1. Al fine di contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2 e di rendere quanto più possibile celere l'avvio della distribuzione capillare del vaccino alla collettività, i medici, gli odontoiatri, i farmacisti, i biologi e gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, anche privati, non convenzionati e liberi professionisti, sono inseriti tra le categorie prioritarie ai fini dell'accesso alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, unitamente ai relativi assistenti e personale di studio.
0.1.100.17. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  All'emendamento 1.100 del Governo, lettera b), dopo il capoverso Art. 1-quinquies, aggiungere il seguente:

  Art. 1-quinquies.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 457, è aggiunto il seguente: «457-bis. Al fine di garantire continuità nei servizi educativi per la prima infanzia e una didattica in presenza sicura in tutte le scuole di ogni ordine e grado con l'obiettivo di tutelare i bambini, gli alunni e il personale scolastico ed educativo nello svolgimento del proprio lavoro, nell'adozione del decreto di cui al comma 457 volto all'individuazione del piano strategico nazionale vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, il personale docente, ATA ed educativo è inserito nella prima fase del piano vaccinale tra le categorie prioritarie».
0.1.100.21. Carnevali, Piccoli Nardelli, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Campana.

  All'emendamento 1.100 del Governo, lettera b), dopo il capoverso Art. 1-quinquies, aggiungere il seguente:

  Art. 1-quinquies.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 457 è aggiunto il seguente: «457-bis. Al fine di tutelare le persone disabili, e le loro famiglie, nell'adozione del decreto di cui al comma 457 volto all'individuazione del piano strategico nazionale vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, le persone disabili, immunodepresse, affette da malattie rare nonché le persone che convivono con loro e che svolgono funzioni di assistenza continuativa (caregivers), specialmente nel caso in cui la persona disabile, immunodepresse o affetta da malattia rara, non possa ricevere il vaccino a causa dell'età o della patologia sono inserite tra le categorie prioritarie della prima fase vaccinale.».
0.1.100.23. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò, Campana.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sostituire le parole: e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata con le seguenti: , di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e di quelle degli articoli 1 e 2 del Pag. 16decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, è sanzionata.

   b) dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19)

  1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
  2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle regioni cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  3. Fino al 15 gennaio 2021 nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 è altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  4. Nell'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Art. 1-ter.
(Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-ter, è aggiunto il seguente: «16-quater. Il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle regioni che, secondo le previsioni del comma 16-bis, si collocano in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale.».
  2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al 15 gennaio 2021, il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, applica a una o più regioni nel cui territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:

   a) le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è Pag. 17almeno di tipo 2 e il livello di rischio è almeno moderato;

   b) le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 3 e il livello di rischio è almeno moderato.

Art. 1-quater.
(Progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza)

  1. Dal giorno 11 gennaio 2021 al 16 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, nonché su tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attività didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle medesime istituzioni scolastiche.
  2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma 1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020. Per lo stesso periodo resta fermo altresì, per ogni istituzione scolastica, incluse quelle di cui al comma 1, quanto previsto dallo stesso decreto in ordine alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Art. 1-quinquies.
(Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite)

  1. Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti COVID-19 del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero di quella che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.
  2. In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato d'incapacità naturale dell'interessato. In difetto sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario della ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato.
  3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2, sentiti, quando già noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi Pag. 183 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.
  4. Il consenso di cui al comma 3, reso in conformità alla volontà dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, in conformità a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3, è immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, da quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3. Nondimeno, in caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL o il suo delegato, può richiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 219 del 2017, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.
  5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicato immediatamente, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.
  6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5 il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne denega la convalida.
  7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al comma 6 è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta certificata presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.
  8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.
  9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.
  10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 219 del 2017, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.

Art. 1-sexies.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione degli articoli da 1-bis a 1-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Pag. 19

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «1-bis. Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1.».
1.100. Il Governo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Apertura luoghi di cultura)

  1. Dal 7 gennaio 2021, nelle aree del territorio nazionale che non sono ricomprese nello scenario di massima gravità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, è autorizzata l'apertura al pubblico delle mostre, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando la rigida osservanza di tutte le misure di sicurezza sanitaria e contingentamento per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, già poste in essere in tali luoghi.
1.01. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese culturali)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese dello spettacolo:

   a) è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico, delle sale da spettacolo fino alle ore 21,30;

   b) è garantito lo svolgimento all'aperto, nei limiti consentiti dalle linee guida stilate dal Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico, di concerti e spettacoli fino alle ore 21,30;

   c) è garantito lo svolgimento di attività sportiva, inclusa l'attività della danza, nei limiti consentiti dalle linee guida del Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico.
1.04. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese della ristorazione)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese della ristorazione, è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico, fino alle ore 21,30.
1.02. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per il contrasto del contagio nelle città)

  1. Ai fini della tutela della salute pubblica, del contrasto al contagio da COVID-19, della salvaguardia della vita umana e del decoro urbano, la Protezione civile e la Croce Rossa Italiana, negli spazi messi a disposizione dagli enti locali e territoriali, allestiscono centri per l'assistenza sanitaria per i soggetti senza fissa dimora e ne assicurano il ricovero a fini di assistenza Pag. 20umanitaria obbligatoria, così come a norma dell'articolo 438 del codice penale, e per la tutela della salute pubblica nelle città e nei centri storici.
1.03. Mollicone, Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: 455 milioni di euro con le seguenti: 7 miliardi di euro e le parole: 190 milioni di euro con le seguenti: 4 miliardi di euro.

  Conseguentemente, al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti:

   7. Agli oneri derivanti dal comma 1, per una quota pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Per la parte rimanente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2.24. Mollicone, Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata.

  Al comma 1, sostituire le parole: 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto con le seguenti: 900 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto, nonché a coloro che hanno registrato una riduzione del fatturato pari o superiore al 30 per cento nel periodo dalla dichiarazione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
2.23. Bellucci, Rotelli, Zucconi, Gemmato, Caiata.

  Al comma 1, sostituire le parole: 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 900 milioni di euro per l'anno 2020 e di 220 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e di 220 milioni di euro per l'anno 2021.
2.14. Tiramani, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro per l'anno 2021;

   b) al comma 1, sostituire le parole: una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto con le seguenti: una di quelle appartenenti alla filiera della ristorazione;

Pag. 21

   c) al comma 7, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e, di 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 con le seguenti: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per l'importo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e per il restante importo di 345 milioni di euro per l'anno 2020 e di 210 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

  Conseguentemente sopprimere l'allegato 1.
2.17. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per i soggetti con ricavi non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'ammontare del contributo si calcola amplificando una percentuale del 70 per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

   b) al comma 7, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020 n. 154 con le seguenti: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per l'importo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e per il restante importo di 345 milioni di euro per l'anno 2020 e di 210 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, Pag. 22dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi, un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2.19. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro per l'anno 2021;

   b) al comma 2, sopprimere la parola: esclusivamente;

   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il contributo a fondo perduto spetta, altresì, ai soggetti di cui al comma 1 con fatturato superiore a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   d) al comma 3, premettere le parole: Per i soggetti di cui al comma 2;

   e) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: Per i soggetti di cui al comma 2-bis, l'ammontare del contributo a fondo perduto è pari al contributo già erogato ai sensi degli articoli 1 e 1-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

   f) al comma 7, sostituire le parole: pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: pari a 700 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro per l'anno 2021.
2.1. Gavino Manca.

  Al comma 1, sostituire le parole: 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;

   b) al comma 7, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020 n. 154 con le seguenti: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per l'importo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e per il restante importo di 145 milioni di euro per l'anno 2020 e di 110 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, Pag. 23entro il 30 giugno 2021, non si rilevi, un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2.15. Tiramani, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021;

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 2;

   b) al comma 7, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 con le seguenti: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per l'importo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 a rivalere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e per il restante importo di 145 milioni di euro per l'anno 2020 e di 110 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2.16. Tiramani, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 190 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti: 490 milioni di euro per l'anno 2021;

   b) al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:

    931110 – Gestione di stadi;

    931120 – Gestione di piscine;

    931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti;

    931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca;

    931200 – Attività di club sportivi;

    931300 – Gestione di palestre;

    931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;

    931999 – Altre attività sportive nca;

   c) al comma 2, dopo le parole: legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere le seguenti: o dei ristori di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.;

Pag. 24

   d) al comma 3, aggiungere, in fine le parole: o, in assenza di questo, al ristoro di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ridotto della metà;

   e) al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 490 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2.11. Barelli, Squeri, Torromino, Baldini, Polidori, Della Frera, Porchietto, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Apportare le seguenti modificazioni;

   a) al comma 1, sostituire le parole: 190 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti: 490 milioni di euro per l'anno 2021;

   b) al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:

    493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano;

    552030 – Rifugi di montagna;

    855100 – Corsi sportivi e ricreativi;

    931992 – Attività delle guide alpine;

   c) al comma 2, dopo le parole: legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere le seguenti: o dei ristori di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.;

   d) al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: o, in assenza di questo, al ristoro di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ridotto della metà;

   e) al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 390 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2.12. Porchietto, Barelli, Squeri, Torromino, Baldini, Polidori, Della Frera, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 1, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 302 milioni.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:

    551000 – Alberghi;

    552010 – Villaggi turistici;

    552020 – Ostelli della gioventù;

    552030 – Rifugi di montagna;

    552040 – Colonie marine e montane;

    552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;

    552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;

Pag. 25

    553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;

    559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;

    960420 – Stabilimenti termali;

   b) al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 302 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e quanto a 112 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.;

   c) alla rubrica dopo le parole: dei servizi aggiungere le seguenti: ricettivi, termali e.
2.26. Gelmini, Della Frera, Barelli, Baldini, Squeri, Caon, Torromino, Polidori, Porchietto, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 1, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 290 milioni.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:

    47.71.12 Commercio al dettaglio di Confezioni per Bambini; Confezioni per bambini e neonati;

    14.13.20 Sartoria e confezione su misura di altro abbigliamento esterno;

   b) al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 290 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2.27. Torromino, Barelli, Squeri, Polidori, Della Frera, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 1, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 290 milioni.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:

    58.13.00 Edizione di quotidiani;

    58.14.00 Edizione di riviste di periodici;

   b) al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 290 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2.28. Torromino, Barelli, Squeri, Polidori, Della Frera, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

Pag. 26

  Al comma 1, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 240 milioni.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:

    74.20.20 Attività degli studi fotografici per lo sviluppo e stampa conto terzi;

   b) al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 240 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2.29. Torromino, Barelli, Squeri, Polidori, Della Frera, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 1, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 290 milioni.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, aggiungere, in fine, il periodo: Il contributo è pari al doppio per gli operatori economici dei comuni totalmente montani classificati dall'Istat ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991;

   b) al comma 7, sostituire le parole: 190 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 290 milioni per l'anno 2021 si provvede quanto a 100 milioni per il 2021 a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 455 milioni per l'anno 2020 e a 190 milioni per l'anno 2021.
2.22. Costa.

  Al comma 1, sopprimere la parola: prevalente.
2.18. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:

   551000 – Alberghi;

   552010 – Villaggi turistici;

   552020 – Ostelli della gioventù;

   552030 – Rifugi di montagna;

   552040 – Colonie marine e montane;

   552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;

   552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;

   553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;

   559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;

   960420 – Stabilimenti termali;.

  Conseguentemente:

   a) al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, quanto a 112 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

Pag. 27

   b) alla rubrica, dopo le parole: dei servizi aggiungere le seguenti: ricettivi, termali e.
2.8. Zucconi.

  Al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:

   551000 – Alberghi;

   552010 – Villaggi turistici;

   552020 – Ostelli della gioventù;

   552030 – Rifugi di montagna;

   552040 – Colonie marine e montane;

   552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;

   552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;

   553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;

   559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;

   960420 – Stabilimenti termali.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: dei servizi aggiungere le seguenti: ricettivi, termali e.
*2.4. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:

   551000 – Alberghi;

   552010 – Villaggi turistici;

   552020 – Ostelli della gioventù;

   552030 – Rifugi di montagna;

   552040 – Colonie marine e montane;

   552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;

   552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;

   553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;

   559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;

   960420 – Stabilimenti termali.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: dei servizi aggiungere le seguenti: ricettivi, termali e.
*2.21. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini.

  Al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:

   93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sopprimere la parola: esclusivamente e sostituire le parole da: ed è corrisposto fino alla fine del comma con le seguenti: nonché a quelli che non ne hanno già beneficiato, avendo conseguito, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, superiori a 5 milioni di euro. Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo e, per i soggetti che non hanno già beneficiato del summenzionato contributo, su quello che verrà indicato nell'istanza da presentare all'Agenzia delle entrate per la richiesta del contributo di cui al presente articolo.

   b) al comma 3, sostituire le parole: al contributo con le seguenti: al centocinquanta per cento del contributo e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , o a quello di cui il soggetto richiedente avrebbe beneficiato se fosse stato incluso fra quelli ai quali spettava.

Pag. 28

   c) alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e di discoteche e sale da ballo.
2.5. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:

   93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sopprimere la parola: esclusivamente e sostituire le parole da: ed è corrisposto fino alla fine del comma con le seguenti: nonché a quelli che non ne hanno già beneficiato, avendo conseguito, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, superiori a 5 milioni di euro. Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo e, per i soggetti che non hanno già beneficiato del summenzionato contributo, su quello che verrà indicato nell'istanza da presentare all'Agenzia delle entrate per la richiesta del contributo di cui al presente articolo;

   b) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , o a quello di cui il soggetto richiedente avrebbe beneficiato se fosse stato incluso fra quelli ai quali spettava;

   c) alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di discoteche e sale da ballo.
2.6. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:

   93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di discoteche e sale da ballo.
2.7. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:

   Codice ATECO

   Descrizione attività

  82.99.99

   Altri servizi di supporto alle imprese nca

  70.22.09

   Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

  82.11.01

   Servizi integrativi di supporto per le funzioni d'ufficio

  74.90.99

   Altre attività professionali nca

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributo a fondo perduto da destinare alle attività ausiliarie del turismo)

   1. A seguito delle ulteriori misure di contenimento del COVID-19, è riconosciuto un contributo alle stesse condizioni di cui all'articolo 2 a favore degli operatori ausiliari del turismo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto.
2.32. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le medesime ragioni di cui al comma 1, è altresì riconosciuto ai microbirrifici, vale a dire alte imprese del settore di produzione della birra che producono Pag. 29meno di 200.000 ettolitri l'anno, un contributo a fondo perduto nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e 150 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente, nel limite massimo di produzione suindicato, quella di cui al codice ATECO 11.05.00, il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dal comma 371, articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.
2.25. Deidda, Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata, Ciaburro.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

  2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di dicembre 2020 sia inferiore all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di dicembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19. Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
  3. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di dicembre 2019 come segue:

   a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   b) quarantacinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   c) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.10. Rachele Silvestri, De Toma.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

   3. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 come segue:

   a) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 Pag. 30dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   b) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.9. Rachele Silvestri, De Toma.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività con sede in uno dei comuni definiti montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, l'ammontare del contributo è pari al doppio del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2.20. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1, è esteso anche alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno sede operativa nel territorio nazionale e che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2.3. Masi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo di garanzia in favore delle società finanziarie e di assicurazione)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 213 è soppresso.
  2. Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase di ripartenza del Paese, all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «nonché di persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «e giuridiche».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2.01. Alemanno, Licatini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in favore dei centri storici)

  1. All'articolo 59, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 1, è sostituito dal seguente: Pag. 31
  «1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana o delle città portuali che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

   a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

   b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

   c) per le città portuali, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni, non inclusi nelle lettere a) e b);

   d) per le città non capo luogo di provincia o città metropolitana, che sono state designate città d'arte patrimonio dell'UNESCO e abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2.02. Cancelleri.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure a sostegno dell'informazione e dell'editoria)

  1. All'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il capoverso 1-quater, è aggiunto il seguente:

   «1-quinquies. Alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che abbiano effettuato investimenti, dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020, in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, è attribuito un contributo nell'anno 2021, sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento del valore complessivo degli investimenti effettuati, entro il limite massimo di 500.000 euro. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Il beneficio è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2.03. Cancelleri.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di compensazione crediti)

  1. All'articolo 28-quinquies, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo Pag. 3213, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,»;

   b) dopo le parole: «di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto» sono aggiunte le seguenti: «e di comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212».
2.04. Cancelleri.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Indennità per gli Enti del terzo settore con finalità ricreative e ambientali)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 subiti dagli enti del Terzo settore che si occupano di attività ricreative e ambientali in agricoltura e a contatto con gli animali, come i parchi fattorie, si prevede la corresponsione di un'indennità proporzionale alle spese necessarie per il mantenimento e la sopravvivenza degli stessi, subordinata ad un'autocertificazione del legale rappresentante dei predetti enti che attesti la perdita subìta in conseguenza della chiusura o della sospensione delle attività.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2.05. Licatini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 60-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 60-bis, comma 2, lettera b), decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019», sono aggiunte le seguenti: «oppure per quelle imprese che, avendo intrapreso l'esercizio della loro attività a partire dal primo gennaio 2020, non hanno potuto registrare un fatturato nell'anno 2019 ma hanno subito delle perdite a causa della diffusione della pandemia».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2.06. Licatini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni per l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale)

  1. All'articolo 200, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Le Regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al fine di rispondere alle esigenze derivanti dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, possono richiedere, secondo le modalità sopraindicate, una revisione della convenzione CONSIP al fine di adeguare la fornitura alle nuove caratteristiche tecniche, in particolare afferenti alla dimensione ed alla tipologia di locomozione dei mezzi, per rispettare gli obblighi previsti dalle discipline in materia di contenimento del virus e delle nuove esigenze nate a seguito della pandemia. Tale revisione soggiace all'obbligo di implementare la flotta di veicoli che rientrano nelle categorie Pag. 33 con alimentazione a basso impatto ambientale».
2.07. Maraia.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.
(Requisiti agevolati per l'accesso al prepensionamento dei lavoratori poligrafici)

  1. Limitatamente al periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, possono optare per l'esodo e il prepensionamento, ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, i lavoratori poligrafici, dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, interessati dai trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 3, lettere a), b) e c) dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 32 anni di anzianità contributiva. Dall'applicazione del presente comma sono esclusi i lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
  2. I trattamenti di vecchiaia anticipati di cui al comma 1 sono erogati, nell'ambito del limite di spesa complessivo di cui al comma 3, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori poligrafici di cui al comma 1 e l'INPS provvede al monitoraggio delle suddette domande.
  3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa annua di euro 2.312.000 per l'anno 2020, euro 8.525.500 per l'anno 2021, euro 9.840.000 per l'anno 2022, euro 15.372.000 per l'anno 2023, euro 13.330.000 per l'anno 2024, euro 9.040.500 per l'anno 2025 ed euro 6.976.000 per l'anno 2026.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 2-ter.
(Utilizzo degli ammortizzatori sociali nel settore editoriale)

  1. Il comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, è sostituito dal seguente:

   «2. Le disposizioni di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui al comma 4 dell'articolo 25-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si tiene conto dei trattamenti richiesti a far data dal 1° gennaio 2020. I trattamenti richiesti prima del 1° gennaio 2020 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successivo a tale data.».
2.09. Masi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo per il ristoro delle attività commerciali ricadenti nei Comuni sotto i 100.000 abitanti)

  1. Al fine di ristorare le attività commerciali ricadenti nei Comuni sotto i 100.000 abitanti, oggetto di ulteriori restrizioni per gli orari di apertura a seguito di ordinanze sindacali comunali maggiormente restrittive rispetto a quanto in vigore a livello nazionale o regionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di euro 1 milione per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno Pag. 342021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2.010. Masi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di IMU nei settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli)

  1. All'articolo 1, comma 599, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «dei residence e dei campeggi» sono sostituite dalle seguenti: «dei residence e dei campeggi, nonché delle sedi di agenzie di viaggio e tour operator,».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2.011. Masi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributo a fondo perduto per inabilità lavorativa temporanea causa COVID-19)

  1. Al fine di consentire una ripartenza economica delle attività commerciali i cui esercenti sono risultati positivi al COVID-19, ed hanno dovuto interrompere per inabilità lavorativa il proprio servizio commerciale, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei possessori titolari di partita iva aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività commerciale risulti cessata alla data di pubblicazione della presente legge.
  3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di partita iva che abbiano avuto un calo di fatturato pari ad almeno il 50 per cento nel mese di inattività dell'anno 2020 rispetto al fatturato del corrispondente periodo riferibile all'anno 2019.
  4. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo 2020 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2019.
  5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi del comma 3, per un importo non inferiore a 600 euro.
  6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
  7. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 8.
  8. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione dello stesso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  9. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 7, il contributo a fondo perduto è corrisposto Pag. 35dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 «Fondi di Bilancio». L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2.013. Papiro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributo a fondo perduto per inabilità lavorativa temporanea causa COVID-19)

  1. Al fine di consentire una ripartenza economica delle attività commerciali i cui esercenti sono risultati positivi al COVID-19, ed hanno dovuto interrompere per inabilità lavorativa il proprio servizio commerciale, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei possessori titolari di partita iva aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività commerciale risulti cessata alla data di pubblicazione della presente legge.
  3. Al fine di provvedere al parziale risarcimento delle spese occorrenti al trasferimento ai centri ospedalieri per eseguire le terapie e le medicazioni ai pazienti affetti da malattia oncologica è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei pazienti oncologici.
  3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 1 e al comma 3, per un importo pari a 600 euro.
  4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
  5. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 6.
  6. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  7. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 5, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come Pag. 36rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2.014. Papiro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure di sostegno agli agenti di commercio del turismo)

  1. Al fine di sostenere, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, gli agenti di commercio del settore del turismo che abbiano un contratto di mandato con Tour Operator Alberghiero, Compagnie aeree, GSA, DMC, Compagnie di navigazione, Compagnie ferroviarie. Forniture Alberghiere, Enti del turismo. Operatori Congressuali o Network turistici, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite sia le modalità e condizioni di funzionamento del fondo, sia le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli agenti, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in considerazione della crisi delle attività professionali e imprenditoriali legate al turismo e dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo con decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, individua un codice ATECO specifico.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2.015. Perconti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, per le attività danneggiate dalle misure restrittive nei mesi di novembre e dicembre 2020)

  1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta secondo le modalità ivi individuate, ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico per i mesi di novembre e dicembre 2020, a condizione che gli stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. La misura non si applica alle attività che già usufruiscono di analogo credito d'imposta.
  2. Al comma 6 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo le parole: «utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento» aggiungere le seguenti: «e nel successivo».
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Il programma di cui al comma 288 e successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è contestualmente sospeso per l'anno 2021, salvo i rimborsi spettanti, da eseguire nel limite delle risorse residue.
2.036. Squeri, Spena, Barelli, Polidori, Baldini, Torromino, Porchietto, Bagnasco, Pag. 37Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Credito di imposta per canoni di locazione)

  1. All'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «nel periodo d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d'imposta 2020 e 2021»;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del 2019».
*2.019. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Credito di imposta per canoni di locazione)

  1. All'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «nel periodo d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d'imposta 2020 e 2021»;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del 2019».
*2.034. Gelmini, Della Frera, Barelli, Squeri, Baldini, Torromino, Polidori, Porchietto, Caon, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Credito di imposta per canoni di locazione)

  1. All'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «nel periodo d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d'imposta 2020 e 2021»;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del 2019».
*2.054. Zucconi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Credito di imposta per canoni di locazione)

  1. All'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «nel periodo d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d'imposta 2020 e 2021»;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del 2019».
*2.059. De Toma, Rachele Silvestri.

Pag. 38

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: «con durata fino a 72 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con durata fino a 180 mesi».
**2.020. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: «con durata fino a 72 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con durata fino a 180 mesi».
**2.035. Gelmini, Della Frera, Barelli, Squeri, Baldini, Torromino, Polidori, Porchietto, Caon, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: «con durata fino a 72 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con durata fino a 180 mesi».
**2.055. Zucconi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: «con durata fino a 72 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con durata fino a 180 mesi».
**2.058. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributo a fondo perduto per attività di organizzazione di eventi fieristici limitata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020)

  1. Al fine di sostenere il comparto relativo alle attività di organizzazione di eventi fieristici la cui attività è stata fortemente limitata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 e non ancora ristorata, è istituito un apposito Fondo, con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, per l'erogazione di contributi a fondo perduto ai soggetti esercenti di attività d'impresa di organizzazione convegni ed eventi fieristici in proprio che nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020 abbiano organizzato eventi culturali, ludici e ricreativi con presenza di musica dal vivo, sale da ballo e locali assimilati e della durata minima di 30 giorni.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2019.
  3. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, è determinato nella misura del 60 per cento tra la differenza dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1° giugno al 30 settembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1° giugno al 30 settembre 2019.
  4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione Pag. 39 netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1, coerentemente con le norme presenti nei commi 2, 3 e 4.
  6. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede mediante apposita riduzione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
2.021. Gavino Manca.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributo a fondo perduto per attività di organizzazione di eventi fieristici limitata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020)

  1. Al fine di sostenere il comparto relativo alle attività di organizzazione di eventi fieristici la cui attività è stata fortemente limitata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 e non ancora ristorate, il 10 per cento delle risorse stanziate per l'anno 2021 dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive integrazioni e modificazioni, è finalizzato all'erogazione di contributi a fondo perduto ai soggetti esercenti di attività d'impresa di organizzazione convegni ed eventi fieristici in proprio che nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020 abbiano organizzato eventi culturali, ludici e ricreativi con presenza di musica dal vivo, sale da ballo e locali assimilati e della durata minima di 30 giorni.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2019.
  3. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, è determinato nella misura del 60 per cento tra la differenza dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1° giugno al 30 settembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1° giugno al 30 settembre 2019.
  4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  5. Con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1, coerentemente con le norme presenti nei commi 2, 3 e 4.
2.022. Gavino Manca.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulla rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

  1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» sono sostituite con le seguenti: «operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria» e, conseguentemente, al terzo periodo, le parole: «45 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «345 milioni di euro»;

Pag. 40

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (Ifac)»;

   c) al comma 3 la parola: «esclusivamente» è soppressa e dopo le parole: «legge di conversione del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

   d) al comma 6 sono sostituite le parole: «pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro, si provvede con le risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1133, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2.024. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

  1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» sono sostituite con le seguenti: «operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria» e, conseguentemente, al terzo periodo, le parole: «45 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «345 milioni di euro»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC)»;

   c) al comma 3 la parola: «esclusivamente» è soppressa e dopo le parole: «legge di conversione del presente decreto» sono aggiunte le seguenti parole: «Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Pag. 41del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

   d) al comma 6 le parole: «pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite con le seguenti: «pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.038. Squeri, Barelli, Perego Di Cremnago, Polidori, Baldini, Torromino, Della Frera, Porchietto, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga entrata in vigore della «Lotteria degli scontrini»)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9 le parole: «1° febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2021»;

   b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° giugno 2021” e al terzo periodo, le parole: “Nel caso in cui” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° luglio 2021, nel caso in cui”».
*2.025. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga entrata in vigore della «Lotteria degli scontrini»)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9 le parole: «1° febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2021»;

   b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° giugno 2021” e al terzo periodo, le parole: “Nel caso in cui” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° luglio 2021, nel caso in cui”».
*2.039. Squeri, Barelli, Polidori, Baldini, Torromino, Della Frera, Porchietto, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi urgenti a favore della regione Calabria colpita dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2020)

  1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per concedere, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati. Pag. 42
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della regione Calabria, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2.032. Torromino, Barelli, Cannizzaro, Maria Tripodi, Occhiuto, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività danneggiate dalle restrizioni sanitarie nel mese di dicembre 2020)

  1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertiti con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico per il mese di dicembre 2020, a condizione che gli stessi abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il quaranta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. La misura non si applica alle attività di cui all'articolo 2, nonché a quelle che hanno ricevuto ristori ai sensi dei decreti-legge n. 137, 149, 154 e 157 del 2020.
  2. L'ammontare del contributo è calcolato secondo le modalità previste dai commi 5 e 6 del decreto-legge n. 34 del 2020. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Il programma di cui al comma 288 e successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è contestualmente sospeso per l'anno 2021, salvo i rimborsi spettanti, da eseguire nel limite delle risorse residue.
2.037. Squeri, Spena, Barelli, Polidori, Baldini, Torromino, Porchietto, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività economiche colpite dalle misure restrittive nel periodo delle festività natalizie)

  1. Al fine di sostenere gli operatori di tutti i settori economici, situati nelle aree montane, interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati Pag. 43 1, 2 e 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre, n. 176. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
  2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
  3. L'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  4. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.
  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2.046. Ciaburro, Caretta, Zucconi, Bellucci, Gemmato, Caiata.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività economiche di montagna)

  1. Al fine di sostenere gli operatori di tutti i settori economici, situati nelle aree montane, interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 700 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, svolgono attività economiche e commerciali nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni definiti montani ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
  2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti, di cui al precedente comma, aventi sede legale o operativa nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni definiti montani ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 991 del 1952.
  3. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano subito una riduzione del proprio fatturato nell'anno 2020 almeno pari al 50 per cento del fatturato dell'anno 2019, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale del richiedente.
  4. Per le attività nate prima del 1° gennaio 2020, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano esercitato regolarmente la propria attività economica anche nel mese di novembre 2019.
  5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale del 40 per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nei mesi da novembre 2020 a gennaio Pag. 442021 con l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nei mesi da novembre 2019 a gennaio 2020.
  6. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00 ed inferiore ad euro 2.500,00.
  7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti, e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2.043. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Zucconi, Bellucci, Gemmato, Caiata.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributo una tantum da destinare alle attività di commercio su aree pubbliche)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo una tantum nel limite massimo di 175 milioni di euro per l'anno 2020 a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva, possano produrre una autocertificazione che attesti, per il mese di dicembre 2020, un calo di fatturato pari o superiore al 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019 e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO 47.81, 47.82 e 47.89 riportati nella tabella di cui all'allegato 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
  2. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
  3. L'ammontare del contributo è pari a 1.000 euro.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede rivalere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
2.040. Prisco, Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Testo unico sulle imposte sui redditi)

  1. L'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituto dal seguente:

   «1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo Pag. 45 dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60. La sottrazione delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 è alternativa, per il medesimo periodo di imposta, al computo in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta successivi, di cui al comma 3.
   2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, salvo che il contribuente abbia già effettuato, in sede di dichiarazione dei redditi, il computo in diminuzione cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
2.041. Prisco, Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modificazioni alla legge 5 giugno 2020, n. 40 – Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali)

  1. All'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il punto 2), è inserito il seguente:

    «3) gli investimenti sostenuti nell'anno di riferimento e documentabili.».

  2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

   «d-bis) la durata della garanzia di cui al comma 1 è estesa ad anni 10 per le imprese che abbiano sede legale od operativa, nei Comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.».
2.042. Prisco, Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributo a fondo perduto per gli impianti di risalita)

  1. Al fine di sostenere i costi fissi di gestione degli impianti di risalita, sia pubblici che privati, chiusi a seguito delle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite al codice ATECO 49.39.01. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
  2. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale del 70 per cento alla media del fatturato nei periodi d'imposta 2017, 2018 e 2019.
  3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione Pag. 46 del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2.044. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Zucconi, Bellucci, Gemmato, Caiata.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributo a fondo perduto per i maestri di sci)

  1. Al fine di sostenere la perdita di fatturato e scongiurare il fallimento e l'indigenza economica degli istruttori di sci a seguito delle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente quella di istruttore di sci come riferito al codice ATECO 85.51.00. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
  2. L'ammontare del contributo è equivalente al 20 per cento del fatturato realizzato nel mese di dicembre 2019. In ogni caso l'importo minimo del contributo è di euro 2.000,00.
  3. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 10.000,00.
  4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2.045. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Zucconi, Bellucci, Gemmato, Caiata.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributo a fondo perduto da destinare ai rifugi alpini)

  1. Al fine di sostenere i rifugi e i bivacchi gestiti, interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'anno 2021 a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al codice ATECO 55.20.30. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
  2. Il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale secondo le modalità di cui all'articolo 25, commi da 8 a 11, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  3. L'ammontare del contributo è pari ai ricavi o compensi dei mesi di novembre e dicembre 2019.
  4. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 10.000.
  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi 7, Pag. 4712, 13 e 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
2.017. Costa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributo a fondo perduto da destinare ai rifugi alpini)

  1. Al fine di sostenere i rifugi e i bivacchi gestiti, interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al codice ATECO 55.20.30. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
  2. Il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sui conto corrente bancario o postale secondo le modalità di cui all'articolo 25, commi da 8 a 11, dei decreto-legge n. 34 del 2020.
  3. L'ammontare del contributo è pari a 3.000 euro per ciascun rifugio o bivacco gestito.
  4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi 7, 12, 13 e 14 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
2.018. Costa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per il sostegno di bar e ristoranti all'interno di cinema, teatri e comprensori sciistici)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di soggetti che esercitano l'attività di bar e ristoranti Pag. 48all'interno di cinema, teatri e comprensori sciistici.
  2. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui al comma 1 e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.
  3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.026. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributo a fondo perduto da destinare alle imprese nel settore sportivo)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2020 e 500 milioni per l'anno 2021, alle imprese del settore sportivo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche, le società dell'impiantistica sportivo.
  2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per le politiche giovanili e per lo sport, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.
  3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 31 dicembre 2020 e il medesimo periodo dell'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti, pari a 500 milioni per l'anno 2020 e 500 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2.047. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo per l'assistenza dei pazienti affetti da malattia oncologica)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati all'assistenza dei pazienti affetti da malattia oncologica.
  2. In sede di prima applicazione e fino all'entrata in vigore degli interventi legislativi di cui al comma 1, il fondo di cui al presente articolo è destinato al risarcimento delle spese occorrenti al trasferimento ai centri ospedalieri per eseguire le terapie e le medicazioni.
  3. L'accesso al fondo di cui al presente articolo è destinato, a richiesta, ai pazienti affetti da malattia oncologica nei limiti dell'indennità di rimborso chilometrico determinata in base alle Tabelle ACI valide per l'anno di calcolo e pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
  4. In alternativa all'indennità di cui al comma 3, i destinatari del presente fondo possono richiedere una tessera di esenzione dal pagamento dei viaggi in treno e/o autobus, da esibire unitamente alla ricetta medica di prenotazione.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione Pag. 49 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2.012. Papiro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Nelle more di una riforma organica del welfare che garantisca una stabile ed effettiva integrazione tra le attività sanitarie e quelle sociali sul territorio, le strutture assistenziali residenziali per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e) della legge 11 marzo 1988, n. 67, devono essere integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliera, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità.
2.048. Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributo a favore delle strutture residenziali per anziani e disabili)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, anche attraverso la logistica degli interventi territoriali, è riconosciuto un contributo in favore delle strutture residenziali per anziani e disabili, comunque denominate, anche non convenzionate per l'allestimento e gestione di stanze destinate al ricovero di pazienti positivi o con sospetto di positività.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.
2.049. Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. È in ogni caso garantita l'assistenza domiciliare e/o a distanza per malati cronici, immunodepressi, anziani e persone con disabilità, sempre nel rispetto delle direttive sanitarie, garantendo, altresì, la dotazione di presidi di protezione individuale per operatori ed utenti. Tali servizi devono essere svolti individuando in via prioritaria come destinatari degli interventi le persone che versano in condizioni precarie di salute e le famiglie a maggior rischio di fragilità sociale.
2.051. Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV-2 e della malattia COVID-19, anche attraverso la logistica degli interventi territoriali e domiciliari, è riconosciuto un contributo in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e dei Dipartimenti di Salute mentale per l'assunzione di psicologi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.
2.052. Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata.

Pag. 50

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «75 milioni di euro».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2.050. Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributo a fondo perduto da destinare all'attività d'impresa culturale)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 800 milioni per l'anno 2020 e 800 milioni per l'anno 2021, alle imprese culturali, dello spettacolo dal vivo, dello spettacolo viaggiante, del settore museale, delle mostre, delle gallerie d'arte, della danza.
  2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, sentiti gli operatori del settore e le associazioni professionali, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.
  3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 31 dicembre 2020 e il medesimo periodo dell'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti, pari a 800 milioni per l'anno 2020 e 800 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2.053. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Zucconi, Gemmato, Caiata, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 40 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. In favore dei soggetti di cui al comma 2, che abbiano sostenuto maggiori costi documentati a causa dell'evento di cui al comma 1, è riconosciuto il rimborso di tali maggiori costi fino all'importo massimo di 15.000 euro.
   2-ter. L'indennità riconosciuta ai sensi del comma 2 non può essere cumulata al rimborso di cui al comma 2-bis.
   2-quater. All'onere derivante dal comma 2-bis, con limite di spesa di 10 milioni di euro, si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
2.057. Benamati, Soverini, Pagani, Critelli, De Maria, Incerti, Rizzo Nervo, Rossi, Carla Cantone, Fassino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2 è riconosciuto altresì ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 2. Il contributo non spetta ai soggetti Pag. 51che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

  Conseguentemente, dopo l'allegato 1, aggiungere il seguente:

Allegato 2

CODICE ATECO (55 – ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI)

   55.10.00 – Alberghi;

   55.20.10 – Villaggi turistici;

   55.20.20 – Ostelli della gioventù;

   55.20.30 – Rifugi di montagna;

   55.20.40 – Colonie marine e montane;

   55.20.51 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;

   55.20.52 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;

   55.30.00 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;

   55.90.10 – Gestione di vagoni letto;

   55.90.20 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero.
2.056. Rachele Silvestri, De Toma.