CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 dicembre 2020
500.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell'energia. Atto n. 231.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell'energia (Atto n. 231);

   visto che lo schema di decreto reca le prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e gas e individua criteri e modalità per assicurare alle piccole imprese il servizio di fornitura elettrica al 1° gennaio 2021;

   considerato che l'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale sulla concorrenza) prevede, al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico dell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, inclusione e permanenza nel quale sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali;

   considerato altresì che l'articolo 1, comma 81, della medesima legge 4 agosto 2017, n. 124 stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ARERA e sentita l'AGCM, definisce le condizioni, i criteri, le modalità, i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità, per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dal predetto Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali;

   valutato favorevolmente quanto recato nell'articolo 2 dello schema di decreto in materia di promozione dell'ingresso consapevole dei clienti finali nei mercati dell'energia e, in specie, le finalità di cui ai commi 4 e 6, in materia di strumenti di garanzia e tutela per il consumatore nonché trasparenza e pubblicità delle offerte e dei servizi connessi nonché di azioni volte a rafforzare l'efficacia degli strumenti per la confrontabilità delle offerte;

   considerato quanto recato nell'articolo 3 dello schema di decreto che prevede che il fornitore del Servizio a tutele graduali sia selezionato tramite procedure d'asta per aree territoriali con la precisazione che l'individuazione delle aree deve essere orientata alla più ampia partecipazione degli operatori alle procedure e che, inoltre, con l'obiettivo di evitare la concentrazione dell'offerta, viene richiesto ad ARERA di articolare le aree territoriali in maniera tale da caratterizzarle con un equilibrato livello di rischio e prevedendo la fissazione di una quota di mercato massima assegnabile ad un singolo operatore;

   valutato quanto disposto relativamente alle condizioni contrattuali e alla confrontabilità delle offerte, considerato quanto previsto nell'articolo 3, comma 3, in materia di prodotti o servizi aggiuntivi ulteriori rispetto alle condizioni stabilite da ARERA nell'erogazione del servizio a tutele graduali;

   valutato, altresì, quanto recato nell'articolo 3, comma, 1 lettera c) circa l'adozione di specifici meccanismi incentivanti di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità di clienti finali per i quali il rischio legato alle ordinarie modalità di recupero risulta particolarmente elevato, e i cui costi sono a carico degli aventi diritto al servizio a tutele graduali Pag. 76 destinato alle piccole imprese e non gravano sui clienti domestici,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) si valuti l'opportunità di procedere in tempi brevi all'istituzione dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, commi 80-82, della legge 4 agosto 2017, n. 124, al fine di garantire che nella transizione verso il mercato libero i clienti finali vengano serviti da operatori qualificati, affidabili e solvibili iscritti nel suddetto elenco sulla base di criteri, modalità e requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità, sufficientemente selettivi da garantire la prevenzione e il contrasto di condotte opportunistiche e scorrette in linea con i generali principi, legali e regolatori, che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori;

   b) si valuti l'opportunità di prevedere specifici tetti antitrust per le aree aggiudicabili da un singolo operatore al fine di garantire il corretto equilibrio tra concorrenza, tutela del consumatore e reale possibilità di scelta tra i vari operatori e in ogni caso con una percentuale non superiore a quella indicata dal paragrafo 4.51, numero 1, del documento ARERA di Consultazione 220/2020/R/Eel, nonché di adottare più stringenti iniziative normative per impedire abusi di posizione dominante, anche mediante la corretta applicazione della disciplina dell'unbundling;

   c) si valuti l'opportunità di rafforzare le tutele degli interessi dei clienti finali mediante l'adozione di iniziative che prevedano:

    1) il tempestivo aggiornamento del Portale non appena ogni nuova offerta sul mercato libero sia presentata;

    2) l'abbattimento dei costi e la semplificazione delle procedure per il passaggio del cliente finale da un gestore all'altro;

    3) con riferimento all'attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 72, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la gratuità, la rapidità e la semplificazione delle procedure di conciliazione, nonché il trattamento efficace dei reclami;

    d) si valuti l'opportunità di definire precisi indirizzi al fine di ampliare il lavoro già svolto dall'ARERA in merito ai contenuti delle offerte contrattuali sul mercato libero, ai fini della definizione di offerte con condizioni contrattuali minime, sotto il profilo quantitativo oltre che qualitativo, in maniera tale da estendere le regole previste per le offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela (Placet) a tutte le tipologie di offerte e prevedendo che queste siano confrontabili con le offerte che prevedono servizi aggiuntivi;

    e) si valuti l'opportunità di ricorrere alla definizione dei meccanismi incentivanti di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità di clienti finali di cui al comma 1, lettera c), dello schema di decreto solo qualora le caratteristiche dei suddetti clienti, quali ad esempio la non disalimentabilità, siano tali da incidere notevolmente sul rischio legato alle ordinarie modalità di recupero del credito relativo alla fornitura;

    f) si valuti l'opportunità di prevedere in tempi congrui all'emanazione del secondo decreto ministeriale che definisce modalità e criteri per un ingresso consapevole nel mercato libero del settore elettrico per gli utenti domestici e le microimprese e nel settore del gas naturale, prestando particolare attenzione alla tutela dei clienti finali delle fasce deboli;

    g) si valuti l'opportunità di precisare il ruolo funzionale di Acquirente Unico, nonché sia il rapporto di collaborazione tra quest'ultimo e gli altri soggetti istituzionali coinvolti che le modalità di copertura dei relativi costi, regolando i suddetti rapporti con norma di fonte primaria;

    h) si valuti l'opportunità, per quanto di competenza, di prevedere delle clausole sociali per la tutela dei lavoratori delle società che oggi erogano il Servizio di Maggior Tutela.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. Atto n. 200.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (Atto n. 200);

   considerato che il Regolamento (UE) 2017/1938 reca misure per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione in modo che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell'approvvigionamento o di interruzione di un'infrastruttura di trasporto del gas naturale prevedendo misure di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento, sia in termini di prevenzione, che di reazione alle medesime, assicurando così la tutela dei clienti protetti;

   valutato che il Regolamento (UE) 2017/1938 per assicurare misure di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento introduce, all'articolo 13, la previsione che gli Stati membri adottino accordi intergovernativi in base ai quali ciascuno Stato potrà chiedere o fornire solidarietà nella fornitura di gas a uno Stato membro direttamente interconnesso, o connesso attraverso un paese terzo, nel caso in cui una grave situazione di emergenza non consenta di assicurare la fornitura di gas ai propri clienti protetti dalla solidarietà;

   valutato favorevolmente l'inserimento nella legislazione del settore della definizione di clienti protetti nel quadro della solidarietà, nonché l'inclusione, tra i compiti del Ministero dello sviluppo economico, della competenza a predisporre e attivare misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarietà;

    preso atto delle disposizioni circa il ruolo del Ministero dello sviluppo economico per quanto riguarda la definizione delle modalità delle compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate misure di solidarietà, sentita l'ARERA,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE