CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 dicembre 2020
500.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. C (2020) 2800 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE II (GIUSTIZIA) E VI (FINANZE)

  Le Commissioni riunite II e VI, esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la comunicazione «Piano di azione per una politica integrata dell'unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (C (2020) 2008)», d'ora in avanti «Piano»;

   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sui documenti;

   premesso che:

    il Piano della Commissione europea intende rafforzare le attività di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e al finanziamento del terrorismo, alla luce del fatto che si tratta di fenomeni in costante crescita e molto allarmanti per le dimensioni e le caratteristiche assunte;

    si attribuisce giustamente importanza strategica alle attività di contrasto a tali fenomeni, anche in considerazione degli ingenti stanziamenti di bilancio che l'UE è prossima ad approvare per il superamento della crisi determinata dalla pandemia COVID-19, per l'elevato rischio di infiltrazione della criminalità organizzata;

    pertanto, appare sempre più urgente monitorare con tempestività i movimenti finanziari in modo da evitare forme di arricchimento illegale che comporterebbero peraltro pericolose alterazioni del corretto funzionamento dei mercati;

    il Piano delinea le prossime tappe e le proposte legislative dell'UE con riferimento a sei aree di intervento, che riguardano: l'applicazione efficace delle regole dell'UE esistenti; l'adozione di un corpus normativo mediante l'approvazione di un regolamento dell'UE volto a superare la frammentazione normativa determinata dalle misure nazionali che applicano in modo eterogeneo le direttive europee di riferimento; l'istituzione di un'autorità di vigilanza a livello dell'UE; un meccanismo di supporto e cooperazione per le unità di intelligence finanziaria; l'attuazione delle disposizioni di diritto penale e lo scambio di informazioni a livello UE; l'intensificazione degli sforzi dell'UE su scala mondiale, in particolare adeguando l'approccio dell'UE rispetto ai Paesi terzi che evidenziano carenze nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo tali da mettere a repentaglio il mercato unico;

   considerato che:

    da varie parti sono state evidenziate le esigenze di migliorare il monitoraggio dei flussi finanziari ma soprattutto di rafforzare la circolazione e la condivisione delle informazioni tra le diverse autorità competenti;

    risulta evidente la necessità di aggiornare gli strumenti di vigilanza, in particolare, elaborando nuove misure che stiano al passo della tecnologia applicata alla finanza al business del riciclaggio (Fintech);

    in particolare, appare opportuno adottare le iniziative utili a far emergere le operazioni effettuate tramite piattaforme di pagamento crossborder le quali si sono rivelate in grado di consentire di effettuare pagamenti nascondendo la propria identità;

    la proposta di integrare l'attuale sistema con la realizzazione di una vigilanza Pag. 11UE in materia di AML/CFT, mediante l'istituzione di un nucleo centrale a livello UE, con funzioni, competenze, e sistema di relazioni con gli organismi nazionali che troverebbero definizione tramite una proposta normativa calendarizzata nel primo trimestre del 2021 appare meritevole della massima attenzione purché siano adottate tutte le opportune garanzie di indipendenza e autonomia operativa del soggetto cui conferire i relativi compiti e siano previste le necessarie forme di raccordo con le autorità nazionali di vigilanza AML/CFT, definendo chiaramente gli ambiti di rispettiva competenza;

    anche il rafforzamento degli scambi di informazioni tramite la previsione di un meccanismo di sostegno alle UIF nazionali non può prescindere dalla salvaguardia dell'indipendenza e dell'autonomia delle stesse UIF e da un'adeguata tutela della riservatezza dei soggetti segnalanti;

    occorre valutare attentamente le indicazioni del Garante europeo per la protezione dei dati personali, secondo le quali la diversa natura delle UIF e dei dati da esse generati attualmente non consentirebbe di far confluire i flussi informativi nel sistema di Europol poiché tale banca dati ha la facoltà di contenere esclusivamente dati di polizia giudiziaria;

    rilevata la necessità che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

  esprimono

UNA VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) si proceda nei termini prospettati dalla Commissione europea allo scopo di superare quanto prima le criticità emerse negli anni più recenti, dovute in primo luogo al disallineamento tra regimi nazionali, posto che il recepimento, nei diversi Paesi, della disciplina adottata a livello europeo non risulta uniforme, essendo emerse gravi discrasie rispetto agli standard più avanzati e alle migliori pratiche;

   b) in tal senso, la Commissione Europea potrebbe produrre dettagliati rapporti periodici, al fine di informare sul livello di conformità degli Stati membri alla IV ed alla V direttiva antiriciclaggio ed individuare, nel monitoraggio, le migliori pratiche adottate dagli Stati membri, al fine di una più strutturata condivisione;

   c) si intervenga con la massima urgenza allo scopo di perfezionare e rafforzare l'efficacia dei sistemi che regolano lo scambio di informazioni tra le diverse autorità competenti;

   d) i suddetti obiettivi devono comunque essere perseguiti salvaguardando le esperienze più avanzate, tra cui quella maturata negli ultimi decenni in Italia, dove sono stati affinati meccanismi collaudati e professionalità elevate nel contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata;

   e) nell'ambito delle iniziative per migliorare l'effettività degli strumenti della cooperazione nelle attività di contrasto al riciclaggio, occorre valutare l'adozione di proposte volte a meglio definire le rispettive competenze di Eurojust e Europol, anche alla luce della istituzione della Procura europea, in particolare rafforzando il mandato e i poteri delle due Agenzie nell'ottica di un miglior coordinamento delle indagini, onde scongiurare, tra l'altro, inefficienze riconducibili alla concorrenza tra autorità giudiziarie e di polizia di differenti Stati membri;

   f) appare altresì, opportuno strutturare il rapporto tra il futuro network delle UIF, quale prefigurato dalla Commissione europea, e le autorità investigative e giudiziarie in maniera tale che si realizzi un nesso efficace e tempestivo tra la segnalazione dell'operazione sospetta e la comunicazione all'autorità giudiziaria ai fini dell'eventuale avvio di indagini penali;

   g) occorre valutare l'opportunità di estendere l'ambito operativo del futuro network delle UIF per includere nel meccanismo di scambio anche informazioni in materia di corruzione ed evasione fiscale. In quest'ultimo caso la misura sarebbe giustificabile alla luce del fatto che la stragrande Pag. 12parte delle SOS sono connesse a fattispecie di evasione fiscale;

   h) da ultimo, l'aggiornamento delle regole e degli strumenti vigenti in ambito europeo può costituire un'utile occasione per valutare l'opportunità di una razionalizzazione dell'assetto e della distribuzione delle competenze nel nostro Paese, obiettivamente assai articolati, e per rendere ancora più efficace l'azione di prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata, anche mediante una più diffusa sensibilizzazione sulla pericolosità di tali fenomeni presso le autorità giudiziarie.