CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 dicembre 2020
495.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (C. 2828 Governo, approvato dal Senato);

   apprezzate le disposizioni in esso contenute per quanto riguarda le materie della sanità e delle politiche sociali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 202.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 202);

   vista l'intesa sancita il 3 dicembre 2020 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

   preso atto dei rilievi espressi dalla V Commissione, in data 10 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati;

   ricordato che la norma di delega ha previsto di adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale;

   rilevato che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo definisce le finalità e l'ambito di applicazione dell'intervento, disponendo in primo luogo l'istituzione di posti di controllo frontalieri (PCF) del Ministero della salute con il compito di effettuare i controlli ufficiali sulle partite destinate all'importazione nell'Unione europea, al fine di verificarne la conformità alla normativa europea;

   rilevato altresì che sono oggetto di tale controllo: animali; prodotti di origine animale; materiale germinale; sottoprodotti di origine animale; fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale («prodotti compositi»); merci provenienti da alcuni Paesi terzi per i quali la Commissione europea ha deciso un incremento temporaneo dei controlli ufficiali; animali e merci che sono oggetto di una misura di emergenza; animali e merci in relazione alla cui entrata nell'Unione sono stabiliti condizioni o misure che impongono di accertare, al momento dell'entrata stessa, la conformità alla normativa emanata dall'Unione europea; alimenti e mangimi che sono oggetto di una misura cautelare urgente adottata dal Ministero della salute in conformità all'articolo 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002;

   segnalato, per quanto riguarda la formulazione del testo, che appare necessario indicare la corretta successione delle lettere dell'elenco di prodotti di cui sopra, recato dal comma 4 dell'articolo 1, prevedendo l'inserimento della lettera e);

   evidenziato che l'articolo 7 prevede che dalle disposizioni del presente schema di decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo chiamate le amministrazioni Pag. 281competenti a provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente;

   sottolineato che tale clausola di invarianza finanziaria rende problematica l'attuazione del richiamato principio contenuto nella norma di delega relativo all'adeguamento delle dotazioni strumentali e di personale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti il Governo l'opportunità di rivedere quanto previsto dall'articolo 7, anche al fine di dotare i posti di controllo frontalieri delle dotazioni strumentali e delle professionalità necessarie a svolgere i compiti previsti dal regolamento UE 2017/625.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 205.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 205);

   vista l'intesa sancita il 3 dicembre 2020 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

   preso atto dei rilievi espressi dalla V Commissione, in data 15 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati;

   rilevato che l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo demanda agli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) del Ministero della salute l'organizzazione e il coordinamento dei controlli diretti a verificare la conformità alla normativa europea degli animali, incluse le disposizioni relative al benessere animale, del materiale germinale, dei prodotti di origine animale, dei sottoprodotti e dei prodotti derivati di origine animale, provenienti da altri Stati membri;

   segnalato che il successivo comma 3 affida al Ministero della salute il ruolo di organo di collegamento al fine di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, prevedendo che qualora dai controlli emerga che gli animali o le merci non siano conformi alla normativa europea e ciò costituisca un rischio sanitario per l'uomo o per gli animali, o per il benessere degli animali, ovvero qualora i controlli rilevino una violazione ripetuta, esso sia tenuto a informare le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di ogni altro Stato membro interessato;

   segnalato, altresì, che l'articolo 3, comma 1, dispone che – ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome nonché dei servizi veterinari delle aziende sanitarie – gli uffici veterinari programmino i controlli, avvalendosi, per la loro esecuzione, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio;

   evidenziato che, ai sensi del successivo comma 5 dell'articolo 3, qualora dai controlli venga rilevata la presenza di agenti generatori di una malattia o di altri fattori suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l'uomo, ovvero la provenienza della partita da una regione contaminata da una malattia epizootica, l'ufficio veterinario responsabile dispone la quarantena, l'abbattimento e la distruzione dell'animale o della partita di animali e il sequestro e la distruzione del materiale germinale o dei prodotti di origine animale o dei sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 206.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 206);

   vista l'intesa sancita il 3 dicembre 2020 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

   preso atto dei rilievi espressi, in data 15 dicembre 2020, dalla V Commissione ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati;

   premesso che il citato articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge n. 117 del 2019, reca princìpi e criteri direttivi in materia di controlli, nonché di cooperazione e assistenza amministrativa tra le varie amministrazioni e autorità competenti, su alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, prodotti fitosanitari e pesticidi, protezione contro gli organismi nocivi per le piante, prodotti biologici, denominazioni protette o specialità tradizionali;

   considerato, in particolare, che l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo individua nel Ministero della salute, nelle regioni, nelle province autonome di Trento e Bolzano e nelle aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, le autorità competenti per i seguenti settori: alimenti e sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione; mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione; salute animale; sottoprodotti e derivati di origine animale; benessere degli animali; prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo di pesticidi;

   auspicato che si possa pervenire ad un sistema di controlli efficace ed efficiente affinché tutte le parti coinvolte nel sistema siano in sinergia tra di loro e perseguano i medesimi obiettivi e non si creino sovrapposizioni tra le varie Autorità competenti relativamente ai controlli posti in essere, fatte salve eventuali situazioni di necessità e urgenza;

   evidenziato che il medesimo articolo 2, al comma 7, individua il Ministero della difesa quale autorità competente per i controlli ufficiali e le altre attività di controllo ufficiale condotte nelle strutture militari, comprese quelle connesse alle attività dei contingenti delle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali, nelle materie di cui al suddetto comma 1;

   considerato che il servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza già assolve autonomamente, nelle strutture che si trovano nella disponibilità del medesimo Corpo, le attività di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, in base al combinato disposto dell'articolo 64, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 69 del 2001, e dell'articolo 182, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010,

  esprime

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PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   all'articolo 2, comma 7, laddove si prevede che il Ministero della difesa sia l'Autorità competente per i controlli ufficiali e le altre attività di controllo ufficiale condotti nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse alle attività dei relativi contingenti impiegati nelle missioni internazionali, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le competenze e le attribuzioni del servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, come stabilite dall'articolo 64, comma 2-bis, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nelle strutture che si trovano nella disponibilità del medesimo Corpo».

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 210.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 210);

   vista l'intesa sancita il 3 dicembre 2020 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

   preso atto dei rilievi espressi, in data 10 dicembre 2020, dalla V Commissione ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati;

   ricordato che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo definisce l'oggetto del provvedimento, consistente nella determinazione delle modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari;

   rilevato che il successivo articolo 18 prevede che, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del costo effettivo del servizio previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si possa provvedere ad aggiornare gli importi delle tariffe di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto e a introdurre uno specifico contributo per la lotta alle malattie animali emergenti di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/429;

   segnalato, in proposito, che appare preferibile sostituire la previsione di un parere favorevole della Conferenza con il riferimento ad un'intesa, considerato anche che sullo schema di decreto legislativo in esame la Conferenza sancisce l'intesa ai sensi della legge di delega e che la necessità di un parere favorevole precluderebbe la procedura sostitutiva prevista dall'ordinamento, in via generale, per il caso di mancato raggiungimento dell'intesa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.