CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 dicembre 2020
495.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2828 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La IV Commissione (Difesa),

   esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (C. 2828 Governo, approvato dal Senato);

   considerato che il provvedimento fa parte di una serie di decreti-legge adottati dal Governo a seguito della persistenza della pandemia da Covid-19 e del picco generato dalla seconda andata, nell'intento di rispondere alle esigenze di sostegno provenienti dai settori economici più colpiti dalle restrizioni rese necessarie per contrastare la diffusione del virus;

   rilevato che al primo decreto-legge, denominato ristori, sono seguiti il ristori-bis, il ristori-ter e il ristori-quater, che sono stati trasformati in emendamenti al decreto-legge ristori in esame;

   preso atto che il testo contiene tre disposizioni che interessano il comparto della Difesa e, nello specifico:

   l'articolo 19-undecies, che autorizza, per l'anno 2021, una spesa di 4,89 milioni di euro per l'arruolamento – in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile – di 30 ufficiali medici (14 dell'Esercito, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare), e di 70 sottufficiali infermieri (30 dell'Esercito, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare);

   l'articolo 19-duodecies, che autorizza, sempre per l'anno 2021, la spesa di 7 milioni e 800 mila euro per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura del servizio Sanitario militare, consentendo espressamente l'approvvigionamento di dispositivi medici e di presidi igienico sanitari;

   l'articolo 32-bis, comma 3, che autorizza, a sua volta, la spesa complessiva di euro 6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l'anno 2020 ed euro 2.169.162 per l'anno 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello impiegato nelle sale operative delle Forze armate, in relazione alle attività aggiuntive, dal 31 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, svolte per relative all'emergenza Covid-19;

   preso atto con favore che, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, ha trovato riscontro l'impegno profuso dal personale sanitario delle Forze armate;

   ritenuto necessario che il Governo continui a valorizzare le capacità e professionalità espresse dall'assetto sanitario delle Forze armate anche per quanto riguarda gli aspetti del reclutamento, anche a tempo indeterminato, e della disponibilità di adeguate strutture, nonché di tecnologie digitali e di comunicazione adeguate alle prestazioni richieste, anche in un'ottica di interoperabilità con il Servizio sanitario nazionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016 (C. 2631 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione IV (Difesa),

   esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, concluso a Roma il 12 settembre 2016 (C. 2631 Governo – approvato dal Senato);

   considerato che:

    l'Accordo intende fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate della Repubblica italiana e della Repubblica argentina, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza producendo, altresì, positivi effetti indiretti nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi;

    la nuova Intesa bilaterale è volta a sostituire il precedente l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, sottoscritto a Roma il 6 ottobre 1992, ratificato con la legge n. 173 del 1996 ed entrato in vigore il 21 luglio 1997;

    grande rilevanza riveste l'articolo 6, che disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, stabilendo che il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra i due Stati oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente;

    la relazione governativa che accompagna il disegno di legge precisa che l'Accordo può essere considerato un'apposita intesa intergovernativa, di per sé idonea a semplificare le procedure di autorizzazione alle trattative contrattuali e all'esportazione ed importazione di materiali d'armamento;

    tali attività, comunque, non potranno che essere svolte nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione e in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge dalla legge 9 luglio 1990, n. 185;

    ritenuto che tra l'Italia e l'Argentina già esiste un intenso e vivace partenariato, alimentato da legami storici, culturali e sociali, e che il disegno di ratifica in esame non farà che ulteriormente consolidare tale rapporto, rafforzando la cooperazione nel campo della sicurezza,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.