CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 dicembre 2020
489.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio. (S. 1474).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1474 in materia di sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio;

   rilevato che:

    il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale «ordinamento civile» (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione), in quanto attinente a modalità di esercizio delle professioni che, per evidenti esigenze unitarie, devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (C. 2790-bis Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2790-bis, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

   rilevato che:

    appare opportuno che la Commissione di merito proceda ad un'attenta valutazione delle proposte di integrazione al testo pervenute dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

    l'articolo 85 prevede che la conoscenza della sola lingua tedesca possa costituire requisito sufficiente per l'esercizio della professione medica nella provincia autonoma di Bolzano e autorizza il presidente dell'ordine dei medici della provincia autonoma a costituire una sezione autonoma dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca; al riguardo si segnala che risulta pendente presso la Corte costituzionale un ricorso del Governo sulla legge della provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2019 che analogamente prevede la possibilità di iscrizione negli albi professionali di professionisti che conoscano la sola lingua tedesca e quindi possano operare nel solo territorio della provincia; potrebbe pertanto risultare opportuno un approfondimento della disposizione, fermo restando che si deve ritenere che la norma non riguardi gli enti del servizio sanitario nazionale, poiché non sono modificate le disposizioni che prevedono l'obbligo della conoscenza sia della lingua italiana sia della lingua tedesca per l'accesso al pubblico impiego (articolo 1 del DPR n. 752 del 1976); deve essere altresì considerata la condizione assolutamente emergenziale, a causa della pandemia in corso, del settore sanitario anche nella provincia di Bolzano;

    l'articolo 147 dispone l'incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido (articolo 147); tra le altre cose la disposizione prevede, per la ripartizione delle risorse, un DPCM da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città, disponendo altresì che, se l'intesa non è raggiunta entro quindici giorni, il decreto può essere comunque adottato; il termine di quindici giorni potrebbe però risultare troppo ristretto per garantire il rispetto del principio di leale collaborazione; potrebbe pertanto risultare opportuno elevare a tale termine a trenta giorni, in analogia a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in materia di intese in Conferenza Stato-regioni;

    assume particolare rilievo l'articolo 150 che modifica la disciplina in materia di perequazione infrastrutturale di cui all'articolo 22 della legge sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009); tale norma risulta infatti funzionale, come ricordato dal ministro per gli affari regionali nella sua audizione del 18 novembre scorso di fronte alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, al processo di regionalismo differenziato, come delineato dal disegno di legge collegato alla manovra che la Commissione auspica sia deliberato in tempi rapidi dal Consiglio dei ministri e trasmesso al Parlamento;

    in particolare, la norma istituisce un fondo con una dotazione complessiva di 4,6 miliardi di euro dal 2022 al 2033; a tal Pag. 181fine, con il comma 1 dell'articolo si demanda ad uno o più DPCM il compito di effettuare una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti; al riguardo, appare opportuno prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del DPCM; in particolare, poiché assumono rilievo sia, in modo che appare prevalente, le competenze esclusive statali in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) e di intervento speciale dello Stato per promuovere lo sviluppo (articolo 119, quinto comma) sia quelle concorrenti in materia di tutela della salute e di governo del territorio (articolo 117, terzo comma), potrebbe risultare idonea la previsione di un parere in sede di Conferenza unificata;

    la procedura dell'articolo 150 prevede poi, con un ulteriore DPCM, previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'individuazione delle infrastrutture la cui realizzazione è ritenuta necessaria per colmare il gap infrastrutturale tra le diverse aree geografiche, anche infraregionali e, infine, la ripartizione delle risorse del fondo perequativo sempre con DPCM, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; con riferimento a tale ultimo aspetto potrebbe risultare opportuno coinvolgere anche gli enti locali, prevedendo l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché in sede di Conferenza Stato-regioni;

    appare infine opportuno prevedere modalità di coordinamento e di raccordo tra i diversi strumenti di pianificazione della dotazione infrastrutturale del Paese (quali, oltre alla disposizione in commento, il piano Italia veloce e il piano nazionale di riforme e resilienza);

    l'articolo 153 prevede l'istituzione di un fondo, con dotazione di 50 milioni per l'anno 2021, per il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni per gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni; alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza Stato-regioni; al riguardo, dato il carattere concorrente della competenza coinvolta (la tutela della salute), si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere l'intesa anziché il parere;

    l'articolo 157 definisce il contributo alla finanza pubblica del sistema delle autonomie territoriali (regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane); la norma prevede anche, al comma 2, che il riparto di tale contributo tra gli enti territoriali avvenga in sede di «autocoordinamento» tra le regioni e le province autonome da formalizzare con DPCM e, solo in assenza di «accordo in sede di autocoordinamento» attraverso un DPCM da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; al riguardo si ricorda che, in precedenti disposizioni (si vedano ad esempio l'articolo 1, comma 680, della legge di stabilità 2016, la legge n. 208 del 2015; l'articolo 1, comma 398, della legge di stabilità 2015, la legge n. 190 del 2014 e l'articolo 1, comma 481, della legge di stabilità 2014, la legge n. 147 del 2013) anche l'accordo raggiunto in sede di autocoordinamento era comunque recepito con un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni in modo da preservare tale organismo, insieme alla Conferenza Stato-città e alla Conferenza unificata, come sede privilegiata per dare attuazione al principio di leale collaborazione tra livelli di governo territoriali;

    l'articolo 207 istituisce un fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; il fondo sarà ripartito con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia di concerto con i ministri interessati; al riguardo, si segnala l'opportunità di modificare la disposizione in modo da prevedere, oltre che il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, anche quello della Conferenza unificata, alla luce delle competenze degli enti territoriali in materia di commercio e di attività produttive;

    con riferimento sia alla ripartizione del fondo sia, più in generale, alla definizione delle misure di ristoro per le attività Pag. 182produttive che subiscono chiusure a causa dell'epidemia in corso, si segnala inoltre l'opportunità di tenere conto delle perdite effettive di fatturato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   provveda la Commissione di merito a un'attenta valutazione delle proposte di integrazione al testo giunte dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

  e con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

    a) approfondire il contenuto dell'articolo 85;

    b) sostituire, all'articolo 147, comma 2, capoverso d-quinquies), quarto periodo, la parola: «quindicesimo» con la seguente: «trentesimo»;

    c) aggiungere, all'articolo 150, comma 1, capoverso comma 1, alinea, dopo le parole: «coesione territoriale» le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281»;

    d) sostituire, all'articolo 150, comma 1, capoverso comma 1-quinquies, le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281»;

    e) individuare, con riferimento all'articolo 150, forme di raccordo con gli altri strumenti di potenziamento della dotazione infrastrutturale del Paese, quali il piano Italia veloce e il piano nazionale di riforme e resilienza;

    f) sostituire, all'articolo 153, comma 1, le parole: «sentita la» con le seguenti: «previa intesa in sede di»;

    g) sostituire, all'articolo 157, comma 3, le parole: «formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie» con le seguenti: «da recepire con intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

    h) introdurre, all'articolo 207, comma 1, la previsione del parere delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata ai fini della ripartizione del fondo per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    i) tenere conto, sia ai fini della ripartizione del fondo di cui all'articolo 207, sia più in generale per tutte le misure di ristoro da adottare, delle perdite effettive di fatturato registrate dalle attività produttive interessate.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. (C. 2757 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2757 di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato;

   richiamato il parere già reso sul provvedimento nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 5 agosto 2020;

   rilevato che:

    il parere conteneva un'osservazione non recepita che appare opportuno ribadire;

    in particolare, l'osservazione era volta ad inserire nel testo forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi delle direttive 2019/520 in materia di telepedaggio stradale; 2019/1158 in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare e 2019/1161 in materia di promozione dei veicoli puliti; il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali era stato altresì richiesto per gli schemi di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 4 (recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche); dell'articolo 5 (recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili); dell'articolo 7 (recepimento della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare); dell'articolo 18 (adeguamento della normativa nazionale al regolamento in materia di cybersicurezza) e dell'articolo 19 (adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 in materia di energia elettrica),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento al recepimento delle direttive 2019/520; 2019/1158 e 2019/1161, incluse nell'allegato A richiamato dall'articolo 1, nonché nel procedimento di adozione dei decreti legislativi previsti dagli articoli 4, 5, 7, 18 e 19.