CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 dicembre 2020
489.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 111

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 5.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   «a-bis) prevedere che le cave, le discariche esaurite e le aree ripristinate dal punto di vista ambientale a seguito di procedimenti di caratterizzazione o bonifica ai sensi di quanto disposto dalla normativa applicabile non sono considerate aree agricole ai fini dell'ammissione agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 a prescindere dalla qualificazione delle medesime aree dettata dal pertinente strumento urbanistico»;

   b) alla lettera d) sostituire la parola: «razionalizzando» con la seguente: «riducendo» e, dopo le parole: «procedimenti autorizzativi» aggiungere le seguenti: «prevedendo ulteriori tipologie di impianti che possono avere accesso ai meccanismi concorrenziali per l'assegnazione di incentivi privilegiando gli interventi di integrale ricostruzione e»;

   c) alla lettera g) dopo le parole: «da fonti rinnovabili» aggiungere le seguenti: «e cogenerazione ad alto rendimento»;

   d) alla lettera p) primo periodo, dopo le parole: «dell'amianto» aggiungere le seguenti: «, e su terreni agricoli incolti, superando gli attuali vincoli alla realizzazione di tali interventi con particolare riferimento alle misure introdotte dal decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 novembre 2014 e dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1»;

   e) dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

   «q-bis) uniformare le norme che regolano la determinazione e la gestione dell'ecocontributo di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici immessi sul mercato e installati negli impianti incentivati o in “grid parity”, al fine di favorire la sostituzione dei pannelli fotovoltaici obsoleti con pannelli fotovoltaici nuovi e tecnologicamente più avanzati, garantendo comunque un'adeguata copertura finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli sostituiti o dismessi».
5.8. Mazzetti, Nevi, Rossello, Cortelazzo, Labriola, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina, Ruffino.

  Al comma 1, lettera h), secondo periodo, dopo le parole: evitando comunque effetti distorsivi sul mercato e prevedendo aggiungere la seguente: eventualmente.
5.15. Foti, Mantovani, Montaruli.

  Al comma 1 lettera p), dopo le parole: completa rimozione dell'eternit o dell'amianto aggiungere le seguenti: , e su terreni agricoli non coltivabili per caratteristiche specifiche del suolo, non impiegati a fini agricoli ovvero che non presentino vocazione o potenzialità agricola, superando gli attuali vincoli alla realizzazione di tali interventi con particolare riferimento alle misure introdotte dal decreto-legge 23 dicembre Pag. 112 2013 n. 145, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 novembre 2014 e dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1.
5.7. Patassini, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

  Al comma 1, lettera p), dopo le parole: completa rimozione dell'eternit o dell'amianto aggiungere le seguenti: , e su terreni agricoli incolti, superando gli attuali vincoli alla realizzazione di tali interventi con particolare riferimento alle misure introdotte dal decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 novembre 2014 e dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1.
5.16. Foti, Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera cc) aggiungere la seguente:

   cc-bis) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica, termica e di biocarburanti da biomasse agricole ed agroindustriali, sia con riferimento agli impianti esistenti che ai nuovi impianti, al fine di migliorare la capacità di mitigazione del sistema produttivo agricolo rispetto agli effetti del cambiamento climatico, con particolare attenzione allo sviluppo di filiere agro-energetiche capaci di incrementare l'assorbimento di CO2 nei suoli agricoli e forestali.
5.12. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera cc) aggiungere la seguente:

   cc-bis) potenziare il meccanismo di sostegno alla realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici realizzati su fabbricati rurali strumentali al fine di efficientare le produzioni agricole e zootecniche e favorire la realizzazione di comunità di energia rinnovabile nelle aree rurali e periurbane.
5.13. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera ee).
*5.6. Patassini, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera ee).
*5.9. Battilocchio.

  Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

   ee) ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili. Al fine di facilitare una graduale transizione degli impianti di generazione elettrica esistenti, molti dei quali realizzati in aree a destinazione industriale, promuovere iniziative di riconversione all'utilizzo di altre materie prime rinnovabili, o di soluzioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico.
5.2. Patassini, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

  Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

   ee) a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2030, ai sensi del Regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/807 del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili Pag. 113 e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili e promuovendo iniziative di riconversione all'utilizzo di altre materie prime rinnovabili, o di soluzioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico al fine di facilitare una graduale transizione degli impianti di generazione elettrica esistenti, molti dei quali realizzati in aree a destinazione industriale.
5.5. Patassini, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

  Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

   ee) ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione a partire dal 10 gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al carburante e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili.
5.4. Plangger, Schullian, Gebhard.

  Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

   ee) ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al carburante e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili.
*5.10. Battilocchio, Gelmini, Nevi, Rossello, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

   ee) ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al carburante e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili.
*5.14. Foti, Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

   ee) ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui agli articoli 29 e 30 della Direttiva (UE) 2018/2001 e di quelli imposti dalla normativa nazionale di riferimento, prevedere la graduale esclusione a partire Pag. 114dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni.
5.1. Pagani.

  Al comma 1 sostituire la lettera ee) con la seguente:

   ee) ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/807, prevedere la graduale esclusione, a partire dal 1° gennaio 2024, che dovrà essere totale entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, in ragione delle evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione, di olio di palma.
5.3. Pagani.

  Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

   ee) ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione dell'olio di palma, a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, in ragione delle evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione.
5.11. Nevi, Gelmini, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

ART. 7.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) estendere l'ambito di applicazione delle norme relative ai prodotti agricoli, anche ai servizi relativi a tali prodotti;
7.19. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere, per talune filiere, congrui tempi di adeguamento alla normativa per tutelare le peculiarità delle stesse;
7.20. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
7.21. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, sopprimere lettera e).
7.4. Battilocchio.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
7.3. Bianchi, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari possa essere assolto mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione.
7.11. Pettarin, Rossello.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione; con le seguenti: possa essere assolto Pag. 115mediante forme equipollenti quali il documento di trasporto o di consegna e fatture, secondo le disposizioni vigenti;
7.5. Battilocchio.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: non possa essere assolto esclusivamente mediante, con le seguenti: possa essere assolto mediante.
7.12. Nevi, Rossello, Anna Lisa Baroni, Spena, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere la seguente parola: esclusivamente.
7.26. Caretta, Ciaburro, Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: le condizioni di applicazione aggiungere le seguenti: comprensive di condizioni specifiche in cui possa valere la sola forma equipollente.
7.13. Nevi, Rossello, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) garantire nei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, la determinazione del prezzo sulla base dei costi medi di produzione elaborati su base mensile da ISMEA, in accordo alla metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
7.22. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: e alimentari realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere.
7.6. Battilocchio.

  Al comma 1, alla lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , la vendita sottocosto e la vendita tramite aste al buio.
7.23. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: tra le parti, aggiungere le seguenti: anche avvalendosi del ruolo di rappresentanza delle organizzazioni di categoria,.
7.14. Nevi, Rossello, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 3 per cento.
7.7. Battilocchio.

  Al comma 1, sostituire la lettera p), con la seguente:

   p) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di confermare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'ispettorato AGCM può avvalersi dell'Arma dei carabinieri, in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli Pag. 116agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;
7.15. Pettarin, Rossello.

  Al comma 1, sostituire la lettera p), con la seguente:

   p) in tema di attribuzione delle competenze in materia di applicazione della normativa sui rapporti commerciali e pratiche sleali nella filiera agroalimentare, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) è designata quale unica autorità di contrasto incaricata all'applicazione delle norme relative ai divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, tale Autorità può avvalersi dell'Arma dei carabinieri, e in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dell'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;
7.18. Nevi, Rossello, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, lettera p), le parole: designare l'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) sono sostituite dalle seguenti: confermare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).
7.28. Ciaburro, Caretta, Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera q).
*7.1. Bianchi, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera q).
*7.8. Battilocchio.

  Al comma 1, sostituire la lettera q), con la seguente:

   q) prevedere che la mancanza di una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca pratica commerciale sleale;.
7.17. Nevi, Rossello, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole da: e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente fino alla fine della lettera.
*7.16. Pettarin, Rossello.

  Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole da: e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente fino alla fine della lettera.
*7.27. Ciaburro, Caretta, Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione con le seguenti: a seguito di monitoraggio.
7.2. Bianchi, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

  Al comma 1, sopprimere lettera r).
7.9. Battilocchio.

  Al comma 1, lettera s), sopprimere le seguenti parole: comprese quelle relative ai prezzi.
7.10. Battilocchio.

Pag. 117

  Al comma 1, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

   u-bis) prevedere che la facoltà accordata all'autorità di contrasto nazionale in base all'articolo 6 lettera d) della direttiva (UE) n. 2019/633 sia limitata e non riduca la portata della normativa in termini di divieti di pratiche sleali;
7.24. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

   u-bis) confermare l'esenzione dagli obblighi della normativa di particolari forme di transazione tra operatori agricoli, come il conferimento tra strutture associative e quelle relative a particolari filiere;
7.25. Montaruli, Mantovani.

ART. 12.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) introdurre misure per l'elettrificazione dei consumi e la realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia al fine di garantire la produzione da fonti rinnovabili e la sicurezza della rete elettrica;
12.1. Gebhard, Emanuela Rossini, Plangger, Schullian.

Pag. 118

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE

  La X Commissione,

   esaminati gli emendamenti Mazzetti 5.8, Foti 5.15, Patassini 5.7, Foti 5.16, Montaruli 5.12, Montaruli 5.13, gli identici emendamenti Patassini 5.6 e Battilocchio 5.9, gli emendamenti Patassini 5.2, Patassini 5.5, Plangger 5.4, gli identici emendamenti Battilocchio 5.10 e Foti 5.14, gli emendamenti Pagani 5.1, Pagani 5.3, Nevi 5.11, Montaruli 7.19, Montaruli 7.20, Montaruli 7.21, Battilocchio 7.4, Bianchi 7.3, Pettarin 7.11, Battilocchio 7.5, Nevi 7.12, Caretta 7.26, Nevi 7.13, Montaruli 7.22, Battilocchio 7.6, Montaruli 7.23, Nevi 7.14, Battilocchio 7.7, Pettarin 7.15, Nevi 7.18, Ciaburro 7.28, gli identici emendamenti Bianchi 7.1 e Battilocchio 7.8, l'emendamento Nevi 7.17, gli identici emendamenti Pettarin 7.16 e Ciaburro 7.27, gli emendamenti Bianchi 7.2, Battilocchio 7.9, Battilocchio 7.10, Montaruli 7.24, Montaruli 7.25 e Gebhard 12.1, riferiti al disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020» (C. 2757 Governo, approvato dal Senato), trasmessi dalla XIV Commissione,

  esprime

PARERE CONTRARIO

  su tutti gli emendamenti presentati.