CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 dicembre 2020
488.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04648 Durigon: Iniziative in materia di regolarizzazione dei lavoratori immigrati, con particolare riguardo al lavoro agricolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto concernente le iniziative in materia di regolarizzazione dei lavoratori immigrati, con particolare riguardo al lavoro agricolo.
  Al riguardo, in ordine alla problematica dei «voucher» in agricoltura – innanzitutto – voglio precisare che il legislatore è intervenuto introducendo, a far data dal 24 giugno 2017, la disciplina delle prestazioni autonome occasionali di cui all'articolo 54-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017.
  Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

  a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

  b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

  c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;

  d) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto ministeriale 13 agosto 2019 svolte nei confronti di società sportive di cui alla legge n. 91 del 1981, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.

  Nell'ambito dell'agricoltura, proprio in ragione delle esigenze del settore, la disciplina delle prestazioni occasionali prevede inoltre alcune specificità.
  Ad esempio, in relazione al compenso, è previsto che la misura minima oraria dello stesso – normalmente pari a 9 euro – nel settore agricolo sia pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  Inoltre, rispetto agli obblighi di comunicazione si prevede una semplificazione specifica per le prestazioni da rendersi in agricoltura. L'obbligo in questione consiste infatti nella trasmissione, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o tramite contact center, di una dichiarazione contenente, tra l'altro, la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione. Nell'ambito del settore agricolo è invece sufficiente comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni.
  Inoltre in relazione alle peculiarità del settore agricolo, la citata piattaforma è stata implementata attraverso delle funzionalità legate, fra l'altro, alla misura minima del compenso e alla possibilità di indicare la durata della prestazione secondo un calendario giornaliero, con indicazione del numero di ore complessive di utilizzo del lavoratore nell'arco temporale indicato.
  Per quanto concerne l'emersione di rapporti di lavoro disciplinata dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, voglio evidenziare che il cosiddetto Decreto Rilancio, si inserisce nel complesso delle risposte necessarie e indifferibili all'emergenza sanitaria in corso, con l'obiettivo di tutelare meglio la salute pubblica. Attraverso il provvedimento si è voluto, inoltre, restituire dignità ai lavoratori, strappandoli da situazioni di reale o potenziale sfruttamento, favorire legalità e sicurezza, assicurare manodopera indispensabile e regolare Pag. 106in settori particolarmente colpiti dalle conseguenze della pandemia.
  L'emersione è, tra l'altro, anche un ulteriore tassello del «Piano nazionale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022». Accanto a prevenzione, vigilanza e contrasto, questo prevede, infatti, anche assistenza e reinserimento socio-lavorativo per le vittime. Lo stesso articolo 103 del Decreto Rilancio dedicato all'emersione, richiama ai commi 20 e 21 il Piano e l'implementazione delle sue misure da parte di Amministrazioni dello Stato e Regioni per contrastare fenomeni di concentrazione e garantire il rispetto delle condizioni igienico sanitarie in un'ottica di prevenzione del contagio da COVID-19.
  Nel settore agricolo l'emersione ha avuto inoltre, anche l'obiettivo di rispondere alla domanda di lavoro delle aziende agricole oneste che non vogliono rivolgersi al mercato parallelo gestito dai caporali. Queste costantemente denunciano una mancanza di manodopera che mette a serio rischio le campagne di raccolta. Le restrizioni alla mobilità internazionale durante il lockdown hanno impedito l'arrivo dall'estero dei lavoratori stagionali stranieri che ogni anno garantiscono il funzionamento di questa parte della filiera del made in Italy. Alle esigenze urgenti del settore non si è poteva quindi rispondere in tempo con il decreto flussi per lavoro stagionale, la cui adozione è stata possibile solo nel mese di ottobre.
  L'esame delle domande è ancora in corso, ma, il semplice avvio della procedura di emersione ha consentito a oltre 200 mila lavoratori di uscire da una condizione di invisibilità che diventava particolarmente e ulteriormente pericolosa in costanza dell'emergenza sanitaria, per i diretti interessati e per le comunità di accoglienza.
  Visto l'elevato numero delle domande pervenute, la recente regolarizzazione non può essere considerata un'occasione sprecata. Anche in agricoltura le oltre 30.000 domande rappresentano un numero consistente di rapporti di lavoro che, in caso di esito favorevole, potrebbero essere regolamentati e nella gran parte dei casi restare regolari anche negli anni avvenire, come verificato analizzando le carriere dei lavoratori regolarizzati nelle sanatorie del 2002 e del 2012.

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ALLEGATO 2

5-04901 Ubaldo Pagano: Condizioni di lavoro dei dipendenti dei call center, in particolare nel territorio della provincia di Taranto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto concernente le condizioni di lavoro dei dipendenti dei call center, in particolare nel territorio della provincia di Taranto.
  Al riguardo, voglio preliminarmente ricordare che la salute e la sicurezza sul lavoro costituisce un tema di importanza fondamentale che il nuovo Governo, sin dal suo insediamento, ha inserito tra le priorità da affrontare. A testimonianza di ciò – presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – è stato avviato un confronto sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con l'obiettivo di avviare un dialogo costruttivo tra i diversi attori coinvolti finalizzato alla individuazione di proposte condivise in ordine al rafforzamento e all'eventuale aggiornamento del quadro di tutele e di misure di prevenzione, già disciplinate in maniera organica dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
  Ricordo, inoltre – anche in vista della ricostituzione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro – sono stati avviati tavoli tecnici di confronto con le Parti sociali nell'ambito dei quali sono stati effettuati i primi approfondimenti su alcune tematiche ritenute prioritarie.
  Nello specifico, evidenzio altresì che l'attenzione da parte del Governo sul comparto call center è massima. Specifici incontri si sono svolti sul tema durante i quali sono stati affrontati tutte le criticità del settore.
  Ciò posto, in relazione ai fatti ed alle questioni segnalate dall'Onorevole Interrogante, sulla base dell'informativa richiesta al competente Ispettorato territoriale del lavoro, risulta essere pervenuta una segnalazione da parte di SLc CGIL in merito alle imprese esercenti attività di call center nei comuni di Massafra e Crispiano. Dal relativo incontro in sede è emerso che le problematiche di presunta interposizione illecita sarebbero state affrontate dalle stesse imprese esercenti call center direttamente con la TIM, società per la quale venivano stipulati i contratti per procacciare contratti di telefonia per il pubblico, e che erano allora in corso trattative per l'assunzione degli operatori addetti a tali compiti alle dipendenze di TIM o di aziende create ad hoc dalla stessa.
  Conseguentemente, non sono state attivate ispezioni onde non interferire in alcun modo nelle dinamiche delle relazioni tra le parti.
  Infine, ferma primaria la competenza prefettizia, si rappresenta che l'ispettorato territoriale del lavoro di Taranto non ha svolto controlli per il rispetto dei protocolli anti contagio non avendo avuto specifiche segnalazioni in merito.
  Concludo sottolineando che anche in considerazione dell'attuale fase emergenziale – è ferma intenzione del Governo accrescere i livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori attraverso il graduale potenziamento dell'organico tecnico dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL). Segnalo, comunque, che nel DDL Bilancio è stato previsto all'articolo 48 il rifinanziamento di 20 milioni di euro per i lavoratori del settore dei call center.
  L'obiettivo del Governo va, pertanto, nella direzione di rivolgere al tema dei controlli la necessaria attenzione, anche attraverso un più efficace coordinamento dell'azione di controllo, al fine di accrescere i livelli di tutela della salute e della sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai settori a più alto rischio infortunistico.

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ALLEGATO 3

5-05038 Siracusano: Durata della validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nell'attuale fase di emergenza sanitaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto concernente la durata della validità del documento unico di regolarità contributiva (Durc) nell'attuale fase di emergenza sanitaria fornendo gli elementi di risposta sulla base anche dei contributi dell'Inps espressamente interpellato.
  L'articolo 13 del decreto-legge n. 137 del 2020 e l'articolo 11 del decreto-legge n. 149 del 2020 hanno disposto, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020.
  L'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2020 ha previsto che l'effettuazione dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi della medesima norma, deve avvenire, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
  In proposito, si osserva che quanto indicato dall'interrogante ovvero che «in relazione ai successivi controlli che l'amministrazione dovrà eseguire sulla regolarità del Durc dei beneficiari, il decreto-legge n. 149 del 2020 ha previsto, all'articolo 11, una temporanea esenzione dal versamento dei contributi previdenziali per alcune imprese, aventi codice Ateco indicato nella norma e sede in zona “rossa” o “arancione”, per il periodo di novembre 2020» devo fornire una precisazione.
  Infatti, l'articolo 11 del decreto-legge n. 149 del 2020 ha previsto la sospensione contributiva dei versamenti del mese di novembre 2020 per tutti i datori di lavoro privati che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto-legge e in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, (classificate zone rosse).
  La Regione Sicilia, con Ordinanza del 4 novembre 2020, poi rinnovata, è stata classificata in zona arancione, ossia con le limitazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. Dal 29 novembre 2020 la Regione Sicilia è in zona gialla - Ordinanza del 27 novembre 2020. Pertanto, nel caso della Regione Sicilia, l'effetto sospensivo, per i versamenti del mese di novembre 2020, si applica ai soli datori di lavoro di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n. 149 del 2020, restando esclusa la possibilità di applicare la sospensione contributiva prevista nei confronti dei datori di lavoro appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del medesimo decreto in considerazione della classificazione, dapprima arancione e successivamente gialla, della Regione.
  In ordine alla possibilità da parte dell'impresa beneficiaria delle misure fissate dal Comune di Messina di autocertificare, all'atto della domanda di partecipazione all'avviso per l'ottenimento del contributo, di essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali che l'interrogante afferma essere stata consentita anche in passato e ribadita dall'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ritengo opportuno precisare che l'articolo 44-bis del DPR n. 445 del 2000 ha stabilito che le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio o controllate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto Pag. 109 del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dalle pubbliche amministrazioni procedenti nel rispetto della specifica normativa di settore. Pertanto, con la riforma normativa in ordine alla semplificazione amministrativa, si è inteso considerare la peculiarità della disciplina relativa al Durc ed è stato previsto che lo stesso debba sempre essere acquisito d'ufficio dalle amministrazioni procedenti, ad eccezione dei casi in cui la specifica normativa di settore preveda la presentazione di una dichiarazione sostitutiva.
  Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, a far data dal 1° luglio 2015, la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale indicando il codice fiscale del soggetto da verificare attraverso il sistema Durc On Line.
  Ferma restando la previsione generale di autocertificazione di cui all'articolo 264 del decreto-legge n. 34 del 2020 dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento per l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, per le ragioni che ho esposto, tale norma non trova applicazione con riguardo al Durc.
  Con riferimento alla proroga della validità del Durc, prevista (in deroga all'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che ha fissato la validità temporale del Durc On Line in 120 giorni dalla data di effettuazione della richiesta) dalle disposizioni che si sono succedute nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede a riepilogare il quadro normativo di riferimento.
  L'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha stabilito che «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020».
  Il legislatore è successivamente intervenuto con il decreto-legge n. 34 del 2020 innovando ulteriormente le disposizioni in materia di Durc con la soppressione del comma 1 dell'articolo 81 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Da tale modifica consegue che rispetto al Durc, rientrando nel novero dei Documenti elencati al comma 2 dell'articolo 103, trovano applicazione le medesime disposizioni di proroga di validità ivi disciplinate e, pertanto, i Durc On Line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
  In proposito, si evidenzia che, con l'articolo 8, comma 10, del decreto-legge n. 76 del 2020, il legislatore ha escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 2, in ordine alla validità prorogata del Durc, le verifiche di regolarità contributiva che le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti devono comunque effettuare con le ordinarie modalità nell'ambito delle fasi del procedimento contrattuale preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76 del 2020.
  Anche la successiva proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 non ha prodotto effetti sulla validità prorogata dei Durc on line con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i quali è rimasta fissata al 29 ottobre 2020.

  Né sono state disciplinate ulteriori proroghe in tema di validità del Durc consequenziali alla delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, che ha disposto la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 gennaio 2021.
  Il quadro normativo descritto rende inderogabile in sede applicativa, da parte degli Istituti chiamati al rilascio del Durc, i limiti temporali individuati dal legislatore – documenti unici di regolarità contributiva Pag. 110 in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 – rispetto ai quali ha operato la proroga di validità, come sopra specificato, fino a tutto il 29 ottobre 2020.
  A conferma di quanto fin qui esposto, segnalo, infine, che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 125 del 2020 (approvato dal Senato) in materia di Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza, ha stabilito che i documenti unici di regolarità contributiva continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015.
  Da ultimo, voglio evidenziare che in ordine al Durc di congruità previsto dall'articolo 8, comma 10-bis decreto-legge n. 76 del 2020, il Ministero che rappresento ha attivato i tavoli necessari con l'Inps, l'Inail, Ini e le casse edili ai fini dell'elaborazione del decreto previsto dalla disposizione richiamata concernente le modalità applicative del richiamato documento.
  Come noto, infatti, al Durc è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza di manodopera relativa allo specifico intervento e/o appalto.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (Emendamenti C. 2670 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

   esaminate le seguenti proposte emendative riferite al disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo), trasmesse dalla XIV Commissione: emendamenti 1.5 Paolin, 1.4 Marrocco, 1.3 Rossello, 1.8, 1.9 e 1.6 Giglio Vigna, 1.11 Montaruli, identici 1.7 Giglio Vigna e 1.10 Montaruli, articolo aggiuntivo 1.01 Cominardi ed emendamento 2.1 Locatelli;

   ritenuta di estrema importanza la questione trattata nell'articolo aggiuntivo Cominardi 1.01, identica a quella sottesa all'articolo aggiuntivo Berlinghieri 1.03, presentato presso la XIV Commissione e successivamente ritirato;

   considerato che la medesima questione costituisce oggetto di specifico intervento normativo all'articolo 63 del disegno di legge di bilancio 2021, all'esame della V Commissione;

   auspicato che il predetto articolo 63 sia approvato nel testo presentato dal Governo;

   ritenuto, tuttavia, che proprio in ragione dell'importanza del tema richiamato, che negli anni ha sollecitato l'attenzione della Commissione lavoro e dei gruppi nella stessa presenti, nell'ipotesi di mancata approvazione dell'articolo 63 del disegno di legge di bilancio, il tema debba comunque essere ripreso e regolato con specifico emendamento al disegno di legge europea 2019-2020, da presentare anche in Assemblea, nelle forme previste dal Regolamento,

  esprime

PARERE CONTRARIO

   sui seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: 1.5 Paolin, 1.4 Marrocco, 1.3 Rossello, 1.8, 1.9 e 1.6 Giglio Vigna, 1.11 Montaruli, identici 1.7 Giglio Vigna e 1.10 Montaruli, 1.01 Cominardi e 2.1 Locatelli.