CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 dicembre 2020
488.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 73

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 8

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Abrogazione delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime – sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 luglio 2016, n. C-458/14)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 676, lettera b), le parole: «e concedibili» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini di una loro messa a gara tramite procedure aperte»;

   b) al comma 681, le parole: «sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «sono indette delle procedure concorsuali aperte ai fini dell'assegnazione delle aree libere a di quelle in cui esistano concessioni preesistenti»;

   c) al comma 682, primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «cinque» e l'ultimo periodo è soppresso;

   d) al comma 683, primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

   e) al comma 684, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «cinque».
8.01. Magi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Abrogazione delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime – sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 luglio 2016, n. C-458/14)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 675 a 685 sono abrogati.
8.02. Magi.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 10.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti.
10.1. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014, per i gruppi bancari costituiti da più di cinquanta banche che vi aderiscono sulla base di un contratto che assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, le durate massime dell'incarico alle società di revisione, di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, possono essere prorogate se – su raccomandazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile qualora previsto ovvero su raccomandazione dell'organo di controllo – l'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo propone all'assemblea dei soci che l'incarico sia rinnovato e tale proposta sia approvata. In tal caso, prevedere che la durata massima può essere prorogata, fino ad un massimo di venti anni, qualora in sede di costituzione di tali gruppi bancari sia stata esperita una procedura di selezione per la revisione legale dei conti a norma dell'articolo 16, paragrafi da 2 a 5, del Regolamento europeo. Prevedere altresì che le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti sottoposti a regime intermedio, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dal regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014;
10.2. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.