CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 dicembre 2020
488.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Atto del Governo n. 201).

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (A.G. 201);

  considerato che:

   lo schema è stato predisposto in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 119 – legge di delegazione europea 2018, che reca una delega al Governo ad adottare, entro il 2 febbraio 2021, uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna, apportando le opportune modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro;

  premesso che:

   il provvedimento è stato predisposto sulla base delle raccomandazioni formulate nel rapporto sull'Italia 2009 e delle risultanze della successiva Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro, proponendosi di porre rimedio alle criticità rilevate con riguardo alla legge n. 69 del 2005 ed in particolare in relazione alla disciplina della procedura passiva di esecuzione del mandato di arresto europeo;

   la decisione quadro 2002/584/GAI si inquadra nell'ambito delle iniziative dirette alla creazione di uno «spazio giudiziario di libertà, sicurezza e giustizia» (c.d. terzo pilastro) e costituisce una delle prime applicazioni del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie da parte degli Stati membri, rispondendo all'invito rivolto agli Stati membri nel Consiglio europeo di Tampere di superare ed eliminare la complessa e lunga procedura di estradizione, ritenuta inadeguata in relazione alla esistenza di uno spazio senza frontiere, caratterizzato da un alto livello di fiducia e di cooperazione reciproca tra gli Stati dell'Unione;

   il considerando n. 5 della decisione precisa che «un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell'esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all'azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione»;

   il modello proposto si fonda sull'idea della libera circolazione, in un clima di reciproca fiducia, dei provvedimenti emanati dall'autorità giudiziaria competente in conformità alla propria legislazione, costituenti titoli idonei a produrre effetti anche nel territorio di Stati diversi da quello nel quale sono stati adottati, per cui l'esecuzione del mandato di arresto avviene attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie nazionali, individuate sulla base degli ordinamenti statali, costituendo la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco alla base della cooperazione giudiziaria in ambito UE;

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  rilevato che:

   l'articolo 1, comma 1, lettera d), inserisce nell'articolo 1 della legge n. 69 del 2005 il comma 4-quinquies, stabilendo che, su proposta del Ministro della giustizia, il Governo notifica al Consiglio e alla Commissione l'elenco degli accordi e delle intese bilaterali o multilaterali, vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro, che contribuiscono ad una migliore e più efficace realizzazione delle finalità della decisione quadro e che semplificano o agevolano ulteriormente la consegna delle persone ricercate, che l'Italia intende continuare ad applicare;

   tale norma prevede che al suddetto adempimento si provvede nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore «del presente decreto»;

   andrebbe valutata l'opportunità di sostituire il riferimento al «presente decreto» con quello alla «presente disposizione», trattandosi di un intervento con carattere di novella;

   gli articoli 6 e 18-ter della legge n. 69 del 2005, il primo modificato e il secondo introdotto – rispettivamente – dall'articolo 3 e dall'articolo 15 dello schema di decreto, potrebbero risultare non pienamente conformi alle indicazioni di cui all'articolo 4-bis della decisione quadro, in particolare con riferimento alla condizione prevista dal paragrafo 1, lettera a), punto i), laddove si stabilisce che non è consentito di rifiutare il mandato di arresto europeo quando l'interessato «è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo»; appare altresì opportuno verificare la piena conformità della disciplina di adeguamento alla previsione dell'articolo 4-bis, paragrafo 2, della decisione quadro, in tema di diritto della persona ricercata di ricevere copia della sentenza prima della consegna, e ciò sia con riferimento alla procedura passiva, sia con riferimento alla procedura attiva;

   l'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro prevede che l'autorità dell'esecuzione debba disporre, su richiesta dell'autorità emittente, l'audizione ovvero il trasferimento temporaneo del ricercato; l'articolo 15, comma 1, della legge n. 69 parrebbe prevedere una condizione più rigorosa, ossia che l'interrogatorio o il trasferimento della persona richiesta in consegna risultino necessari «al fine di consentire le indagini urgenti», ciò che potrebbe limitare la portata dell'obbligo in capo all'autorità dell'esecuzione; si ritiene, pertanto, che debba essere valutata l'opportunità di un intervento di più completo adeguamento dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 69 all'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;

   l'articolo 19 della decisione quadro fa riferimento all'audizione della persona richiesta in consegna, prevedendo, al paragrafo 3, che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia la possibilità di incaricare un'altra autorità giudiziaria del proprio Stato membro a partecipare all'audizione del ricercato, al fine di garantire una corretta applicazione delle previsioni dettate in relazione a tale previsione;

   antecedentemente alla riforma del Libro XI del codice di procedura penale, attuata con il decreto legislativo 3 ottobre 2017, n. 149, l'articolo 725 dello stesso codice prevedeva che fosse la corte di appello l'ufficio giudiziario competente ad eseguire tanto il mandato di arresto europeo, quanto le richieste di assistenza giudiziaria (cd. rogatorie) e che, nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria, la corte di appello potesse delegare, oltre che uno dei componenti del collegio, anche il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti dovevano compiersi;

   tale previsione ante riforma consentiva di ritenere soddisfatta la sopra riportata previsione dell'articolo 19 della decisione quadro;

   la riforma del 2017 ha invece attribuito al pubblico ministero distrettuale la competenza ad eseguire le rogatorie;

   andrebbe pertanto valutata l'opportunità dell'inserimento nell'articolo 15 della legge n. 69 del 2005 di una previsione analoga a quella dell'articolo 725 del codice di procedura penale prima della riforma del Pag. 332017, volta a consentire alla corte di appello competente per l'esecuzione del mandato di arresto europeo di delegare al giudice per le indagini preliminari l'audizione della persona ricercata eventualmente richiesta dall'autorità di emissione;

   l'articolo 20 della decisione quadro si applica ai casi in cui la persona richiesta in consegna goda di un «privilegio» o di una immunità; l'articolo 17 della legge n. 69 non menziona espressamente i privilegi e, quanto alle immunità, richiede che esse siano «riconosciut[e] dall'ordinamento italiano»; inoltre, sembrerebbe non essere stato recepito l'obbligo di inoltrare «prontamente» la richiesta di revoca dell'immunità o del privilegio, mancanza che si rileva anche nell'articolo 29 della legge, relativo alla procedura attiva di consegna;

   l'articolo 27 della legge n. 69 del 2005, riguardante le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata, attribuisce al Ministro della giustizia il potere di rifiutare la richiesta quando: a) non ha ricevuto informazioni circa l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione; b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale (cd. mandato di arresto europeo esecutivo);

   tale disposizione prevede poi che, nel caso di transito del cittadino o della persona residente in Italia in vista dell'esercizio dell'azione penale (cd. mandato di arresto europeo processuale), al Ministro della giustizia è riconosciuta la facoltà di subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione;

   lo schema di decreto ha apportato rilevanti modifiche all'esecuzione dei mandati di arresto europei emessi nei confronti di persone che non siano in possesso della cittadinanza italiana ma che risiedano stabilmente nel nostro Paese, prevedendo che:

    per i cittadini di altri Stati membri, tanto il rifiuto della consegna a fronte di un mandato di arresto europeo esecutivo, quanto la subordinazione della consegna alla condizione di «rinvio» in Italia nei casi di mandato di arresto europeo processuale, sono consentiti unicamente se le persone risiedano legittimamente ed effettivamente in Italia da almeno cinque anni (articolo 19 della legge n. 69 del 2005 come modificata dall'articolo 15 dello schema di decreto);

    per i cittadini extracomunitari, non è invece consentito né il rifiuto di consegna per i mandati di arresto europei esecutivi né la subordinazione della consegna alla condizione di «rinvio» in Italia;

    andrebbe quindi valutata l'opportunità di uniformare al nuovo sopra descritto regime per l'esecuzione dei mandati di arresto europei, anche la riportata disciplina del transito di cui all'articolo 27 della legge n. 69 del 2005, che non ha subito modifiche e che pertanto continuerebbe a prevedere la possibilità di rifiuto e di subordinazione della consegna a fronte della mera residenza della persona in Italia e senza alcuna distinzione fra cittadini UE e cittadini extra UE;

    l'articolo 27-bis della legge n. 69 del 2005, introdotto dall'articolo 21 dello schema di decreto per la disciplina delle modalità di trasmissione degli atti tra gli uffici giudiziari, prevede che: nei procedimenti relativi alla richiesta di esecuzione del mandato d'arresto europeo, con decreto del Ministro della giustizia avente natura non regolamentare, sia autorizzata la trasmissione con modalità telematica degli atti tra gli uffici giudiziari, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, e ciò anche in deroga alle previsioni del decreto Pag. 34emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; – la trasmissione degli atti si intenda in questi casi eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento direttoriale; il decreto del Ministro della giustizia venga adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici; e, infine, – che sino all'attivazione dei sistemi ministeriali e alla adozione del decreto ministeriale, la trasmissione degli atti tra gli uffici giudiziari sia consentita anche tramite posta elettronica certificata;

    con riferimento a tale ultima previsione, di natura essenzialmente transitoria, appare opportuno dettagliare meglio la disciplina, come è ad esempio avvenuto con l'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), nel quale si è previsto che: la trasmissione degli atti debba essere effettuata «presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici»; con il medesimo provvedimento del direttore di DGSIA, vengano indicate «le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio»; ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata, «il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico» e che, ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, «provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio»;

    anche per le procedure in materia di mandato di arresto europeo, risulta quindi opportuno dettare alcune disposizioni di dettaglio, accessorie rispetto alla previsione che autorizza l'uso della posta elettronica certificata, al fine di conferire la necessaria certezza alla trasmissione degli atti attraverso l'impiego di tale strumento; è, inoltre, da valutarsi la possibilità di attivare un sistema operativo alternativo, ancora più efficiente e sicuro della posta elettronica certificata;

    l'articolo 28 della decisione quadro regola i casi di consegna o estradizione successiva, implementata nel nostro ordinamento dall'articolo 25 della legge n. 69 del 2005, con riferimento alla sola procedura passiva, e cioè alle ipotesi in cui l'Italia è chiamata a dare esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso da un altro Stato membro; appare pertanto opportuno valutare l'introduzione di una norma corrispondente per la procedura attiva, ovvero per le ipotesi in cui il mandato di arresto europeo sia Stato emesso dall'Italia;

    a seguito delle modifiche apportate alla decisione quadro 2002/584/GAI dalla decisione quadro 2009/299/GAI, l'articolo 30 della legge n. 69 del 2005, recante la disciplina del contenuto del mandato di arresto europeo nella procedura attiva di consegna, è stato adeguato mediante una modifica volta solo a sostituire il richiamo alla decisione quadro 2002/584/GAI con quello alla decisione quadro 2009/299/GAI, senza procedere ad un effettivo adattamento della disposizione;

    per effetto di tale intervento, l'articolo 30, da un lato rinvia al modello di mandato di arresto europeo standardizzato allegato alla decisione quadro 2002/584/GAI «come modificato dall'articolo 2, paragrafo 3) della decisione quadro 2009/299/GAI», dall'altro elenca alcune soltanto delle informazioni richieste da tale modello;

    andrebbe pertanto valutata l'opportunità di modificare nuovamente il citato articolo 30 al fine di uniformare il richiamo al modello standardizzato allegato Pag. 35alla decisione quadro 2002/584/GAI «come modificato dall'articolo 2, paragrafo 3) della decisione quadro 2009/299/GAI», con l'elenco ivi riportato, prevedendovi tutte le informazioni richieste da tale modello,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) al comma 4-quinquies dell'articolo 1 della legge n. 69 del 2005, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di modificare le parole «del presente decreto» con le seguenti «della presente disposizione»;

   b) si valuti l'opportunità di modificare gli articoli 6 e 18-ter della legge n. 69 del 2005, in modo da garantire l'integrale recepimento dell'articolo 4-bis della decisione quadro, nella parte in cui dispone che non è consentito rifiutare il mandato di arresto europeo quando l'interessato «è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo»;

   c) si valuti l'opportunità di modificare gli articoli 6 e 18-ter della legge n. 69 del 2005, in modo da garantire un più preciso adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 4-bis, paragrafo 1, lettera a), punto i), e paragrafo 2, nonché di introdurre una disposizione volta ad attuare tale ultima disposizione nella disciplina della procedura attiva di consegna di cui agli articoli 28 e seguenti della legge n. 69 del 2005;

   d) si valuti l'opportunità di un intervento di più completo adeguamento dell'articolo 15, comma 1 della legge n. 69 all'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro, in particolare eliminando la previsione secondo cui l'interrogatorio o il trasferimento della persona richiesta in consegna possano essere autorizzati solo quando siano necessario «al fine di consentire le indagini urgenti»;

   e) si valuti l'opportunità dell'inserimento nell'articolo 15 della legge n. 69 del 2005 di una previsione analoga a quella dell'articolo 725 del codice di procedura penale prima della riforma del 2017, volta a consentire alla corte di appello competente per l'esecuzione del mandato di arresto europeo di delegare al giudice per le indagini preliminari l'audizione della persona ricercata eventualmente richiesta dall'autorità di emissione;

   f) si valuti l'opportunità di un intervento di più completo adeguamento degli articoli 17 e 29 della legge n. 69 alle previsioni dell'articolo 20 della decisione quadro, in particolare includendovi un riferimento ai «privilegi» e alla necessaria tempestività della richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità;

   g) si valuti di modificare la disciplina del transito di cui all'articolo 27 della legge n. 69 del 2005 al fine di uniformarla al nuovo regime introdotto dallo schema di decreto per l'esecuzione dei mandati di arresto europei, che prevede la possibilità di rifiuto e di subordinazione della consegna se le persone risiedano legittimamente ed effettivamente in Italia da almeno cinque anni;

   h) si valuti l'opportunità dell'inserimento nell'articolo 27-bis della legge n. 69 del 2005 di disposizioni di dettaglio per l'impiego della posta elettronica certificata, analoghe a quelle previste dall'articolo 24 del «presso gli indirizzi PEC 28 ottobre 2020, n. 137» (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), al fine di conferire la necessaria certezza alla trasmissione degli atti attraverso l'impiego di detto strumento; si valuti altresì l'opportunità di prevedere l'eventuale attivazione di un sistema operativo alternativo, più efficiente e sicuro della posta elettronica certificata;

   i) si valuti l'opportunità di inserire, nella disciplina della procedura attiva di consegna di cui agli articoli 28 e seguenti della legge n. 69 del 2005, una previsione volta a dare attuazione all'articolo 28 della decisione quadro in tema di consegna o estradizione successiva;

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   j) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 30 della legge n. 69 del 2005 al fine di uniformare il richiamo in esso contenuto al modello di mandato di arresto europeo standardizzato allegato alla decisione quadro 2002/584/GAI «come modificato dall'articolo 2, paragrafo 3) della decisione quadro 2009/299/GAI», con l'elenco ivi riportato, prevedendovi tutte le informazioni richieste da tale modello.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO» (Atto Governo N. 204).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La II Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO»;

  premesso che:

   lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), che delega Governo ad emanare, entro il 2 febbraio 2021, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017 /1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017 (di seguito «Regolamento»), relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO»;

   il Regolamento prevede l'istituzione dell'Ufficio del Procuratore europeo («EPPO»), entrato in vigore il 20 novembre 2017, che ha sede a Lussemburgo ed è competente a indagare e a perseguire dinanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli Stati partecipanti, e secondo le rispettive regole processuali, i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come definiti dalla direttiva UE 2017/1971 (cd. direttiva PIF), i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e i reati indissolubilmente connessi;

  considerato che:

   l'articolo 2 dello schema di decreto prevede, al comma 3, tra i requisiti richiesti ai fini della designazione all'incarico di procuratore europeo, che gli aspiranti – alla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità alla designazione – non abbiano compiuto il sessantatreesimo anno d'età;

   ai sensi dell'articolo 47, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, il contratto di lavoro dell'«agente temporaneo» si risolve alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di sessantasei anni;

   l'incarico di procuratore europeo ha durata di sei anni (eventualmente prorogabili di ulteriori tre anni), secondo quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento;

   appare pertanto opportuno prevedere un abbassamento del limite dei sessantatré anni d'età per la designazione all'incarico di procuratore europeo, portandolo a sessanta anni, al fine di consentire al procuratore designato di portare a termine l'incarico conferitogli;

   l'articolo 4 individua nel Ministro della giustizia l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo, l'accordo volto a individuare il numero dei procuratori europei delegati, nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi, prevedendo il concerto con il Consiglio superiore della magistratura;

   andrebbe valutata l'opportunità di modificare la disposizione prevedendo che il Ministro della giustizia elabori una proposta da sottoporre al procuratore capo europeo in vista dell'accordo da concludersi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del Pag. 38Regolamento e che su tale proposta sia acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura da esprimere entro un termine massimo di sette giorni, in assenza del quale il Ministro procede alla negoziazione dell'accordo;

   l'articolo 5 dello schema di decreto prevede, ai commi 6 e 7, che, all'esito della procedura di selezione degli aspiranti all'incarico di procuratori europei delegati, il Consiglio Superiore della Magistratura designi con delibera motivata un numero di magistrati idonei corrispondente a quello indicato dal procuratore capo europeo all'esito della negoziazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento; la delibera di designazione è comunicata al Ministero della giustizia per il successivo inoltro al procuratore capo europeo;

   andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che il Consiglio superiore della magistratura individui una rosa più ampia di candidati idonei, in modo da far fronte ad eventuali necessità connesse alla rinuncia da parte dei candidati designati, alla successiva sostituzione di quelli nominati o, ancora, ad un possibile ampliamento del numero dei procuratori europei delegati, eventualmente prevedendo una «lista di riserva» di candidati idonei e il relativo periodo di validità;

   l'articolo 7 relativo al trattamento economico e al regime contributivo dei procuratori europei delegati, nel prevedere, al comma 3, la disciplina del versamento dei contributi previdenziali a carico del Ministero della giustizia, fa riferimento al «magistrato europeo delegato»;

   andrebbe valutata l'opportunità di sostituire il riferimento improprio al «magistrato europeo delegato» con quello al «procuratore europeo delegato»;

   l'articolo 10 dello schema di decreto prevede che, nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore, il Ministro della giustizia provvede ad individuare con proprio decreto, presso una o più procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto, le sedi di servizio dei procuratori europei delegati, in conformità all'accordo raggiunto con il procuratore capo europeo;

   andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che, con il richiamato decreto del Ministro della giustizia, è altresì determinata la pianta organica relativa alle sedi di servizio dei procuratori europei delegati, al fine di chiarire che l'assegnazione di questi ultimi alle procure distrettuali non determina una copertura delle eventuali vacanze di organico dell'ufficio o un incremento dell'organico di magistrati ad esso destinati;

   lo stesso articolo 10 dello schema di decreto, al comma 2, stabilisce che, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia sopra richiamato, i dirigenti delle procure della Repubblica individuate da detto decreto provvedano ad adottare i provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio e a dotarli di locali, risorse di personale e attrezzature idonee all'esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento, assicurando in ogni caso l'eguaglianza di trattamento rispetto ai procuratori nazionali nelle condizioni generali di lavoro e nella fruizione dell'ambiente lavorativo; tali provvedimenti sono immediatamente comunicati al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura che, ai sensi del comma 4, nell'ambito e nei limiti delle rispettive attribuzioni, assumono le iniziative necessarie a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati presso gli uffici di procura cui sono destinati e ad agevolare l'assolvimento delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento;

   andrebbe valutata l'opportunità di una più chiara definizione, al comma 4, dei compiti del Ministero della giustizia nell'assegnazione del personale alle sedi di servizio dei procuratori europei delegati, in modo da procedere ad un reclutamento su base nazionale individuando le unità in possesso delle necessarie competenze linguistiche e contenendo l'impatto sulle dotazioni dei singoli uffici;

   ai fini dell'esercizio della competenza da parte della Procura europea, l'articolo Pag. 3924 del Regolamento introduce alcuni obblighi di comunicazione, stabilendo, al paragrafo 1, che le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile comunicano senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza;

   il medesimo articolo 24, al paragrafo 2, prevede che quando un'autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro avvia un'indagine su un reato in relazione al quale l'EPPO potrebbe esercitare la propria competenza o qualora, in qualsiasi momento successivo all'avvio di un'indagine, la competente autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro ritenga che un'indagine riguardi un reato di tale natura, tale autorità ne informa senza indebito ritardo l'EPPO;

   nell'ambito dei principi e criteri di delega dettati dall'articolo 4 della legge n. 117 del 2019 per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, la lettera q) stabilisce che, in relazione ai delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, sia prevista come obbligatoria la denuncia all'EPPO, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 331 del codice di procedura penale, nonché l'obbligo di informazione in relazione ai medesimi delitti da parte del pubblico ministero in ogni fase del procedimento, al fine dell'esercizio dei citati poteri di avocazione;

   come riportato nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto, il Governo ha ritenuto – con un'unica eccezione – che gli obblighi indicati nel menzionato criterio di delega di cui alla lettera q), in quanto già contemplati nel Regolamento, e quindi direttamente e immediatamente applicabili negli ordinamenti interni degli Stati membri, non necessitano di adattamento nell'ordinamento interno;

   il Governo ha in particolare ritenuto che l'articolo 24 del Regolamento identifichi chiaramente i soggetti in capo ai quali ricade l'obbligo di comunicazione e informazione nei confronti della Procura europea, sottolineando come l'unica eccezione riguardi le ipotesi di denunce provenienti da pubblici uffici e incaricati di pubblico servizio ex articolo 331 del codice di procedura penale, stante che la posizione di tali soggetti, sebbene connotata in termini pubblicistici, è stata ritenuta estranea (e, comunque, di assai dubbia riconducibilità) alla nozione di «autorità competente ai sensi del diritto nazionale applicabile» cui il paragrafo 1 dell'articolo 24 fa riferimento per individuare la platea dei destinatari dell'obbligo di comunicazione;

   sulla base di tale valutazione, pertanto, attuando solo parzialmente il sopra citato criterio di delega, l'articolo 14 dello schema di decreto dispone, al comma 1, che «quando ha ad oggetto uno dei reati indicati all'articolo 9, la denuncia prevista dall'articolo 331 del codice di procedura penale è presentata o trasmessa senza ritardo al procuratore europeo delegato avente sede presso la procura della Repubblica del capoluogo del distretto o, in mancanza, al procuratore europeo delegato avente sede presso la procura della Repubblica del capoluogo del distretto più prossimo»;

   la disposizione dell'articolo 14 dello schema di decreto individua il campo d'applicazione dell'obbligo di trasmissione al procuratore europeo delegato ex articolo 331 del codice di procedura penale, rinviando, quindi, ai reati di cui all'articolo 9 dello schema di decreto;

   tale disposizione, intervenendo sui poteri dei procuratori europei delegati e del procuratore europeo, si riferisce non a una categoria di reati, bensì a procedimenti per i quali la Procura europea ha assunto la decisione di avviare o avocare un'indagine, rispetto ai quali la denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale si colloca in una fase antecedente;

   andrebbe pertanto valutata l'opportunità di modificare la formulazione dell'articolo 14 dello schema di decreto, prevedendo l'obbligo di trasmissione per tutte le denunce formalizzate da pubblici ufficiali e Pag. 40incaricati di un pubblico servizio che hanno ad oggetto reati di competenza della Procura europea, anziché facendo riferimento ai reati di cui all'articolo 9;

   andrebbe altresì valutata l'opportunità di modificare l'articolo 14, chiarendo che l'obbligo di denuncia ex articolo 331 del codice di procedura penale va adempiuto anche nei confronti delle procure nazionali competenti per territorio, al fine di evitare il rischio che si possa realizzare una sovrapposizione investigativa senza che gli uffici, quello nazionale e quello europeo, ne siano consapevoli;

   il Regolamento prevede un sistema di competenze concorrenti tra l'EPPO e le autorità nazionali nella considerazione che, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, l'obiettivo della lotta ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, a tal fine definendo le modalità di esercizio della competenza della Procura europea;

   in particolare l'articolo 25 del Regolamento, al paragrafo 1, prevede che la Procura europea, «esercita la sua competenza avviando un'indagine a norma dell'articolo 26 o decidendo di avvalersi del suo diritto di avocazione ai sensi dell'articolo 27» e che, se l'EPPO decide di esercitare la sua competenza, le autorità nazionali competenti non esercitano la loro competenza in relazione alla stessa condotta criminosa; a tal fine, ai sensi del paragrafo 5, l'EPPO informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti di qualsiasi decisione di esercitare o di astenersi dall'esercitare la sua competenza;

   con riguardo alla prima ipotesi, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento se, conformemente al diritto nazionale applicabile, esistono ragionevoli motivi per ritenere che sia o sia stato commesso un reato di competenza dell'EPPO, un procuratore europeo delegato di uno Stato membro che, secondo il suo diritto nazionale, è competente per il reato, avvia un'indagine, fatti salvi alcuni casi specifici casi, individuati dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 25 del medesimo Regolamento;

   con riguardo alla seconda ipotesi, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento, una volta che abbia ricevuto da un'autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro la notizia dell'avvio di un'indagine su un reato di sua competenza, l'EPPO decide se esercitare il suo diritto di avocazione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque giorni dal ricevimento delle informazioni dalle autorità nazionali, e informa queste ultime di tale decisione. In casi specifici, il procuratore capo europeo può adottare la decisione motivata di prorogare tale termine per un periodo di cinque giorni al massimo e ne informa le autorità nazionali;

   sulla base delle disposizioni sopra citate sembrerebbe che la distinzione tra le due diverse modalità di attivazione della Procura europea dipende dall'esistenza o meno di un'indagine a livello nazionale, poiché nel secondo caso l'EPPO non può avviare autonomamente una propria attività investigativa, ma deve prima «avocare» il fascicolo di indagine iscritto in ambito domestico;

   con riguardo alle misure volte a prevedere il coordinamento delle azioni a livello europeo e nazionale, il medesimo articolo 27, al paragrafo 2, stabilisce che, fintanto che la Procura non abbia assunto la decisione in merito al ricorso o meno al potere di avocazione, le autorità nazionali si astengono dall'adottare qualsiasi decisione ai sensi del diritto nazionale che possa avere l'effetto di precludere all'EPPO l'esercizio del suo diritto di avocazione. Le autorità nazionali adottano comunque le misure urgenti necessarie, a norma del diritto nazionale, per garantire l'efficacia dell'indagine e dell'azione penale;

   con riguardo alle disposizioni a livello nazionale, l'articolo 335 del codice di procedura penale prevede che il pubblico ministero sia tenuto ad «iscrive[re] immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa [...]»;

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   l'osservanza di tale disposizione nazionale comporta come conseguenza che la Procura europea si troverà a dover avviare le proprie indagini prevalentemente attraverso il descritto meccanismo della «avocazione»;

   il ricorso a tale meccanismo potrebbe determinare sul versante nazionale un inutile impiego di tempo e risorse da parte delle procure nazionali e degli organi di polizia giudiziaria, in tutti i casi in cui l'EPPO decidesse effettivamente di «avocare» l'indagine mentre sul versante della Procura europea, la sistematica preesistenza dell'indagine nazionale comporta la necessità di decidere entro un termine estremamente breve;

   le disposizioni contenute nel regolamento interno adottato dal Collegio dell'EPPO il 12 ottobre 2020, per il sub-procedimento attraverso il quale andranno assunte le determinazioni circa l'esercizio della competenza, prevedono una tempistica non compatibile con le situazioni in cui debbano essere compiuti atti urgenti, o sia comunque necessario procedere con urgenza;

   andrebbe pertanto valutato un coordinamento, che evitando di paralizzare l'avvio delle indagini da parte delle procure nazionali, in attesa che l'EPPO assuma la decisione di esercitare la propria competenza ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, individui un ragionevole punto di equilibrio tra il rispetto dovuto alle prerogative comunque spettanti alle procure nazionali nelle more dell'assunzione della decisione da parte dell'EPPO e l'esigenza di assicurare a quest'ultima un adeguato spatium deliberandi, senza dover necessariamente avocare il procedimento nazionale;

   al fine in particolare di assicurare il tempestivo compimento degli atti urgenti, andrebbe valutata l'opportunità di integrare l'articolo 14 dello schema di decreto, introducendo una soluzione normativa che, a fronte di una notitia criminis comunque ricevuta o acquisita dalla procura nazionale, rimetta a quest'ultima la valutazione circa la necessità o meno di un'attivazione immediata delle indagini, in relazione alla ricorrenza o meno di una situazione di urgenza. Nel primo caso, si potrebbe procedere all'iscrizione del procedimento secondo le regole ordinarie, dandone comunicazione alla Procura europea ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del Regolamento, al fine dell'eventuale esercizio della propria competenza attraverso il ricorso all'avocazione; nel secondo caso, si potrebbe prevedere che il pubblico ministero si limiti ad annotare – in apposito registro di nuova istituzione – gli estremi della notizia di reato, procedendo all'iscrizione di un fascicolo nazionale solo a seguito della comunicazione della decisione della Procura europea di non esercitare la sua competenza, ovvero scaduto un termine allo stato quantificato in 30 giorni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento al limite di età del sessantatreesimo anno ivi previsto con quello al sessantesimo anno;

   b) all'articolo 4, andrebbe valutata l'opportunità di modificare la disposizione prevedendo che il Ministro della giustizia elabori una proposta relativamente al numero dei procuratori europei delegati, nonché alla ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi, da sottoporre al procuratore capo europeo, previo parere del Consiglio superiore della magistratura da esprimere entro un termine massimo di sette giorni, in assenza del quale il Ministro procede alla negoziazione dell'accordo;

   c) all'articolo 5, comma 6, si valuti l'opportunità di prevedere che il Consiglio superiore della magistratura individui una lista di riserva di candidati idonei stabilendone il relativo periodo di validità;

   d) all'articolo 7, comma 3, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento al «magistrato europeo delegato» con quello al «procuratore europeo delegato»;

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   e) all'articolo 10 dello schema di decreto, al comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere che con il decreto del Ministro della giustizia ivi previsto è altresì determinata la pianta organica relativa alle sedi di servizio dei procuratori europei delegati; al medesimo articolo 10, al comma 4, si valuti l'opportunità di una più chiara definizione dei compiti del Ministero della giustizia nell'assegnazione del personale alle sedi di servizio dei procuratori europei delegati;

   f) al comma 1 dell'articolo 14 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento ai «reati indicati all'articolo 9» ivi contenuto con il riferimento ai reati per i quali la Procura europea potrebbe esercitare la sua competenza in conformità del regolamento (UE) 2017/1939;

   g) al comma 2 dell'articolo 14 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di chiarire che l'obbligo di denuncia ivi previsto va adempiuto anche nei confronti delle procure nazionali;

   h) all'articolo 14 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione volta a consentire il tempestivo compimento degli atti urgenti a fronte di una notitia criminis comunque ricevuta o acquisita dalla procura nazionale, rimettendo a quest'ultima la valutazione circa la necessità o meno di un'attivazione immediata delle indagini, in relazione alla ricorrenza o meno di una situazione di urgenza.