CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 dicembre 2020
484.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

  La VII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2757 Governo, approvato dal Senato, recante la legge di delegazione europea 2019-2020 («Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea»);

   premesso che:

    l'articolo 3 del disegno di legge contiene i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;

    l'articolo 9 del disegno di legge reca princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE)2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

    l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva demanda agli Stati membri di introdurre eccezioni o limitazioni a determinati diritti stabiliti dall'ordinamento europeo per consentire l'utilizzo digitale di opere e altri materiali esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché tale utilizzo avvenga sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o tramite un ambiente elettronico sicuro accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto e sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile; il successivo paragrafo 2 conferisce facoltà agli Stati membri di prevedere che l'eccezione o limitazione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi o non si applichi per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione o gli spartiti musicali, ove siano facilmente reperibili sul mercato opportune licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1 e rispondano alle necessità e specificità degli istituti di istruzione;

    il criterio direttivo di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 9 del disegno di legge in esame chiama il Governo a «esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali»;

    il criterio direttivo di cui al comma 1, lettera i), del suddetto articolo 9 chiama il Governo, in riferimento all'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, a «definire il concetto di “estratti molto brevi” in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni»;

    il criterio di cui al comma 1, lettera n), del medesimo articolo 9 chiama il Governo a «definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei “massimi sforzi”, nel rispetto del principio di ragionevolezza»; dove «massimi sforzi» traduce in italiano l'espressione «best efforts» della Pag. 42versione di riferimento originale della direttiva, che in gran parte degli altri Paesi UE è stata resa con l'equivalente di «migliori sforzi»;

    la direttiva (UE) 2019/790 intende bilanciare il diritto alla giusta remunerazione per il lavoro culturale, creativo e giornalistico con la libera circolazione e produzione di contenuti nel web e con il libero utilizzo dei frutti del lavoro intellettuale a fini didattici e di ricerca,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento all'articolo 3, occorre che il Governo – in forma di prassi consolidata – adotti idonee forme di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza ogni qualvolta sia chiamato a regolamentare il settore dell'audiovisivo, non limitandosi a considerare i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze solo come fruitori passivi di prodotti, ma preventivando anche l'avvio di sperimentazioni per l'educazione dei giovani all'uso critico dei media e di campagne informative e di sensibilizzazione a loro indirizzate su questo tema;

   b) con riferimento all'articolo 9, è opportuno che il Governo, nella definizione dei decreti legislativi attuativi della direttiva (UE)2019/790, individui soluzioni normative che consentano, nell'accezione più ampia possibile, l'accesso libero a opere e materiali, e il loro libero scambio, per l'utilizzo nelle attività didattiche e scientifiche;

   c) il Governo valuti l'opportunità di limitare, per quanto possibile, il campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE)2019/790, al fine di garantire il diritto allo studio e di assicurare agli autori di opere scientifiche, in particolar modo di quelle risultanti da ricerche finanziate da fondi pubblici, il diritto di ripubblicazione delle opere in accesso aperto;

   d) è necessario l'impegno delle istituzioni nella tutela delle giornaliste e dei giornalisti precari, perché si garantisca loro, già nella fase di produzione dell'informazione, un'adeguata e proporzionata remunerazione;

   e) con riferimento a quanto previsto all'articolo 15 della direttiva (UE)2019/790 (riguardante la protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online), il Governo valuti la possibilità, in fase di attuazione della direttiva, di definire i «brevi estratti» attraverso il riferimento al numero di caratteri, che deve essere congruo, valutando anche la specificità dei titoli dei contenuti giornalistici;

   f) nel dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE)2019/790 (che stabilisce il principio che gli autori e gli artisti interpreti o esecutori, se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, hanno il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata), il Governo valuti la possibilità di prevedere che anche agli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi deve spettare un compenso adeguato e proporzionato anche da parte delle piattaforme di servizi di musica a richiesta che utilizzano le loro esecuzioni, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;

   g) è opportuno che, in sede di attuazione della direttiva (UE)2019/790, il Governo valuti la possibilità di implementare, nell'accezione più ampia possibile, quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva, così come esplicitato nel considerandum 53 alla stessa direttiva, riguardante le opere delle arti visive di dominio pubblico, nell'ottica di promuovere il libero sviluppo della cultura, della creatività, del turismo culturale e di tutte le attività economiche che trovano beneficio dalla libera diffusione delle immagini del patrimonio culturale italiano;

   h) è opportuno che, nell'introdurre l'eccezione o limitazione dei diritti prevista dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 8 della direttiva (finalizzata a consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di Pag. 43mettere a disposizione, a determinate condizioni e comunque a fini non commerciali, opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella loro raccolta), il Governo preveda garanzie di certezza giuridica e il ristoro per gli investimenti eventualmente già effettuati dagli istituti pubblici interessati, qualora i titolari dei diritti esercitino l'opzione di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo 8 (secondo cui i titolari dei diritti devono poter escludere le loro opere o altri materiali dall'applicazione, tra l'altro, dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2, in casi generali o specifici, ivi compreso dopo la conclusione di una licenza o l'inizio dell'utilizzo interessato).