CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 dicembre 2020
484.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTO 1.1 COSTA

ART. 1.

  Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;.
1. 1. Costa.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2757 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, già approvato dal Senato;

   considerato che:

    all'articolo 3, tra i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 in materia di fornitura dei servizi di media audiovisivi, alla lettera n) figura l'aggiornamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla stessa direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia;

    l'articolo 4, che reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, prevede anche la revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

    l'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la quale stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio, prevedendo che il decreto legislativo di attuazione definisca in modo restrittivo i «programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva» – in particolare riconducendo il concetto di «produzione propria» alla nozione di «produzione interna», al fine di chiarire che non solo il finanziamento, ma anche la realizzazione materiale sia interamente svolta attraverso i mezzi propri dell'emittente – e individui i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie per la ritrasmissione per garantire omogeneità con quanto previsto dalla normativa sulla gestione collettiva dei diritti di autore;

    l'articolo 9 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, prevedendo tra l'altro che il Governo, oltre ad applicare la definizione di «istituti di tutela del patrimonio culturale» nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni in essi custoditi, disciplini le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati, per garantire adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati e per definire il concetto di «accesso legale» alle opere nonché i requisiti dei soggetti coinvolti;

    l'articolo 21 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che contiene disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, in particolare prevedendo che il Governo in sede di attuazione debba stabilire che l'accesso e la consultazione Pag. 13delle informazioni sui conti bancari, di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153, e le richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie, di cui all'articolo 7 della medesima direttiva, siano previsti quando tali informazioni e analisi finanziarie siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);

    l'articolo 23 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto (cosiddetto whistleblowing) dell'Unione, al fine di dare uniformità a normative nazionali assai eterogenee o frammentate nonché di valorizzare siffatto strumento;

    è stata inserita nell'Allegato A la direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, volta a consentire una cooperazione transfrontaliera efficiente e rapida fra le autorità nazionali in materia;

    valutate favorevolmente le disposizioni introdotte per consentire di dare attuazione alla normativa europea,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.