CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 novembre 2020
481.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

  premesso che:

   come si evince dalla relazione illustrativa, il disegno di legge in esame si colloca in uno scenario caratterizzato dagli sviluppi e dagli effetti dell'emergenza epidemica sul contesto sociale, economico e sanitario;

   la manovra di finanza pubblica è improntata a sostenere la ripresa dell'economia con un'ulteriore spinta fiscale nel 2021 e nel 2022, dopo che nel corso del 2020 sono stati adottati provvedimenti con carattere di urgenza per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria;

   sono previste misure per il sostegno della liquidità e lo sviluppo delle imprese, per la sanità, le regioni e gli enti locali, per la famiglia e le politiche sociali, oltre che interventi per la salvaguardia dell'occupazione, il rilancio degli investimenti pubblici e privati nonché di carattere fiscale;

   in tale contesto, assumono particolare rilievo le risorse europee, per oltre 120 miliardi di euro, previste per rilancio e la resilienza delle economie (Next Generation EU), anticipate alle amministrazioni attraverso appositi fondi del bilancio dello Stato in relazione alle procedure e alle tempistiche per l'assunzione degli impegni e il pagamento delle relative spese previste in ambito sovranazionale;

   tra i principali interventi delineati nella manovra figura l'istituzione di un Fondo per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (3,8 miliardi nel 2021);

   sono, inoltre, stanziate risorse per complessivi 3 miliardi nel 2021, 8 miliardi nel 2022 e 7 nel 2023 per finanziare la delega per la riforma fiscale e l'introduzione, dal secondo semestre 2021, dell'assegno unico universale;

   sono altresì previste forme di decontribuzione per nuove assunzioni di giovani, viene incrementato il fondo sociale per l'occupazione (0,6 miliardi nel 2021 e 0,2 miliardi nel 2022) e sono introdotte specifiche agevolazioni, sotto forma di crediti di imposta, per favorire i processi di aggregazione aziendale (in termini netti circa 0,5 miliardi nel 2021 e 1,4 miliardi nel 2022) e nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga;

   per quanto concerne la spesa in conto capitale, rilevano il fondo previsto per anticipare le risorse necessarie per consentire la tempestiva attuazione del Programma Next Generation EU (circa 34,8 miliardi nel 2021, 41,3 miliardi nel 2022 e 44,6 miliardi nel 2023), destinato in parte a finanziare, nell'ambito del processo transizione 4.0, la proroga per gli anni di imposta 2021 e 2022 della disciplina sul credito d'imposta per i beni strumentali nuovi e di quello per le attività di ricerca e sviluppo; l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio per il cofinanziamento nazionale relativo agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 (2 miliardi nel 2021, 2,5 miliardi nel 2022 e 4,6 miliardi nel 2023 già interamente scontati nei quadri tendenziali di finanza pubblica) e il rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e la coesione (in termini netti circa 2,9 miliardi nel 2021, 3,9 miliardi nel 2022 e 4,9 miliardi nel 2023);

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   altri interventi riguardano il credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinate a strutture produttive con sede nelle regioni del Mezzogiorno (circa 1 miliardo annuo nel 2021 e 2022), il potenziamento degli strumenti per l'internazionalizzazione delle imprese italiane (1,6 miliardi nel 2021 e 0,4 miliardi nel biennio 2022-2023) e l'integrazione delle dotazioni di bilancio per le garanzie in favore delle PMI (0,5 miliardi nel 2022, 1 miliardo nel 2023 ed ulteriori 3 miliardi nel periodo 2024-2026);

  rilevato che:

   il disegno di legge di bilancio 2021 contempla numerose disposizioni di diretto interesse del comparto agricolo, tra le quali: l'esonero contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (articolo 6); l'esenzione IRPEF, per l'anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (articolo 8); l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021; il rifinanziamento per 40 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (articolo 70); l'incremento della dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro, per il 2021, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse all'attività di sostegno al settore agricolo (articolo 168); lo stanziamento di risorse per l'erogazione, nel 2021, dell'indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio (articolo 49);

  osservato che:

   è necessario inserire nel provvedimento in esame disposizioni dirette a prevedere adeguate forme di sostegno e ristoro per ulteriori settori che hanno subito perdite economiche a causa della pandemia, tra i quali i piccoli birrifici artigianali, il settore suinicolo e quello agrituristico;

   appare altresì necessario introdurre disposizioni dirette a estendere, in via sperimentale, il regime relativo alla CISOA anche ai lavoratori del comparto della pesca professionale;

   al fine di contrastare i danni subiti dalle imprese ittiche in ragione della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica in corso, dovrebbero essere previste misure in favore dei titolari di concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alla definizione di un giusto quadro tariffario sul modello cooperativo;

   un ulteriore intervento meritevole di essere inserito nel disegno di legge in discussione è quello relativo al riconoscimento di un credito d'imposta per promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati;

  evidenziato che:

   in riferimento alla filiera agroindustriale della canapa, che pure sta notevolmente scontando gli effetti della crisi economica determinata dalla pandemia, andrebbero inserite specifiche misure di sostegno nonché previsti interventi diretti a favorirne l'implementazione, in particolare attraverso la costituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

  considerato che:

   anche al fine di sostenere le imprese del settore florovivaistico, dovrebbe essere incrementata la percentuale della detrazione fiscale, pari al 36 per cento, inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di Pag. 288immobili privati a uso abitativo (c.d. bonus verde), cui si fa riferimento nell'articolo 13 del disegno di legge, prevedendone il rimborso in cinque quote annuali, anziché in dieci;

  osservato altresì che:

   allo scopo di garantire liquidità alle imprese che effettuano investimenti, dovrebbe essere introdotta nell'articolo 185 del provvedimento, relativo al processo di Transizione 4.0, una specifica disposizione aggiuntiva volta a prevedere che i soggetti beneficiari del relativo credito d'imposta possano, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

  rilevato infine che:

   tra le misure relative alle politiche agricole contemplate dalla sezione II del disegno di legge in discussione figurano il rifinanziamento del «Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi», per il quale sono stanziati 25 milioni di euro nel 2021, 15 nel 2022 e 20 nel 2023; del «Fondo rotativo imprenditoria femminile», per il quale sono stanziati 15 milioni di euro per l'anno 2021; del «Rimborso di somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi», per il quale sono stanziati venti milioni di euro per il 2021; dell'«Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima», per il quale sono stanziati 11,7 milioni di euro per il 2021, 4 per il 2022 e 4 per il 2023; del «Piano pesca», per il quale sono stanziati circa 1,3 milioni di euro per il 2021;

   il previsto rifinanziamento del «Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi» (articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004) dovrebbe essere incrementato di ulteriori 10 milioni di euro; dovrebbe essere incrementato, per gli anni 2021 e 2022,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:

   1) l'articolo 13 sia sostituito dal seguente: Art. 13 (Bonus verde) 1. All'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, il comma 12, è sostituito dal seguente:

  12. Per l'anno 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

   a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

   b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

  Conseguentemente: al comma 15, le parole: in dieci quote annuali sono sostituite dalle seguenti: in cinque quote annuali costanti; all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole 800 milioni con le seguenti: 790 milioni;

  2) dopo l'articolo 21 sia inserito il seguente: Art. 21-bis (Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali) 1. Al fine di sostenere i piccoli birrifici indipendenti, produttori di birra artigianale con capacità produttiva inferiore ai 10.000HL/annui, così definiti ai sensi della legge 1354/1962, articolo 2, comma 4-bis, che abbiano subìto danni in termini di riduzione delle vendite di prodotto confezionato a causa della crisi epidemiologica COVID-19, a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie particolari produzioni, nonché a causa dell'alta deperibilità dei prodotti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, denominato «Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali» con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per il danno subìto a causa delle giacenze di prodotto che nel 2020 è rimasto invenduto ed è deperito. Pag. 289
  2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma precedente.
  3. Le modalità di calcolo del beneficio di cui al comma 2 dovranno essere effettuate in base ai dati di giacenza reperibili dal bilancio di produzione annuale trasmesso ogni anno dai birrifici all'Agenzia delle Dogane, dai carichi per confezionamento, nonché dalle vendite del periodo. Il beneficio di cui al comma 2 sarà quindi riferito alla svalutazione ed inutilizzabilità del prodotto confezionato in magazzino.
  4. Anche per le finalità di cui al comma 1, nonché per una più specifica identificazione, valorizzazione e promozione della birra artigianale, considerata la crescente importanza dei piccoli birrifici artigianali e la loro diffusione su tutto il territorio nazionale, il Governo è delegato a definire, nel breve periodo, una specifica classificazione di attività economica e di prodotto merceologico ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole 800 milioni con le seguenti: 795 milioni;

  3) dopo l'articolo 21 sia inserito il seguente: Art. 21-bis (Misure per il sostegno del settore suinicolo) 1. Per le finalità di sostegno e rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019 n. 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019 n. 44 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole «di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti «di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021»

   b) dopo le parole «nonché a promuovere 'innovazione» sono aggiunte le seguenti parole «, a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni» con le seguenti: «790 milioni»;

  4) dopo l'articolo 21, sia inserito il seguente: Art. 21-bis (Disciplina delle attività agrituristiche) 1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole «ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale» sono aggiunte le seguenti: «nonché per la valutazione del rapporto di connessione»;

  5) dopo l'articolo 21 sia inserito il seguente: Art. 21-bis (Modifiche alla legge n. 242 del 2 dicembre 2016 in materia di filiera agroindustriale della canapa) 1. All'articolo 2, comma 2, della legge n. 242 del 2 dicembre 2016, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i semilavorati e altri prodotti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali e commerciali di diversi settori, compreso quello energetico».
  2. All'articolo 2, comma 3, della legge n. 242 del 2 dicembre 2016, le parole da «esclusivamente» ad «aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «per la produzione e la vendita».
  3. All'articolo 4 della legge n. 242 del 2 dicembre 2016 è aggiunto infine il seguente comma:

   8) I semilavorati e gli altri prodotti, di cui all'articolo 2, non rientrano nel campo di applicazione delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica DEL 9 ottobre 1990, n. 309.

  4. Al fine di promuovere la produzione, la ricerca, i processi di prima trasformazione e lo sviluppo della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), sul territorio nazionale nonché la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, compatibilmente con la normativa Pag. 290europea in materia di aiuti di Stato, il Fondo per lo sviluppo della filiera della canapa con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023.
  Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 4.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «798 milioni di euro per l'anno 2021, 498 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

  6) dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente: Art. 54-bis (Fondo Pesca CISOA) 1. In via sperimentale, per gli anni 2021, 2022 e 2023, nella more dell'istituzione di un sistema contributivo a regime, sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente, riconosciuto nella misura pari agli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, non concorre alla formazione del reddito ed è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di:

   a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, attestata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

   b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della Cassa per l'integrazione, dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è istituita la sezione per i lavoratori della pesca e, presso il Ministero delle politiche agricole, Pag. 291alimentari e forestali, è istituito il «Fondo Pesca CISOA» con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Le risorse del «Fondo Pesca CISOA» che ciascun anno risultano eccedenti sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «770 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro per l'anno 2022, 470 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

  7) dopo l'articolo 49, sia inserito il seguente: Art. 49-bis (Misure di semplificazione in materia di concessioni demaniali marittime) 1. Al comma 18 dell'art. 1 del decreto-legge dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 25, tra le parole «del presente decreto» e le parole «e in scadenza entro» inserire le seguenti «,nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,». Inoltre, al medesimo comma sostituire le parole «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2018».
  2. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.
  3. A decorrere dal 1 gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.
  4. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole «con qualunque finalità» con le seguenti: «per le finalità di cui al precedente comma 3».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «794,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 494,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»;

  8) dopo l'art. 49 sia inserito il seguente: Art. 49-bis (Credito di imposta per cassette biodegradabili) 1. Al fine di promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, per l'anno 2021 è riconosciuto un credito di Pag. 292imposta pari al 30 per cento per l'acquisto da parte degli imprenditori ittici di contenitori per prodotti ittici biodegradabili e compostabili.
  2. Ai fini di cui al presente articolo, all'elenco rifiuti di cui all'allegato D, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il codice 15 01 11* è inserito il seguente codice: «15 01 12: imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione».
  3. Alla Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta infine la seguente categoria: «128 – imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione».
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di cinquemila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,25 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «797,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 498,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»;

  9) all'articolo 185, dopo il comma 9, sia inserito il seguente comma: «9-bis: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «790 milioni di euro per l'anno 2021 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»;

  10) relativamente alla Tabella 13 riferita allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sia incrementato il rifinanziamento del «Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi», di cui all'articolo 15, comma 2 , del Decreto Legislativo n. 102 del 2004, di ulteriori 10 milioni di euro, relativamente agli anni 2021 e 2022;

  e con le seguenti osservazioni:

   si valuti l'opportunità di:

    a) prevedere misure dirette a sostenere e promuovere il rilancio delle filiere minori quali quella brassicola, apistica e della frutta a guscio;

    b) introdurre disposizioni dirette a prevedere il monitoraggio delle produzioni cerealicole realizzate sul territorio nazionale con l'istituzione di uno specifico registro telematico da predisporre all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

    c) prevedere l'equiparazione dell'aliquota dell'IVA sull'orzo a quella degli altri cereali;

    d) prevedere forme di sostegno e di rilancio della filiera ortofrutticola;

    e) prevedere un aumento della soglia di esonero dal pagamento dell'IVA per i produttori agricoli che operano nelle zone svantaggiate;

    f) prevedere, in favore degli esercenti attività di ristorazione e bar, un credito di imposta per la vendita di birra alla spina;

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    g) prevedere l'esonero dalla fatturazione elettronica per i piccoli imprenditori ittici;

    h) al fine di garantire al meglio la tutela dell'originalità e dell'autenticità dei prodotti italiani, prevedere un intervento correttivo dell'articolo 23 del provvedimento, che, modificando l'articolo 32 del decreto-legge n. 34 del 2020, abroga la disciplina relativa agli aiuti ai consorzi per la tutela dei prodotti di origine italiana contro i fenomeni legati all'Italian sounding;

    i) prevedere un fondo destinato allo stoccaggio privato di vini sfusi DOC, DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti ubicati sul territorio nazionale, per sostenere la ripresa del settore vitivinicolo.

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ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).

PROPOSTA DI RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

  premesso che:

   come si evince dalla relazione illustrativa, il disegno di legge in esame si colloca in uno scenario caratterizzato dagli sviluppi e dagli effetti dell'emergenza epidemica sul contesto sociale, economico e sanitario;

   la manovra di finanza pubblica è improntata a sostenere la ripresa dell'economia con un'ulteriore spinta fiscale nel 2021 e nel 2022, dopo che nel corso del 2020 sono stati adottati provvedimenti con carattere di urgenza per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria;

   sono previste misure per il sostegno della liquidità e lo sviluppo delle imprese, per la sanità, le regioni e gli enti locali, per la famiglia e le politiche sociali, oltre che interventi per la salvaguardia dell'occupazione, il rilancio degli investimenti pubblici e privati nonché di carattere fiscale;

   in tale contesto, assumono particolare rilievo le risorse europee, per oltre 120 miliardi di euro, previste per rilancio e la resilienza delle economie (Next Generation EU), anticipate alle amministrazioni attraverso appositi fondi del bilancio dello Stato in relazione alle procedure e alle tempistiche per l'assunzione degli impegni e il pagamento delle relative spese previste in ambito sovranazionale;

   tra i principali interventi delineati nella manovra figura l'istituzione di un Fondo per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (3,8 miliardi nel 2021);

   sono, inoltre, stanziate risorse per complessivi 3 miliardi nel 2021, 8 miliardi nel 2022 e 7 nel 2023 per finanziare la delega per la riforma fiscale e l'introduzione, dal secondo semestre 2021, dell'assegno unico universale;

   sono altresì previste forme di decontribuzione per nuove assunzioni di giovani, viene incrementato il fondo sociale per l'occupazione (0,6 miliardi nel 2021 e 0,2 miliardi nel 2022) e sono introdotte specifiche agevolazioni, sotto forma di crediti di imposta, per favorire i processi di aggregazione aziendale (in termini netti circa 0,5 miliardi nel 2021 e 1,4 miliardi nel 2022) e nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga;

   per quanto concerne la spesa in conto capitale, rilevano il fondo previsto per anticipare le risorse necessarie per consentire la tempestiva attuazione del Programma Next Generation EU (circa 34,8 miliardi nel 2021, 41,3 miliardi nel 2022 e 44,6 miliardi nel 2023), destinato in parte a finanziare, nell'ambito del processo transizione 4.0, la proroga per gli anni di imposta 2021 e 2022 della disciplina sul credito d'imposta per i beni strumentali nuovi e di quello per le attività di ricerca e sviluppo; l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio per il cofinanziamento nazionale relativo agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 (2 miliardi nel 2021, 2,5 miliardi nel 2022 e 4,6 miliardi nel 2023 già interamente scontati nei quadri tendenziali di finanza pubblica) e il rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e la coesione (in termini netti circa 2,9 miliardi nel 2021, 3,9 miliardi nel 2022 e 4,9 miliardi nel 2023);

Pag. 295

   altri interventi riguardano il credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinate a strutture produttive con sede nelle regioni del Mezzogiorno (circa 1 miliardo annuo nel 2021 e 2022), il potenziamento degli strumenti per l'internazionalizzazione delle imprese italiane (1,6 miliardi nel 2021 e 0,4 miliardi nel biennio 2022-2023) e l'integrazione delle dotazioni di bilancio per le garanzie in favore delle PMI (0,5 miliardi nel 2022, 1 miliardo nel 2023 ed ulteriori 3 miliardi nel periodo 2024-2026);

  rilevato che:

   il disegno di legge di bilancio 2021 contempla numerose disposizioni di diretto interesse del comparto agricolo, tra le quali: l'esonero contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (articolo 6); l'esenzione IRPEF, per l'anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (articolo 8); l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021; il rifinanziamento per 40 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (articolo 70); l'incremento della dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro, per il 2021, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse all'attività di sostegno al settore agricolo (articolo 168); lo stanziamento di risorse per l'erogazione, nel 2021, dell'indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio (articolo 49);

  osservato che:

   è necessario inserire nel provvedimento in esame disposizioni dirette a prevedere adeguate forme di sostegno e ristoro per ulteriori settori che hanno subito perdite economiche a causa della pandemia, tra i quali i piccoli birrifici artigianali, il settore suinicolo e quello agrituristico, relativamente al quale dovrebbe essere autorizzata la possibilità di vendita diretta e di asporto;

   appare altresì necessario introdurre disposizioni dirette a estendere, in via sperimentale, il regime relativo alla CISOA anche ai lavoratori del comparto della pesca professionale;

   al fine di contrastare i danni subiti dalle imprese ittiche in ragione della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica in corso, dovrebbero essere previste misure in favore dei titolari di concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alla definizione di un giusto quadro tariffario sul modello cooperativo;

   un ulteriore intervento meritevole di essere inserito nel disegno di legge in discussione è quello relativo al riconoscimento di un credito d'imposta per promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati;

  evidenziato che:

   in riferimento alla filiera agroindustriale della canapa, che pure sta notevolmente scontando gli effetti della crisi economica determinata dalla pandemia, andrebbero inserite specifiche misure di sostegno nonché previsti interventi diretti a favorirne l'implementazione, in particolare attraverso la costituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

  considerato che:

   anche al fine di sostenere le imprese del settore florovivaistico, dovrebbe essere Pag. 296incrementata la percentuale della detrazione fiscale, pari al 36 per cento, inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (c.d. bonus verde), cui si fa riferimento nell'articolo 13 del disegno di legge, prevedendone il rimborso in cinque quote annuali, anziché in dieci;

  osservato altresì che:

   allo scopo di garantire liquidità alle imprese che effettuano investimenti, dovrebbe essere introdotta nell'articolo 185 del provvedimento, relativo al processo di Transizione 4.0, una specifica disposizione aggiuntiva volta a prevedere che i soggetti beneficiari del relativo credito d'imposta possano, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

   tale misura dovrebbe, auspicabilmente, essere introdotta in via permanente;

  sottolineato che:

   nell'ambito dell'attuazione degli indirizzi della Commissione europea, relativi al «Green New Deal» e alla Strategia «Farm to fork», è necessario supportare iniziative tese ad accrescere investimenti e pratiche in agricoltura, pesca e acquacoltura, orientate a maggiore sostenibilità, economia circolare e crescita della produzione biologica, della produzione di agroenergia e al recupero della fertilità dei suoli;

   sarebbe necessario promuovere iniziative tese a incentivare l'utilizzo, anche attraverso forme di noleggio, di macchinari e strumenti innovativi orientati alla maggiore sicurezza sul lavoro, ad un minor utilizzo della risorsa idrica e di fitofarmaci;

  rilevato infine che:

   tra le misure relative alle politiche agricole contemplate dalla sezione II del disegno di legge in discussione figurano il rifinanziamento del «Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi», per il quale sono stanziati 25 milioni di euro nel 2021, 15 nel 2022 e 20 nel 2023; del «Fondo rotativo imprenditoria femminile», per il quale sono stanziati 15 milioni di euro per l'anno 2021; del «Rimborso di somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi», per il quale sono stanziati venti milioni di euro per il 2021; dell'«Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima», per il quale sono stanziati 11,7 milioni di euro per il 2021, 4 per il 2022 e 4 per il 2023; del «Piano pesca», per il quale sono stanziati circa 1,3 milioni di euro per il 2021;

   il previsto rifinanziamento del «Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi» (articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004) dovrebbe essere incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:

   1) l'articolo 13 sia sostituito dal seguente: Art. 13 (Bonus verde) 1. All'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, il comma 12, è sostituito dal seguente:

  12. Per l'anno 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

   a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

   b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

  Conseguentemente: al comma 15, le parole: in dieci quote annuali sono sostituite dalle seguenti: in cinque quote annuali costanti; all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni» con le seguenti: «790 milioni»;

Pag. 297

  2) dopo l'articolo 21 sia inserito il seguente: Art. 21-bis (Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali) 1. Al fine di sostenere i piccoli birrifici indipendenti, produttori di birra artigianale con capacità produttiva inferiore ai 10.000HL/annui, così definiti ai sensi della legge 1354/1962, articolo 2, comma 4-bis, che abbiano subìto danni in termini di riduzione delle vendite di prodotto confezionato a causa della crisi epidemiologica COVID-19, a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie particolari produzioni, nonché a causa dell'alta deperibilità dei prodotti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, denominato «Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali» con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per il danno subìto a causa delle giacenze di prodotto che nel 2020 è rimasto invenduto ed è deperito.
  2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma precedente.
  3. Le modalità di calcolo del beneficio di cui al comma 2 dovranno essere effettuate in base ai dati di giacenza reperibili dal bilancio di produzione annuale trasmesso ogni anno dai birrifici all'Agenzia delle Dogane, dai carichi per confezionamento, nonché dalle vendite del periodo. Il beneficio di cui al comma 2 sarà quindi riferito alla svalutazione ed inutilizzabilità del prodotto confezionato in magazzino.
  4. Anche per le finalità di cui al comma 1, nonché per una più specifica identificazione, valorizzazione e promozione della birra artigianale, considerata la crescente importanza dei piccoli birrifici artigianali e la loro diffusione su tutto il territorio nazionale, il Governo è delegato a definire, nel breve periodo, una specifica classificazione di attività economica e di prodotto merceologico ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole 800 milioni con le seguenti: 795 milioni;

  3) dopo l'articolo 21 sia inserito il seguente: Art. 21-bis (Misure per il sostegno del settore suinicolo) 1. Per le finalità di sostegno e rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019 n. 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019 n. 44 sono apportate le seguenti modifiche:

   c) le parole «di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti «di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021»

   d) dopo le parole «nonché a promuovere 'innovazione» sono aggiunte le seguenti parole «, a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni» con le seguenti: «790 milioni»;

  4) dopo l'articolo 21, sia inserito il seguente: Art. 21-bis (Disciplina delle attività agrituristiche) 1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole «ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale» sono aggiunte le seguenti: «nonché per la valutazione del rapporto di connessione»;

  5) dopo l'articolo 21 sia inserito il seguente: Art. 21-bis (Modifiche alla legge n. 242 del 2 dicembre 2016 in materia di filiera agroindustriale della canapa) 1. All'articolo 2, comma 2, della legge n. 242 del 2 dicembre 2016, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i semilavorati e altri prodotti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali e commerciali di diversi settori, compreso quello energetico». Pag. 298
  2. All'articolo 2, comma 3, della legge n. 242 del 2 dicembre 2016, le parole da «esclusivamente» ad «aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «per la produzione e la vendita».
  3. All'articolo 4 della legge n. 242 del 2 dicembre 2016 è aggiunto infine il seguente comma:

   8) I semilavorati e gli altri prodotti, di cui all'articolo 2, non rientrano nel campo di applicazione delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica DEL 9 ottobre 1990, n. 309.

  4. Al fine di promuovere la produzione, la ricerca, i processi di prima trasformazione e lo sviluppo della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), sul territorio nazionale nonché la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Fondo per lo sviluppo della filiera della canapa con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023.
  Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 4.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «798 milioni di euro per l'anno 2021, 498 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

  6) dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente: Art. 54-bis (Fondo Pesca CISOA) 1. In via sperimentale, per gli anni 2021, 2022 e 2023, nella more dell'istituzione di un sistema contributivo a regime, sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente, riconosciuto nella misura pari agli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, non concorre alla formazione del reddito ed è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di:

   a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, attestata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

   b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di Pag. 299pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della Cassa per l'integrazione, dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è istituita la sezione per i lavoratori della pesca e, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il «Fondo Pesca CISOA» con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Le risorse del «Fondo Pesca CISOA» che ciascun anno risultano eccedenti sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «770 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro per l'anno 2022, 470 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

  7) dopo l'articolo 49, sia inserito il seguente: Art. 49-bis (Misure di semplificazione in materia di concessioni demaniali marittime) 1. Al comma 18 dell'art. 1 del decreto-legge dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 25, tra le parole «del presente decreto» e le parole «e in scadenza entro» inserire le seguenti «,nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,». Inoltre, al medesimo comma sostituire le parole «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2018».
  2. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. Pag. 300
  4. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole «con qualunque finalità» con le seguenti: «per le finalità di cui al precedente comma 3».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «794,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 494,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»;

   8) dopo l'art. 49 sia inserito il seguente: Art. 49-bis (Credito di imposta per cassette biodegradabili) 5. Al fine di promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, per l'anno 2021 è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento per l'acquisto da parte degli imprenditori ittici di contenitori per prodotti ittici biodegradabili e compostabili.

  6. Ai fini di cui al presente articolo, all'elenco rifiuti di cui all'allegato D, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il codice 15 01 11* è inserito il seguente codice: «15 01 12: imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione».
  7. Alla Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta infine la seguente categoria: «128 – imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione».
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di cinquemila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,25 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «797,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 498,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»;

  9) all'articolo 185, dopo il comma 9, sia inserito il seguente comma: «9-bis: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «790 milioni di euro per l'anno 2021 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»;

  10) relativamente alla Tabella 13 riferita allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sia incrementato il rifinanziamento del «Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi», di cui all'articolo 15, comma 2 , del Decreto Legislativo n. 102 del 2004, compreso nella Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, nell'ambito del Programma 1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo economico, di ulteriori 10 milioni di euro, relativamente agli anni 2021 e 2022;

  e con le seguenti osservazioni:

   si valuti l'opportunità di:

    a) prevedere misure dirette a sostenere e promuovere il rilancio delle filiere minori quali quella brassicola, apistica e della frutta a guscio e delle filiere all'interno dei distretti del cibo;

Pag. 301

    b) introdurre disposizioni dirette a prevedere il monitoraggio delle produzioni cerealicole realizzate sul territorio nazionale con l'istituzione di uno specifico registro telematico da predisporre all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

    c) prevedere l'equiparazione dell'aliquota dell'IVA sull'orzo a quella degli altri cereali;

    d) prevedere forme di sostegno e di rilancio della filiera ortofrutticola;

    e) prevedere un aumento della soglia di esonero dal pagamento dell'IVA per i produttori agricoli che operano nelle zone svantaggiate e nelle aree interne;

    f) prevedere, in favore degli esercenti attività di ristorazione e bar, un credito di imposta per la vendita di birra alla spina;

    g) prevedere l'esonero dalla fatturazione elettronica per i piccoli imprenditori ittici;

    h) al fine di garantire al meglio la tutela dell'originalità e dell'autenticità dei prodotti italiani, prevedere un intervento correttivo dell'articolo 23 del provvedimento, che, modificando l'articolo 32 del decreto-legge n. 34 del 2020, abroga la disciplina relativa agli aiuti ai consorzi per la tutela dei prodotti di origine italiana contro i fenomeni legati all'Italian sounding;

    i) prevedere un fondo destinato allo stoccaggio privato di vini sfusi DOC, DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti ubicati sul territorio nazionale, per sostenere la ripresa del settore vitivinicolo;

    l) prevedere forme di sostegno all'affitto e noleggio, anche di filiera o di distretto, di macchinari altamente innovativi;

    m) istituire un fondo a sostegno delle pratiche e degli investimenti orientati alla sostenibilità, all'agroecologia e all'economia circolare;

    n) prevedere la stabilizzazione della misura del credito d'imposta relativo all'agricoltura 4.0 e la cedibilità del credito;

    o) prevedere forme di incentivazione e sostegno alla nascita di piattaforme on line per la vendita dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI RELAZIONE DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

  premesso che:

   disegno di legge in esame consta di ventinove articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di trentotto direttive europee, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei; l'articolato contiene, inoltre, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a diciotto direttive;

  rilevato che:

   l'articolo 5 detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (Renewable Energy Directive cd. RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

   tale articolo, nel delegare il Governo a prevedere una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, stabilisce che la predetta individuazione deve avvenire anche nel rispetto delle esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri interessati, tra i quali figura il MIPAAF (comma 1, lettera a));

   il medesimo articolo, inoltre, al comma 1, lettera ee), delega il Governo a escludere, a partire dal 1° gennaio 2023, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato (CIC, ex CV o TO), l'olio di soia e gli acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione;

   la disposizione, interessando tutti i prodotti derivanti dalla soia di importazione, potrebbe penalizzare l'industria mangimistica italiana;

   al fine di evitare, quindi, eventuali ripercussioni per il comparto zootecnico italiano, per il quale la farina di soia rappresenta la principale fonte per assicurare il necessario apporto proteico agli animali allevati, appare, pertanto, opportuno monitorare con attenzione gli effetti della norma in esame;

  rilevato altresì che:

   l'articolo 7 reca la delega al Governo per l'attuazione nell'ordinamento interno della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che ha disciplinato i casi di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;

   la normativa interviene nel regolamentare i rapporti di filiera tra gli operatori del sistema agroalimentare, introducendo elementi di maggiore trasparenza, non solo a beneficio della filiera, ma anche dei consumatori finali;

   il comma 1 del predetto articolo, tra i principi e i criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega, fa riferimento, in particolare, alla necessità di: prevedere tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso nonché le vendite a prezzi palesemente al di sotto Pag. 303dei costi di produzione (lettera h)); garantire la tutela dell'anonimato delle denunce (lettera i)); prevedere meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa alle controversie (lettera l)); introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento (lettera m)); prevedere che l'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) sia designato quale Autorità nazionale di contrasto deputata alla vigilanza sulle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di prodotti agricoli, sull'applicazione delle disposizioni in esame e sull'applicazione delle relative sanzioni (lettera p)); rivedere la disciplina delle vendite sottocosto, consentendo che, nel caso dei prodotti alimentari freschi e deperibili, tale tipologia di vendita sia ammessa solo nel caso in cui il prodotto sia invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta, fermo restando il divieto di imporre al fornitore la perdita o il costo della vendita (lettera r));

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

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ALLEGATO 4

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per le parti di competenza, il documento in oggetto;

  premesso che:

   nella Relazione si richiama l'attenzione sull'attività svolta dal Governo, nell'ambito del negoziato per la definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea 2021-2027, volta a contrastare ulteriori tagli alle politiche tradizionali dell'Unione (politica di coesione economica e sociale e politica agricola comune), il cui ruolo resta centrale per assicurare equità e sostenibilità nel contesto dell'integrazione europea e della globalizzazione;

   in particolare, l'Esecutivo si è adoperato al fine di ottenere una ripartizione delle risorse volta a privilegiare i Paesi e le regioni maggiormente colpiti dalla crisi economico-finanziaria;

   per quanto riguarda l'agricoltura, il Governo ha difeso i fondi destinati al settore agricolo nazionale e si è opposto alla prosecuzione del meccanismo di c.d. convergenza esterna dei pagamenti diretti agli agricoltori, che premia l'estensione delle aziende agricole senza temere conto di aspetti rilevanti come la qualità delle colture, l'intensità degli investimenti effettuati, l'occupazione generata dal settore agricolo e i costi del terreno e dei fattori produttivi;

  rilevato che:

   nel documento in esame, si evidenzia come, nel corso del 2019, il Governo abbia continuato a partecipare ai negoziati, tuttora in corso, sulla riforma della PAC, formulando osservazioni finalizzate alla modifica dei testi delle proposte legislative;

   nello specifico, la posizione dell'Esecutivo è quella di assicurare almeno il mantenimento di adeguate risorse per il finanziamento della PAC, sottolineando l'esigenza di garantire un equo reddito ai produttori agricoli, anche alla luce delle frequenti crisi verificatesi negli ultimi anni, garantendo allo stesso tempo la semplicità gestionale ed il contenimento degli oneri amministrativi connessi;

   in tale ambito, un impegno particolare è stato dedicato all'armonizzazione del nuovo modello di governance proposto, per consentirne la compatibilità con l'assetto costituzionale italiano, di natura regionalistica;

   in collaborazione con Regioni e province autonome, si è dato avvio ai lavori preparatori del Programma Strategico Nazionale attraverso alla predisposizione di nove documenti strategici (policy brief) che individuano i principali fattori di forza, debolezza, opportunità e minacce dell'agricoltura italiana e rilevano le principali fonti dei dati da utilizzare per la definizione dei relativi target;

   per quanto riguarda il «regolamento orizzontale» il Governo ha presentato e sostenuto in sede di Consiglio, tra le altre, la modifica che consente agli Stati membri di riconoscere nuovi organismi pagatori nell'ambito delle Regioni che ne siano prive, in considerazione delle esigenze nazionali;

  rilevato altresì che:

   la Relazione ricorda che nel novembre 2019 la Commissione europea ha presentato due proposte legislative che stabiliscono le disposizioni transitorie per l'estensione a tutto il 2021 dell'attuale quadro Pag. 305regolamentare della PAC; ricorda, inoltre, che l'Esecutivo, al fine di mitigare le difficoltà finanziarie degli agricoltori dovute alle avverse condizioni climatiche, alle emergenze fitosanitarie e alla crisi di alcuni settori produttivi, ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione all'erogazione di anticipi PAC fino al 70 per cento degli importi concessi sotto forma di pagamenti diretti e fino all'85 per cento per il sostegno garantito per lo sviluppo rurale;

  considerato che:

   come messo in risalto, in più di un'occasione, dalla Corte dei Conti europea, si registra, da parte del nostro Paese, un sensibile ritardo nell'utilizzo dei fondi europei, in parte attribuibile alla difficoltà delle Regioni di impiegare il volume delle risorse loro assegnate;

   l'Italia, nel 2019, ha utilizzato solo il trenta per cento delle risorse europee, contro una media del quaranta per cento del resto dell'Unione;

   è opportuno che l'Esecutivo si adoperi affinché siano introdotti più efficaci sistemi di monitoraggio e verifica della capacità di spesa dei fondi europei da parte delle Regioni, anche in vista della complessa sfida che il nostro Paese è chiamato ad affrontare nei prossimi anni per contrastare i danni economici e sociali provocati dalla crisi epidemiologica tuttora in atto e delle ingenti risorse che, proprio a questo scopo, saranno messe a disposizione dall'Unione europea;

  osservato che:

   relativamente al settore della pesca, nel documento si sottolinea come il Governo abbia continuato nell'applicazione del regolamento (UE) n. 1380/2013, che ha previsto l'introduzione graduale dell'obbligo di sbarco di individuate specie quando queste non possono essere destinate al consumo umano diretto in quanto di taglia inferiore a quella prevista per la commercializzazione;

   si sottolinea altresì come, nel corso del 2019, sia continuata la collaborazione con gli Stati membri realizzata nei vari contesti internazionali e siano proseguite, in sede unionale, le attività di negoziato relativamente al testo del nuovo regolamento sui controlli sulle attività di pesca;

   nel quadro dell'attuazione del Programma operativo (PO) del FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca), il Governo segnala infine che, al 31 dicembre 2019, sono state attivate 51 delle 54 misure previste dal Programma a valere su tutte le sei Priorità;

  considerato, infine, che:

   nell'ambito delle politiche sul clima-energia, con riferimento alla Strategia a lungo termine dell'Unione per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra conformemente all'accordo di Parigi, è stata varata una proposta per inserire misure volontarie per il settore agricolo finalizzata alla limitazione delle emissioni, e per modificare il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, al fine di ottimizzare il ruolo delle filiere connesse alla produzione delle biomasse di origine forestale ed agroforestale, in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE