CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 novembre 2020
481.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 209

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (per le parti di competenza). (C. 2790-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 10.

  Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di pagamenti elettronici)

  1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza prorogata da ultimo dal Consiglio dei Ministri il 7 ottobre 2020, per i pagamenti di importo fino a 25 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi.
2790-bis/X/10. 01. Zucconi, Caiata.

  Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazione del regime della cedolare secca per i contratti stipulati di locazione breve)

  1. Al fine di favorire il rilancio del settore delle locazioni immobiliari, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di locazioni brevi, ad esclusione, delle pertinenze e delle relative pertinenze locate congiuntamente, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel solo caso in cui il pagamento avvenga con f24 entro 15 gg dalla registrazione del contratto, con l'accorpamento di acconto e saldo e il pagamento in un'unica rata.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
2790-bis/X/10. 02. Scanu.

ART. 12.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

   «b-ter) per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi costituiti da vetri marchiati CSICERT – UNI e realizzati conformemente alla norma UNI 7697 in materia di sicurezza, sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Le finestre comprensive di infissi, così come definite dall'articolo 1, comma m), del Decreto Interministeriale “Requisiti Tecnici” del 6 agosto 2020, dovranno altresì essere installate in opera con soddisfacimento dei requisiti di base specificati in UNI 11673-1, considerando, per gli interventi di sola sostituzione di finestre comprensive di infissi Pag. 210preesistenti, le indicazioni dell'Appendice B della citata UNI 11673-1. La detrazione di cui alla presente lettera si ripartisce in cinque quote annuali di pari importo fino ad un valore massimo di 60.000 euro.».

  Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per il 2021, 28 milioni di euro per il 2022 e 9 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
2790-bis/X/12. 1. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

    2) al comma 1, alla lettera a), al primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «gli interventi per lo coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente»;

    3) al comma 1, alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «La detrazione compete anche per gli interventi di sola sostituzione dei generatori ovvero delle caldaie centralizzati»;

    4) al comma 1, alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «La detrazione compete per interventi anche su edifici privi di un preesistente sistema di climatizzazione invernale.»;

    5) al comma 1, alla lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «La detrazione compete anche per gli interventi di sola sostituzione dei generatori ovvero delle caldaie»;

    6) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica per mancanza dell'impianto di riscaldamento ovvero perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono ricomprendere anche quello di cui alla lettera a) del presente comma, anche in caso di demolizione e ricostruzione o ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A»;

    7) al comma 2, al primo capoverso, dopo le parole: «nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente», aggiungere le parole: «nonché agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lett. e) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni anche ove effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni»;

    8) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

    9) al comma 4-ter, le parole: «31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», e dopo le parole: «legge 24 giugno 2009, n. 77.», sono aggiunte le seguenti: «ed a tutti gli eventi sismici avvenuti dopo il 2008»;

    10) dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente: «4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.»;

    11) al comma 9, alla lettera a) dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «e dagli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, fino ad un massimo di 4 unità immobiliari»;

Pag. 211

    12) al comma 9, alla lettera a) dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che almeno il 40 per cento del condominio sia composto da unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale»;

    13) al comma 9, alla lettera b), dopo le parole: «unità immobiliari» sono aggiunte le seguenti: «anche non residenziali»;

    14) al comma 9, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dalle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo.»;

    15) al comma 9-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui dal verbale di approvazione risulti la disponibilità piena, di uno o più condomini intervenuti in assemblea, all'accollo della spesa eventuale riferita all'intervento deliberato, è altresì riconosciuta all'assemblea condominiale, con le stesse modalità di cui al periodo precedente, la possibilità di modificare i criteri di ripartizione delle spese sostenute per gli interventi di cui al presente articolo, anche in deroga alla normativa vigente»;

    16) il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'Autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. Tale obbligo si considera rispettato qualora i soggetti di cui al primo periodo abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'art. 5, dpr 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di “claims made”, un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui sopra. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni, risultante tale pur dopo le integrazioni e le correzioni consentite dal presente comma, comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.»;

    17) al comma 15, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, le spese volte ad affrontare le attività istruttorie finalizzate allo studio di fattibilità dell'intervento, per un massimo di un preventivo per ogni intervento»;

    18) al comma 15, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, le spese volte ad affrontare le attività dell'Amministratore Pag. 212condominiale in relazione all'intervento, il cui importo è stabilito dall'Assemblea condominiale anche in deroga al regolamento condominiale»;

    19) al comma 15, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «i costi sostenuti dagli ex IACP relativi ad attività tecnica e a prestazioni professionali previsti dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia».

  2-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di almeno una delle installazioni o di manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, di proprietà esclusiva.
  2-quater. All'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis dopo le parole: «...le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione»; aggiungere: «ovvero sia stato rilasciato il titolo edilizio»;

   b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per miglioramento sismico si intendono tutti gli interventi che riguardano anche in modo parziale l'edificio e che sono finalizzati a migliorare le prestazioni antisismiche.

  2-quinquies. Dopo il comma 16-quater, aggiungere il seguente:

   «16-quinquies. Al fine di incentivare la modernizzazione del parco immobiliare del Paese, la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate finalizzate all'adeguamento degli stabili per le opere di realizzazione di infrastrutture fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità, prevedendo la necessaria separazione tra cavi per telecomunicazioni, cavi elettrici e cavi per servizi di videocitofonia, sorveglianza, telerilevamento».

  2-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis, pari a 23,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1091,1 milioni di euro per l'anno 2022, 3999,2 milioni di euro per l'anno 2023, 5813,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5542,9 milioni di euro per l'anno 2025, 5395,93 milioni di euro per l'anno 2026, 3949,1 milioni di euro per l'anno 2027, 330,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo corrispondente a quello sopra quantificato a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  2-septies. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
  2-octies. Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

   1. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di far fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'assunzione, Pag. 213 a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.
   2. Agli oneri di cui al comma 1 le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, nel limite di 10 milioni di euro, mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 209, attribuite dal Ministero dell'interno sulla base delle motivate richieste dei comuni di cui al comma 1».
2790-bis/X/12. 3. Sut, Benamati, Moretto, Bersani, Alemanno, Berardini, Carabetta, Chiazzese, Davide Crippa, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallascas, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Mor.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   f) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle relative attività.

  2-ter. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero.
2790-bis/X/12. 2. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 15.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nelle aree interne del Paese aggiungere le parole: ovvero nelle località termali.
2790-bis/X/15. 1. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: strutture edilizie dismesse aggiungere le seguenti parole: nonché per interventi volti a promuovere progetti di turismo accessibile per le persone con disabilità.
2790-bis/X/15. 2. Noja, Mor.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno ai progetti di sviluppo nel campo dell'innovazione finanziaria promossi dalle Associazioni di categoria del commercio, turismo e servizi)

  1. All'articolo 24 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   «3-bis. Le società finanziarie di cui al comma 1, coerentemente con le finalità ivi indicate, possono acquisire partecipazioni entro il limite del 49 per cento in società di partecipate direttamente o indirettamente dalle Associazioni di Categoria del commercio, turismo e servizi.».
2790-bis/X/15. 01. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Supercredit turismo)

  1. Al fine di sostenere il settore del turismo, per l'anno 2021 il credito di imposta Pag. 214 per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 100 per cento, per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020 con le seguenti limitazioni:

   a) per strutture fino a fino a 25 camere per il pernottamento degli ospiti, il credito d'imposta è riconosciuto per le spese sostenute fino ad un massimo di 150.000 euro;

   b) per strutture oltre le 25 camere per il pernottamento degli ospiti, il credito d'imposta è riconosciuto per le spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro. Il credito di imposta di cui al primo periodo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini di cui al secondo periodo non si applica la ripartizione in quote annuali di cui al comma 3 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014.

  2. Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta di cui al presente articolo le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.
  3. I soggetti che sostengono nel 2021, spese per gli interventi elencati al comma 1 possono optare oltre all'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  4. Per l'attuazione del presente articolo, in aggiunta a quanto già stanziato ai sensi del comma 3 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per il 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
  5. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è adeguato alle disposizioni del presente articolo.
2790-bis/X/15. 02. Sut, Benamati, Bersani, Alemanno, Berardini, Carabetta, Chiazzese, Davide Crippa, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallascas, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Mor.

ART. 18.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività artigianali di tintolavanderia)

  1. Al fine di sostenere le attività artigianali di tintolavanderia a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per Pag. 215l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO 96.01.20 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla meta, dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2790-bis/X/18. 01. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Istituzione del Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e per la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome, in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.
  3. Il Fondo è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento di contributi:

   a) per le spese di ristrutturazione, di ammodernamento e di messa in sicurezza degli esercizi commerciali;

   b) per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili pubblici e privati.

  4. Una quota delle risorse del Fondo, stabilita con il regolamento di cui al comma 2, è ripartita tra i comuni che ne fanno Pag. 216richiesta per la realizzazione di programmi d'iniziativa pubblica, da attuare in convenzione con soggetti privati, finalizzati a incentivare l'insediamento delle attività commerciali all'interno delle zone del commercio.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2790-bis/X/18. 02. Andreuzza, Binelli, Guidesi, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività ricettive extra-alberghiere)

  1. Al fine di sostenere le attività ricettive extra-alberghiere a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 2 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

   Tabella 2-bis (articolo 18-bis)

  Tabella dei codici ATECO a cui è destinato il contributo a fondo perduto per le attività ricettive extra-alberghiere

  1.

  552010 – Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni.

  200%

  2.

  552020 – Ostelli della gioventù.

  200%

  3.

  552030 – Rifugi di montagna.

  200%

  4.

  552040 – Colonie marine e montane.

  200%

  5.

  552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence.

  200%

  6.

  552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

  200%

  7.

  553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte.

  200%

  8.

  559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero.

  200%

  Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate Pag. 217 all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2790-bis/X/18. 03. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 19.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Sostegno al settore automotive)

  1. Al fine di garantire il sostegno del settore automobilistico e con l'obiettivo di allineare il trattamento fiscale dei veicoli aziendali a quello più vantaggioso dei principali paesi europei, all'articolo 164, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «costo di acquisizione che eccede euro 50.000» e le parole: «costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan» sono sostituite dalle seguenti: «costi di locazione e di noleggio che eccede euro 8.000 per le autovetture e gli autocaravan»;

   b) le parole: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57» sono sostituite dalle seguenti: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 70.000 e euro 10.000»;

   c) le parole: «possono essere variati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere variati» e le parole: «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;».

  2. All'articolo 19-bis 1, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera c) è soppressa.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 675 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
2790-bis/X/19. 03. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)

  1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma Pag. 2182, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
  2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, ai soggetti gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione di 50 comma 2 sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione alle perdite di fatturato subite per le manifestazioni annullate e/o rinviate nel corso del 2020.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
2790-bis/X/19. 02. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 35.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  7. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo le parole 2019 è inserito: «Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019»;
  8. All'articolo 4, comma 1) del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola: «balneari» è aggiunta la frase: «e i parchi divertimento».

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.
2790-bis/X/35. 2. Gavino Manca.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

   7. Al comma 1, lettera n), dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)», sono aggiunte le seguenti: «e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi».
2790-bis/X/35. 1. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 39.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Articolo 39-bis.
(Istituzione dei distretti termali)

  1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali. Pag. 219
  2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.
  4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.
  5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.
  6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2790-bis/X/39. 01. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 40.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. Nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», in deroga alle norme di legge vigenti, le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni possono erogare finanziamenti diretti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle piccole e medie imprese associate, anche utilizzando per l'erogazione di tali finanziamenti le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 gennaio 2017, destinando una percentuale di tali risorse non superiore al 40 per cento alla copertura dei costi di gestione. Su tali erogazioni i Confidi possono acquisire la garanzia diretta rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge n. 662 del 1996 nella misura del 100 per cento.
  3-ter. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 3-bis, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. – Invitalia, o società da questa interamente controllata, sottoscrive obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte dei Confidi, in deroga ai limiti di cui al codice civile, fino alla concorrenza dell'ammontare congiunto del patrimonio e dei fondi di garanzia come risultati del bilancio del Confidi al 31 dicembre 2019.
  3-quater. La delibera di emissione è assunta dall'organo amministrativo. Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi 12 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti possono rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti assumono l'impegno di non utilizzare le risorse per la copertura di perdite derivanti da garanzie rilasciate prima della sottoscrizione degli strumenti.
  3-quinquies. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. – Invitalia, o società da questa interamente controllata, verificata la conformità della deliberazione di emissione degli strumenti finanziari a quanto previsto dal presente articolo, procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto a valere sul Fondo di cui all'articolo 26, comma 19, del decreto- Pag. 220legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2790-bis/X/40. 1. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher)

  1. Le misure di cui all'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2020.
  2. La dotazione del fondo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
2790-bis/X/40. 01. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 41.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2021».
41. 1. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sul contributo a fondo perduto)

  1. All'articolo 25, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: «aprile 2020» aggiungere le seguenti: «ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale,»;

    2) dopo le parole: «aprile 2019» aggiungere le seguenti: «ovvero di marzo 2019, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale,».
2790-bis/X/41. 01. Fiorini, Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Estensione dell'ambito di operatività del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

  1. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 comma 2 lettera a) della legge 7 marzo 1996 n. 108 concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi nell'anno 2020 e nei successivi Pag. 221possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

   a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15 comma 2 lettera a) della legge 7 marzo 1996 n. 108;

   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese;

   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

   d) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000,00 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

  2. Per le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura adotta le stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1 comma 54 della legge n. 147/2013.
  3. Le operazioni di cui al precedente comma 1 lettera d) possono essere concesse dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 previa verifica di requisiti abilitanti svolta dall'Organismo per la tenuta dell'elenco dei Confidi, sulla base dei criteri dal medesimo deliberati.
2790-bis/X/41. 02. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento.
  2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1 lettera c) e lettera d) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1 lettera c) e lettera d) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una Pag. 222percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.
2790-bis/X/41. 03. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI)

  1. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 sostituire le parole: «35.000,00» con le parole: «50.000,00».
  2. Il modello di valutazione per l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 non si applica alle operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 50.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato.
2790-bis/X/41. 04. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra.

ART. 42.

  Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sul credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

   7-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. 1 credito d'imposta di cui al comma 1 e 2 spetta altresì alle imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi e manifestazioni fieristiche indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
2790-bis/X/42. 01. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure in tema di leasing operativo e finanziario)

  1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «leasing», aggiungere le seguenti: «operativo e finanziario».
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, pari a 276,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo Pag. 223 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2790-bis/X/42. 02. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 45.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Fondo per la formazione professionalizzante d'impresa)

  1. Affinché il sistema degli Istituti Tecnici Superiori, che costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria del sistema di istruzione nazionale, di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, sia messo in grado di adeguare i percorsi formativi professionalizzanti con le profonde e improvvise trasformazioni che interessano il contesto innovativo d'impresa, con particolare riferimento alle competenze abilitanti di impresa 4.0 e agli obiettivi del «Green New Deal», è istituito, dall'anno 2021, presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per la formazione professionalizzante, con la capienza di 20 milioni di euro così ripartito:

   A. 15 milioni di euro per l'aggiornamento delle tecnologie abilitanti dei laboratori delle Fondazioni degli istituti tecnici superiori;

   B. 5 milioni di euro per una adeguata campagna di comunicazione che superi i gap culturali italiani sulla formazione tecnica e professionale.

  2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite: per quanto riguarda il Fondo di cui al punto «A» attraverso un bando destinato alle Fondazioni ITS regolarmente riconosciute e attive con percorsi formativi inerenti le competenze abilitanti sopra richiamate, per quanto riguarda il Fondo di cui al punto «B» attraverso una gara pubblica alla quale saranno chiamati a partecipare i principali player del settore della comunicazione.
  3. L'assegnazione delle risorse segue il criterio di ripartizione tra le Regioni, che prevede che il 70 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, sono erogate come cofinanziamento dei piani territoriali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, alle Regioni in cui sono attive Fondazioni ITS riconosciute e che il restante 30 per cento delle risorse sia erogato alle Fondazioni riconosciute, che in seguito al monitoraggio ministeriale, abbiano conseguito una valutazione positiva sui percorsi del precedente anno formativo.
  4. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
2790-bis/X/45. 01. Soverini.

ART. 100.

  All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è riconosciuto ai singoli proprietari solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta e con un limite massimo di 150 giorni per singolo immobile, anche non continuativi, nell'anno solare di riferimento. Limitatamente agli immobili ubicati nelle aree interne e con popolazione sotto i 1000 abitanti non si applica quanto disposto al primo periodo del presente comma. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, si Pag. 224presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione;

   b) al comma 4, dopo la parola: «raccoglie» aggiungere la seguente: «periodicamente»;

   c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le regioni non vi abbiano provveduto, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono disposti i criteri e le modalità per l'adozione dei provvedimenti di loro competenza ai fini dell'istituzione dei codici identificativi delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».
2790-bis/X/100. 3. Masi, Scanu.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo di imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo nel caso in cui il proprietario, locatore, sublocatore, comodatario o altrimenti titolare di diritto reale di godimento sull'immobile, soddisfi nel corso di un periodo d'imposta almeno uno dei seguenti criteri: (a) concluda fino a 50 contratti di locazione breve in non più di tre unità immobiliari, ovvero (b) non superi la soglia di euro 20.000 in canoni o corrispettivi generati. Al superamento di una delle due soglie da parte dei soggetti di cui al periodo precedente, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. È abrogato il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2790-bis/X/100. 1. Mor.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il limite dei quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta non si applica nei territori dei Comuni delle aree interne con popolazione fino a 1000 abitanti».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».
2790-bis/X/100. 2. Scanu.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli obblighi e gli adempimenti fiscali in materia di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, incluse la registrazione dell'alloggio ai fini Comunali e Regionali, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei Comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari, nonché quelli relativi alla strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere, sono resi disponibili dalle Amministrazioni pubbliche interessate mediante il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti relativi alle locazioni brevi, istituito sull'applicazione per dispositivi mobili denominata IO, integrata da PagoPa Pag. 225S.p.A. ed ivi espletate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017. n. 96. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 2-bis, del presente articolo, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –2.000.000;
   2022: –2.000.000;
   2023: –2.000.000
2790-bis/X/100. 4. Scanu, Masi.

  Al comma 3, lettera a), capoverso: «comma 4», dopo le parole: «nonché degli immobili destinati» aggiungere la seguente: «anche».
2790-bis/X/100. 5. Scanu.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

  5. Al fine di agevolare il distanziamento interpersonale e lo svolgimento delle attività economiche e sociali con modalità innovative, è consentito di realizzare all'interno degli immobili degli alberghi, senza necessità di modificarne la destinazione d'uso, spazi destinati ad ospitare uffici, studi privati, scuole, asili, sale riunioni, luoghi d'incontro, negozi e attività similari.
  6. L'accesso agli spazi di cui al comma 4 può essere consentito anche a persone che non pernottano presso la struttura ricettiva, che possono altresì servirsi degli ulteriori servizi eventualmente offerti dalla struttura stessa.
  7. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
2790-bis/X/100. 6. Gavino Manca.

  Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit vacanze – destinazione delle risorse residue)

  1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020 che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.
  3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del quindici per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modifiche ed integrazioni. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.
  4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede Pag. 226attingendo alle risorse di cui all'articolo 207.
  5. L'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio 2021 provvede all'erogazione del contributo sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi dal 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. Il contributo di cui al presente articolo:

   a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

   b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

   c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

   d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche».
2790-bis/X/100. 01. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Disposizioni per l'utilizzo delle acque termali)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22, dopo le parole: «ad emissione nulla» aggiungere le seguenti: «e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie».
2790-bis/X/100. 02. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT)», sono inserite le seguenti: «AIG –Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, Pag. 227oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
  5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
2790-bis/X/100. 03. Gavino Manca.

ART. 102.

  Dopo il comma 4, aggiungere seguente:

  5. Una quota parte del canone radiotelevisivo di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 pagato per l'anno 2020 dalle imprese turistico ricettive viene considerata versata a titolo di acconto per l'anno 2021. Tale quota è determinata in proporzione ai giorni per i quali è stato pagato il canone e la struttura non ha registrato la presenza di ospiti.
  Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze approvare la seguente variazione:

   2021: –2.000.000.
2790-bis/X/102. 1. Zucconi, Caiata.

ART. 107.

  Dopo l'articolo 102 aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: Pag. 228
  1-bis. La deroga di cui al comma 1 si applica anche agli aiuti erogati ai sensi del Temporary Framework da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e da parte delle amministrazioni statali.
2790-bis/X/107. 01. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 107.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

  All'articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere alla fine le parole: «L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1».
2790-bis/X/107. 02. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 109.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Associazioni comparativamente più rappresentative del settore della distribuzione dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità in conformità all'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità di cui alla legge di ratifica, 3 marzo 2009, n. 18, anche al fine di completare il processo di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, aggiorna i criteri per l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124 al fine di garantire l'accessibilità e l'assenza di barriere architettoniche negli impianti della rete distributiva dei carburanti per assicurare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità. A tal fine con il medesimo decreto è stabilita la destinazione una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, per l'erogazione ai soggetti iscritti all'anagrafe di cui al precedente periodo, di un contributo destinato a garantire l'adozione di misure per l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2790-bis/X/109. 1. De Toma, Rachele Silvestri.

ART. 126.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Misure per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti)

  1. Con le finalità di conseguire:

   a) un ammodernamento della rete distributiva nazionale dei carburanti, oggi contrassegnata da elevati livelli di inefficienza e polverizzazione, nonché dalla presenza di diffuse sacche di illegalità fiscale e contrattuale;

   b) l'allineamento agli obiettivi della transizione energetica previsti dal PNIEC, con rinnovata capacità di attrarre investimenti da parte di soggetti strutturati a garantire lo sviluppo dell'offerta di prodotti energetici per autotrazione a contenuto impatto ambientale (elettrico, GNL, benzine e gasoli evoluti);

Pag. 229

   c) l'obiettivo di un efficace contrasto all'illegalità, agendo, oltre che sulla normativa fiscale e la digitalizzazione dei processi di controllo, sulla inibizione delle possibilità di riversamento dei prodotti sul mercato finale;

   d) un controllo preventivo della situazione ambientale dei siti degli impianti di distribuzione e delle operazioni di bonifica dei suoli e dei sottosuoli, viene predisposto dal Ministero dello sviluppo economico un «Piano di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per il triennio 2021-2023», che preveda, secondo criteri da emanarsi con appositi decreti attuativi, l'obiettivo della chiusura e smantellamento in misura pari al 40 per cento degli impianti esistenti alla data del 31.12.2019, degli impianti inefficienti con soglia di erogato insufficiente a giustificare la gestione economica, degli stessi, nonché la chiusura, con conseguente revoca dell'autorizzazione, degli impianti per i quali sussistono comprovate circostanze della violazione delle norme fiscali vigenti in materia di oli minerali.

  2. I punti vendita selezionati per la chiusura sono conferiti da ciascun proprietario ad un Fondo pubblico affinché ne gestisca ed assicuri sia la fase di bonifica ambientale che quella di effettivo e definitivo smantellamento. Previo intervento normativo per adeguarne i compiti, tale struttura viene individuata nel Fondo per la razionalizzazione della rete di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
  3. Ai fini dell'operatività del Fondo di cui al comma 2 e delle finalità ivi previste, nel triennio 2021-2023, fino, alla concorrenza complessiva di 800 milioni di euro nel triennio, è previsto un contributo pro-litro sui volumi di prodotti erogati nel periodo a carico dei soggetti titolari di autorizzazione, da determinarsi con apposito Decreto del Ministero dello sviluppo economico, e per la parte eccedente l'ammontare del contributo, alla devoluzione di quota parte degli introiti erariali conseguiti con le misure di contrasto all'illegalità fiscale previste dall'applicazione dei successivi articoli 187 e 188.
  4. Con la finalità di consentire la rimozione nella rete di situazioni di irregolarità contrattuale e di abuso di dipendenza economica:

   a) al comma 2, punto 12, dell'art. 17, della legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole «depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione.» sono aggiunte le seguenti parole «al fine di contrastare l'elusione dell'obbligo di contrattualistica previsto dalla normativa di settore tutti titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti all'applicazione delle sole tipologie contrattuali già tipizzate negli accordi di cui sopra, mediante l'istituzione di un Documento unico di rispetto della normativa carburanti, attestando: di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti civili e amministrativi ai sensi della vigente normativa; non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; aver dato piena applicazione alle norme speciali di settore (decreto legislativo n. 32 del 1998, legge n. 57 del 2001, legge n. 27 del 2012, legge n. 1034 del 1970, decreto del Presidente della Repubblica 1269/1971, decreto legislativo n. 112 del 1998)»;

   b) al comma 2, punto 12, dell'articolo n. 17, della legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole «ciascuna delle partì può chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che provvede nei successivi novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali» sono aggiunte le seguenti parole «E raccomandata la definizione tra le partì di tipologie contrattuali aggiuntive, che, consentendo alle imprese finali della distribuzione di determinare il prezzo finale al consumatore, possano garantire al cliente, tramite una vera concorrenza dei prezzi, la scelta più conveniente presso l'intero complesso della rete distributiva, nel rispetto del princìpio dell'assicurazione di condizioni di accesso uniformi al prezzo di beni e servizi. Tutte le tipologie contrattuali devono comunque osservare il criterio della perseguibilità, della sostenibilità economica Pag. 230 per le imprese finali di distribuzione.».
2790-bis/X/126. 01. De Toma, Rachele Silvestri, Squeri.

ART. 135.

  Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo n. 13 comma 1 della legge 11 settembre 2020 conversione del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, sostituire il primo periodo con il seguente: «In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:»
  9-ter. All'articolo n. 14 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 sostituire le parole: «convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter» con le seguenti: «convocata secondo la modalità semplificata di cui al successivo articolo n. 14-bis» e conseguentemente all'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sostituire il secondo periodo con il seguente: «La conferenza di servizi è convocata secondo la modalità di cui di cui all'articolo n. 13, comma 1 della Legge 11 settembre 2020».
2790-bis/X/135. 1. Gavino Manca.

ART. 139.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Misure per potenziare l'economia circolare degli imballaggi)

  1. Al fine di promuovere l'economia circolare, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli imballaggi costituiti interamente o in prevalenza da materiali ottenuti dal trattamento delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono assoggettati all'aliquota IVA del 10 per cento di cui alla tabella A, Parte III, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.
  2. I materiali e i prodotti per i quali è cessata la qualifica di rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, utilizzati per la fabbricazione di nuovi prodotti in vetro, sono assoggettati all'aliquota Iva del 10 per cento di cui alla tabella A, Parte III, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 a partire dal 1° gennaio 2021, fatti salvi i prodotti esenti Iva o quelli su cui si applica il regime di cui all'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
2790-bis/X/139. 01. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 185.

  Al comma 14, lettera i) aggiungere, infine, il seguente periodo: Il credito d'imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti.

   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
2790-bis/X/185. 1. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Pag. 231

ART. 190.

  Al comma 1, lettera e), le parole: dal 1° luglio 2021 con le seguenti: 1° gennaio 2022.
2790-bis/X/190. 1. Molinari, Binelli, Andreuzza, Guidesi, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 200.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

  All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» con le seguenti: «operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria» e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole «45 milioni di euro» con le seguenti: «345 milioni di euro»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC;»;

   c) al comma 3 sopprimere la parola: «esclusivamente» e dopo le parole: «legge di conversione del presente decreto» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

   d) al comma 6 sostituire le parole: «pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente all'art. 265, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «67,55 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «367,55 milioni».
2790-bis/X/200. 01. De Toma, Rachele Silvestri.

ART. 207.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 207-bis.
(Fondo per il sostegno degli esercizi di vicinato)

  1. Al fine di contrastare le conseguenze economiche negative prodotte dall'emergenza Covid-19, rilanciare il commercio Pag. 232negli esercizi di vicinato e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali presso questi ultimi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un fondo speciale con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021 denominato «Fondo per il sostegno degli esercizi di vicinato».
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, assegnate ai comuni e ripartite dagli stessi mediante l'assegnazione di voucher di spesa ai cittadini ivi residenti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono finalizzate al sostegno delle imprese operanti come esercizi di vicinato.
  3. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di assegnazione delle risorse del fondo ai Comuni, disciplina il regolamento per la partecipazione degli esercizi di vicinato a tale iniziativa, oltre che per la richiesta dei voucher da parte dei cittadini di cui al comma 2, assumendo come requisiti di base nella ripartizione percentuale di tali risorse ai Comuni i seguenti princìpi e criteri direttivi:
  4. il numero di cittadini residenti nel Comune.
  5. il numero di esercizi di vicinato operanti nel territorio comunale.
  6. l'erogazione minima per Comune di euro 10.000.
  7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2790-bis/X/207. 01. Zucconi, Caiata, Silvestroni.

Pag. 233

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (per le parti di competenza). (C. 2790-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 15.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: strutture edilizie dismesse aggiungere le seguenti parole: nonché per interventi volti a promuovere progetti di turismo accessibile per le persone con disabilità.
2790-bis/X/15. 2. Noja, Mor.

ART. 100.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli obblighi e gli adempimenti fiscali in materia di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, incluse la registrazione dell'alloggio ai fini Comunali e Regionali, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei Comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari, nonché quelli relativi alla strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere, sono resi disponibili dalle Amministrazioni pubbliche interessate mediante il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti relativi alle locazioni brevi, istituito sull'applicazione per dispositivi mobili denominata IO, integrata da PagoPa S.p.A. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 2-bis, del presente articolo, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –2.000.000;

   2022: –2.000.000;

   2023: –2.000.000.
2790-bis/X/100. 4. (Nuova formulazione) Scanu, Masi.

ART. 102.

  Dopo il comma 4, aggiungere seguente:

  5. Una quota parte del canone radiotelevisivo di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 pagato per l'anno 2020 dalle imprese turistico ricettive viene considerata versata a titolo di acconto per l'anno 2021. Tale quota è determinata in proporzione ai giorni per i quali è stato pagato il canone e la struttura non ha registrato la presenza di ospiti.
  Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze approvare la seguente variazione:

   2021 – 2.000.000.
2790-bis/X/102. 1. Zucconi, Caiata, Squeri.

Pag. 234

ART. 185.

  Al comma 14, lettera i) aggiungere, infine, il seguente periodo: Il credito d'imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
2790-bis/X/185. 1. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Squeri.

Pag. 235

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (per le parti di competenza). (C. 2790-bis Governo).

RELAZIONE APPROVATA

  La X Commissione,

   esaminato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo) per le parti di propria competenza;

   esaminati, limitatamente alle parti di competenza, gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Tabella 6), del Ministero dell'università e della ricerca (Tabella 11), del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Tabella 14);

   considerato favorevolmente quanto recato per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, in specie relativamente alla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 e riservando parte delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico;

   apprezzate le risorse destinate all'incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile destinandole alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale;

   valutati positivamente il rifinanziamento della cosiddetta «Nuova Sabatini» e gli interventi a favore dell'impresa femminile, a sostegno delle imprese creative nonché volti a favorire la competitività del sistema delle piccole e medie imprese dei settori aeronautico nazionale, chimica verde e della componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

   apprezzate le misure destinate a prorogare il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

   evidenziato che nell'attuale momento di difficoltà, ed in vista dell'esaurimento degli effetti delle misure recanti garanzie pubbliche al credito introdotte dal cosiddetto decreto liquidità, è necessario rafforzare il sistema dei Confidi per preparare un contesto solido che possa, accanto al sistema bancario, sostenere le imprese nel percorso di ripresa del post-emergenza sanitaria;

   valutate positivamente le misure volte a favorire la liquidità e la ricapitalizzazione delle imprese e, in specie, a sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   sottolineato che sul turismo e sugli operatori economici del settore e del suo indotto, incluso il comparto termale, la crisi pandemica del COVID-19 ha avuto un impatto drammatico e che necessitano quindi misure di forte sostegno agli operatori per garantire la prosecuzione nonché il rilancio strategico delle relative attività e visto con favore l'intervento sulla disciplina concernente l'accesso ai contratti di sviluppo;

   apprezzate le risorse destinate alla promozione della mobilità sostenibile e considerato che per il settore dell'automotive Pag. 236la crisi indotta, tanto dalla prima quanto dalla seconda ondata di COVID-19 ha provocato un clima di incertezza che sta rallentando fortemente le vendite e la produzione e ritenute auspicabili misure per far ripartire il mercato agevolando il rinnovo del parco dei veicoli ad uso privato e aziendale, compresi quelli commerciali, e favorendo la diffusione dei veicoli elettrici e ibridi anche attraverso una maggiore presenza delle infrastrutture di ricarica, in specie, veloce;

   affermata la necessità di sostenere il settore del commercio, e in particolare del piccolo commercio, che più di altri ha sofferto la crisi pandemica attraverso il riconoscimento della copertura dei costi subiti e a sostegno degli investimenti volti a favorire una sua forte ripartenza;

   evidenziato che per il sistema fieristico italiano, strategico per le imprese italiane ai fini della collocazione commerciale dei propri prodotti, sono necessari interventi di sostegno in ragione del fatto che nel corso del 2020 non ha potuto svolgere compiutamente gli eventi previsti e che si trova nella posizione di non poter programmare le manifestazioni da svolgersi nel 2021 con le conseguenti ingenti perdite per il settore;

   nella convinzione che il c.d. ecobonus al 110 per cento introdotto dal c.d. decreto rilancio costituisce un'importante misura per la ripresa del Paese attraverso la ripartenza del comparto edilizio e la contestuale riqualificazione del patrimonio immobiliare, si segnala la necessità di intervenire per accrescere l'efficienza e la speditezza delle procedure in atto, considerando anche un opportuno prolungamento dei tempi,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE