CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 novembre 2020
481.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
Pag. 159

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).

EMENDAMENTI

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Digital Bonus)

   1. Al fine di incentivare la modernizzazione del parco immobiliare del Paese, è concesso un credito d'imposta pari al 110 per cento delle spese, documentate e realizzate fino al 31 dicembre 2021, finalizzate all'adeguamento degli stabili per le opere di realizzazione di infrastrutture fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità, prevedendo la necessaria separazione tra cavi per telecomunicazioni, cavi elettrici e cavi per servizi di videocitofonia, sorveglianza, telerilevamento. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 200.000 per ciascun condominio. La relativa spesa può essere attivata anche se richiesta da un solo condomino. La proprietà della infrastruttura interna così realizzata pertiene al condominio, mentre le reti in fibra ivi passate sono di proprietà dell'operatore o degli operatori che le posano. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle finanze, un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, dedicato al finanziamento di lavori di dette infrastrutture fisiche interne agli stabili.
   2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con apposita delibera da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata della presente disposizione, indica le specifiche tecniche per i cavidotti interni ai condomini, per il raccordo delle reti di comunicazione con gli stessi e per l'accesso degli operatori sul mercato. Al fine di garantire l'integrità delle reti e la gestione complessiva dei servizi che verranno attivati su di esse, i lavori di realizzazione di dette infrastrutture e la posa di reti in fibra ottica potranno essere realizzati dagli Operatori di settore qualificati a tal fine dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella medesima delibera.
   3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce gli ulteriori criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l'osservanza dei limiti di spesa di cui al comma 5.
   4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente Pag. 160attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”.
   5. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite delle risorse del Fondo istituito ai sensi del comma 1, ultimo periodo, e fino a esaurimento delle stesse.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.
2790-bis/IX/12. 01. Bruno Bossio, Gariglio, Madia, Serritella.

ART. 19.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140)

  1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modificazioni, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
2790-bis/IX/19. 01. Fiorini, Maccanti, Donina, Rixi, Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

ART. 118.

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.
(Fondo per la sicurezza stradale)

  1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la sicurezza stradale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. All'articolo 172 del codice della strada, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso scuolabus devono essere muniti di cinture di sicurezza. A decorrere dalla medesima data non è più consentita la circolazione dei predetti veicoli che ne siano sprovvisti.».

  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2021: –20.000.000;
   2022: –30.000.000; Pag. 161
   2023: –30.000.000.
2790-bis/IX/118. 02. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili.

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.
(Fondo per la mobilità)

  1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni euro a decorrere dall'anno 2022.
  2. All'articolo 188 del codice della strada, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento è consentito di sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento delimitate dalle strisce blu.».

  3. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

   «d-bis) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”;»

   b) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

   «g-bis) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa;»

   c) all'articolo 188:

    1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti proprietari della strada possono allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle donne munite di permesso rosa, al fine di consentire e agevolare la mobilità delle stesse, secondo quanto stabilito nel regolamento.»;

    2) al comma 3, dopo le parole: «di persone invalide» sono aggiunte le seguenti: «e delle donne munite di permesso rosa».

  4. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 142, comma 12-quater:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «Ciascun ente locale» sono inserite le seguenti: «pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e»;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano in un'apposita sezione dei propri siti internet istituzionali le relazioni di cui al primo periodo, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter del presente comma e del comma 4 dell'articolo 208, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate.»;

   b) all'articolo 208, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

   «5-ter. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni trasmettono per via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di Pag. 162ogni anno, i dati relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica i dati di cui al periodo precedente in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e di sesso.».

  5. All'articolo 180, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Non si procede all'irrogazione della sanzione amministrativa qualora, a seguito di contestuale verifica telematica, l'agente di polizia abbia accertato l'esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione ai sensi del presente articolo. Il medesimo decreto assicura che gli oneri annui a carico degli enti locali per l'accesso alle informazioni contenute nell'archivio nazionale dei veicoli e nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non siano superiori agli oneri dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, anche rivedendo il costo di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 394, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10.»;

  6. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  7. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:

   a) il servizio 118;

   b) il trasporto organi;

   c) il trasporto sangue ed emoderivati;

   d) il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);

   e) il trasporto neonatale e pediatrico;

   f) il trasporto di pazienti oncologici;

   g) il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;

   h) il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;

   i) il trasporto di soggetti disabili.

  8. L'esenzione di cui al comma 6 si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 1-bis, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.
  9. L'esenzione di cui al comma 6 è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:

   a) ambulanze di tipo «A» di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;

   b) veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;

Pag. 163

   c) veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;

   d) veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;

   e) veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.

  al comma 2 sostituire le parole: del comma 1 con le seguenti parole: dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.

  sopprimere il comma 4.

  10. Le società concessionarie autostradali provvedono all'attuazione delle disposizioni dei commi 6, 7, 8 e 9.
  11. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 60:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico»;

    2) al comma 2, le parole: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole»;

    3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Motoveicoli, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico.».

  12. Sono classificate d'interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno quaranta anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.
  13. All'articolo 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine, nei registri previsti all'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono indicati i periodi di produzione dei veicoli.».
  14. Alle minori entrate a carico del bilancio degli enti locali derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1. Qualora le risorse di cui al primo periodo non risultino sufficienti a compensare le minori entrate nel bilancio degli enti locali, gli enti stessi provvedono a rivedere le tariffe per la sosta o il parcheggio nelle aree delimitate dalle strisce blu, al solo fine di compensare le predette minori entrate.
  15. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

  2021: – 20.000.000;
  2022: – 30.000.000;
  2023: – 30.000.000.
2790-bis/IX/118. 03. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili.

Pag. 164

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.
(Fondo per la mobilità)

  1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 9 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2022.
  2. All'articolo 188 del codice della strada, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Per l'anno 2021, ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento è consentito di sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento delimitate dalle strisce blu.».

  3. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

   «d-bis) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”;»;

   b) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

   «g-bis) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa;»;

   c) all'articolo 188:

    1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti proprietari della strada possono allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle donne munite di permesso rosa, al fine di consentire e agevolare la mobilità delle stesse, secondo quanto stabilito nel regolamento.»;

    2) al comma 3, dopo le parole: «di persone invalide» sono aggiunte le seguenti: «e delle donne munite di permesso rosa».

  4. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 142, comma 12-quater:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «Ciascun ente locale» sono inserite le seguenti: «pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e»;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano in un'apposita sezione dei propri siti internet istituzionali le relazioni di cui al primo periodo, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter del presente comma e del comma 4 dell'articolo 208, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate.»;

   b) all'articolo 208, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

   «5-ter. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni trasmettono per via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica i dati Pag. 165di cui al periodo precedente in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e di sesso.».

  5. All'articolo 180, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Non si procede all'irrogazione della sanzione amministrativa qualora, a seguito di contestuale verifica telematica, l'agente di polizia abbia accertato l'esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione ai sensi del presente articolo. Il medesimo decreto assicura che gli oneri annui a carico degli enti locali per l'accesso alle informazioni contenute nell'archivio nazionale dei veicoli e nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non siano superiori agli oneri dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, anche rivedendo il costo di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 394, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10.».

  6. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  7. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:

   a) il servizio 118;

   b) il trasporto organi;

   c) il trasporto sangue ed emoderivati;

   d) il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);

   e) il trasporto neonatale e pediatrico;

   f) il trasporto di pazienti oncologici;

   g) il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;

   h) il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;

   i) il trasporto di soggetti disabili.

  8. L'esenzione di cui al comma 6 si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 1-bis, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.
  9. L'esenzione di cui al comma 6 è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:

   a) ambulanze di tipo A di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;

   b) veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;

   c) veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;

   d) veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;

Pag. 166

   e) veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.

  10. Le società concessionarie autostradali provvedono all'attuazione delle disposizioni dei commi 6, 7, 8 e 9.
  11. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 60:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico»;

    2) al comma 2, le parole: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole»;

    3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Motoveicoli, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico.».

  12. Sono classificate d'interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno quaranta anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.
  13. All'articolo 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine, nei registri previsti all'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono indicati i periodi di produzione dei veicoli.».
  14. Alle minori entrate a carico del bilancio degli enti locali derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1. Qualora le risorse di cui al primo periodo non risultino sufficienti a compensare le minori entrate nel bilancio degli enti locali, gli enti stessi provvedono a rivedere le tariffe per la sosta o il parcheggio nelle aree delimitate dalle strisce blu, al solo fine di compensare le predette minori entrate.
  15. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, pari a 1 milione di euro annui per l'anno 2021 e a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

  2021: – 9.000.000;
  2022: – 200.000;
  2023: – 200.000.
2790-bis/IX/118. 03. (Nuova formulazione) Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili.

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.
(Fondo per la mobilità)

  1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni euro a decorrere dall'anno 2022.

Pag. 167

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

  2021: – 20.000.000;
  2022: – 30.000.000;
  2023: – 30.000.000.
2790-bis/IX/118. 01. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili.

ART. 119.

  Al comma 1, capoverso 2, primo periodo dopo le parole: modalità di erogazione aggiungere le seguenti: entro il 30 giugno 2021.
2790-bis/IX/119. 5. Bruno Bossio.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   «2-bis. A decorrere dall'1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, ai conducenti di autobus di cui alla lettera a) del comma 2-ter del presente articolo, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di trasporto di cui alla lettera b) del comma 2-ter del presente articolo, spetta un rimborso fino al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto di persone per conto di terzi.
   2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano: a) ai conducenti di autobus che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con “CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (TPL-mobilità)” del 28 Novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni e con “CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate” del 26 luglio 2018 e successive modificazioni e integrazioni; b) alle imprese di trasporto di persone per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009.
   2-quater. Ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa, alle imprese di cui al comma 2-ter, lettera b), a prescindere dalla forma giuridica rivestita, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda di un importo pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 20.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
   2-quinquies. Il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo, è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti di autobus già assunti e già inquadrati nelle imprese di trasporto di passeggeri per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2-ter. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

  Conseguentemente:

   all'articolo 207, comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: con una dotazione di 3.796 milioni di euro per l'anno 2021;

   all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti parole: con una dotazione di 7.996 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6.996 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
2790-bis/IX/119. 2. Del Basso De Caro.

Pag. 168

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla legislazione vigente per gli investimenti da parte delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti ad obbligo di servizio pubblico, sono stanziate per l'anno 2021 ulteriori risorse pari a 12 milioni di euro, da destinare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 36 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
  2-ter. I contributi di cui al precedente comma 2-bis sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2021 mediante radiazione, per rottamazione, di veicoli di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica fino a euro IV adibiti a servizi di noleggio con conducente e di trasporto di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 o M3, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009.
  2-quater. L'entità dei contributi spettanti, compresa tra un minimo di euro 20.000 e un massimo di euro 60.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo. L'importo massimo del contributo erogabile per singola impresa non può superare la soglia di 240.000 euro.
  2-quinquies. I contributi di cui al precedente comma 2-bis non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  2-sexies. I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime previste dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 651/2014.
  2-septies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
  2-octies. Agli oneri di cui al precedente comma 2-bis si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184.
2790-bis/IX/119. 1. Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente numero: «5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto Pag. 1692003, n. 218 in ambito nazionale ed internazionale».

  Conseguentemente:

   all'articolo 207, comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: con una dotazione di 3.765 milioni di euro per l'anno 2021;

   all'articolo 2 comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: con una dotazione di 7.965 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6.965 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
2790-bis/IX/119. 4. Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1° ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1° gennaio 2022».

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: con una dotazione di 3.740 milioni di euro per l'anno 2021.
2790-bis/IX/119. 3. Del Basso De Caro.

ART. 120.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) al comma 1, lettera b), le parole: «l'anno 2020»sono sostituite dalle le seguenti «ciascuno degli anni 2020 e 2021»;

   0b) al comma 2, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

   0c) al comma 3:

    1) alla lettera a), le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»;

    2) alla lettera b), le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»;

    3) alla lettera c), le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»;

    4) alla lettera c-bis), le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»;

   0d) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'indennizzo è, altresì, riconosciuto, nel limite complessivo di euro 15 milioni, per l'anno 2021 per le ridotte prestazioni di ormeggio rese dalle medesime società nel 2021 rispetto al 2019.»;

   0e) al comma 7:

    1) all'alinea, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e 20 milioni per l'anno 2021»;

    2) alla lettera a), dopo le parole: «6 milioni» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2020 e 5 milioni per l'anno 2021»;

    3) alla lettera b), dopo le parole: «24 milioni» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2020 e 15 milioni per l'anno 2021».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   c) dopo il comma 10-quinquies, è aggiunto il seguente:

   «10-sexies. Il contributo di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, per l'anno 2021, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione Pag. 170 netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2021 si fa fronte con il fondo di cui all'art. 209 della presente legge.
2790-bis/IX/120. 2. Gariglio, Pagani, Andrea Romano.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 8, comma 3-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo periodo, dopo le parole «sempre in ambito portuale» sono aggiunte le seguenti: «e alle misure di incentivazione al pensionamento per gli anni 2021 e 2022 per i lavoratori delle imprese articolo 16 titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo.».
2790-bis/IX/120. 1. Andrea Romano.

  Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.
(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

  1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui al l'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo.
2790-bis/IX/120. 01. Bruno Bossio.

ART. 121.

  Al comma 1, dopo le parole le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, aggiungere le seguenti: gli operatori di manovra ferroviaria, le imprese di noleggio locomotive e terminali ferroviari terrestri,.
2790-bis/IX/121. 1. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo l'articolo 121, inserire il seguente:

Art. 121-bis.
(Incentivo per la formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)

  1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Ai fini dell'attribuzione delle risorse di cui al presente articolo alle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno stabilite le modalità di accesso al contributo, di erogazione dello stesso ed i costi ammissibili, sulla base delle attività di formazione realizzate durante l'anno solare. Il contributo sarà attribuito in misura forfettaria, per ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato della durata di almeno un anno, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione. I corsi di formazione potranno essere svolti dalle imprese utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Al sussistere delle predette condizioni, il finanziamento delle iniziative sarà erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato Pag. 171alcun esborso a qualsiasi titolo da parte dei partecipanti.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

  2021: –2.000.000;
  2022: –2.000.000;
  2023: –2.000.000.
2790-bis/IX/121. 01. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

ART. 123.

  Dopo l'articolo 123 inserire il seguente:

Art. 123-bis.
(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – ERTMS)

  1. Al fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System – ERTMS)» e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per finanziare i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui al comma 3.
  2. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti «veicoli tipo», fermi macchina e/o sostituzione operativa dei mezzi di trazione. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe «B» al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato 1a al decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2012 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto nel caso che detti interventi non risultino già finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le Regioni.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione ad una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche Pag. 172previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi in conto impianti da corrispondere in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
*2790-bis/IX/123. 02. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo l'articolo 123, è inserito il seguente:

Art. 123-bis.
(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – ERTMS)

  1. Al fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System – ERTMS)» e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per finanziare i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui al comma 3. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti «veicoli tipo», fermi macchina e/o sostituzione operativa dei mezzi di trazione.
  2. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe «B» al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato 1a al Decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2012 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto nel caso che detti interventi non risultino già finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le Regioni.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione ad una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno Pag. 173 degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi in conto impianti da corrispondere in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
*2790-bis/IX/123. 03. Ficara, Luciano Cantone, Barbuto, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Scagliusi, Serritella, Spessotto, Termini.

  Dopo l'articolo 123, inserire il seguente:

Art. 123-bis.

  1. Allo scopo di assicurare una mobilità sostenibile per le Città metropolitane è istituito il fondo per la mobilità delle aree metropolitane, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine della realizzazione, modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere. Il fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati alla progettazione e alla realizzazione per la modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere nelle area delle città metropolitane.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Fondi da ripartire, programma: Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

  2021:

   CP: – 500.000.000;
   CS: – 500.000.000.

  2022:

   CP: – 500.000.000;
   CS: – 500.000.000;

  2023:

   CP: – 500.000.000;
   CS: – 500.000.000.
2790-bis/IX/123. 01. Silvestroni, Rotelli, Bergamini, Tombolato, Baldelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Mulè, Pentangelo, Rixi, Rosso, Sozzani, Zanella, Zordan.

ART. 125.

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.
(Disposizioni in materia di Centri di revisione)

  1. Al fine di garantire dal 1° gennaio 2022, l'adeguamento della tariffa alle condizioni del mercato attuale su base ISTAT delle procedure e della strumentazione tecnica, per le operazioni svolte dai centri di revisione in concessione e dalla motorizzazione civile, nonché di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il «Fondo per il sostegno ai Centri di Revisione» con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole. 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
2790-bis/IX/125. 1. Grippa, Luciano Cantone, Barbuto, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Marino, Raffa, Scagliusi, Serritella, Spessotto, Termini.

ART. 126.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  6. All'articolo 1, comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «temperatura Pag. 174 controllata (ATP),» sono sostituite dalle seguenti: «temperatura controllata (ATP), e dei relativi rimorchi e semirimorchi,».
2790-bis/IX/126. 1. Maccanti, Sozzani, Silvestroni, Donina, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Rosso, Rotelli.

  Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.
(Buono veicoli sicuri)

  1 Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 2 agosto 2007, n.161, aumentandola di un importo pari 9,95 euro.
  2. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 1, per i tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato «buono veicoli sicuri» , ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 3. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del presente comma.
  3. Ai fini di cui al comma 2, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

  2021: –4.000.000;
  2022: –4.000.000;
  2023: –4.000.000;
2790-bis/IX/126. 01. Bergamini, Maccanti, Rotelli, Rosso.

ART. 128.

  Dopo l'articolo 128, inserire il seguente:

Art. 128-bis.
(Fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo).

   «1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo aggiuntivo a quello di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 150 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 198.
   2. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.
   3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, Pag. 175paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 650 milioni e le parole 500 milioni con le seguenti 350 milioni.
2790-bis/IX/128. 01. Gariglio, Cantini, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 128, inserire il seguente:

Art. 128-bis.
(Fondo a sostegno del settore aeroportuale)

  1. In ragione degli effetti sull'intero settore aeroportuale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della funzione di tutela dell'interesse pubblico svolta dagli scali nazionali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, per la compensazione dei danni subiti nell'anno 2020 come da conseguenza diretta dell'evento eccezionale dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.
  2. Ai fini della quantificazione dei danni subiti dalle società di gestione si terrà conto dei minori ricavi percepiti dai gestori aeroportuali nel periodo per il quale è stato decretato lo stato di emergenza ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, articoli 7 e 24, nonché degli eventuali costi evitati.
  3. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione delle risorse tra le diverse società di gestione, nei limiti della disponibilità del fondo. Il criterio di ripartizione garantirà equa allocazione delle risorse agli aeroporti sotto il milione di passeggeri.
  4. Le risorse erogate ai sensi dei precedenti commi sono destinate:

   a) alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori impegnati per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;

   b) per la parte residua, al finanziamento degli investimenti previsti nei contratti di programma.

  5. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2021.
2790-bis/IX/128. 02. Gariglio, Pizzetti.

ART. 132.

  Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.
(Adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico).

  1. Ai fini di agevolare la prosecuzione del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune e sopperire alle difficoltà legate all'emergenza epidemiologica in corso, all'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole «alle revisioni generali e speciali quinquennali» sono aggiunte le seguenti: «, alla vita tecnica»;

Pag. 176

   b) al comma 4, «regolamento adottato con» sono soppresse.
2790-bis/IX/132. 01. Fiorini, Rixi, Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan

ART. 133.

  Dopo l'articolo 133, inserire il seguente:

Art. 133-bis.

  1. I commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-octies, 5-decies, 5-undecies, 5-duodecies e 5-terdecies dell'articolo 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono abrogati.
  2. Le norme abrogate o modificate dalle disposizioni indicate al comma 1 riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 120 del 2020, nel testo vigente il giorno antecedente alla medesima data. Sono nulli gli atti adottati ai sensi delle disposizioni indicate al comma 1 e cessano gli effetti prodotti dalle medesime.
2790-bis/IX/133. 01. Baldelli, Rosso, Mulè, Bergamini, Sozzani, Pentangelo.

ART. 152.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a studenti, aggiungere le seguenti: anche ricorrendo all'utilizzo di autobus turistici,.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 152, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2. All'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e sono aggiunte, in fine le parole: «, a tal fine ricorrendo anche all'utilizzo di autobus turistici».
  3. Le risorse stanziate per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, possono essere destinate dagli enti territoriali anche all'utilizzo di autobus turistici.
2790-bis/IX/152. 1. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili.

ART. 155.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Tariffe di accesso alle zone a traffico limitato)

  1. All'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono in ogni caso esentati dal pagamento delle somme di cui al precedente periodo gli autobus in servizio di trasporto di linea, in ambito sia nazionale che internazionale, da qualsiasi ente autorizzati.».
  2. Per l'anno 2021 è sospesa l'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 7, comma 9, quarto periodo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, istituite dai Comuni per l'accesso, la circolazione e la sosta o fermata nelle zone a traffico limitato degli autobus in servizio di noleggio con conducente. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con direttiva della Direzione generale per la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture dei trasporti sono definiti, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione rispetto alle altre modalità di trasporto, tenuto conto dell'impatto ambientale e di traffico prodotto in rapporto ai passeggeri trasportati, i criteri direttivi e i limiti comuni, anche quantitativi, di applicazione delle tariffe di cui al periodo Pag. 177precedente agli autobus in servizio di noleggio con conducente.
  3. Per il ristoro dei Comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dalla competenza 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, le parole: con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 sono sostituite con le seguenti parole: con una dotazione di 3.780 milioni di euro per l'anno 2021 e all'articolo 2 comma 1, le parole: con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 sono sostituite con le seguenti parole: con una dotazione di 7.980 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6.980 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
2790-bis/IX/155. 01. Del Basso De Caro.

ART. 185.

  Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: strumenti e dispositivi tecnologici aggiungere le seguenti: , compresi i servizi di connessione per la quota imputabile per competenza,.
2790-bis/IX/185. 1. Bruno Bossio.

Pag. 178

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Digital Bonus)

   1. Al fine di incentivare la modernizzazione del parco immobiliare del Paese, è concesso un credito d'imposta pari al 110 per cento delle spese, documentate e realizzate fino al 31 dicembre 2021, finalizzate all'adeguamento degli stabili per le opere di realizzazione di infrastrutture fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità, prevedendo la necessaria separazione tra cavi per telecomunicazioni, cavi elettrici e cavi per servizi di videocitofonia, sorveglianza, telerilevamento. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1000 per ciascuna unità immobiliare. La relativa spesa può essere attivata anche se richiesta da condomini rappresentanti 1/3 dei millesimi. La proprietà della infrastruttura interna così realizzata pertiene al condominio, mentre le reti in fibra ivi passate sono di proprietà dell'operatore o degli operatori che le posano. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle finanze, un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, dedicato al finanziamento dei lavori di dette infrastrutture fisiche interne agli stabili.
   2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con apposita delibera da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le specifiche tecniche per i cavidotti interni ai condomini, per il raccordo delle reti di comunicazione con gli stessi e per l'accesso degli operatori sul mercato. Al fine di garantire l'integrità delle reti e la gestione complessiva dei servizi che verranno attivati su di esse, i lavori di realizzazione di dette infrastrutture e la posa di reti in fibra ottica potranno essere realizzati dagli Operatori di settore qualificati a tal fine dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella medesima delibera.
   3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce gli ulteriori criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l'osservanza dei limiti di spesa di cui al comma 5.
   4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente Pag. 179attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”.
   5. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite delle risorse del Fondo istituito ai sensi del comma 1, ultimo periodo, e fino a esaurimento delle stesse.
   6. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la cessione del credito ovvero per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.
2790-bis/IX/12. 01. (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Gariglio, Madia, Serritella, Rosso, Maccanti, Rotelli, Luciano Cantone, Nobili.

ART. 118.

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis
(Fondo per la sicurezza stradale)

  1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la sicurezza stradale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. All'articolo 172 del codice della strada, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso scuolabus devono essere muniti di cinture di sicurezza. A decorrere dalla medesima data non è più consentita la circolazione dei predetti veicoli che ne siano sprovvisti.».

  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

  2021: –20.000.000;
  2022: –30.000.000;
  2023: –30.000.000.
2790-bis/IX/118. 02. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili.

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.
(Fondo per la mobilità)

  1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 9 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2022.
  2. All'articolo 188 del codice della strada, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Per l'anno 2021, ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento è consentito di sostare gratuitamente nelle aree Pag. 180di sosta o parcheggio a pagamento delimitate dalle strisce blu.».

  3. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

   «d-bis) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”»;

   b) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

   «g-bis) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa;»

   c) all'articolo 188:

    1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti proprietari della strada possono allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle donne munite di permesso rosa, al fine di consentire e agevolare la mobilità delle stesse, secondo quanto stabilito nel regolamento.»

    2) al comma 3, dopo le parole: «di persone invalide» sono aggiunte le seguenti: «e delle donne munite di permesso rosa».

  4. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 142, comma 12-quater:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «Ciascun ente locale» sono inserite le seguenti: «pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e»;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano in un'apposita sezione dei propri siti internet istituzionali le relazioni di cui al primo periodo, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter del presente comma e del comma 4 dell'articolo 208, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate.»;

   b) all'articolo 208, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

   «5-ter. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni trasmettono per via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica i dati di cui al periodo precedente in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e di sesso.».

  5. All'articolo 180, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Non si procede all'irrogazione della sanzione amministrativa qualora, a seguito di contestuale verifica telematica, l'agente di polizia abbia accertato l'esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, Pag. 181 dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione ai sensi del presente articolo. Il medesimo decreto assicura che gli oneri annui a carico degli enti locali per l'accesso alle informazioni contenute nell'archivio nazionale dei veicoli e nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non siano superiori agli oneri dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, anche rivedendo il costo di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 394, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10.»;

  6. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  7. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:

   a) il servizio 118;

   b) il trasporto organi;

   c) il trasporto sangue ed emoderivati;

   d) il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);

   e) il trasporto neonatale e pediatrico;

   f) il trasporto di pazienti oncologici;

   g) il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;

   h) il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;

   i) il trasporto di soggetti disabili.

  8. L'esenzione di cui al comma 6 si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 1-bis, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.
  9. L'esenzione di cui al comma 6 è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:

   a) ambulanze di tipo «A» di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;

   b) veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;

   c) veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;

   d) veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;

   e) veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.

  10. Le società concessionarie autostradali provvedono all'attuazione delle disposizioni dei commi 6, 7, 8 e 9.
  11. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 60:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico»;

    2) al comma 2, le parole: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «Rientrano nella categoria Pag. 182 dei veicoli d'epoca i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole»;

    3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Motoveicoli, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico.».

  12. Sono classificate d'interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno quaranta anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.
  13. All'articolo 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine, nei registri previsti all'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono indicati i periodi di produzione dei veicoli.».
  14. Alle minori entrate a carico del bilancio degli enti locali derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  15. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

  2021: – 9.000.000;
  2022: – 200.000;
  2023: – 200.000.
2790-bis/IX/118. 03. (Ulteriore nuova formulazione) Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili.

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.
(Fondo per la mobilità)

  1.1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

  2021: – 20.000.000;
  2022: – 30.000.000;
  2023: – 30.000.000.
2790-bis/IX/118. 01. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili.

ART. 123.

  Dopo l'articolo 123 inserire il seguente:

«Art. 123-bis.
(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – ERTMS)

   1. Al fine di accelerare il “Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System – ERTMS)” e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei Pag. 183veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per finanziare i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui al comma 3. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti “veicoli tipo”, fermi macchina e/o sostituzione operativa dei mezzi di trazione.
   2. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.
   3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe “B” al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato 1a al decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2012 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto nel caso che detti interventi non risultino già finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le Regioni.
   4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione ad una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.
   5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi in conto impianti da corrispondere in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
*2790-bis/IX/123. 02. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo l'articolo 123 inserire il seguente:

«Art. 123-bis.
(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – ERTMS)

   1. Al fine di accelerare il “Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System – ERTMS)” e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per Pag. 184ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per finanziare i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui al comma 3. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti “veicoli tipo”, fermi macchina e/o sostituzione operativa dei mezzi di trazione.
   2. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.
   3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe “B” al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato 1a al decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2012 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto nel caso che detti interventi non risultino già finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le Regioni.
   4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione ad una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.
   5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi in conto impianti da corrispondere in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
*2790-bis/IX/123. 03. Ficara, Luciano Cantone, Barbuto, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Scagliusi, Serritella, Spessotto, Termini.

ART. 126.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  6. All'articolo 1, comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «temperatura controllata (ATP),» sono sostituite dalle seguenti: «temperatura controllata (ATP), e dei relativi rimorchi e semirimorchi,».
2790-bis/IX/126. 1. Maccanti, Sozzani, Silvestroni, Donina, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Rosso, Rotelli.

  Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.
(Buono veicoli sicuri)

  1. Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro Pag. 185rimorchi di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari 9,95 euro.
  2. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 1, per i tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato «buono veicoli sicuri» , ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 3. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del presente comma.
  3. Ai fini di cui al comma 2, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

  2021: –4.000.000;
  2022: –4.000.000;
  2023: –4.000.000;
2790-bis/IX/126. 01. Bergamini, Maccanti, Rotelli, Rosso.

ART. 152.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a studenti, aggiungere le seguenti: anche ricorrendo all'utilizzo di autobus turistici,.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 152, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2. All'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine le parole: «, a tal fine ricorrendo anche all'utilizzo di autobus turistici».
  3. Le risorse stanziate per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, possono essere destinate dagli enti territoriali anche all'utilizzo di autobus turistici.
2790-bis/IX/152. 1. (Nuova formulazione) Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili.

Pag. 186

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo)

RELAZIONE APPROVATA

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo),

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE