CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 novembre 2020
481.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 139

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (C. 2790-bis Governo).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 86.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. Al fine di promuovere il diritto allo studio, a partire dell'esercizio fiscale 2021, si prevede la deducibilità della retta versata per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie per un importo non superiore a 2.500 euro ad alunno.
  3. La deducibilità degli oneri di cui al comma 2 è riconosciuta nel limite massimo di 1,5 miliardi annui. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 22.
2790-bis/VII/86. 1. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

ART. 89.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio, la deducibilità dell'affitto per gli studenti universitari fuori sede è riconosciuta al 60 per cento delle spese sostenute per l'anno 2020, al 50 per cento per il successivo biennio 2021/2022 e al 30 per cento a partire dal 2023.
  2-ter. La deducibilità degli oneri di cui al comma 2-bis è riconosciuta nel limite massimo di 3 miliardi annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 22.
2790-bis/VII/89. 1. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio, la detrazione delle spese per gli studenti universitari è riconosciuta al 30 per cento ed è possibile portare in detrazione anche: le tasse d'iscrizione per triennale, master e specialistica anche nel caso di studenti fuori corso; la ricongiunzione di carriera; le tasse per l'iscrizione all'appello di laurea e rilascio della pergamena; la frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all'ammissione a un corso di laurea magistrale; l'iscrizione a test d'ingresso (anche se non seguiti da iscrizione); i trasferimenti di ateneo e i passaggi di corso.
  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 510 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2790-bis/VII/89. 2. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio è incrementato di 5 milioni annui per il triennio 2021/2023 il fondo, di cui all'articolo 1, comma 616, della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, allo scopo di riconoscere a ciascuno allievo Pag. 140disabile la copertura del docente di sostegno.
  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2790-bis/VII/89. 3. Frassinetti, Bucalo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio, a partire dell'esercizio fiscale 2021, si prevede la deducibilità della retta versata per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie per un importo non superiore a 2.500 euro ad alunno.
  2-ter. La deducibilità degli oneri di cui al comma 2-bis è riconosciuta nel limite massimo di 1,5 miliardi annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 2.
2790-bis/VII/89. 4. Frassinetti, Bucalo.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Al fine di potenziare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sulla base della programmazione effettuata dal Ministero dell'istruzione a livello regionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 18 milioni a decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalità i contributi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti criteri di premialità nell'attribuzione delle facoltà assunzionali, fermo restando il contingente di spesa disponibile a livello nazionale, a beneficio delle università che attivino tali percorsi ovvero che presentino una offerta formativa aggiuntiva rispetto a quella autorizzata nell'anno precedente. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma, nonché quelle acquisite dalle università tramite la contribuzione studentesca per le attività di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità concorrono, secondo criteri di premialità individuati con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, alla definizione degli indicatori di bilancio per le facoltà assunzionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
2790-bis/VII/89. 5. Toccafondi, Fusacchia, Vacca, Casa, Fratoianni, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Lattanzio, Nitti, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Valente.

(Approvato)

ART. 90.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Ricerca scientifica in ambito termale)

  1. Ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ed al fine di perseguire specifiche finalità istituzionali, il Ministero dell'università e della ricerca può avvalersi della Fondazione per la ricerca scientifica termale FoRST, di cui all'atto di intesa 17 Pag. 141ottobre 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, possono essere adottate dal Ministero dell'università e della ricerca, nonché da altre amministrazioni statali e regionali, misure finanziarie in favore di progetti promossi dalla stessa fondazione, realizzati anche in collaborazione tra soggetti pubblici e privati, prioritariamente finalizzati alla attuazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistica, di educazione e divulgazione, ovvero che perseguano obiettivi di interesse generale, ivi inclusi prevenzione e controllo dei rischi e formazione professionale. La fondazione individua i progetti specifici ed i soggetti beneficiari, in conformità con il proprio regolamento e con le procedure di valutazione e selezione definite in sede di assegnazione dei fondi.
  3. Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con gli altri ministeri o amministrazioni pubbliche competenti per materia, stabilisce altresì apposite prescrizioni e indirizzi volti alla realizzazione dei progetti e programmi di ricerca curati dalla fondazione di cui al comma 1, che fruiscano di risorse finanziarie statali o comunitarie. Ricorrendone le condizioni, la stessa fondazione può essere designata quale organismo intermedio ai sensi della normativa europea.
  4. In considerazione dell'esaurimento delle scuole di specializzazione in medicina termale, a titolo sperimentale il Ministero dell'università e della ricerca promuove per l'anno 2021, d'intesa con la Fondazione per la ricerca scientifica termale FoRST, l'attivazione di uno o più corsi di master universitario annuale di secondo livello, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale n. 270/2004. I corsi sono finalizzati alla preparazione dei medici all'attività clinica di medicina termale ed al relativo esercizio professionale. Gli atenei italiani che istituiscono gli stessi corsi, anche congiuntamente con altre istituzioni universitarie nazionali o dell'Unione europea, si avvalgono per le attività connesse e conseguenti di risorse specifiche rese disponibili, mediante apposite convenzioni, dalla fondazione di cui al comma 1.
2790-bis/VII/90. 01. Palmieri.

(Inammissibile)

ART. 96.

  Al comma 3, sostituire le parole: e di 150 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: e di 180 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021.
2790-bis/VII/96. 1. Fusacchia, Vacca, Casa, Toccafondi, Fratoianni, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Nitti, Lattanzio, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Valente.

(Approvato)

ART. 101.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Per gli anni 2021 e 2022, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il credito d imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta ricicla o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del Pag. 142decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 776 milioni di euro per l'anno 2021, di 476 milioni per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
2790-bis/VII/101. 1. Lattanzio, Nitti, Fusacchia, Vacca, Casa, Toccafondi, Fratoianni, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Valente, Mollicone.

(Approvato)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto, per la spesa sostenuta per l'anno 2020, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza dei Consiglio del ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 770 milioni di euro per l'anno 2021.
2790-bis/VII/101. 2. Mollicone, Frassinetti.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: di 800 milioni Pag. 143di euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 779,3 milioni di euro per l'anno 2021.
2790-bis/VII/101. 3. Mollicone.

ART. 165.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le Istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al periodo precedente non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore del servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
2790-bis/VII/165. 1. Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Valente, Di Giorgi, Rossi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Lattanzio, Nitti, Toccafondi, Anzaldi, Fratoianni, Fusacchia.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

Art. 165-bis.
(Mobilità straordinaria)

  1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.
2790-bis/VII/165. 01. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano.

  Dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

Art. 165-bis.
(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 17-octies, comma 3, le parole: «dopo cinque anni scolastici» sono sostituite con le seguenti: «dopo tre anni scolastici»;

   b) al comma 17-octies, il capoverso comma 3-bis è soppresso;

   c) il comma 17-novies è soppresso.
2790-bis/VII/165. 02. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano.

  La VII Commissione,

   premesso che:

    nel Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 sono previsti fondi per il sostegno del settore sportivo, ivi comprese le società di sport di base;

    tra le categorie di lavoratori sportivi e di società beneficiarie del Fondo per potenziare l'attività sportiva di base sono compresi anche gli sport sciistici;

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 consente Pag. 144 lo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria all'aperto, presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, ed anche presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nei rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità alle Linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera f); e vieta lo svolgimento di tutti gli sport di contatto, comprese le gare e le competizioni (articolo 1, comma 9 lettera g), ad eccezione di quanto previsto alla lettera e) (eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale);

    in merito gli sport invernali, gli sciatori e gli impianti sciistici viene stabilita una norma ad hoc, che si discosta dalla regola generale che riguarda gli impianti sportivi: l'articolo 1, comma 9, lettera oo). Fermo quanto indicato nei paragrafi precedenti in ordine alla possibilità degli atleti di spostarsi, nelle more dell'adozione di linee guida che consentano l'apertura degli impianti al pubblico ai sensi del comma 9, lettera oo), gli impianti sciistici restano chiusi, salvo la necessità di permettere l'allenamento ad atleti di interesse nazionale individuati con nuovo provvedimento del CONI o del CIP o l'allenamento di atleti di interesse nazionale individuati dalla FISI secondo protocolli in precedenza emanati, fermo (chiaramente e salvo diverse precisazioni) restando i divieti di spostamento previsti dagli articoli 2 e 3 (comma 9, lettera oo);

   considerato che:

    in base all'articolo 1, comma 9, lettera oo) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 gli impianti nei comprensori sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali, e possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionistici, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP o dalle rispettive Federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Tuttavia, gli impianti possono essere riaperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle province autonome e validate dal Comitato Tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;

    anche nell'ottica dell'evento olimpico Milano-Cortina 2026, risulta fondamentale un sostegno al comparto sciistico, mentre le restrizioni alla stagione sciistica di prossima apertura sono in contrasto con tale necessità, come pure consentire lo svolgimento della pratica degli sport invernali, che riveste aspetti importanti anche in ambito turistico, economico, sociale e di prevenzione e promozione della salute;

    prevalentemente la pratica dello sci si caratterizza come attività sportiva a carattere individuale;

    la Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 23 novembre 2020, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, lettera oo) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 ha approvato il documento «Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali», che individuano le misure di prevenzione del contagio da SARS-Cov-2 da adottare in sicurezza degli impianti di risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori sciistici nella stagione invernale, trasmesse al CTS per la successiva validazione;

    la Conferenza ha ritenuto importante procedere all'approvazione delle linee guida, al fine da consentire da subito l'organizzazione e la predisposizione delle piste tramite innevamento programmato e delle misure di prevenzione da parte delle imprese interessate in vista di una ripresa progressiva delle attività;

    tali linee guida sono state condivise con tutti gli operatori dei settore e le associazioni di categoria che si sono adoperate, pur nella difficoltà del contesto e degli inevitabili sacrifici economici legati a tali restrizioni, per garantire sicurezza e misure adeguate di prevenzione del contagio, Pag. 145e che in previsione dell'apertura della stagione hanno già cominciato ad attuare quanto necessario;

    destano forte preoccupazioni le notizie apparse sugli organi della stampa ed anche le dichiarazioni rese sui mass media dal Presidente del Consiglio e da esponenti del Governo, che hanno riportato l'intenzione del Governo di prevedere nel prossimo DPCM ulteriori e forti restrizioni per le attività sciistiche ed il prolungamento della chiusura dei comprensori sciistici;

    il perdurare della chiusura degli impianti nei comprensori sciistici comporterebbe gravi ricadute economiche e turistiche e nel comparto occupazionale, non solo per le aziende che gestiscono gli impianti, ma per tutti gli altri soggetti direttamente o indirettamente legati al comparto, come ad esempio i maestri e le scuole di sci, gli hotel, bar, ristoranti e rifugi, gli esercizi di abbigliamento sportivo e di noleggio delle attrezzature, ed in genere di tutto il comparto turistico montano invernale, che in Italia genera un indotto diretto ed indiretto di circa 20 miliardi di euro e riguarda un numero significativo di lavoratori, anche stagionali, a cui vanno sommate inoltre le ricadute prettamente sportive sugli atleti;

    è necessario programmare nel Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 finanziamenti per il settore degli sport sciistici,

impegna il Governo:

   a valutare le proposte delle regioni al fine di consentire l'apertura dell'attività degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto del protocollo approvato nella Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 23 novembre 2020;

   a chiarire in tempi brevissimi la propria posizione ovvero se conferma quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore o la volontà espressa dal Presidente del consiglio e dei Ministri sugli organi di stampa sulla mancata riapertura dei comprensori sciistici anticipando anche il parere del CTS;

   ad indicare, comunicando in anticipo, una data certa, in modo da poter consentire in tempo utile l'organizzazione e lo svolgimento delle operazioni di preparazione delle piste tramite innevamento programmato e delle misure di prevenzione da parte delle imprese interessate, nel caso di una ripresa progressiva delle attività;

   a coordinare, in tempi brevissimi, con gli Stati confinanti con l'Italia l'adozione di una linea comune a livello europeo circa le modalità e la tempistica per una riapertura in totale sicurezza degli impianti sciistici, ed un approccio coordinato sulle misure di circolazione fra gli Stati, ed anche per evitare affollamenti ed assembramenti pericolosi di persone in caso di differenti modalità di riapertura tra gli Stati;

   a prevedere, sia in caso di prolungamento della chiusura dei comprensori sciistici, sia nel caso di una riapertura con forti limitazioni di presenze sugli impianti e sulle piste da sci, adeguate misure di ristoro per le attività direttamente coinvolti.
0/2790-bis/VII/1. Belotti.

Pag. 146

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (C. 2790-bis Governo).

NUOVA FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO BELOTTI

   La VII Commissione,

   premesso che:

    nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 sono previsti fondi per il sostegno del settore sportivo, ivi comprese le società di sport di base;

    tra le categorie di lavoratori sportivi e di società beneficiarie del Fondo per potenziare l'attività sportiva di base sono compresi anche gli sport sciistici;

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 consente lo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria all'aperto, presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, ed anche presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nei rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità alle Linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera f); e vieta lo svolgimento di tutti gli sport di contatto, comprese le gare e le competizioni (articolo 1, comma 9 lettera g), ad eccezione di quanto previsto alla lettera e)) (eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale);

    in merito agli sport invernali, agli sciatori e agli impianti sciistici viene stabilita una norma ad hoc, che si discosta dalla regola generale che riguarda gli impianti sportivi: l'articolo 1, comma 9, lettera oo). Fermo quanto indicato nei paragrafi precedenti in ordine alla possibilità degli atleti di spostarsi, nelle more dell'adozione di linee guida che consentano l'apertura degli impianti al pubblico ai sensi del comma 9, lettera oo)), gli impianti sciistici restano chiusi, salvo la necessità di permettere l'allenamento ad atleti di interesse nazionale individuati con nuovo provvedimento del CONI o del CIP o l'allenamento di atleti di interesse nazionale individuati dalla FISI secondo protocolli in precedenza emanati, fermo (chiaramente e salvo diverse precisazioni) restando i divieti di spostamento previsti dagli articoli 2 e 3 (comma 9, lettera oo));

   considerato che:

    in base all'articolo 1, comma 9, lettera oo) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 gli impianti nei comprensori sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali, e possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionistici, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP o dalle rispettive Federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Tuttavia, gli impianti possono essere riaperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;

    anche nell'ottica dell'evento olimpico Milano-Cortina 2026, risulta fondamentale un sostegno al comparto sciistico, che riveste aspetti importanti anche in ambito turistico, economico, sociale e di prevenzione e promozione della salute;

    prevalentemente la pratica dello sci si caratterizza come attività sportiva a carattere individuale;

    la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, lettera oo) Pag. 147del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 ha approvato il documento «Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali», che individuano le misure di prevenzione del contagio da SARS-Cov-2 da adottare in sicurezza degli impianti di risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori sciistici nella stagione invernale, trasmesse al CTS per la successiva validazione;

    la Conferenza ha ritenuto importante procedere all'approvazione delle linee guida, al fine da consentire da subito l'organizzazione e la predisposizione delle piste tramite innevamento programmato e delle misure di prevenzione da parte delle imprese interessate in vista di una ripresa progressiva delle attività;

    tali linee guida sono state condivise con tutti gli operatori del settore e le associazioni di categoria che si sono adoperate, pur nella difficoltà del contesto e degli inevitabili sacrifici economici legati a tali restrizioni, per garantire sicurezza e misure adeguate di prevenzione del contagio, e che in previsione dell'apertura della stagione hanno già cominciato ad attuare quanto necessario;

    il perdurare della chiusura degli impianti nei comprensori sciistici comporterebbe gravi ricadute economiche e turistiche e nel comparto occupazionale, non solo per le aziende che gestiscono gli impianti, ma per tutti gli altri soggetti direttamente o indirettamente legati al comparto, come ad esempio i maestri e le scuole di sci, gli hotel, bar, ristoranti e rifugi, gli esercizi di abbigliamento sportivo e di noleggio delle attrezzature, ed in genere di tutto il comparto turistico montano invernale, che in Italia genera un indotto diretto ed indiretto di circa 20 miliardi di euro e riguarda un numero significativo di lavoratori, anche stagionali, a cui vanno sommate inoltre le ricadute prettamente sportive sugli atleti;

    è necessario programmare nel Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 finanziamenti per il settore degli sport sciistici,

impegna il Governo:

   1) a valutare le proposte delle regioni al fine di consentire l'apertura dell'attività degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto del protocollo approvato nella Conferenza delle regioni e province autonome del 23 novembre 2020, tenendo conto dell'evoluzione della pandemia e delle relative indicazioni del CTS;

   2) a chiarire in tempi brevissimi la propria posizione ovvero se conferma quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore o la volontà espressa dal Presidente del consiglio e dei Ministri sugli organi di stampa sulla mancata riapertura dei comprensori sciistici anticipando anche il parere del CTS;

   3) ad indicare, comunicando in anticipo, una data certa, in modo da poter consentire in tempo utile l'organizzazione e lo svolgimento delle operazioni di preparazione delle piste tramite innevamento programmato e delle misure di prevenzione da parte delle imprese interessate, nel caso di una ripresa progressiva delle attività;

   4) a coordinare, in tempi brevissimi, con gli Stati confinanti con l'Italia l'adozione di una linea comune a livello europeo circa le modalità e la tempistica per una riapertura in totale sicurezza degli impianti sciistici, ed un approccio coordinato sulle misure di circolazione fra gli Stati, ed anche per evitare affollamenti ed assembramenti pericolosi di persone in caso di differenti modalità di riapertura tra gli Stati;

   5) a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e previa valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sia in caso di prolungamento della chiusura dei comprensori sciistici, sia nel caso di una riapertura con forti limitazioni di presenze sugli impianti e sulle piste da sci, adeguate misure di ristoro per le attività direttamente ed indirettamente coinvolti.
0/2790-bis/VII/1. (Nuova formulazione) Belotti, Mollicone, Casciello.

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ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (C. 2790-bis Governo).

ORDINE DEL GIORNO APPROVATO

   La VII Commissione,

   premesso che:

    nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 sono previsti fondi per il sostegno del settore sportivo, ivi comprese le società di sport di base;

    tra le categorie di lavoratori sportivi e di società beneficiarie del Fondo per potenziare l'attività sportiva di base sono compresi anche gli sport sciistici;

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 consente lo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria all'aperto, presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, ed anche presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nei rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità alle Linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera f); e vieta lo svolgimento di tutti gli sport di contatto, comprese le gare e le competizioni (articolo 1, comma 9 lettera g), ad eccezione di quanto previsto alla lettera e)) (eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale);

    in merito agli sport invernali, agli sciatori e agli impianti sciistici viene stabilita una norma ad hoc, che si discosta dalla regola generale che riguarda gli impianti sportivi: l'articolo 1, comma 9, lettera oo). Fermo quanto indicato nei paragrafi precedenti in ordine alla possibilità degli atleti di spostarsi, nelle more dell'adozione di linee guida che consentano l'apertura degli impianti al pubblico ai sensi del comma 9, lettera oo)), gli impianti sciistici restano chiusi, salvo la necessità di permettere l'allenamento ad atleti di interesse nazionale individuati con nuovo provvedimento del CONI o del CIP o l'allenamento di atleti di interesse nazionale individuati dalla FISI secondo protocolli in precedenza emanati, fermo (chiaramente e salvo diverse precisazioni) restando i divieti di spostamento previsti dagli articoli 2 e 3 (comma 9, lettera oo));

   considerato che:

    in base all'articolo 1, comma 9, lettera oo) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 gli impianti nei comprensori sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali, e possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionistici, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP o dalle rispettive Federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Tuttavia, gli impianti possono essere riaperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;

    anche nell'ottica dell'evento olimpico Milano-Cortina 2026, risulta fondamentale un sostegno al comparto sciistico, che riveste aspetti importanti anche in ambito turistico, economico, sociale e di prevenzione e promozione della salute;

    prevalentemente la pratica dello sci si caratterizza come attività sportiva a carattere individuale;

    la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in attuazione di quanto Pag. 149previsto dall'articolo 1, comma 9, lettera oo) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 ha approvato il documento «Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali», che individuano le misure di prevenzione del contagio da SARS-Cov-2 da adottare in sicurezza degli impianti di risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori sciistici nella stagione invernale, trasmesse al CTS per la successiva validazione;

    la Conferenza ha ritenuto importante procedere all'approvazione delle linee guida, al fine da consentire da subito l'organizzazione e la predisposizione delle piste tramite innevamento programmato e delle misure di prevenzione da parte delle imprese interessate in vista di una ripresa progressiva delle attività;

    tali linee guida sono state condivise con tutti gli operatori del settore e le associazioni di categoria che si sono adoperate, pur nella difficoltà del contesto e degli inevitabili sacrifici economici legati a tali restrizioni, per garantire sicurezza e misure adeguate di prevenzione del contagio, e che in previsione dell'apertura della stagione hanno già cominciato ad attuare quanto necessario;

    il perdurare della chiusura degli impianti nei comprensori sciistici comporterebbe gravi ricadute economiche e turistiche e nel comparto occupazionale, non solo per le aziende che gestiscono gli impianti, ma per tutti gli altri soggetti direttamente o indirettamente legati al comparto, come ad esempio i maestri e le scuole di sci, gli hotel, bar, ristoranti e rifugi, gli esercizi di abbigliamento sportivo e di noleggio delle attrezzature, ed in genere di tutto il comparto turistico montano invernale, che in Italia genera un indotto diretto ed indiretto di circa 20 miliardi di euro e riguarda un numero significativo di lavoratori, anche stagionali, a cui vanno sommate inoltre le ricadute prettamente sportive sugli atleti;

    è necessario programmare nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 finanziamenti per il settore degli sport sciistici,

impegna il Governo:

   1) a valutare le proposte delle regioni al fine di consentire l'apertura dell'attività degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto del protocollo approvato nella Conferenza delle regioni e province autonome del 23 novembre 2020, tenendo conto dell'evoluzione della pandemia e delle relative indicazioni del CTS;

   2) a coordinare, in tempi brevissimi, con gli Stati confinanti con l'Italia l'adozione di una linea comune a livello europeo circa le modalità e la tempistica per una riapertura in totale sicurezza degli impianti sciistici, ed un approccio coordinato sulle misure di circolazione fra gli Stati, ed anche per evitare affollamenti ed assembramenti pericolosi di persone in caso di differenti modalità di riapertura tra gli Stati;

   3) a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e previa valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sia in caso di prolungamento della chiusura dei comprensori sciistici, sia nel caso di riapertura con forti limitazioni di presenze sugli impianti e sulle piste da sci, adeguate misure di ristoro per le attività direttamente ed indirettamente coinvolti.
0/2790-bis/VII/1. (Nuova formulazione) Belotti, Mollicone, Casciello.

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ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (C. 2790-bis Governo).

RELAZIONE APPROVATA

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2790-bis Governo, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio è stato trasmesso al Parlamento con ritardo rispetto ai termini previsti, costringendo la Camera dei deputati a comprimere fortemente i tempi per l'esame;

    il disegno di legge di bilancio interviene dopo ben cinque decreti-legge, che si sono succeduti da marzo 2020 ad oggi, per affrontare la grave emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, per tracciare un percorso per la messa in sicurezza e per sostenere l'economia del Paese in grave sofferenza;

    la Commissione ha condiviso più emendamenti e un ordine del giorno: a sostegno del settore culturale, una proposta che mira ad incrementare lo stanziamento del bonus cultura-18App; per il settore dell'istruzione, una proposta sul dimensionamento scolastico e la riduzione del numero degli alunni; per il settore dell'università, una proposta per incrementare i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione sul sostegno; una ulteriore proposta interviene, nel settore dell'editoria, a sostegno delle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili; per il settore dello sport, infine, un ordine del giorno sulle attività sciistiche;

   ritenuto che:

    la manovra agisce, oltre che sul piano della produttività, della formazione, della sostenibilità e della solidarietà, attraverso misure per la tutela delle fasce più deboli della popolazione e la lotta contro la povertà educativa;

    importanti misure sono specificamente adottate per la promozione del patrimonio culturale del Paese, che viene tutelato e valorizzato come motore di sviluppo,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

Pag. 151

ALLEGATO 5

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (C. 2790-bis Governo).

RELAZIONE DI MINORANZA DEI DEPUTATI MOLLICONE E FRASSINETTI

  La VII Commissione,

   premesso che:

    il provvedimento in esame non presenta sufficienti misure a sostegno del settore culturale, così gravemente colpito dalla crisi;

    dove presenta misure rivolte alla cultura – vedasi, ad esempio l'articolo 18, recante l'istituzione del «Fondo per le piccole e medie imprese creative» – la dotazione finanziaria risulta esigua (pari a soli 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022), se si considera, soprattutto, che il fondo è destinato a sostenere – anche mediante contributi – le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative in più campi;

    inoltre, non è mai intervenuto il decreto interministeriale (MIBACT-MISE, previa intesa in Conferenza Stato-regioni e parere parlamentare), che avrebbe dovuto essere adottato per la definizione della procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi;

    il provvedimento è inoltre privo di disposizioni a favore dei lavoratori dello spettacolo, che stanno vivendo un momento di estrema difficoltà economica e sociale, maggiormente gravosa rispetto alle altre categorie di lavoratori. A tal fine, sarebbe auspicabile l'istituzione di un registro di tutte le categorie dei lavoratori dello spettacolo, nonché delle imprese di produzione;

    mancano misure per il sostegno della fase di transizione della crisi per le strutture soprattutto operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, come ad esempio la possibilità di prorogare gli effetti dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, in modo che conservino la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, assicurando comunque l'assolvimento degli obblighi dei versamenti contributivi e previdenziali; la riduzione al 50 per cento della seconda rata del versamento IMU nel caso in cui i proprietari dei teatri non siano anche gestori delle attività teatrali ivi esercitate – fattispecie che caratterizza la maggior parte delle strutture teatrali nazionali, – eventualmente anche portandola a detrazione della prima rata 2021;

    mancano misure che possano effettivamente sostenere la domanda e l'offerta di spettacolo dal vivo, volte ad introdurre strumenti di deduzione parziale o totale dal reddito per gli acquisti di biglietti o abbonamenti per lo spettacolo dal vivo oppure ancora sgravio di costi fissi aggiuntivi;

    sarebbe auspicabile la previsione di uno strumento di supporto, anche per il solo 2021, quale un fondo finalizzato alla erogazione di contributi pubblici per il sostegno alle imprese di produzione teatrale, nonché alla diffusione e promozione degli spettacoli – prodotte dalle stesse – nei teatri privati non beneficiari di fondi FUS;

    sarebbe opportuno prevedere misure per favorire la capitalizzazione anche delle piccole e delle micro imprese culturali costituite in forma societaria, troppo spesso sotto-patrimonializzate tanto più in questo momento di grave tensione economica e Pag. 152finanziaria, nonché di mettere le stesse imprese nelle condizioni di accedere più agevolmente al credito;

    è auspicabile la riforma del fallimentare Fondo unico per lo spettacolo e la sua trasformazione in Fondo per le arti nazionali, per riunire in un unico perimetro il sistema di finanziamento pubblico della cultura e dello spettacolo;

    l'emergenza sanitaria ha messo in luce l'arretratezza della struttura del MiBACT, che non ha ancora una Direzione per la musica, laddove la musica è un comparto diverso dallo spettacolo dal vivo e da quel mondo FUS che non appartiene alla musica, interessata da uno sviluppo industriale, come il cinema;

    nel provvedimento in esame sono previsti interventi per l'editoria pari a 100 milioni di euro, assolutamente insufficienti per il quadro di grave crisi del settore, in cui si è inserita l'emergenza sanitaria;

    il settore, infatti, ha già perso 450 milioni fra pubblicità e copie a causa della pandemia e si stima che ne perderà altri 250 fino alla fine del 2020;

    i giornalisti in cassa integrazione COVID sono circa 1500 e praticamente tutte le aziende hanno in corso piani con ammortizzatori sociali con riduzione dei costi di lavoro dal 20 al 40 per cento. In pratica al termine della cassa integrazione e degli ammortizzatori, si stima che il 40 per cento del costo del lavoro dovrà essere ridimensionato;

    la riduzione della vendita delle copie si stima sarà, nel corso del 2020, di circa il 10-12 per cento e per la pubblicità si stima un meno 18 per cento;

    queste misure, anche qualora fossero approvate definitivamente, sono insufficienti;

    sono necessari e urgenti interventi a sostegno della stampa e del pluralismo dei media, quali il rifinanziamento del credito d'imposta sulla carta e del regime di forfettizzazione delle rese e l'introduzione di nuove misure quali la sterilizzazione per due anni del quinquennio mobile per stati di crisi di imprese che nel semestre gennaio-giugno 2020 hanno avuto riduzione del fatturato del 10 per cento rispetto allo stesso semestre del 2019, la sterilizzazione dell'obbligo di assunzione per aziende che nel semestre gennaio – giugno 2020 hanno subito riduzione del fatturato del 10% rispetto allo stesso semestre del 2019. Il finanziamento dell'evoluzione digitale per il prossimo quinquennio con contributi a fondo perduto, la fiscalizzazione dei contributi previdenziali dei giornalisti per 24 mesi e incentivi per acquisto abbonamenti;

    per quanto riguarda il diritto allo studio su scuola e l'università le risorse, seppur stanziate, non risultano sufficienti ad affrontare questo periodo di crisi pandemica che ha acuito le differenze sociali tra gli studenti. Non si ravvisano inoltre misure a favore delle scuole paritarie che fanno parte del sistema educativo pubblico integrato;

    inoltre non sono stati previsti fondi specifici per l'eliminazione delle «classi pollaio» così come annunciato, ne tantomeno si sono stanziate risorse per la stabilizzazione dei precari e l'aumento degli organici;

    stupisce poi, nel campo della ricerca, l'assenza di progetti concreti anche alla luce delle gravi problematiche che stiamo vivendo. Ma solo il finanziamento di cospicue risorse per la «fondazione per il futuro delle città» «con lo scopo di promuovere il progresso della ricerca basata su soluzioni prevalentemente vegetali...» che non sembra essere una priorità è che stride con le attuali necessità della ricerca,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO