CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 novembre 2020
481.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
Pag. 73

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 149.

  Al comma 2, dopo le parole e di cablaggio interno è aggiunto il seguente periodo: delle Scuole militari Nunziatella di Napoli, Teulié di Milano, Douhet di Firenze, Morosini di Venezia e.

   Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
2790-bis/IV/149. 1. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.

  Al comma 2, dopo le parole e di cablaggio interno è aggiunto il seguente periodo: dell'Accademia militare di Modena, dell'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo e di Roma-Castelporziano, dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, dell'Accademia Navale di Livorno e della Scuola di applicazione dell'Esercito di Torino e.

   Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
2790-bis/IV/149. 2. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.

ART. 159.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

   Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità degli Arsenali militari, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nelle sedi designate di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 100 unità di personale non dirigenziale con profilo di assistente amministrativo mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 3.328.320 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
2790-bis/IV/159. 1. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

   Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità del Polo Mantenimento Armamento Leggero di Terni, è autorizzato ad assumere un contingente complessivo di 10 unità, mediante corso concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

   Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 150.000 per l'anno 2021, a euro 215.000 per l'anno 2022 e a euro 290.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, Pag. 74 per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
2790-bis/IV/159. 2. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Caparvi, Marchetti.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

   Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità del del Genio campale dell'Aeronautica militare, è autorizzato a assumere un contingente complessivo di 20 unità, mediante corso concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

   Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per l'anno 2021, a euro 500.000 per l'anno 2022 e a euro 600.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
2790-bis/IV/159. 3. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

   Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità dell'Arsenale militare di La Spezia e degli enti e centri tecnici dell'area spezzina, incluso il Centro Interforze di Munizionamento Avanzato di Aulla, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 263 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

   Il contingente di personale di cui al periodo precedente è così ripartito:

   a) 90 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;

   b) 90 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022;

   c) 83 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2023.

   Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 2.995.488 per l'anno 2021, a euro 5.990.976 per l'anno 2022, a euro 8.753.481,6 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
2790-bis/IV/159. 4. Ferrari, Viviani, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Di Muro, Foscolo, Rixi.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

   Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità, sviluppo e dell'occupazione della Stazione Navale di Brindisi, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 94 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

   Il contingente di personale di cui al periodo precedente è così ripartito:

   a) 34 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;

   b) 30 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022;

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   c) 30 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2023.

   Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 1.131.628,8 per l'anno 2021, a euro 2.130.124,8 per l'anno 2022, a euro 3.128.620,8 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
2790-bis/IV/159. 5. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Sasso, Tateo.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

   Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità dell'Arsenale militare marittimo di Augusta, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 119 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

   Il contingente di personale di cui al periodo precedente è così ripartito:

   a) 40 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;

   b) 40 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022;

   c) 39 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2023.

   Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 1.331.328 per l'anno 2021, a euro 2.662.656 per l'anno 2022, a euro 3.960.700,8 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
2790-bis/IV/159. 6. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Minardo, Alessandro Pagano.

ART. 167.

  Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Indennità supplementare per le truppe da sbarco, per unità anfibie, incursori subacquei, «acquisitori obiettivi» e «Ranger» delle Forze armate)

  1. Per il personale dell'Esercito «acquisitore obiettivi» e «ranger» in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base a decorrere dal 1° gennaio 2021. Al medesimo personale dell'Esercito «acquisitore obiettivi» e «ranger» in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali è altresì corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze speciali prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4.150.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
2790-bis/IV/167. 01. Pretto, Ferrari, Boniardi, Gobbato, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Comencini, Turri.

Pag. 76

  Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei)

  1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
  «A decorrere dal 1° gennaio 2021, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma, percepita dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Il personale di cui al quarto comma percettore dell'indennità per brevetto di incursore, di subacqueo o di aerosoccoritore, quando cessa di percepire l'indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari a un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360»
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
2790-bis/IV/167. 02. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Comencini, Turri.

  Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

Art. 167 bis.
(Modifica all'articolo 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86. Indennità di trasferimento)

  All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1, è così modificato: le parole «per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi» sono sostituite da «per un periodo di ventiquattro mesi»,

   b) il comma 3, è così modificato: le parole «del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi» sono sostituite da: «del canone mensile di locazione corrisposto per l'alloggio privato autonomamente reperito, fino ad un importo massimo di euro 750,00 mensili per un periodo non superiore a quarantotto mesi».

   c) è aggiunto, in fondo all'articolo 1, il comma quattro così formulato:

  «In alternativa al trattamento di cui al comma 1 e con i limiti del rimborso di cui al comma 3, il personale può sempre optare, entro dodici mesi dalla data di trasferimento, per il rimborso delle rate del mutuo per acquisto di prima casa da adibire ad abitazione principale nello stesso comune della sede di servizio, ovvero entro un raggio di 90 km. Il rimborso delle rate del mutuo si interrompe al quarantottesimo mese dall'attribuzione del trattamento di trasferimento».

   Agli oneri derivanti dall'attuazione del seguente comma, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 68.
2790-bis/IV/167. 03. Galantino, Deidda, Ferro.

ART. 177.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 1, dell'articolo 119 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, Pag. 77convertito con modificazioni nella legge del 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) interventi di cui alle lettere a), b), e c) da eseguirsi su immobili di privati concessi in locazione al Ministero della Difesa o Ministero dell'Interno.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'art. 68 del presente Disegno di Legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

   2021:

   CP: – 500.000.000;

   CS: – 500.000.000.

   2022:

   CP: – 500.000.000;

   CS: – 500.000.000.

   2023:

   CP: – 500.000.000;

   CS: – 500.000.000.
2790-bis/IV/177. 1. Deidda, Galantino, Ferro.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis) Agli articoli 2196-bis, comma 1; 2197, commi 1; 2-ter, 2197-bis, comma 1; 2204, comma 1; 2207, comma 1; 2208, comma 1; 2209-ter, comma 1; 2209-quater, comma 1; 2209-septies, comma 1; 2214-bis, comma 4; 2221-bis, comma 1; 2224, comma 1, lettera a); 2229, commi 1 e 6; 2233-bis, comma 1; 2236-bis, comma 1-quater; 2238-ter, comma 1; 2259-quater, comma 1; 2259-quinquies, comma 1; e 2259-sexies, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, approvato col decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: «2024», è sostituita dalla seguente: «2034».

  3-ter) Agli articoli 2206-bis, comma 1, lettera c); 2224, comma 1, lettera b); e 2259-ter, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, approvato col decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: «2025», è sostituita dalla seguente: «2035».

   Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'art. 68 del presente Disegno di Legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

   2021:

   CP: – 100.000.000;

   CS: – 100.000.000.

   2022:

   CP: – 100.000.000;

   CS: – 100.000.000.

   2023:

   CP: – 100.000.000;

Pag. 78

   CS: – 100.000.000.
2790-bis/IV/177. 2. Deidda, Galantino, Ferro.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis) Al comma 1 dell'articolo 1084 bis del Decreto Legislativo n. 66/2010, come introdotto dal D. Lgs 27 dicembre 2019, n.173, dopo le parole «ai militari in servizio permanente» eliminare le seguenti parole «che nell'ultimo quinquennio abbiano prestato servizio senza demerito».

  3-ter) Al comma 2 dell'articolo 1084 bis del Decreto Legislativo n. 66/2010, come introdotto dal D. Lgs 27 dicembre 2019, n.173, dopo le parole «di cui al comma 1», sono inserite le seguenti parole «soggiace alla medesima normativa vigente per le promozioni ad anzianità del servizio permanente effettivo ed....».
2790-bis/IV/177. 3. Deidda, Ferro, Galantino.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis) A decorrere dal 1 gennaio 2021, coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come carabinieri ausiliari sono autorizzati all'accesso immediato al programma S.I.L.D. (sistema informativo lavoro difesa).
2790-bis/IV/177. 4. Deidda, Galantino, Ferro.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis) Gli appartenenti delle Forze Armate, ammessi ai benefici di cui alla legge n. 104 del 1992 e legge n. 267 del 2000, decorsi quindici anni nel reparto di provvisoria assegnazione in applicazione dei medesimi benefici, potranno essere definitivamente assegnati al predetto reparto provvisorio con il mero assenso del proprio comandante di reparto ovvero con provvedimento espresso dello Stato Maggiore, reso con espresso riferimento al comportamento dell'interessato negli anni di permanenza nel citato reparto di provvisoria assegnazione.
2790-bis/IV/177. 5. Deidda, Ferro, Galantino.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis) Per il triennio 2020-2022 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale relativa al rinnovo della parte economica del contratto nazionale di lavoro del personale delle Forze armate e di Polizia ad ordinamento militare sono aumentati di 500 milioni.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'art. 68 del presente Disegno di Legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

  2020:

   CP: – 500.000.000;

   CS: – 500.000.000.

  2021:

   CP: – 500.000.000;

   CS: – 500.000.000.

Pag. 79

  2022:

   CP: – 500.000.000;

   CS: – 500.000.000.
2790-bis/IV/177. 6. Deidda, Galantino, Ferro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis) Le risorse per il pagamento dei contributi previsti dall'articolo 330 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono aumentate di 30 milioni.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'art. 68 del presente Disegno di Legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

  2020:

   CP: – 30.000.000;

   CS: – 30.000.000.

  2021:

   CP: – 30.000.000;

   CS: – 30.000.000.

  2022:

   CP: – 30.000.000;

   CS: – 30.000.000.
2790-bis/IV/177. 7. Deidda, Galantino, Ferro.

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

  1. Al fine di consentire al Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori «Teseo Tesei» – COMSUBIN di continuare a perfezionare la propria preparazione specialistico-operativa, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 nell'anno 2021, da destinare ad interventi di adeguamento e messa in sicurezza del comprensorio del Varignano, sito in località Le Grazie.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 5.000.000 nell'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
2790-bis/IV/177. 01. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Di Muro, Foscolo, Viviani, Rixi.

ART. 180.

  Apportare le seguenti modifiche:

  1. Al comma 2, le parole euro 164.208.250, sono sostituite dalle seguenti: euro 206.239.933 e le parole euro 139.050.547 sono sostituite dalle seguenti: euro 174.476.507.

  Conseguentemente le parole euro 166.678.933, sono sostituite dalle seguenti: euro 208.710.616 e le parole euro 141.521.230 sono sostituite dalle seguenti: euro 176.947.190.

  Al comma 4, le parole euro 549.650, sono sostituite dalle seguenti: euro 961.887,38.

  Conseguentemente le parole euro 2.494.486, sono sostituite dalle seguenti: euro 2.906.723,38.

  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a euro 42.443.920,38 per l'anno 2021 e pari a euro 35.425.960 per l'anno 2022, si provvede con la corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui al Pag. 80decreto legge n. 416 del 1989, art. 1-sexies, c. 1 «Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati».
2790-bis/IV/180. 1. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale delle forze armate impiegato nell'Operazione Strade Sicure per un periodo minimo di 60 giorni nello svolgimento dei compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è erogata un'indennità aggiuntiva pari a 1.000 euro per ogni 180 giorni di servizio. Agli oneri derivanti dall'attuazione del seguente comma, pari a 15,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 68.
2790-bis/IV/180. 2. Galantino, Deidda, Ferro.

ART. 222.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis) La consistenza organica del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'art. 798, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come individuata dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 gennaio 2013, è aumentata di 30.000 unità.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'art. 68 del presente Disegno di Legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

   2021:

   CP: – 300.000.000;

   CS: – 300.000.000.

   2022:

   CP: – 300.000.000;

   CS: – 300.000.000.

   2023:

   CP: – 300.000.000;

   CS: – 300.000.000.
2790-bis/IV/222. 1. Deidda, Ferro, Galantino.

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ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La IV Commissione (Difesa),

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e di bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo);

   rilevato che:

   l'articolo 135, al fine di potenziare le misure di tutela ambientale, autorizza, al comma 7, la spesa di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, per le attività di vigilanza e controllo dell'ambiente marino e costiero svolte dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, tra cui rientrano anche le funzioni esercitate ai sensi del comma 2, dell'articolo 135 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);

   l'articolo 160, ai commi 7 e 8, autorizza l'Arma dei Carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, in deroga al contingente previsto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nel numero massimo di 19 unità per l'anno 2021 e di 38 unità per l'anno 2022, per una spesa complessiva, rispettivamente, di 585.000 euro nel 2021, e di 1.770.000 euro nel 2022;

   l'articolo 166 prevede l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, per il periodo dal 2021 al 2025, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché di garantire l'efficienza degli istituti penitenziari, stabilendo in 700 unità l'aliquota per l'Arma dei Carabinieri di cui 200 unità nel 2023, 250 nel 2024, ed altre 250 nel 2025;

   l'articolo 167 istituisce, a decorrere dal 2021, un fondo – con una dotazione annua di 50 milioni di euro – per la retribuzione dei servizi esterni, ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19;

   l'articolo 177 reca, al comma 1, una novella all'articolo 615 del codice dell'ordinamento militare, relativo al Fondo per le esigenze di difesa nazionale, adeguando il meccanismo di finanziamento di tale fondo alla riforma della legge di contabilità e finanza pubblica; al comma 2, attribuisce al Capo di Stato Maggiore della Difesa, a decorrere dall'anno 2022, la gestione amministrativa delle risorse di funzionamento degli enti della difesa a carattere interforze; infine, al comma 3 novella l'articolo 4 della legge di revisione dello strumento militare (legge n. 244, del 31 dicembre 2012), con l'obiettivo di migliorare il processo di reiscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, dei risparmi derivanti dall'attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria previste dalla legge stessa;

   l'articolo 180, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di controllo del territorio, nell'ambito del dispositivo «Strade sicure», dispone la proroga di un contingente di personale delle Forze armate pari a 7.050 unità, fino al 30 giugno 2021, a 6.000 unità, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2022, e di 5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Inoltre, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, Pag. 82 da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, viene prevista anche l'ulteriore proroga, fino al 31 gennaio del 2021, del contingente di 753 di unità di personale militare facente parte del dispositivo «Strade sicure», da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2020, dal decreto-legge n. 125 del 2020;

   sottolineate le particolari esigenze di reclutamento registrate anche dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, funzionalmente facente capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma strutturalmente inquadrata nell'ambito della Marina militare;

   valutata l'opportunità di allocare nello stato di previsione del Ministero della Difesa le risorse necessarie per sopperire alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per l'efficienza delle Forze armate;

   considerato particolarmente rilevante il reperimento e l'impiego di maggiori risorse da destinare alla manutenzione degli immobili della Difesa non in alienazione e al recupero degli alloggi di servizio non allocati;

   rilevata la necessità di tutelare gli utenti che occupano alloggi oltre i termini di concessione previsti e per i quali sussistano ancora le condizioni di necessità;

   considerata l'opportunità di allocare le risorse necessarie per il potenziamento dei servizi, dei mezzi e delle attrezzature delle strutture sanitarie militari, anche attraverso la realizzazione di moduli medico-sanitario e poli funzionali;

   considerata la necessità di una maggiore tutela del personale militare attraverso l'allocazione di maggiori risorse per il potenziamento delle strutture di sostegno e di assistenza psicologica;

   considerato opportuno garantire maggiori risorse per le attività addestrative e per le infrastrutture ad esse necessarie, svolte dalle Forze speciali o da altra Forza armata che operi per le medesime, assicurando, al contempo, alle medesime Forze un aumento dell'indennità supplementare;

   ritenuto strategico potenziare lo strumento militare della Difesa contro le minacce CBNR;

   ritenuto necessario il rifinanziamento sia del Fondo di bonifica poligoni militari che del Fondo per la sicurezza cibernetica e la resilienza nazionale;

   rilevato necessario aumentare il monte ore straordinari per il personale militare in servizio nell'ambito del dispositivo «Strade sicure»;

   considerato rilevante – stante l'emergenza sanitario in corso – procedere alla stabilizzazione del personale civile della Difesa a tempo determinato;

   ritenuto importante valorizzare l'attività di controllo delle navi da guerra nell'ambito delle misure di tutela ambientale, prevedendo che i Comandanti delle stesse navi – compatibilmente con i preminenti compiti militari e al di fuori delle acque territoriali e dell'area di mare internazionalmente definita come zona contigua – siano inclusi fra i soggetti accertatori delle infrazioni in materia di pesca;

   esaminati gli emendamenti presentati,

   preso atto che non sono stati presentati ordini del giorno,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:

   al fine di mantenere la capacità operativa delle strutture militari e considerata la rilevante carenza di organico riscontrata sia disposta l'autorizzazione al Ministro della difesa ad assumere, a tempo indeterminato, personale civile non dirigenziale con profilo tecnico destinato agli Arsenali, alle basi navali, ai Poli, agli stabilimenti di lavoro e ai centri tecnici insistenti sul territorio nazionale;

   venga promossa la modifica dell'articolo 2259-ter, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Pag. 83Codice dell'ordinamento militare, affinché sia aumentata fino al 70% la percentuale della quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall' articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, da destinare ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile del Ministero della difesa.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03599 Deidda: Sul sostegno economico al Comando raggruppamento subacquei e incorsori (Comsubin).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori (COMSUBIN) rappresenta l'eccellenza nazionale nel campo delle Operazioni Speciali con il Gruppo Operativo Incursori (GOI) e nel campo delle operazioni subacquee convenzionali a quote profonde, con il Gruppo Operativo Subacquei (GOS).
  Nell'ampio contesto dello Strumento Militare Nazionale il Comando in argomento, con il suo complesso di uomini, mezzi, equipaggiamenti, materiali, procedure ed esperienza, è stato sempre considerato un patrimonio strategico per la componente operativa della Marina Militare, da anni impegnato in missioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nei principali teatri operativi ed aree di crisi.
  Tale assunto è stato corroborato, tra il 2013 e il 2019, dalle risorse investite nel settore, per l'efficienza, il rinnovamento e l'ammodernamento dei mezzi e dei sistemi del COMSUBIN, nonostante, le note difficoltà connesse al generale quadro finanziario con investimenti nell'ordine di 10M di euro annui che ha permesso di preservare le capacità operative del raggruppamento attraverso l'acquisizione di unità Navali Polifunzionali ad Altissima velocità (UNPAV), già consegnate alla Marina Militare, e un'Unità navale di maggiore appoggio alle operazioni speciali e di supporto alle operazioni subacquee e di soccorso a sommergibili sinistrati (SDO/SURS), di prossima consegna alla Marina Militare.
  Relativamente alla programmazione 2020-2026 il Comando de quo è destinatario di risorse tratte dai capitoli di investimento a fabbisogno dello stato di previsione della spesa della Difesa pari a 30M di euro e, in aggiunta, sono allo studio le modalità di implementazione di importanti progettualità destinate prioritariamente al rinnovamento delle capacità del GOS per interventi a quote profonde e per la bonifica di ordigni esplosivi, nonché, per la realizzazione dell'Area Addestrativa Galleggiante, unica nel suo genere, che riproduce gli ambienti di unità mercantili e di piattaforma off-shore e che consenta la condotta di profili esercitativi complessi subacquei e di assalto navale con l'impiego di munizionamento reale.
  Al riguardo, il progetto di realizzazione dell'Unità navale UBoS per le bonifiche subacquee allo stato attuale risulta finanziato ma non ancora avviato.
  Con riferimento alle dotazioni finanziarie per il funzionamento corrente, il Comando è destinatario di circa 4,1 milioni di euro annui.
  Inoltre, per la manutenzione e bonifica delle infrastrutture che insistono sul sedime della base di Varignano (SP) dal 2015 ad oggi sono stati stanziati 2 milioni di euro per il soddisfacimento delle esigenze infrastrutturali a cui va aggiunto il finanziamento stanziato (1.000.000 di euro) per l'ammodernamento della camera iperbarica sita presso il COMSUBIN, previsto con la Legge di Stabilità 2016 (n. 208 del 2015, art. 1 comma 491).
  Infine, in subordine all'auspicabile evoluzione in senso incrementale degli stanziamenti a cui la Difesa sarà in condizione di accedere, sono previste pianificazioni di lungo termine dell'investimento rivolte a progettualità già consolidate, nel periodo 2020-2034.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-04704 Pretto: Sul trasferimento in altra sede del monumento ai caduti di Lissa situato nell'Accademia navale di Livorno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito al quesito posto dall'Onorevole interrogante, va osservato che il monumento celebrativo della battaglia di Lissa è sito all'interno dell'Accademia Navale di Livorno da oramai un secolo e, pertanto, esso può a buon diritto considerarsi parte integrante dell'istituto e del suo patrimonio storico.
  A tale considerazione si aggiunge il valore simbolico e ideale dell'opera che, nel ricordare la vittoria italiana nella Grande Guerra, perpetua altresì, nel principale Istituto di formazione della Marina Militare, il ricordo dei Caduti della parte avversaria.
  Inoltre, la collocazione del «Leone di Lissa» a Livorno trova ulteriore motivazione alla luce del fatto che la Marina Militare, durante il conflitto, oltre che nell'Adriatico operò lungo le coste del mar Ligure e del Tirreno, per proteggere i mercantili dagli attacchi avversari e per garantire l'arrivo dei materiali necessari allo sforzo bellico nei porti di destinazione italiani, tra i quali Livorno stesso.
  Ciò premesso a sostegno della intenzione di mantenere l'attuale collocazione del monumento, va senza dubbio osservata la fondatezza delle ricostruzioni dell'Onorevole interrogante, che ricordano opportunamente come la memoria degli eventi di Lissa trovi anche a Venezia degna rappresentazione, sia all'interno di Istituti militari, sia in luoghi aperti al pubblico e intensamente frequentati.
  In particolare, la Scuola Navale Militare «Francesco Morosini» ha da tempo dedicato una propria aula scientifica all'Ammiraglio Luigi Fincati, eroe veneto di Lissa; inoltre, il Museo Storico Navale di Venezia conserva numerosissime testimonianze del periodo storico in questione, tanto della Marina austriaca quanto di quella italiana.
  Non ultimo, sempre a Venezia, in prossimità della Riva dei Giardini, è collocata dal 1929 la «Colonna rostrata della Vittoria», eretta nel porto di Pola nel 1867 in ricordo dello scontro di Lissa, mentre a poche centinaia di metri di distanza, sulla facciata del Museo Storico Navale, campeggiano due ancore già appartenute alle Corazzate austro-ungariche Viribus Unitis e Tegetthoff, perpetuando così, anche nel nome del vincitore, il ricordo della giornata del 20 luglio 1866.