CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 novembre 2020
481.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 35

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 20.

  Sostituirlo con il seguente:

   «Art. 20. (Rifinanziamento di agevolazioni nella forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata e finanziamento di imprese dissequestrate). 1. Al fine di assicurare il sostegno alle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, nonché alle aziende dissequestrate, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'incremento di cui al primo periodo è destinato a un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al citato comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e a un'apposita sezione per l'erogazione di finanziamenti, contributi a fondo perduto, in favore di imprese dissequestrate o dei loro legittimi proprietari».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 480 milioni.
20. 1. Siracusano, Cristina, Pittalis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le assegnazioni dei finanziamenti di cui al comma 1 devono essere proporzionali alla distribuzione territoriale delle imprese.
20. 2. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ulteriormente incrementate, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, del 20 per cento delle somme oggetto di confisca per il medesimo titolo nell'annualità precedente a valere sul Fondo unico della giustizia.
20. 3. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 10 è sostituito dal seguente:

   «10. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del trenta per cento al Ministero, dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del trenta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, nella misura del dieci per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e nella misura del trenta per cento alla regione ove ha sede la persona fisica o giuridica che subisce la confisca con vincolo Pag. 36 di destinazione a sostegno di iniziative di contrasto alla criminalità organizzata».
20. 4. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

   «Art. 20-bis. (Disposizioni in materia di responsabilità degli amministratori e coadiutore dei beni confiscati o sequestrati). 1. Il comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
   “1. L'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi del comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, sono civilmente responsabili per il danno ingiusto cagionato per dolo o colpa nell'attività di gestione compiuta nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro o di confisca”.».
20. 01. Siracusano, Bartolozzi, Cassinelli, Pittalis.

(Inammissibile)

ART. 26.

  Al comma 1, dopo le parole: è autorizzata aggiungere le seguenti: proporzionalmente alla distribuzione territoriale della popolazione carceraria.
26. 1. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

   «Art. 26-bis. — 1. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati determinati da omotransfobia per la prevenzione della recidiva è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209».
26. 01. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

   «Art. 26-bis. — 1. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, all'articolo 16 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, il comma 2 è sostituito con il seguente:
   “2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà”.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 209, aggiungere il seguente:

   “Art. 209-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 26-bis, valutato in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209”.».
26. 02. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

   «Art. 26-bis. – 1. Gli articoli 74 e 77 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono abrogati.
   2. I Consigli di aiuto sociale e i Comitati per l'occupazione degli assistiti dal Consigli di aiuto sociale sono soppressi.
   3. Alle funzioni di cui all'articolo 75, della legge n. 354 del 1975, anche in riferimento a quanto previsto dagli articoli 43, 45 e 46 della medesima legge n. 354 del 1975, nonché al soccorso e assistenza delle Pag. 37vittime del delitto ed alle iniziative per la formazione e l'inserimento lavorativo dei dimessi dal carcere e delle persone in esecuzione penale in misura alternativa alla detenzione, provvede il Centro di servizio sociale per adulti, con la collaborazione degli istituti di prevenzione e pena e degli enti locali territorialmente competenti, nonché di altri enti pubblici o privati qualificati nel campo dell'assistenza e del reinserimento dei soggetti in condizioni di svantaggio sociale.
   4. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono attivati e proseguiti anche nei confronti delle persone in esecuzione della pena in misura alternativa alla detenzione.
   5. Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo si provvede:

   a) con i fondi ordinari di bilancio;

   b) con le assegnazioni della Cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che le effettua, previa valutazione della finalizzazione e della congruità degli interventi, in base a progetti predisposti dai centri di servizio sociale per adulti, anche in collaborazione con gli enti locali territorialmente competenti o con altri Enti pubblici e privati, qualificati nel campo dell'assistenza;

   c) con i proventi delle manifatture carcerarie che annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono riassegnate alla Cassa delle ammende con le modalità».
26. 03. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

(Inammissibile)

ART. 48.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

   «Art. 48-bis (Sospensione dall'albo dell'ordine degli avvocati). – 1. Per tutto il 2021 sono sospese le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».
48. 01. Varchi, Maschio.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

   «Art. 48-bis (Liquidazione crediti gratuito patrocinio). – 1. Lo Stato, entro dieci giorni dalla data di approvazione della presente legge, provvede al saldo di tutti i crediti, già liquidati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, vantati dagli avvocati per l'attività svolta nella qualità di difensore di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile, nonché di tutti i crediti vantati dagli ausiliari del magistrato, come individuati dall'articolo 3, comma 1, lettera n), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse stanziate nel Capitolo 1360 “spese di giustizia” nel Ministero della giustizia».
48. 02. Varchi, Maschio.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

   «Art. 48-bis (Misure di sostegno a favore dell'avvocatura). – 1. Al fine di sostenere l'avvocatura in relazione alle misure di contenimento del COVID-19, che con la parziale sospensione nel corso dell'anno 2020 dell'attività giudiziaria di fatto hanno visto bloccato il flusso economico dei compensi agli stessi dovuti, è stabilito che i compensi spettanti ai difensori ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, devono essere pagati entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura, secondo un rigoroso criterio cronologico. I compensi spettanti ai difensori ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del citato Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i quali è già stata Pag. 38emessa fattura entro il 5 marzo 2020, devono essere versati in favore del professionista entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, fermo restando quanto disposto dall'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) ed al comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i capi degli uffici giudiziari adottano tutti provvedimenti necessari a garantire l'assolvimento delle pratiche disponendo nel caso, l'assegnazione all'ufficio di competenza di ulteriore personale amministrativo, al fine di regolarizzare le pratiche arretrate e correnti.
   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provveda a valere sulle risorse stanziate nel Capitolo 1360 “spese di giustizia” del Ministero della giustizia».
48. 03. Varchi, Maschio.

(Inammissibile)

ART. 159.

  Al comma 2 sostituire le parole da: un contingente di 3.000 unità, fino a: da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. con le seguenti: un contingente di 6.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: 3.000 unità di Area II, posizione economica F1, 2.400 unità di Area II, posizione economica F2, e 600 unità di Area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, quantificati in 250.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.
159. 1. Zanettin, Bartolozzi, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Al reclutamento del personale di Area funzionale terza, fascia economica F1, del personale Area funzionale seconda, fascia economica F3, del personale Area funzionale seconda, fascia economica F2, si provvede comunque prioritariamente mediante lo scorrimento di eventuali graduatorie pendenti e non ancora esaurite.
159. 2. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

ART. 161.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge fino al 31 dicembre 2021. Il contributo si cumula con le indennità percepite dal magistrato onorario ed è dovuto, anche nel periodo di sospensione feriale, indipendentemente dalla percezione o meno di altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo. Il contributo economico di cui al comma 1 è versato, con cadenza mensile, indipendentemente dalle indennità corrisposte per le attività eventualmente svolte.
  4-ter. Gli oneri derivanti dal comma 4-bis, sono quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.
161. 1. Zanettin, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Pag. 39

  Dopo l'articolo 161, inserire il seguente:

Art. 161-bis.
(Disposizioni in materia di esame all'abilitazione della professione forense per l'anno 2020-2021)

  1. Per l'anno 2020-2021, in considerazione delle eccezionali difficoltà organizzative connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di accelerare le procedure per l'abilitazione all'esercizio della professione forense i candidati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono ammessi direttamente a sostenere la sola prova orale.
  2. Le materie e le competenze oggetto di valutazione nelle prove scritte sono valutate nell'ambito e secondo i criteri della prova orale. Fermo quanto previsto per la prova orale, ai fini del positivo superamento dell'esame il candidato dovrà riportare almeno la sufficienza in due delle valutazioni relative alle materie e competenze in questione.
  3. Con proprio decreto il Ministro della giustizia provvede alla adeguata riorganizzazione ed implementazione dei membri delle Commissioni incaricate della valutazione delle prove orali su tutto il territorio nazionale. Al fine di assicurare la terzietà e imparzialità degli organi, il Presidente e due Vice Presidenti sono designati all'interno del Foro competente per la valutazione delle prove scritte, con facoltà di delega e sub-delega.
  4. Per tutto quanto non espressamente derogato dal presente articolo, si applica, in quanto compatibile, la disciplina degli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
  5. In deroga all'articolo 67 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: di 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
161. 01. Sisto, Siracusano, Bartolozzi, Cassinelli, Pittalis.

(Inammissibile)

ART. 163.

  Al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
163. 1. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

ART. 174.

  Al comma 2, dopo le parole: della giustizia aggiungere le seguenti: e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
174. 1. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

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ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 20

  Sostituirlo con il seguente:

   Art. 20. (Rifinanziamento di agevolazioni nella forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata e finanziamento di imprese dissequestrate). 1. Al fine di assicurare il sostegno alle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, nonché alle aziende dissequestrate, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'incremento di cui al primo periodo è destinato a un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al citato comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e a un'apposita sezione per l'erogazione di finanziamenti, contributi a fondo perduto, in favore di imprese dissequestrate o dei loro legittimi proprietari.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 480 milioni.
20. 1. Siracusano, Cristina, Pittalis.

Art. 26.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

«Articolo 26-bis.

   1. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati determinati da orientamento sessuale o identità di genere della vittima per la prevenzione della recidiva è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.»
26. 01. (nuova formulazione) Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

   «Art. 26-bis. – 1. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, all'articolo 16 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 2 è sostituito con il seguente: “2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà”.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 209, aggiungere il seguente:

  “Art. 209-bis. 1. All'onore derivante dall'attuazione dell'articolo 26-bis, valutato in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma Pag. 41200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209”.»
26. 02. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

Art. 159.

  Al comma 2 sostituire le parole da: un contingente di 3.000 unità, fino a: da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. con le seguenti: un contingente di 6.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: 3.000 unità di Area II, posizione economica F1, 2.400 unità di Area II, posizione economica F2, e 600 unità di Area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, quantificati in 250.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.
159. 1. Zanettin, Bartolozzi, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Al reclutamento del personale di Area funzionale terza, fascia economica F1, del personale Area funzionale seconda, fascia economica F3, del personale Area funzionale seconda, fascia economica F2, si provvede comunque prioritariamente mediante lo scorrimento di eventuali graduatorie pendenti e non ancora esaurite.
159. 2. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

Art. 163.

  Al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
163. 1. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

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ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo.

RELAZIONE APPROVATA

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio per l'anno 2021, relativamente al settore giustizia, contiene una serie di disposizioni che mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria;

    con specifico riguardo al personale, le disposizioni, coerentemente ed in continuità con il corposo piano assunzionale portato avanti dal Governo, sono volte a consentire l'assunzione a tempo indeterminato di personale sia di magistratura che amministrativo, destinato a coprire le carenze organiche del comparto della giustizia, cui si accompagna un piano di assunzioni a tempo determinato di personale amministrativo non dirigenziale da impiegare nelle attività di eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna;

    è altresì prevista l'assunzione straordinaria di un rilevante contingente di personale delle Forze di polizia, tra le quali figura la Polizia Penitenziaria;

    ulteriori disposizioni sono volte al sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, ivi inclusi gli interventi di sostegno per i lavoratori delle medesime aziende, al potenziamento infrastrutturale delle articolazioni penitenziarie del Ministero della giustizia, all'utilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata per lo svolgimento decentrato dei concorsi pubblici e per garantire spazi di lavoro comune e di formazione per i dipendenti pubblici, alla copertura finanziaria degli oneri per i rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante di cui all'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario;

   considerato che:

    l'articolo 26 reca interventi straordinari per il potenziamento infrastrutturale delle articolazioni penitenziarie del Ministero della Giustizia autorizzando a tal fine la spesa di euro 25.000.000 per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro saranno destinati all'implementazione e alla riqualificazione di impianti e attrezzature per l'allestimento di laboratori e opifici, al fine di ampliare le lavorazioni penitenziarie nelle strutture detentive, e 5 milioni di euro saranno destinati alla digitalizzazione, allo sviluppo informativo e al cablaggio delle infrastrutture di rete negli istituti penitenziari;

    l'articolo 166 prevede un piano quinquennale per l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Per quanto riguarda la Polizia penitenziaria sono previsti i contingenti massimi di 200 unità, rispettivamente per gli anni 2021 e 2022, 510 unità rispettivamente per gli anni 2023 e 2024 e 515 unità per l'anno 2025 per un totale complessivamente pari a 1935 unità;

    nel bilancio di previsione, con riguardo alla missione Giustizia si registra un aumento di circa 60 milioni di euro finalizzati in prevalenza ad interventi all'edilizia penitenziaria, ivi compreso il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari, e all'edilizia giudiziaria nonché alle assunzioni di personale di magistratura Pag. 43 ordinaria e di personale amministrativo;

    il comma 2 dell'articolo 215 autorizza il Ragioniere Generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla Società Sport e Salute, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese: a) per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati; b) per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali; c) per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati.

    Il comma 3 dell'articolo 215, con previsione innovativa, autorizza lo stesso Ragioniere generale dello Stato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione Giustizia, le somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio: a) a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero con enti pubblici e privati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali.

   valutati favorevolmente:

    il complesso delle disposizioni afferenti al settore giustizia che si muovono in un'ottica di miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario nel suo complesso i cui benefici sono destinati a dispiegare i loro effetti positivi sugli operatori del diritto e sui cittadini, non soltanto nel momento del loro contatto con il mondo della giustizia, ma indirettamente anche sotto il profilo generale della complessiva situazione economico-finanziaria del Paese;

    gli interventi in materia di assunzione sia del personale di magistratura che del personale amministrativo destinato a coprire le carenze organiche e le esigenze di ogni articolazione del comparto della giustizia, nonché il piano di assunzioni di personale amministrativo non dirigenziale da impiegare nell'attività di eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, interventi tutti che contribuiranno a produrre una sicura accelerazione di tutte le fasi dei processi civili e penali;

    gli interventi di potenziamento, nel prossimo quinquennio, del personale della Polizia Penitenziaria, la cui attività è imprescindibile per la tenuta stessa delle istituzioni penitenziarie ed il cui apporto qualificato è prezioso per la vita della comunità ristretta;

    in particolare la previsione di interventi straordinari volti a migliorare e soprattutto implementare gli spazi adibiti al lavoro dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari, mediante riqualificazione e ammodernamento di impianti e attrezzature esistenti presso gli opifici e i laboratori, anche al fine di ampliare e diversificare le lavorazioni, quale indispensabile presupposto per avviare percorsi di formazione professionale anche altamente specializzanti e qualificanti e per perseguire seri percorsi di reinserimento lavorativo e sociale della popolazione ristretta, con prevedibili positive ricadute in termini di abbattimento della recidiva;

    gli interventi volti a sostenere le aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata ivi incluse le tutele previste per i lavoratori dipendenti delle aziende medesime;

    la previsione innovativa di cui all'articolo 215 comma 3 che autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione Giustizia, le somme sopra precisate destinandole in particolare alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale.

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.