ALLEGATO
DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772.
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2772, di conversione del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario;
rilevato che:
le disposizioni del Capo I (Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria) appaiono riconducibili alla materia di esclusiva competenza statale «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) e alla materia di competenza legislativa concorrente «coordinamento della finanza pubblica» (articolo 117, terzo comma); assume inoltre rilievo l'articolo 120 della Costituzione che, tra le altre cose, consente l'intervento sostitutivo dello Stato quando lo richiedono, come nel caso del provvedimento in esame, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali;
sul precedente provvedimento in materia, il decreto-legge n. 35 del 2019, la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 233 del 2019, dichiarando non fondate le questioni di costituzionalità presentate e rilevando, tra le altre cose, che «le concorrenti competenze regionali in materia di tutela della salute, con le quali l'impugnata normativa statale interferisce, non risultano violate ma solo temporaneamente ed eccezionalmente “contratte”, in ragione della pregressa inerzia regionale o, comunque, del non adeguato esercizio delle competenze stesse.»; ciò in continuità con precedenti pronunce (sentenze n. 155 del 2011 e n. 219 del 2013); il principio della necessaria temporaneità appare rispettato anche dal provvedimento in esame in quanto si dispone una proroga limitata di 24 mesi della gestione commissariale istituita per 18 mesi dal decreto-legge n. 35 del 2019; cionondimeno è auspicabile una riflessione di carattere generale sulle modalità con le quali evitare un prolungamento eccessivo nel tempo del ricorso a gestioni commissariali;
ciò premesso, il provvedimento prevede comunque forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare il comma 1 dell'articolo 2 prevede l'intesa con la Regione Calabria per la nomina da parte del Commissario ad acta dei commissari straordinari per gli enti del servizio sanitario regionale (in caso di mancata intesa può procedere il Ministro della salute, ma comunque previa delibera del Consiglio dei ministri a cui è chiamato a partecipare anche il presidente della giunta regionale); il comma 1 dell'articolo 6 prevede che con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per la destinazione di 60 milioni di euro del Fondo sanitario nazionale alla regione Calabria; anche le relative modalità di erogazione, successive alla presentazione del programma operativo sulla prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario, saranno oggetto di un accordo tra Stato e regioni (comma 2 dell'articolo 6); tale accordo è poi sottoposto alla verifica del Comitato permanente per la erogazione dei Lea e al Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita nella Conferenza Pag. 200 Stato-regioni del 23 marzo 2005, organismi nei quali siedono rappresentanti regionali;
al comma 4 dell'articolo 4, andrebbe approfondito quali siano i «provvedimenti previsti» che la commissione straordinaria per la gestione degli enti del servizio sanitario regionale è chiamata ad adottare;
le disposizioni del Capo II (disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario) appaiono riconducibili alla competenza statale individuata dal primo comma dell'articolo 122 che prevede che i princìpi fondamentali in materia di leggi elettorali regionali siano fissati con legge della Repubblica;
con riferimento al comma 1 dell'articolo 8 si valuti l'opportunità di chiarire che con l'utilizzo dell'espressione «limitatamente all'anno 2020» si intende precisare che le condizioni per l'applicazione della disposizione (e cioè la scadenza degli organi elettivi ovvero il verificarsi, entro il 31 dicembre 2020, delle condizioni che rendono necessario il rinnovo) devono appunto verificarsi nel 2020 e non che le conseguenti elezioni devono svolgersi nel 2020;
il comma 2 dell'articolo 8 precisa che fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria; al riguardo, poiché, come affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 196 del 2003), la disciplina della prorogatio dei poteri dei consigli regionali sciolti costituisce materia riservata agli statuti regionali, merita precisare che il riferimento alla possibilità di assumere ogni utile iniziativa, anche legislativa, a far fronte all'emergenza sanitaria deve intendersi non già come definizione da parte del Legislatore statale dell'ambito dei poteri durante la prorogatio bensì come specificazione della possibilità di adottare provvedimenti urgenti che è insita nell'istituto della prorogatio,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 8, comma 1.