CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 novembre 2020
480.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 106

ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo.

EMENDAMENTI

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Articolo 9-bis.
(Disciplina agevolata di assegnazione dei beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissione degli immobili della ditta individuale)

  1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, con le medesime modalità, anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2021. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente comma devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2021 e la restante parte entro il 16 giugno 2022, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente disposizione pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
  2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, con le medesime modalità, anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2020, poste in essere dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2021. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2021 e il 16 giugno 2022. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2021. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente disposizione pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
2790-bis/VI/9. 01. Sani, Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Porchietto, Ungaro, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanichelli.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Articolo 9-bis.
(Modifiche alla disciplina fiscale delle Società di investimento semplice)

  1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, Pag. 107 dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) comma 1, capoverso numero 1), le parole «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti «50 milioni»;

   b) al comma 1-quater, le parole «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti «50 milioni»

  2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
2790-bis/VI/9. 02. Ungaro, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Porchietto, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanichelli.

(Approvato)

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

Art. 13-bis.
(Detrazioni fiscali per l'acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica)

  1. Dopo l'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è inserito il seguente:

   «Art. 16-quater. – (Detrazioni fiscali per l'acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica) – 1. Ai contribuenti, con ISEE inferiore a euro 45.000, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 relative all'acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, di cui all'articolo 47, comma 2, lettere a) e b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con prezzo inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa. La medesima detrazione è riconosciuta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, ai contribuenti con ISEE inferiore a euro 35.000, per veicoli con prezzo inferiore a 30.000 euro, IVA esclusa.
   2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 e nella misura del 36 per cento delle spese sostenute successivamente fino al 31 dicembre 2026 e non è cumulabile con altri benefìci concessi ai sensi della normativa vigente.
   3. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta esclusivamente al ricorrere delle seguenti condizioni:

   a) che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato rispettivamente nelle classi Euro 1, 2, 3 e 4 per i veicoli di categoria M e nelle classi Euro 1, 2 e 3 per i veicoli di categoria L, di cui sia intestatario, da almeno dodici mesi, il proprietario o un familiare convivente, ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011;

   b) che la detrazione si riferisca alle spese sostenute per l'acquisto e l'intestazione da parte del proprietario, nel limite massimo di un veicolo, per ciascuna categoria di cui al comma 1, ogni cinque anni;

   c) che alla durata della detrazione d'imposta corrisponda per lo stesso periodo la proprietà dei beni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di ulteriore fruizione del beneficio, per la medesima categoria Pag. 108 di veicolo, anche nel caso di furto o rottamazione in seguito a distruzione del bene.

   4. Qualora l'intestatario del veicolo, durante il periodo in cui usufruisce della detrazione, ne perda la proprietà per alienazione, decade dal beneficio di cui al comma 1, ferme restando le annualità già corrisposte. Qualora l'intestatario del veicolo, durante il periodo in cui usufruisce della detrazione, ne perda la proprietà in seguito alla rottamazione dovuta alla distruzione del bene, mantiene il beneficio fino all'ordinaria scadenza, fatto salvo il caso di acquisto di un nuovo veicolo, della medesima categoria, per il quale è riconosciuta la detrazione di cui al comma 1 e conseguentemente la decadenza dal beneficio relativo al bene rottamato, ferme restando le annualità già corrisposte.»

  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 30,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 30,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 52,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 62,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 30 milioni di euro per l'anno 2028, a 20 milioni di euro per l'anno 2029, a 10 milioni di euro per l'anno 2030 e a 10 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

Art. 13-ter.
(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

  1. I soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 13-bis, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per:

   a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al prezzo del veicolo, anticipato dai concessionari e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 13-quater.
(Incentivi fiscali per la realizzazione di reti infrastrutturali ad alta potenza nei parcheggi privati ad uso pubblico a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

  1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta anche per le spese sostenute nel medesimo periodo, relative all'acquisto e alla posa in opera nei luoghi privati aperti a terzi, di infrastrutture di ricarica ad alta potenza dei veicoli alimentati ad energia elettrica, non inferiore a 20 kW, conformi alla norma IEC 61851-1. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 20 per Pag. 109cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
2790-bis/VI/13. 01. Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Porchietto, Albano, Bignami, Osnato, Ungaro, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Pastorino, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanichelli.

(Approvato)

ART. 36.

  All'articolo 36, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) il credito d'imposta di cui al presente articolo è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai portali di equity crowdfunding iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

   1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis), valutati in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
2790-bis/VI/36. 1. Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Porchietto, Albano, Bignami, Osnato, Ungaro, Pastorino, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanichelli, Buratti, Fragomeli, Lacarra, Mura, Sani.

(Approvato)

ART. 39.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Esclusione di alcuni componenti di reddito per i bilanci 2020)

  1. Al fine di mitigare l'effetto delle perdite sui bilanci 2020 nonché di consentire al sistema produttivo in crisi di poter accedere al credito senza vedersi negare tale possibilità dagli istituti di credito, l'articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica anche per le spese inerenti ai costi fissi individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
2790-bis/VI/39. 01. Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Angelucci, Baratto, Pag. 110Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Porchietto, Albano, Bignami, Osnato, Ungaro, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Pastorino, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanichelli.

(Approvato)

ART. 42.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di mutue di autogestione)

  1. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono erogare credito alle microimprese così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita dal Ministero dello sviluppo economico con decreto 18 aprile 2005, che rientrino nei limiti dimensionali pari a 600.000 euro di fatturato, 900.000 euro di attivo patrimoniale e 300.000 di indebitamento bancario.
  2. Al fine di ridurre la concentrazione del rischio, i finanziamenti complessivamente concessi dagli operatori di finanza mutualistica e solidale alla medesima microimpresa non possono essere superiori al 10 per cento del proprio patrimonio netto complessivo.
2790-bis/VI/42. 01. Zanichelli, Martinciglio, Cancelleri, Grimaldi.

(Ritirato)

ART. 45.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Fondo per il controesodo dei lavoratori altamente qualificati)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento, non hanno beneficiato del regime di cui al presente articolo nei tre periodi d'imposta precedenti, e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   2-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di:

   a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato Pag. 111proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

   b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

  Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

  2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
2790-bis/VI/45. 01. Ungaro, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Porchietto, Albano, Bignami, Osnato, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Pastorino, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanichelli, Buratti, Fragomeli, Lacarra, Mura, Sani.

(Approvato)

ART. 145.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Rimessione in termini per gli obblighi di registrazione degli interventi degli enti locali)

  1. Gli interventi degli enti locali che non rientrano tra quelli previsti dagli articoli da 54 a 60 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le agevolazioni obbligatorie disposte per legge a norma dell'articolo 177 del medesimo provvedimento e dall'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 26, possono essere registrati – qualora rientranti nella disciplina degli aiuti di Stato – nel Registro nazionale aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nonché per gli interventi nei settori agricoltura e pesca nei registri SIAN–Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA–Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, e identificati, attraverso l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA–CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati, entro il 31 dicembre 2021. Pag. 112
  2. Sono fatti salvi gli interventi già effettuati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.
2790-bis/VI/145. 01. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Centemero, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Porchietto, Albano, Bignami, Osnato, Pastorino, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanichelli, Buratti, Fragomeli, Lacarra, Mura, Sani.

(Approvato)

ART. 185.

  Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), premettere la seguente: 0-a) al comma 191, l'ultimo periodo è soppresso;

   b) dopo la lettera f), inserire le seguenti: f-bis) al comma 204, il terzo periodo è soppresso;

   f-ter) al comma 206, primo periodo, dopo le parole: «redigere e conservare una relazione tecnica», è aggiunta la seguente: «asseverata»;

   c) dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-bis) dopo il comma 209, è inserito il seguente:

  209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta ai commi da 185 a 197. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica».
2790-bis/VI/185. 1. Raduzzi, Currò, Alemanno, Cancelleri, Caso, Giuliodori, Grimaldi, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanichelli, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Porchietto, Albano, Bignami, Osnato, Ungaro, Pastorino, Buratti, Fragomeli, Lacarra, Mura, Sani.

(Approvato)

ART. 193.

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis
(Disposizioni in materia di riscossione)

  1. All'articolo 154, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «10 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2021».
  2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1 pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
2790-bis/VI/193. 01. Ungaro, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Porchietto, Albano, Bignami, Osnato, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Pag. 113 Alessandro Pagano, Tarantino, Pastorino, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanichelli, Buratti, Fragomeli, Lacarra, Mura, Sani.

(Approvato)

ART. 196.

  Dopo l'articolo 196, aggiungere il seguente:

Art. 196-bis.
(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi dovuti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni per soggetti economici con attività sospese)

  1. Per i soggetti tenuti a mantenere sospese le attività a seguito dei provvedimenti emanati in applicazione delle previsioni di contenimento del contagio da Covid-19 i termini dei versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza fino al mese di dicembre 2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 15 febbraio 2021. Detti versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2021 con scadenza il 16 di ciascun mese, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
2790-bis/VI/196. 01. Il Relatore.

(Approvato)