CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 novembre 2020
474.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
Pag. 402

ALLEGATO 1

Conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. S. 1994 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1994, di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   rilevato che:

    il provvedimento appare riconducibile principalmente alle materie di competenza legislativa esclusiva statale sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, previdenza sociale, profilassi internazionale, norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), o), q) ed s), della Costituzione); alle materie di competenza concorrente istruzione, tutela della salute, sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma) e alle materie di residuale competenza regionale pesca e agricoltura (articolo 117, quarto comma);

    preso atto delle modifiche apportate al testo dal decreto-legge n. 149 del 2020 (cd. «DL ristori-bis»);

    l'articolo 3, comma 2, prevede un provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport per la ripartizione delle risorse del fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito dal medesimo articolo; al riguardo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta, l'ordinamento sportivo, appare opportuno, ai fini dell'adozione del provvedimento, inserire la previsione di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali l'intesa;

    l'articolo 21, comma 3, prevede un decreto del Ministro dell'istruzione per la ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse aggiuntive stanziate dall'articolo per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali; al riguardo, alla luce del fatto che risultano coinvolte sia una competenza legislativa esclusiva statale (norme generali dell'istruzione) sia una competenza legislativa concorrente (istruzione), appare opportuno prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali il parere;

    sempre con riferimento all'articolo 21 appare in ogni caso necessario tenere conto delle esigenze dei territori fin qui esclusi dalla ripartizione delle risorse per la scuola digitale, quali la Valle d'Aosta e le province di Trento e di Bolzano;

    l'articolo 33 attribuisce alle regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente; tale facoltà non sembra quindi essere concessa alle province autonome di Trento e di Bolzano; al riguardo, si osserva che nella relazione illustrativa, oltre a non rinvenirsi alcuna motivazione circa tale esclusione, si opera un riferimento alle «Autonomie speciali», che si presta a ricomprendere anche le province autonome; andrebbe pertanto valutata Pag. 403 l'opportunità di integrare l'articolo con un riferimento esplicito alle province autonome di Trento e di Bolzano;

    richiamate infine le proposte di integrazione del testo proposte dall'ANCI nell'audizione di fronte alle commissioni competenti in sede referente del 5 novembre 2020, proposte che appaiono meritevoli della massima considerazione, in particolare con riferimento alla necessità di rafforzare la possibilità di utilizzare i sostegni economici già decisi per un più ampio periodo di tempo; di ampliare al 2021 tutte le facilitazioni di carattere contabile che hanno permesso una gestione finanziaria e contabile più snella e flessibile; di favorire la ristrutturazione del debito locale e di promuovere il rilancio degli investimenti locali, anche dotando gli enti locali di adeguate figure professionali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  Con le seguenti condizioni:

   all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «sono stabiliti» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

   all'articolo 21, comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» aggiungere le seguenti: «, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

   con riferimento all'articolo 21, provvedano altresì le Commissioni di merito ad individuare meccanismi atti a garantire che nell'attuazione della disposizione si tengano in adeguato conto anche le esigenze dei territori fin qui esclusi dal riparto delle risorse per le innovazioni digitali nell'istruzione, quali la Valle d'Aosta e le province di Trento e di Bolzano;

   provvedano le Commissioni di merito a tenere in massima considerazione le proposte di integrazione del testo avanzate dall'ANCI nell'audizione del 5 novembre 2020;

   e con la seguente osservazione:

    valutino le Commissioni di merito l'opportunità di aggiungere, all'articolo 33, comma 1, dopo le parole: «le Regioni a statuto speciale» le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Pag. 404

ALLEGATO 2

DL 149/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. S. 2013 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2013, di conversione del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   rilevato che:

    il provvedimento appare riconducibile principalmente alle materie di competenza legislativa esclusiva statale sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, previdenza sociale, profilassi internazionale, norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), o), q) ed s), della Costituzione); alle materie di competenza concorrente istruzione, tutela della salute, sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma) e alle materie di residuale competenza regionale pesca e agricoltura (articolo 117, quarto comma);

    in questo quadro, sono previste alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, il comma 2 dell'articolo 15 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro del lavoro chiamato a ripartire le risorse del fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore istituito dall'articolo; il comma 3 dell'articolo 27 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti chiamato a ripartire le risorse per il trasporto pubblico locale stanziate dall'articolo;

    anche il comma 1 dell'articolo 22, prevede che il decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a attuare i contributi per i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma sia adottato «sentite le regioni e le province autonome»; al riguardo si osserva però l'opportunità di prevedere piuttosto l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

    la consultazione dei presidenti di regioni interessati è infine prevista all'articolo 30 ai fini dell'emanazione delle ordinanze del Ministro della salute che individuano le regioni a maggior rischio epidemiologico e alle quali possono essere applicate misure di contenimento dell'epidemia COVID-19 ulteriori rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  Con la seguente condizione:

   all'articolo 22, comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: «sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Pag. 405

ALLEGATO 3

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale,

   rilevato che:

    il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di competenza legislativa esclusiva statale diritto di asilo, immigrazione, sicurezza dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, cittadinanza, ordinamento civile e penale (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), d), g), i) ed l) della Costituzione); assume anche rilievo, con riferimento in particolare agli articoli 4 e 5, la competenza concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma) e la competenza residuale regionale in materia di politiche sociali (articolo 117, quarto comma);

    in questo quadro, il provvedimento prevede, all'articolo 4, comma 1, lettera c), che il decreto del Ministro dell'interno chiamato a definire i requisiti igienico-sanitari dei centri di prima accoglienza sia adottato sentita la Conferenza unificata; inoltre il piano nazionale di integrazione, del quale l'articolo 5 integra le finalità, è adottato da un tavolo cui partecipano rappresentanti delle regioni, dell'UPI e dell'ANCI;

    appare opportuno valutare attentamente sia le proposte relative all'aggiornamento del piano nazionale di integrazione elaborate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 23 aprile 2020 sia le proposte di integrazione al testo formulate dall'ANCI nell'audizione di fronte alla I Commissione Affari costituzionali del 5 novembre 2020, con particolare riferimento alla possibilità di deroga ai vincoli per le assunzioni del personale dei comuni impiegato negli interventi e servizi per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  Con la seguente condizione:

   provveda la Commissione di merito ad una valutazione attenta delle proposte relative all'aggiornamento del piano nazionale di integrazione elaborate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 23 aprile 2020 e delle proposte di integrazione al testo formulate dall'ANCI.

Pag. 406

ALLEGATO 4

Conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione elettorale. C. 2779, approvato dal Senato Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato il disegno di legge C. 2779, di conversione del decreto – legge n. 125 del 2020;

   richiamato il parere già espresso sul provvedimento nel corso dell'esame del Senato, nella seduta del 27 ottobre 2020,

   rilevato che:

    nel corso dell'iter al Senato sono confluiti nel provvedimento altri due decreti-legge, il decreto-legge n. 129 del 2020 in materia di riscossione elettorale e il decreto-legge n. 148 del 2020 in materia di differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020;

    il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rileva inoltre la materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; le disposizioni già presenti nei decreti-legge n. 129 e n. 148 sono riconducibili, rispettivamente, alle materie di competenza legislativa esclusiva «sistema tributario e contabile dello Stato» e «legislazione elettorale» di Comuni, Province e Città metropolitane (articolo 117, secondo comma, lettere e) e p); per altre disposizioni inserite nel testo assumono rilievo infine le materie, sempre di competenza legislativa esclusiva statale, «tutela della concorrenza» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettere e) e g) e la materia di competenza concorrente ordinamento della comunicazione (articolo 117, terzo comma),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE