CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 novembre 2020
474.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-05002 Pastorino: Operazioni di cartolarizzazioni dei crediti di UBI Banca.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si risponde all'interrogazione in riferimento inerente ad operazioni di cartolarizzazione effettuate dalla Società RIENZA SPV srl.
  Al riguardo, sentite anche la Banca d'Italia e la CONSOB, per i rispettivi aspetti di competenza, si rappresenta quanto di seguito esposto.
  Preliminarmente si osserva, su un piano meramente astratto, che gli incassi delle operazioni di cartolarizzazioni vanno ad esclusivo beneficio dei portatori delle notes o delle quote emesse e non del veicolo (che resta appunto un mero contenitore e non fa attività di gestione).
  È prassi consolidata, proprio per evitare ipotesi di conflitto di interessi, che i veicoli di cartolarizzazione siano di proprietà di «Enti orfani» (ovvero che non abbiano alcun interesse commerciale nelle operazioni sottostanti).
  Nello specifico la Banca d'Italia ha evidenziato che, in base alla regolamentazione vigente, non autorizza le operazioni di cartolarizzazione. Dette operazioni prevedono la costituzione di società veicolo di cartolarizzazione ex legge 130/99 (Special Purpose Vehicle – SPV), che costituiscono un'entità giuridica tenuta a garantire la segregazione delle attività sottostanti ai titoli emessi nell'ambito della cartolarizzazione. La compagine sociale degli SPV, per prassi di mercato, può ricondursi anche a Stitching, fondazioni di diritto olandese, senza scopo di lucro che hanno quale unica finalità la detenzione del capitale della SPV.
  Le SPV non sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia, la quale semplicemente tiene e aggiorna un elenco costituito in relazione agli obblighi statistici e di comunicazione anagrafica degli SPV sulla base di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1075/2013 della BCE. La società RIENZA SPV risulta iscritta in tale elenco dal maggio 2017.
  Quanto all'operazione riferita dagli interroganti, la Banca d'Italia ha precisato che Rienza SPV – nell'ambito della complessa operazione di risoluzione di Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti – ha acquisito parte dei crediti deteriorati delle banche stesse classificati come Unlikely to Pay, non riconducibili a rapporti di leasing.
  Il contratto preliminare firmato nel gennaio 2017 con UBI per la cessione (avvenuta a maggio 2017) delle banche-ponte costituite nell'ambito della citata procedura di risoluzione prevedeva, tra le condizioni, lo scorporo di una rilevante quota di crediti deteriorati dalle banche-ponte stesse.
  A tal fine, è stato sottoscritto con Quaestio Capital Management SGR S.p.A., per conto del Fondo Atlante II, un Memorandum of Understanding nel quale sono state definite le caratteristiche essenziali di un'operazione di dismissione dei crediti deteriorati delle banche cedenti, da realizzarsi mediante cessioni di crediti a tre società veicolo per la cartolarizzazione e dei rapporti giuridici a un patrimonio destinato, a tal fine costituiti da Credito Fondiario S.p.A.. I crediti deteriorati oggetto di cessione non sono mai entrati nella disponibilità di UBI, ma sono stati ceduti direttamente dalle banche ponte, tramite contratti sottoscritti dai propri amministratori, alle SPV.
  CONSOB, infine, fa presente, per la parte di competenza, che non dispone di informazioni di vigilanza utili ai fini del riscontro dei quesiti posti nell'interrogazione, in quanto Rienza SPV srl non rientra tra gli emittenti vigilati dalla Commissione medesima, non essendo una società con azioni Pag. 195quotate su mercati regolamentati italiani o europei, né un emittente diffuso.
  Inoltre, la società in questione ha un capitale sociale di 10.000 euro e quindi sotto la soglia che obbliga le srl a nominare un revisore legale. Infatti, per la nomina di un organo di controllo nelle srl (sindaci o revisore legale), devono essere superati almeno due dei seguenti parametri:

   attivo patrimoniale: 4 milioni di euro;

   ricavi da vendite e prestazioni: 4 milioni di euro;

   numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

  La Rienza SPV è ampiamente sotto tali soglie.
  Per completezza di informazione, CONSOB evidenzia, infine, che UBI Banca ha riportato nel fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 informazioni qualitative e quantitative specifiche sull'operazione di cartolarizzazione citata nell'interrogazione (operazione Rienza SPV srl, pag. 324 e seguenti del fascicolo).

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ALLEGATO 2

5-05001 Fragomeli: Erogazione del contributo a fondo perduto agli operatori economici colpiti dalla crisi legata all'emergenza epidemiologica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali siano i primi risultati relativi all'erogazione dei contributi a fondo perduto in favore degli operatori delle attività economiche interessate dalle restrizioni introdotte a causa della pandemia da COVID-19, con particolare riferimento ai tempi di erogazione e al dettaglio dei beneficiari suddivisi per tipologia di attività e territorio di appartenenza.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Come si legge dal comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 7 novembre 2020, i bonifici sono stati disposti lo scorso 6 novembre, ossia decorsi nove giorni dall'emanazione del decreto-legge n. 137 del 2020, avvenuta il 28 ottobre 2020.
  In particolare sono stati inviati i mandati di pagamento per un importo totale di 964,8 milioni di euro a favore delle 211.488 imprese più colpite dalle misure di contenimento della seconda ondata dell'epidemia COVID-19. I contributi sono stati erogati in soli nove giorni dall'emanazione del Decreto Ristori, grazie alla procedura informatica gestita dal partner tecnologico Sogei, e senza richiedere alcun adempimento ai contribuenti coinvolti che vedranno accreditarsi le somme maggiorate direttamente sul conto corrente indicato nella domanda relativa al primo contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio.
  A ricevere i contributi sono anche 154 mila bar, pasticcerie, gelaterie e ristoranti per un importo di oltre 726 milioni di euro e 25 mila operatori dell'ospitalità per 106 milioni di euro. Sono, invece, circa 9 mila i beneficiari che operano nelle attività sportive e di intrattenimento e nel trasporto.
  Tra le altre attività con più erogazioni spiccano quelle artistiche (2.935), quelle di supporto alle imprese (1.482) e quelle professionali (1.206).
  Con riferimento al territorio di appartenenza, sono 32 mila i beneficiari con sede nel territorio della Lombardia, più di 20 mila nel Lazio, 17 mila circa in quattro regioni (Veneto, Campania, Toscana ed Emilia Romagna), circa 13 mila in Sicilia e Puglia e oltre 5 mila in Calabria e Marche.
  Per maggiori dettagli, nei prospetti allegati viene evidenziata la suddivisione dei contributi erogati in base:

   1) alla tipologia di attività dichiarata dai beneficiari ai fini dell'anagrafe tributaria;

   2) alla regione/provincia di domicilio fiscale degli stessi.

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Allegato 1

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Allegato 2

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ALLEGATO 3

5-05003 Sangregorio: Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che l'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha previsto l'estensione anche alle strutture termali del credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, introdotto dall'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ne ha prorogato la validità fino al 31 dicembre 2020.
  In relazione a tale agevolazione, gli Onorevoli interroganti chiedono «quali iniziative intende intraprendere il Governo affinché il credito di imposta previsto, in materia di credito di imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, possa considerarsi efficace e autorizzato da parte della Commissione europea come già accaduto per la proroga della moratoria straordinaria sui finanziamenti per le PMI di cui al comma 2 dello stesso articolo 77 del predetto decreto-legge, ciò a seguito di quanto rappresentato dal MEF con il comunicato stampa del 29 settembre 2020».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Al fine di contenere gli effetti negativi determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 77 del citato decreto-legge n. 104 del 2020, ha introdotto due ulteriori misure di aiuto, in particolare: a) col comma 1, si è provveduto ad estendere anche alle strutture termali il credito d'imposta previsto dall'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (rapportato alla locazione di beni immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali), e ad ampliare la portata e l'efficacia temporale del beneficio a favore delle imprese turistico recettive; 2) col comma 2, si è provveduto a prorogare, fino al 31 marzo 2021, la moratoria straordinaria per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale prevista dall'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a favore delle PMI del settore turistico.
  Il comma 3 del citato articolo 77 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha subordinato l'efficacia di entrambe le agevolazioni di cui ai riferiti commi 1 e 2, all'autorizzazione della Commissione europea (ex articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
  Tanto premesso, con particolare riguardo al beneficio dell'estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, si segnala che detta agevolazione è stata autorizzata con la decisione della Commissione europea n. C(2020) 7595 final del 28 ottobre 2020.
  Con tale decisione della Commissione europea sono state altresì autorizzate ulteriori misure (modifiche all'articolo 28 del DL 34/2020 introdotte in sede di conversione con modificazioni in legge n. 77/20; modifiche all'articolo 177 dello stesso DL 34/2020 in materia di esenzione dall'IMU settoriali; articolo 78 del decreto-legge n. 104/77, sempre in materia di IMU), circostanza che ha reso maggiormente complessa l'adozione della decisione da parte delle autorità europee.
  Giova, infine, precisare che le risposte agli interpelli da parte dell'Agenzia delle entrate menzionate dagli Onorevoli interroganti sul punto, si sono limitate a richiamare esclusivamente la previsione di cui al citato comma 3 dell'articolo 77, senza introdurre, in via interpretativa, alcuna limitazione Pag. 202 alle ordinarie modalità di fruizione del bonus affitti e sono state notificate ai contribuenti istanti prima della pubblicazione della predetta autorizzazione.
  La loro pubblicazione sul sito dell'Agenzia è avvenuta, come di consueto, in conformità a quanto previsto dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2018, al fine di rendere noti i chiarimenti resi con tali risposte, senza alcun effetto di «blocco alla fruizione» della relativa agevolazione.

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ALLEGATO 4

5-05004 Porchietto: Criticità relative all'utilizzo obbligatorio del registratore telematico per la trasmissione dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'imminente scadenza del termine entro il quale i commercianti al minuto dovranno dotarsi di un apposito strumento in grado di memorizzare e trasmettere online i dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate. A tale proposito, nel segnalare come ciò si traduca in un aggravio notevole per molte imprese non dotate di registratore telematico (Rt), chiedono di sapere se siano state individuate alternative all'utilizzo obbligatorio di quest'ultimo ovvero se non si ritenga opportuno prorogare il termine sopra citato del 1° gennaio 2021.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Per assolvere all'obbligo dell'invio dei corrispettivi previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, l'esercente ha oggi a disposizione diverse soluzioni. Oltre all'opzione di dotarsi di un nuovo apparecchio Registratore Telematico (cosiddetto «nativo»), le regole tecniche definite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 28 ottobre 2016 prevedono la possibilità di «adattare» gli esistenti Misuratori Fiscali (in linguaggio comune indicati come Registratori di Cassa), già in possesso degli esercenti, alla trasmissione telematica dei corrispettivi.
  L'operazione di adattamento è stata resa possibile su quasi tutti i modelli Registratori di Cassa in commercio, con pochissime esclusioni legate ai modelli più obsoleti. Questa soluzione è stata prevista sin dall'inizio proprio per consentire ai produttori di effettuare l'adattamento dei modelli di Registratori di Cassa già in produzione, e agli esercenti di potersi adeguare mantenendo gli apparecchi già in uso, aggiornati, riducendo conseguentemente la spesa di adeguamento.
  Un'ulteriore opzione, disponibile da Giugno 2020, prevede che l'esercente possa emettere i documenti commerciali on-line, attraverso un servizio web dell'Agenzia delle entrate, utilizzando un Personal Computer o un dispositivo mobile connessi in rete.
  Alla data del 31 ottobre 2020 la platea degli esercenti che risultano dotati di registratore telematico (o server RT) ovvero che utilizzano la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, risultava di quasi 1,4 milioni di soggetti.
  Ciò evidenzia che la gran parte degli operatori IVA soggetti all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ha già provveduto ad adeguarsi al nuovo processo, abbandonando la pregressa modalità di certificazione dei corrispettivi (scontrino o ricevuta fiscale). Tale operazione è avvenuta con gradualità nell'arco degli ultimi due anni, anche a seguito delle modifiche normative e regolamentari che hanno previsto la non applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 127/15 per coloro che, pur mantenendo l'onere di emettere uno scontrino o ricevuta fiscale, inviavano mensilmente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri registrati mediante apposito flusso telematico.
  Conseguentemente, come più volte emerso anche nel corso dei confronti con le associazioni di categorie, il registratore telematico (o server RT per gli operatori con almeno 3 punti cassa nello stesso punto vendita) e la procedura web gratuita messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sono strumenti che, di fatto, hanno già sostituito, per la stragrande maggioranza degli operatori, il vecchio registratore di Pag. 204cassa ovvero il vecchio bollettario «madre/figlia» delle ricevute fiscali, dimostrando di essere facilmente gestibili da qualsiasi tipologia di esercente.
  L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, da tempo avviato i necessari approfondimenti tecnici e giuridici per affiancare ai due strumenti oggi in vigore (RT e procedura web) ulteriori strumenti tecnologici attraverso cui effettuare l'adempimento di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, tra cui sistemi evoluti di pagamento e soluzioni esclusivamente software, con l'obiettivo di integrare il più possibile il processo di certificazione fiscale con quello del pagamento elettronico (nel caso di sistemi evoluti di pagamento) ovvero per integrare il più possibile il processo di certificazione fiscale con quello di gestione amministrativa (integrazione con i software gestionali).
  Tuttavia, gli approfondimenti realizzati non consentono ancora – ad oggi – di essere certi che tali soluzioni siano in grado di garantire i requisiti di «sicurezza e inalterabilità» dei dati nella fase di memorizzazione e trasmissione telematica previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 127/15, al pari dei registratori telematici e della procedura web.
  Inoltre, allorquando saranno individuati gli accorgimenti tecnici per rispettare tale garanzia, l'Agenzia delle entrate dovrà notificare alla Commissione UE la bozza del provvedimento e delle relative specifiche tecniche che disciplineranno le nuove soluzioni per rispettare le disposizioni della direttiva UE/2015/1535.
  Deve, comunque, sottolinearsi che tali innovativi strumenti rappresenterebbero più una evoluzione degli strumenti già disponibili sul mercato che, come detto, sono già adeguati e sufficienti per il rispetto delle disposizioni normative.

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ALLEGATO 5

5-05005 Bignami: Chiarimenti in ordine ai limiti previsti nelle erogazioni di aiuti alle imprese nell'ambito del Temporary Framework.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono se siano in corso contatti con la Commissione europea finalizzati a chiarire i termini di applicazione della sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19» ove si prevede, tra l'altro, che la Commissione considererà gli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, purché l'importo complessivo dell'aiuto non superi 800.000 euro per impresa.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente osservare che la Commissione europea con Decisione C(2020) 4447 final del 26 giugno 2020 (SA 57429) ha autorizzato, sulla base della suddetta sezione 3.1 del quadro temporaneo, quattro misure fiscali previste dal decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», tra le quali l'agevolazione di cui all'articolo 24 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 con il quale si prevede che non è dovuto il versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 nonché il versamento della prima rata dell'acconto relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
  Come rilevato dagli Onorevoli interroganti, il riconoscimento di tale beneficio è sottoposto al limite degli 800.000 per impresa secondo la nozione di «impresa unica» sostenuta dalla Commissione europea, ricavabile altresì dalla circolare del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio del 18 giugno 2020, che non consente di riferire la predetta con riferimento alla singola impresa, dovendosi invece considerare l'unità economica consistente nel gruppo di imprese soggetto a controllo giuridico o economico.
  A seguito del quarto emendamento al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19, adottato il 13 ottobre 2020, oltre a estendersi l'operatività del quadro temporaneo al 30 giugno 2021, è stata altresì introdotta una nuova categoria di aiuti ammissibili sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti a causa della crisi economica innescata dall'emergenza sanitaria che possono essere considerati compatibili con l'articolo 107 par. 3 lett. b) Trattato sul Funzionamento dell'unione europea, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni, nel limite di importo complessivo dell'aiuto di 3 milioni di euro per impresa (sezione 3.12).
  Rispetto alla riconducibilità dell'agevolazione prevista dal citato articolo 24 del decreto-legge n. 34/2020 alla citata Sezione 3.12, si segnala che sono attualmente in corso contatti con i competenti Servizi della Commissione europea in ordine alla possibilità di applicare tale sezione – e, quindi, il più alto massimale di aiuti ammissibili ivi previsto – anche alla disciplina fiscale ivi compresa quella prevista per l'Irap già autorizzata con decisione della Commissione sul caso SA. 57429.
  Tale iniziativa si è resa indispensabile in conseguenza della nozione di impresa unica ritenuta applicabile dalla Commissione europea anche alla disciplina di aiuti adottata mediante il richiamato Temporary framework.

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ALLEGATO 6

5-05006 Raduzzi: Requisiti dei componenti della Commissione tecnica del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli Onorevoli Raduzzi e Curro per i quesiti che hanno posto e che mi consentono di chiarire alcuni aspetti legati all'operatività del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) che, come sapete, è oggetto di grande attenzione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del sottoscritto.
  Devo, in primo luogo, evidenziare che tutti i membri della Commissione tecnica, al momento di accettare l'incarico, hanno confermato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del decreto ministeriale 10 maggio 2019. Sono a conoscenza delle segnalazioni effettuate dalle associazioni dei risparmiatori e, pertanto, sarà mia cura chiedere al Presidente della Commissione tecnica una nuova conferma, da parte di tutti i membri della medesima Commissione, del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del decreto ministeriale 10 maggio 2019, e conseguentemente informerò i competenti uffici del Ministero.
  Specificato questo e passando al profilo delle modalità di lavoro della Commissione tecnica del Fondo, mi pare utile riportare alcuni dati.
  Quanto all'attività svolta dalla Commissione tecnica, va premesso che sono state istituite tre Sottocommissioni, ognuna costituita da tre Commissari, ai fini dell'esame delle domande di indennizzo trasmesse dalla Segreteria tecnica, all'esito della lavorazione preistruttoria.
  La Commissione tecnica del FIR, dopo aver superato la fase iniziale dei lavori, si sta riunendo senza soluzione di continuità, esaminando le istanze con cadenza settimanale a partire dallo scorso mese di ottobre, consentendo la valutazione, sinora, di oltre 3.300 domande, con una media di circa 400 domande a riunione (1.600 al mese). Le riunioni svolte sono state complessivamente 23.
  Aggiungo poi che la Commissione, a seguito della delibera assunta lo scorso 1° ottobre, sulla misura degli indennizzi concedibili, con la quale è stata determinata la percentuale dell'anticipo del 40 per cento in attesa della predisposizione del piano di riparto, ha avviato le procedure relative alle disposizioni di pagamento a favore dei singoli aventi diritto, consentendo la liquidazione di acconti per circa euro 4.600.000,00.
  Non vi è dubbio, ad ogni modo, che sarebbe auspicabile che la Commissione tecnica, con l'ausilio della Segreteria tecnica, incrementasse ancora di più la propria operatività, arrivando a deliberare su di un numero di pratiche maggiore, al fine di poter validamente terminare i propri lavori entro il termine preventivato.
  Ora, mi preme rimarcare che la questione del miglioramento delle modalità e dei tempi di decisione della Commissione tecnica deve essere affrontata considerando le peculiarità giuridiche della disciplina del Fondo Indennizzo Risparmiatori.
  Ci tengo a rappresentare che è stata avviata un'intensa interlocuzione tra la stessa Commissione tecnica e gli Uffici competenti del Tesoro, proprio con il fine di individuare, entro il perimetro normativo consentito, best practices per rendere più efficiente ed agevole il lavoro di quest'ultima.
  Una strada che si sta verificando è quella dell'approvazione «massiva» delle istanze da parte della Commissione. Questo sempre considerando le caratteristiche giuridiche del procedimento in questione (e dunque la divisione dei compiti istruttori e decisori tra la Segreteria e la Commissione Pag. 207Tecnica), e nel solco di quanto accade già in altri settori dell'attività della pubblica amministrazione.
  Concludo informando gli Onorevoli di aver chiesto ai preposti uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito delle mie prerogative Istituzionali, uno specifico intervento nella Legge di Bilancio 2021 per aumentare all'80 per cento l'anticipo che la Commissione tecnica conferisce ai risparmiatori in attesa della predisposizione del piano di riparto.

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ALLEGATO 7

5-05007 Tarantino: Applicazione di aliquote IVA nel settore della ristorazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento alle disposizioni che, per motivi di contenimento dei rischi di contagio da COVID-19, hanno previsto la chiusura anticipata di bar e ristoranti permettendo dopo le 18.00 unicamente il servizio da asporto, segnalano come vi sia una differenza di percentuali IVA applicate sul servizio al tavolo (10 per cento) e quello da asporto (22 per cento). Chiedono, pertanto, di sapere se, non si ritenga opportuno allineare l'aliquota da asporto a quella da tavolo così da evitare ulteriori aggravi a carico dei consumatori.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Ai sensi del n. 121) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, scontano l'IVA al 10 per cento le «somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici (...)».
  Tale disposizione recepisce il n. 12-bis) dell'allegato III alla direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di assoggettare ad aliquote ridotte i «servizi di ristorazione e catering (...)».
  In proposito, preliminarmente, si rileva che la somministrazione presuppone la consumazione in loco degli alimenti (salvo il caso del catering), mentre le vendite da asporto sono, a tutti gli effetti, cessioni di beni, con la conseguenza che scontano l'aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, all'articolo 1, lettera ee), è stato stabilito che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  Con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, all'articolo 2, comma 4, lettera c), è stata prevista, per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o a contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le attività di confezionamento che di asporto nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  Allo stato attuale, tuttavia, tenuto conto che la riduzione dei coperti per il rispetto degli stringenti vincoli igienico-sanitari per la somministrazione in loco degli alimenti, la vendita da asporto e la consegna a domicilio rappresentano modalità integrative mediante le quali i titolari dei suddetti esercizi possono svolgere la loro attività, anche se dotati di locali, strutture, personale Pag. 209 e competenze astrattamente caratterizzanti lo svolgimento dell'attività di somministrazione, abitualmente svolta dagli stessi.
  Alla luce di quanto suesposto, entrambe le ipotesi possono rientrare nell'applicazione delle aliquote ridotte ai sensi del punto 12-bis o ai sensi del punto 1 dell'allegato III della direttiva IVA che elenca beni e servizi ai quali è possibile applicare l'aliquota ridotta in conformità dell'articolo 98 della direttiva IVA.
  La Corte di Giustizia UE si è espressa al riguardo con sentenza del 10 marzo 2011 nelle cause riunite C-497- C-502/09, Bog e altri, prima dell'adozione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011. La stessa Corte, peraltro, è stata recentemente investita da un giudice polacco nella pregiudiziale C-703/19, rispetto al trattamento IVA dei casi di asporto in caso di strutture adibite a ristorazione.