CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 novembre 2020
473.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2020, relativo all'approvvigionamento di 100 veicoli di nuova blindo centauro per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale. Atto n. 216.

TESTO DEPOSITATO DAL SOTTOSEGRETARIO GIULIO CALVISI

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04190 Deidda: Sulle iniziative per tutelare la memoria dei caduti e il rispetto del Corpo degli Alpini.

TESTO DELLA RISPOSTA

  A premessa della presente risposta si sottolinea che il numero dei reggimenti della specialità alpina (e relative decorazioni alle rispettive Bandiere di Guerra) è stato correttamente individuato dall'Onorevole interrogante; tale dato, tuttavia, tiene conto dei soli reggimenti di fanteria alpina, dei quali 7 dipendenti dal Comando Truppe Alpine e 1 dipendente dal Comando delle Forze Speciali dell'Esercito.
  Ai reggimenti di fanteria alpina, vanno inoltre aggiunti due reggimenti di artiglieria terrestre da montagna, due reggimenti del genio guastatori alpini e due reggimenti logistici.
  Relativamente a queste ultime sei unità, il numero totale delle decorazioni alle Bandiere di Guerra è il seguente: 3 Medaglie d'Oro al Valor Militare, 5 Medaglie d'Argento al Valor Militare, 4 Medaglie di Bronzo al Valor Militare, 1 Medaglia d'Argento al Valore dell'Esercito, 1 Medaglia di Bronzo al Valore dell'Esercito, 2 Medaglie d'Argento al Valor Civile, 1 Medaglia di Bronzo al Merito della Croce Rossa.
  Fatta tale doverosa precisazione, si ricorda che il monumento in argomento, eretto per la prima volta nel 1938 per onorare gli alpini caduti appartenuti alla Divisione «Pusteria», fu distrutto nel 1943 durante l'occupazione tedesca e, nel 1966 e 1979, da esponenti di movimenti separatisti altoatesini.
  L'opera, realizzata dall'artista Paolo Boldrin e restaurata dallo scultore Rudolf Moroder, ha la funzione di commemorare gli alpini caduti, sia di madrelingua italiana che tedesca.
  Il monumento, pregno di forte connotazione simbolica e di alto valore storico, è la rappresentazione del grado di affinità e di identificazione che esiste fra Alpini, popolazione e territorio.
  In tale ottica, il Dicastero – allo scopo non solo di preservare il ricordo dei caduti, ma anche per conservare l'onorabilità e il rispetto degli Alpini e di tutte le Forze armate – porrà in essere eventuali iniziative che si renderanno necessarie per evitare il concretizzarsi di qualsivoglia azione tesa alla rimozione del monumento.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-04923 Dall'Osso: Sul concorso straordinario per marescialli dell'Aeronautica militare e sulle iniziative per consentire identiche progressioni di carriera al personale arruolato ai sensi della legge n. 958 del 1986

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il concorso straordinario per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è stato previsto, per il solo anno 2018, dal provvedimento di riordino dei ruoli e delle carriere, emanato con il decreto legislativo n. 94 del 2017 che, novellando il Codice dell'Ordinamento Militare (COM) con l'articolo 2197-ter, ha disposto tale specifica forma di reclutamento.
  Il provvedimento trova la sua ratio nella disciplina transitoria del decreto legislativo n. 196 del 1995 che prevedeva, per il personale arruolato ai sensi della legge n. 958 del 1986 (anche per quello in congedo da un limitato periodo di tempo) una serie graduale di opportunità di progressione di carriera, calibrate in relazione alle anzianità di servizio maturate e alle eventuali selezioni superate, a compensazione del pregiudizio sofferto in conseguenza della sopravvenuta istituzione di ruoli distinti per Sergenti e Marescialli e della conseguente limitazione nell'avanzamento professionale.
  In particolare, i Sergenti di complemento che avevano superato le selezioni per la partecipazione al corso per la successiva ammissione al concorso ai sensi della legge n. 212 del 1983 sono stati direttamente inquadrati nel servizio permanente, come disposto dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 196 del 1995.
  I Sergenti e i Volontari che non avevano ancora superato tali selezioni e che avevano maturato una determinata anzianità di grado sono stati, invece, ammessi a concorsi straordinari sulla base dell'anzianità di servizio maturata, in aderenza agli articoli 35 e 36 della medesima norma.
  Infine i Sergenti e Volontari con una minore anzianità di servizio (meno di due anni) e, quindi, con minori aspettative, hanno avuto comunque la possibilità di partecipare ai concorsi sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 37 della stessa norma.
  Il legislatore, con il riordino dei 2017, ha quindi fatto proprie le linee tracciate nel 1995, prevedendo il concorso straordinario esclusivamente per coloro che avevano maggiori anzianità di servizio (e quindi maggiori aspettative), adottando il requisito del titolo di studio all'epoca previsto dalla legge n. 212 del 1983 (scuola dell'obbligo).
  Diversamente, l'allargamento della procedura concorsuale a tutto il personale arruolato ai sensi della legge n. 958 del 1986 avrebbe determinato un eccessivo favor – privo di un solido fondamento razionale e censurabile anche in sede di contenzioso – in un contesto normativo che già oggi consente una progressione interna verso il ruolo marescialli per il personale appartenente ai ruoli sottostanti.
  Alla luce di quanto rappresentato, l'individuazione della platea dei destinatari della procedura straordinaria di reclutamento dei Marescialli e le correlate modalità di selezione risultano conformi al disposto dell'articolo 2197-ter del COM.
  Si rende noto, infine, che la Direzione Generale per il Personale Militare, con Decreto Interdirigenziale n. 31/1D del 23 dicembre 2019, emanato di concerto con Autorità di pari rango del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha provveduto all'immissione in ruolo dei vincitori del concorso in questione.