CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2020
469.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (S. 1994 Governo).

PROPOSTA DI PARERE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1994, di conversione del decreto – legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   rilevato che:

   il provvedimento appare riconducibile principalmente alle materie di competenza legislativa esclusiva statale sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, previdenza sociale, profilassi internazionale, norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), o), q) ed s), della Costituzione); alle materie di competenza concorrente istruzione, tutela della salute, sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma) e alle materie di residuale competenza regionale pesca e agricoltura (articolo 117, quarto comma);

   a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole previsto dall'articolo 7, comma 3, per il sostegno delle imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura; al riguardo, dal punto di vista della formulazione, si osserva che l'espressione «Conferenza permanente dello Stato, regioni e province autonome» andrebbe sostituita con quella, corretta, «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

   l'articolo 3, comma 2, prevede un provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport per la ripartizione delle risorse del fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito dal medesimo articolo; al riguardo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta, l'ordinamento sportivo, appare opportuno, ai fini dell'adozione del provvedimento, inserire la previsione di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali l'intesa;

   l'articolo 21, comma 3, prevede un decreto del Ministro dell'istruzione per la ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse aggiuntive stanziate dall'articolo per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali; al riguardo, alla luce del fatto che risultano coinvolte sia una competenza legislativa esclusiva statale (norme generali dell'istruzione) sia una competenza legislativa concorrente (istruzione), appare opportuno prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali il parere;

   l'articolo 33 attribuisce alle regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente; tale facoltà non sembra quindi essere concessa alle province autonome di Trento e di Bolzano; al Pag. 287riguardo, si osserva che nella relazione illustrativa, oltre a non rinvenirsi alcuna motivazione circa tale esclusione, si opera un riferimento alle «Autonomie speciali», che si presta a ricomprendere anche le province autonome; andrebbe pertanto valutata l'opportunità di integrare l'articolo con un riferimento esplicito alle province autonome di Trento e di Bolzano;

   richiamate infine le proposte di integrazione del testo proposte dall'ANCI nell'audizione di fronte alle commissioni competenti in sede referente del 5 novembre 2020, proposte che appaiono meritevoli della massima considerazione, in particolare con riferimento alla necessità di rafforzare la possibilità di utilizzare i sostegni economici già decisi per un più ampio periodo di tempo; di ampliare al 2021 tutte le facilitazioni di carattere contabile che hanno permesso una gestione finanziaria e contabile più snella e flessibile; di favorire la ristrutturazione del debito locale e di promuovere il rilancio degli investimenti locali, anche dotando gli enti locali di adeguate figure professionali

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  Con le seguenti condizioni:

   all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «sono stabiliti» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»

   all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: «Conferenza permanente dello Stato, regioni e province autonome» con le seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

   all'articolo 21, comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» aggiungere le seguenti: «, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»

   provvedano le Commissioni di merito a tenere in massima considerazione le proposte di integrazione del testo avanzate dall'ANCI nell'audizione del 5 novembre 2020;

   e con la seguente osservazione:

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di aggiungere, all'articolo 33, comma1, dopo le parole: «le Regioni a statuto speciale» le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

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ALLEGATO 2

Nuove norme in materia di illeciti agroalimentari (C 2427 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2427 recante nuove norme in materia di illeciti agroalimentari, nel testo risultane dagli emendamenti approvati in sede referente;

   rilevato che:

   tutte le disposizioni del disegno di legge, tanto quelle che intervengono sul codice penale e sul codice di procedura, quanto quelle che modificano le leggi speciali, sono volte a ridefinire il quadro sanzionatorio penale della materia agroalimentare e, conseguentemente, a coordinare gli illeciti penali con gli illeciti amministrativi, anche a carico degli enti; l'intervento è dunque riconducibile alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», di esclusiva competenza legislativa statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;

   per quanto attiene l'ambito di competenza della Commissione, si segnala che l'articolo 5 prevede che qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato corsi di formazione sulla natura dei rischi correlati alle specifiche attività produttive, il legale rappresentante o il delegato di enti aventi meno di dieci dipendenti e un volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, che abbia frequentato detti corsi, può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza degli alimenti o dei mangimi e della lealtà commerciale; in tali ipotesi, non ha l'obbligo di designare l'operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (Testo unificato C. 164 e abbinate).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 164 e abbinate recante norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione Affari sociali della Camera;

   rilevato che:

   il provvedimento appare riconducibile principalmente alla materia di competenza legislativa esclusiva statale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) e alla materia di competenza legislativa concorrente tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione); con riferimento agli incentivi fiscali di cui all'articolo 12 assume rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale sistema tributario dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione);

   a fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 8, comma 2, prevede che rappresentanti della Conferenza delle regioni partecipino all'istituendo Comitato nazionale per le malattie rare; l'articolo 9, comma 1, prevede che con accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni sia approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare;

   l'articolo 6, comma 3, prevede che con decreto del Ministro del lavoro sia adottato il regolamento sul funzionamento del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare; al riguardo, assumendo prevalente rilievo la materia di competenza concorrente tutela della salute, appare opportuno prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

   all'articolo 13, comma 1, in materia di promozione della ricerca nell'ambito della tematica delle malattie rare, appare opportuno fare riferimento, oltre che alle regioni anche alle province autonome di Trento e di Bolzano;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  Con le seguenti condizioni:

   all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»

   all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «le regioni» aggiungere le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».