CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2020
469.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 226

ALLEGATO 1

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. C. 2427 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

   premesso che:

    il disegno di legge in discussione, come si evince dalla relazione illustrativa, si propone l'obiettivo di procedere ad una riorganizzazione sistematica della categoria dei reati in materia alimentare, in modo da garantire l'effettiva tutela dei beni giuridici di riferimento;

    il provvedimento contempla un sistema di intervento a tutele crescenti, che muove dalle ipotesi contravvenzionali per giungere, infine, alla previsione di categorie di reati che mettono in pericolo la salute pubblica;

    l'intervento innova il codice penale e la legislazione speciale di settore, in modo da superare l'attuale partizione interna del titolo VI del libro secondo del codice penale, che distingue «delitti di comune pericolo mediante violenza» (capo I) e «delitti di comune pericolo mediante frode» (capo II), sostituendola con la distinzione tra «delitti di comune pericolo contro l'incolumità pubblica» (capo I) e «delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali» (capo II);

    in tale ambito, l'obiettivo perseguito è, da un lato, quello di razionalizzare e rimodulare fattispecie che hanno trovato nella pratica modesta applicazione, in particolare le ipotesi di cui agli articoli 440, 442 e 444 del codice penale, dall'altro, quello di riordinare i rapporti tra il codice penale e le leggi complementari, attraverso l'introduzione di una norma generale e astratta (illecito di rischio o di prevenzione) comprensiva di tutti i tipi di condotta più significativi;

    il provvedimento, inoltre, prevede la ridenominazione del titolo VIII del libro II del codice penale (Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio), includendovi il riferimento anche al «patrimonio agro-alimentare»;

    il mutato oggetto giuridico delle disposizioni risponde alla finalità di far fronte, in modo più adeguato ed incisivo, ai diversi fenomeni criminali rientranti nell'ampia area delle frodi nel commercio di alimenti, sia sul piano sanzionatorio, sia attraverso l'ampliamento della sfera repressiva;

    ulteriore intervento è quello attuato in materia di responsabilità amministrativa degli enti collettivi, estendendo l'ambito di applicazione della disciplina di cui decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ai reati alimentari di maggiore gravità e prevedendo l'adozione, con espresso riguardo agli operatori alimentari, di più efficaci e puntuali modelli di organizzazione e gestione in chiave esimente o attenuante della responsabilità;

   rilevato che:

    Federalimentare, nel corso dell'attività conoscitiva svolta, ha evidenziato che l'impianto complessivo, o ancora meglio lo spirito della riforma, sembra non tenere sufficientemente in conto i criteri guida che ispirano l'evoluzione delle norme UE più recenti in materia di sicurezza alimentare e controlli ufficiali. Il nuovo quadro normativo UE definito dal Reg. (UE) 625/2017 sui controlli ufficiali di mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione, relativo alla protezione della salute umana, della salute e del benessere degli animali, e Pag. 227della sanità delle piante, fino a includere l'emissione di Ogm nell'ambiente e le produzioni biologiche, ridefinisce in modo organico e unificante la legislazione europea in linea coi principi di uniformità dei livelli di sicurezza che devono essere garantiti dagli Stati membri e massima armonizzazione e convergenza delle discipline nazionali;

    l'assetto disegnato dal Reg. 625/2017 è destinato a influenzare l'evoluzione delle norme UE in materia alimentare nei prossimi anni, in ragione dell'ampiezza del campo d'applicazione della norma e delle aree d'intervento toccate, nonché della corposa mole di disposizioni attese in virtù delle decine di atti d'implementazione previsti. Questo «new deal» del diritto alimentare europeo, che rappresenta una nuova pietra miliare nel percorso avviato ormai venti anni fa col Libro Bianco sulla sicurezza alimentare e col Reg. (CE) 178/2002, si ispira ai principi di responsabilizzazione primaria degli operatori del settore alimentare, di incentivazione degli stessi alla conformità mediante meccanismi premianti per i soggetti che sono in regola e di proporzionalità degli interventi delle Autorità e delle sanzioni in relazione alla caratterizzazione del rischio effettivo;

    la riforma potrebbe essere, quindi, non del tutto in linea con i principi che caratterizzano l'evoluzione del diritto alimentare dell'UE e gli orientamenti dell'OCSE, in quanto rischia di complicare l'attività delle Autorità di controllo, danneggiare la competitività degli operatori e appesantire complessivamente il sistema, mancando di realizzare pienamente il condiviso obiettivo di una maggior efficienza ed effettività del quadro regolatorio a tutela dei consumatori;

   considerato che:

    il nuovo articolo 440-quater, introdotto dall'articolo 1, lettera f), punisce con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o medicinali, pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo per la salute pubblica. La fattispecie si applica se non ricorrono i delitti di cui agli articoli 440-bis, 440-ter, 441 e 443;

    in tale ambito, occorre definire la concreta capacità ingannatoria della condotta di mendacio verso il consumatore altrimenti si consente di rimettere al giudice in concreto ogni valutazione senza prevedere norme definitorie analitiche, che descrivano le modalità ingannatorie;

    il nuovo articolo 445-ter, inserisce una serie di previsioni volte a chiarire l'ambito applicativo dei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali;

    la disposizione specifica che specifica un alimento è inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato;

    trattandosi, nel caso di specie di prodotti alimentari, non viene affatto specificato quando questi devono essere considerati «deteriorati»;

    sul piano lessicale il termine «deteriorato» viene definito semanticamente come «danneggiato», che non racchiude un significato univoco e preciso, per la cui la denotazione dell'azione materiale del fatto penalmente rilevante, deve essere la più tassativa e circostanziata possibile;

    l'indeterminatezza della previsione legale, si risolve inevitabilmente nell'esercizio di un potere nella denotazione o qualificazione giuridica dei fatti giudicati;

   considerato altresì che:

    l'articolo 4 del provvedimento apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari;

    in particolare, il comma 2 di tale articolo, alla lettera c), modifica l'articolo 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo che in tutti i casi in cui vengano effettuate analisi per le quali non sia possibile la ripetizione a causa della Pag. 228deperibilità, modificabilità o quantità del campione, l'interessato debba essere avvertito del giorno, dell'ora e del luogo ove si terranno le analisi medesime, al fine di consentirgli di partecipare direttamente o tramite una persona di sua fiducia, anche con l'assistenza di un consulente tecnico;

    si rende necessario introdurre nel testo dell'articolo 223 delle norme di attuazione del codice di procedura penale una disposizione diretta ad agevolare l'attività del pubblico ministero, che potrà agire in deroga all'obbligo di preavviso, trattandosi di attività indifferibili ope legis, finalizzate a preservare il materiale probatorio che sia nella disponibilità della parte e sia, dunque, a rischio di dispersione o alterazione;

   ritenuto che:

    l'articolo 5 modifica la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

    nello specifico, viene inserito l'articolo 6-bis, concernente i modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare, nel d.lgs. n. 231/2001;

    il predetto articolo 6 bis, al comma 4, dispone che per le imprese con meno di 10 dipendenti e un volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, possa essere lo stesso legale rappresentante o delegato a svolgere i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza alimentare e della lealtà commerciale, qualora abbia frequentato uno specifico corso di formazione sulla natura dei rischi correlati alle specifiche attività produttive, organizzato dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio;

    tale previsione, sebbene largamente condivisa, rischia di essere messa in discussione nel caso in cui alle Regioni o alle Provincie autonome venga lasciata la mera facoltà di organizzare corsi di formazione, di fatto mettendo a rischio la previsione di semplificazione inserita nella norma;

   ritenuto altresì che:

    l'articolo 6 apporta modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283, che contiene la disciplina principale in tema di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e degli illeciti ad esse connessi;

    nel suo complesso, l'intervento è teso a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto di fenomeni illeciti in campo agroalimentare, includendovi talune fattispecie al momento prive di tutela giuridica, ma che possono rivelarsi propedeutiche al manifestarsi di condotte lesive della salute pubblica penalmente rilevanti;

    in particolare, tale articolo, al comma 1, lettera c), introduce l'articolo 5-ter, punendo chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa e in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasporto o commercializzazione ivi indicate (preparazione, produzione, importazione, introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, spedizione in transito, esportazione, trasporto, somministrazione, detenzione per il commercio, commercializzazione o messa in circolazione), tratti alimenti che siano stati privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o siano stati mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque abbiano una composizione non conforme alle norme vigenti ovvero alimenti in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti;

    le due ipotesi contemplate ai commi 1 e 2 del nuovo articolo 5-ter, volte a garantire la genuinità degli alimenti e a prevenirne l'adulterazione, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.500 a 15.000 euro, ovvero da 15.000 a 75.000 euro nei casi di particolare gravità in relazione alla quantità di prodotto;

    la fattispecie di reato ivi introdotta è strutturata in modo eccessivamente complesso, dal momento che attraverso una semplificazione delle fasi commerciali è possibile inquadrare in un unico contesto anche le possibili violazioni, che riprendono l'originaria formulazione dell'articolo 5 della legge n. 283 del 1962, limitandosi a sanzionare la non genuinità dell'alimento;

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    appare, inoltre, opportuno eliminare il riferimento alla quantità dell'alimento, peraltro incomprensibilmente funzionalizzato alla sola ipotesi di aumento di pena (e non di diminuzione), poiché la forbice edittale della sanzione già consente di valutare «dall'interno» la gravità e calibrare il «quantum» della sanzione in base all' articolo 11 della legge n. n 689 del 1981;

    la previsione di un aumento di pena in dipendenza della quantità, non solo appare eccessivamente discrezionale ma, non essendo vincolata a parametri oggettivi, rischia di aprire scenari di trattamenti impari e conseguenti condizioni anticoncorrenziali artefatte tra gli operatori;

   osservato che :

    il medesimo articolo 6, al comma 1, lettera d) prevede l'inserimento nella legge n. 263/1962 degli articoli 12-ter e 12-quater, che stabiliscono le modalità di estinzione dei reati in materia agroalimentare;

    entrambi gli articoli istituiscono una forma di oblazione specifica riferita alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare, per le quali sia prevista la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, nel caso dell'art. 12-ter ovvero la pena dell'arresto nel caso dell'art. 12-quater;

    in particolare, l'art. 12-quater riguarda le contravvenzioni di maggiore gravità, punite con la pena dell'arresto, prevedendo che sia il giudice, su richiesta dell'imputato, a determinare, secondo i criteri di cui all'art. 135 c.p., l'ammontare della somma che il contravventore è tenuto a pagare, in sostituzione di una pena dell'arresto irrogata fino al limite di due anni; il reato si estingue in via definitiva dopo tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza se l'imputato ha adempiuto al pagamento e non ha commesso ulteriori reati in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare;

    l'istituzione del sistema di contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare, desta perplessità in ragione delle interconnessioni, non sempre lineari, con la disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981 in punto di conversione di pene detentive brevi;

    per assicurare l'omogeneità del sistema sanzionatorio, il termine triennale, avulso dal sistema, dovrebbe essere sostituito con il più noto termine biennale già presente nell'art. 163 c.p per la sospensione condizionale e negli artt. 445 c.p.p – 460 c.p.p per l'estinzione del reato rispettivamente a seguito di patteggiamento e decreto penale di condanna su contravvenzioni;

   osservato altresì che:

    l'articolo 11, oltre ad intervenire in materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva, ridisciplina, anche sul piano sanzionatorio, i divieti e gli obblighi a carico degli operatori ai fini della vendita o della messa in commercio per il consumo o della detenzione per uso alimentare dei suddetti olii;

    in tali disposizioni, precisamente al comma 3 del capoverso «Art. 1 bis», si rilevano alcune imprecisioni, in quanto, l'olio di sansa di oliva greggio, secondo la definizione europea di cui all'allegato VII, Parte VIII del Regolamento (UE) n. 1308/2013 è definito come «l'olio ottenuto dalla sansa di oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici»;

    appare quindi importante colmare una lacuna, in quanto, il suddetto comma attribuisce ai frantoi la produzione dell'olio di sansa grezzo che, al contrario, viene estratto nei sansifici (impianti di estrazione dell'olio dalle sanse); inoltre, non viene preso in considerazione il processo di raffinazione degli oli di sansa e lampanti;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) all'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso Art. 440-quater, sopprimere la parola: «ingannevoli»;

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   2) all'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso Art. 445-ter, comma 3, sopprimere la parola: «deteriorato»;

   3) all'articolo 1, comma 1, lettera m), capoverso «Art. 452», sostituire le parole: «da tre a otto anni» con le seguenti: «da due a sei anni»;

   4) all'articolo 2 , comma 1, lettera e) , capoverso «Art. 517-septies», sopprimere le parole: «o ingannevoli»;

   5) all'articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso «Art 517-octies», sostituire il comma 3 , con il seguente: «se l'alimento, presentato come biologico, non deriva da processi di produzione biologica» ;

   6) all'articolo 4, comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Gli esiti delle analisi effettuate con metodiche diverse da quelle descritte in leggi speciali, disposizioni ministeriali o regolamenti comunitari sono valutati a norma dell'articolo 189 del codice di procedura penale»;

   7) all'articolo 5, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 6-bis», comma 4, sostituire le parole: «Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato» con le seguenti: «Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, organizzano»;

   8) all'articolo 6, comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 1, sostituire le parole: «risultano nocivi»: con le seguenti: «risultano dannosi»;

   9) all'articolo 6 , comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 7, lettera b), sopprimere la parola: «deteriorato»;

   10) all'articolo 6, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 1, dopo le parole: «non conforme alle norme vigenti» aggiungere le seguenti: «ovvero in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti».

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 5-ter», sopprimere i commi 2 e 3;

   11) all'articolo 6, comma 1, lettera d), capoverso «Art. 12-quater», comma 4, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni»;

   12) all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1-bis», il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Non si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli oli lampanti detenuti presso i locali dei frantoi nei quali sono stati ottenuti a seguito del processo di estrazione meccanico o fisico. Non si considerano altresì messi in commercio per il consumo alimentare gli oli lampanti e gli oli di sansa di oliva greggi detenuti presso i locali dei sansifici nei quali sono stati ottenuti, nonché presso le raffinerie di tali oli vegetali.»

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ALLEGATO 2

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. C. 2427 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

   premesso che:

    il disegno di legge in discussione, come si evince dalla relazione illustrativa, si propone l'obiettivo di procedere ad una riorganizzazione sistematica della categoria dei reati in materia alimentare, in modo da garantire l'effettiva tutela dei beni giuridici di riferimento;

    il provvedimento contempla un sistema di intervento a tutele crescenti, che muove dalle ipotesi contravvenzionali per giungere, infine, alla previsione di categorie di reati che mettono in pericolo la salute pubblica;

    l'intervento innova il codice penale e la legislazione speciale di settore, in modo da superare l'attuale partizione interna del titolo VI del libro secondo del codice penale, che distingue «delitti di comune pericolo mediante violenza» (capo I) e «delitti di comune pericolo mediante frode» (capo II), sostituendola con la distinzione tra «delitti di comune pericolo contro l'incolumità pubblica» (capo I) e «delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali» (capo II);

    in tale ambito, l'obiettivo perseguito è, da un lato, quello di razionalizzare e rimodulare fattispecie che hanno trovato nella pratica modesta applicazione, in particolare le ipotesi di cui agli articoli 440, 442 e 444 del codice penale, dall'altro, quello di riordinare i rapporti tra il codice penale e le leggi complementari, attraverso l'introduzione di una norma generale e astratta (illecito di rischio o di prevenzione) comprensiva di tutti i tipi di condotta più significativi;

    il provvedimento, inoltre, prevede la ridenominazione del titolo VIII del libro II del codice penale (Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio), includendovi il riferimento anche al «patrimonio agro-alimentare»;

    il mutato oggetto giuridico delle disposizioni risponde alla finalità di far fronte, in modo più adeguato ed incisivo, ai diversi fenomeni criminali rientranti nell'ampia area delle frodi nel commercio di alimenti, sia sul piano sanzionatorio, sia attraverso l'ampliamento della sfera repressiva;

    ulteriore intervento è quello attuato in materia di responsabilità amministrativa degli enti collettivi, estendendo l'ambito di applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ai reati alimentari di maggiore gravità e prevedendo l'adozione, con espresso riguardo agli operatori alimentari, di più efficaci e puntuali modelli di organizzazione e gestione in chiave esimente o attenuante della responsabilità;

   rilevato che:

    Federalimentare, nel corso dell'attività conoscitiva svolta, ha evidenziato che l'impianto complessivo, o ancora meglio lo spirito della riforma, sembra non tenere sufficientemente in conto i criteri guida che ispirano l'evoluzione delle norme UE più recenti in materia di sicurezza alimentare e controlli ufficiali. Il nuovo quadro normativo UE definito dal Reg. (UE) 625/2017 sui controlli ufficiali di mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione, relativo alla protezione della salute umana, della salute e del benessere degli animali, e Pag. 232della sanità delle piante, fino a includere l'emissione di Ogm nell'ambiente e le produzioni biologiche, ridefinisce in modo organico e unificante la legislazione europea in linea con i principi di uniformità dei livelli di sicurezza che devono essere garantiti dagli Stati membri e massima armonizzazione e convergenza delle discipline nazionali;

    l'assetto disegnato dal Reg. (UE) 625/2017 è destinato a influenzare l'evoluzione delle norme UE in materia alimentare nei prossimi anni, in ragione dell'ampiezza del campo d'applicazione della norma e delle aree d'intervento toccate, nonché della corposa mole di disposizioni attese in virtù delle decine di atti d'implementazione previsti. Questo «new deal» del diritto alimentare europeo, che rappresenta una nuova pietra miliare nel percorso avviato ormai venti anni fa col Libro Bianco sulla sicurezza alimentare e col Reg. (CE) 178/2002, si ispira ai principi di responsabilizzazione primaria degli operatori del settore alimentare, di incentivazione degli stessi alla conformità mediante meccanismi premianti per i soggetti che sono in regola e di proporzionalità degli interventi delle Autorità e delle sanzioni in relazione alla caratterizzazione del rischio effettivo;

    la riforma potrebbe essere, quindi, non del tutto in linea con i principi che caratterizzano l'evoluzione del diritto alimentare dell'UE e gli orientamenti dell'OCSE, in quanto rischia di complicare l'attività delle Autorità di controllo, danneggiare la competitività degli operatori e appesantire complessivamente il sistema, mancando di realizzare pienamente il condiviso obiettivo di una maggior efficienza ed effettività del quadro regolatorio a tutela dei consumatori;

   considerato che:

    il nuovo articolo 440-quater, introdotto dall'articolo 1, lettera f), punisce con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o medicinali, pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo per la salute pubblica. La fattispecie si applica se non ricorrono i delitti di cui agli articoli 440-bis, 440-ter, 441 e 443;

    in tale ambito, occorre definire la concreta capacità ingannatoria della condotta di mendacio verso il consumatore, altrimenti rimettendosi al giudice in concreto ogni valutazione, senza prevedere norme definitorie analitiche, che descrivano le modalità della condotta;

    il nuovo articolo 445-ter, inserisce una serie di previsioni volte a chiarire l'ambito applicativo dei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali;

    la disposizione specifica che un alimento è inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato;

    appare necessario meglio definire l'ambito applicativo della disposizione, facendo salvo il rispetto dei disciplinari autorizzati in materia di igiene e sicurezza;

   considerato altresì che:

    l'articolo 4 del provvedimento apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari;

    in particolare, il comma 2 di tale articolo, alla lettera c), modifica l'articolo 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo che in tutti i casi in cui vengano effettuate analisi per le quali non sia possibile la ripetizione a causa della deperibilità, modificabilità o quantità del campione, l'interessato debba essere avvertito del giorno, dell'ora e del luogo ove si terranno le analisi medesime, al fine di consentirgli di partecipare direttamente o tramite una persona di sua fiducia, anche con l'assistenza di un consulente tecnico;

    si rende necessario introdurre nel testo dell'articolo 223 delle norme di attuazione del codice di procedura penale una disposizione diretta ad agevolare l'attività Pag. 233 del pubblico ministero, che potrà agire in deroga all'obbligo di preavviso, trattandosi di attività indifferibili ope legis, finalizzate a preservare il materiale probatorio che sia nella disponibilità della parte e sia, dunque, a rischio di dispersione o alterazione;

   ritenuto che:

    l'articolo 5 modifica la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

    nello specifico, viene inserito l'articolo 6-bis, concernente i modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare, nel decreto legislativo n. 231 del 2001;

    il predetto articolo 6-bis, al comma 4, dispone che per le imprese con meno di 10 dipendenti e un volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, possa essere lo stesso legale rappresentante o delegato a svolgere i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza alimentare e della lealtà commerciale, qualora abbia frequentato uno specifico corso di formazione sulla natura dei rischi correlati alle specifiche attività produttive, organizzato dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio;

    tale previsione, sebbene largamente condivisa, rischia di essere messa in discussione nel caso in cui alle Regioni o alle Provincie autonome venga lasciata la mera facoltà di organizzare corsi di formazione, di fatto mettendo a rischio la previsione di semplificazione inserita nella norma;

   ritenuto altresì che:

    l'articolo 6 apporta modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283, che contiene la disciplina principale in tema di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e degli illeciti ad esse connessi;

    nel suo complesso, l'intervento è teso a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto di fenomeni illeciti in campo agroalimentare, includendovi talune fattispecie al momento prive di tutela giuridica, ma che possono rivelarsi propedeutiche al manifestarsi di condotte lesive della salute pubblica penalmente rilevanti;

    in particolare, tale articolo, al comma 1, lettera c), introduce l'articolo 5-ter, punendo chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa e in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasporto o commercializzazione ivi indicate (preparazione, produzione, importazione, introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, spedizione in transito, esportazione, trasporto, somministrazione, detenzione per il commercio, commercializzazione o messa in circolazione), tratti alimenti che siano stati privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o siano stati mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque abbiano una composizione non conforme alle norme vigenti ovvero alimenti in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti;

    le due ipotesi contemplate ai commi 1 e 2 del nuovo articolo 5-ter, volte a garantire la genuinità degli alimenti e a prevenirne l'adulterazione, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.500 a 15.000 euro, ovvero da 15.000 a 75.000 euro nei casi di particolare gravità in relazione alla quantità di prodotto;

    la fattispecie di reato ivi introdotta è strutturata in modo eccessivamente complesso, dal momento che attraverso una semplificazione delle fasi commerciali è possibile inquadrare in un unico contesto anche le possibili violazioni, che riprendono l'originaria formulazione dell'articolo 5 della legge n. 283 del 1962, limitandosi a sanzionare la non genuinità dell'alimento;

    appare, inoltre, opportuno eliminare il riferimento alla quantità dell'alimento, peraltro incomprensibilmente funzionalizzato alla sola ipotesi di aumento di pena (e non di diminuzione), poiché la forbice edittale della sanzione già consente di valutare «dall'interno» la gravità e calibrare il «quantum» della sanzione in base all' articolo 11 della legge n. 689 del 1981;

Pag. 234

    la previsione di un aumento di pena in dipendenza della quantità, non solo appare eccessivamente discrezionale ma, non essendo vincolata a parametri oggettivi, rischia di aprire scenari di trattamenti impari e conseguenti condizioni anticoncorrenziali artefatte tra gli operatori;

   osservato che:

    il medesimo articolo 6, al comma 1, lettera d) prevede l'inserimento nella legge n. 263/1962 degli articoli 12-ter e 12- quater, che stabiliscono le modalità di estinzione dei reati in materia agroalimentare;

    entrambi gli articoli istituiscono una forma di oblazione specifica riferita alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare, per le quali sia prevista la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, nel caso dell'art. 12-ter ovvero la pena dell'arresto nel caso dell'art. 12-quater;

    in particolare, l'art. 12-quater riguarda le contravvenzioni di maggiore gravità, punite con la pena dell'arresto, prevedendo che sia il giudice, su richiesta dell'imputato, a determinare, secondo i criteri di cui all'art. 135 c.p., l'ammontare della somma che il contravventore è tenuto a pagare, in sostituzione di una pena dell'arresto irrogata fino al limite di due anni; il reato si estingue in via definitiva dopo tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza se l'imputato ha adempiuto al pagamento e non ha commesso ulteriori reati in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare;

    l'istituzione del sistema di contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare, desta perplessità in ragione delle interconnessioni, non sempre lineari, con la disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981 in punto di conversione di pene detentive brevi;

    per assicurare l'omogeneità del sistema sanzionatorio, il termine triennale, avulso dal sistema, dovrebbe essere sostituito con il più noto termine biennale già presente nell'art. 163 c.p per la sospensione condizionale e negli artt. 445 c.p.p – 460 c.p.p per l'estinzione del reato rispettivamente a seguito di patteggiamento e decreto penale di condanna su contravvenzioni;

   osservato altresì che:

    l'articolo 11, oltre ad intervenire in materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva, ridisciplina, anche sul piano sanzionatorio, i divieti e gli obblighi a carico degli operatori ai fini della vendita o della messa in commercio per il consumo o della detenzione per uso alimentare dei suddetti olii;

    in tali disposizioni, precisamente al comma 3 del capoverso «Art. 1-bis», si rilevano alcune imprecisioni, in quanto, l'olio di sansa di oliva greggio, secondo la definizione europea di cui all'allegato VII, Parte VIII del Regolamento (UE) n. 1308/2013 è definito come «l'olio ottenuto dalla sansa di oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici»;

    appare quindi importante colmare una lacuna, in quanto, il suddetto comma attribuisce ai frantoi la produzione dell'olio di sansa grezzo che, al contrario, viene estratto nei sansifici (impianti di estrazione dell'olio dalle sanse); inoltre, non viene preso in considerazione il processo di raffinazione degli oli di sansa e lampanti;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) all'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 440 quater», sopprimere la parola: «ingannevoli»;

   2) all'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 440 quater», sopprimere le parole: «o incomplete»;

   3) all'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso «Art. 445-ter», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatto salvo il rispetto dei disciplinari autorizzati in materia di igiene e sicurezza»;

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   4) all'articolo 1, comma 1, lettera m), capoverso «Art. 452», sostituire le parole: «da tre a otto anni» con le seguenti: «da due a sei anni»;

   5 ) all'articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-septies», sopprimere le parole: «o ingannevoli»;

   6) all'articolo 4, comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Gli esiti delle analisi effettuate con metodiche diverse da quelle descritte in leggi speciali, disposizioni ministeriali o regolamenti comunitari sono valutati a norma dell'articolo 189 del codice di procedura penale»;

   7) all'articolo 5, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 6-bis», comma 4, sostituire le parole: «Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato» con le seguenti: «Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, organizzano»;

   8) all'articolo 6, comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 1, sostituire le parole: «risultano nocivi»: con le seguenti: «risultano dannosi»;

   9) all'articolo 6, comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 7, lettera b), sopprimere la parola: «deteriorato»;

   10) all'articolo 6, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 1, dopo le parole: «non conforme alle norme vigenti» aggiungere le seguenti: «ovvero in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti».

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 5-ter», sopprimere i commi 2 e 3;

   11) all'articolo 6, comma 1, lettera d), capoverso «Art. 12-quater», comma 4, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni»;

   12) all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1-bis», il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Non si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli oli lampanti detenuti presso i locali dei frantoi nei quali sono stati ottenuti a seguito del processo di estrazione meccanico o fisico. Non si considerano altresì messi in commercio per il consumo alimentare gli oli lampanti e gli oli di sansa di oliva greggi detenuti presso i locali dei sansifici nei quali sono stati ottenuti, nonché presso le raffinerie di tali oli vegetali.»;

  e con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-septies», si valuti l'opportunità di sostituire il meccanismo sanzionatorio con la reclusione fino a due anni e una multa fino a euro 20.000, in modo da uniformare le pene previste per il reato di commercio di alimenti con segni mendaci con il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'articolo 517 del codice penale;

   b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-octies», si valuti l'opportunità di eliminare la disposizione che prevede come circostanza aggravante dei reati di frode in commercio di alimenti e di commercio di alimenti con segni mendaci l'ipotesi in cui l'alimento sia falsamente presentato come biologico.