CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2020
469.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvata dal Senato ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,

   esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 1813, approvata dal Senato e l'abbinata C. 445 Fornaro, recante Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, adottata come testo base;

   sottolineata positivamente la preclusione, di cui all'articolo 1, comma 3, di partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico per le società che producono, commercializzano o detengono mine anti-persona, munizioni e submunizioni cluster,

   rilevato che il finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona non viene sanzionato penalmente né attraverso la previsione di una sanzione amministrativa, ma si configura unicamente quale mero illecito amministrativo quando il fatto è commesso dai soli intermediari finanziari abilitati, evidenziandosi una evidente e non comprensibile disparità di trattamento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 8.

  Al comma 1, lettera b) al numero 1) premettere il seguente: 01) al comma 2, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «40 per cento».
8. 1. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Gagliardi, Butti, Foti.

ART. 28.

  Al comma 1, capoverso lettera f), sostituire le parole: e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, compresi gli sfalci e le potature correlati alle attività agricole o alla silvicoltura ovvero utilizzati con le seguenti: , sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o
28. 1. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gelmini, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «da tale biomassa,» inserire le seguenti: «anche al di fuori del luogo di produzione ovvero concessione a terzi,»
28. 2. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava, Viviani, Liuni, Gagliardi, Butti, Foti.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019- 2020»;

   premesso che:

    la legge europea rappresenta uno strumento particolarmente qualificante del processo di partecipazione dell'Italia all'adempimento degli obblighi e all'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, consentendo una revisione continua della normativa nazionale e l'introduzione delle opportune misure correttive per rendere la legislazione italiana in linea con il quadro europeo;

    richiamato il contenuto dell'articolo 8 che affronta alcuni profili di incompatibilità – sollevati con la procedura di infrazione 2018/2273 – della disciplina nazionale del subappalto con la normativa europea, in particolare rimuovendo l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori (peraltro già sospeso fino al 31 dicembre 2020);

    richiamato altresì l'articolo 28, che modifica la disposizione che regola l'esclusione di materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, compresi gli sfalci e le potature, dalla disciplina relativa ai rifiuti, al fine di allinearla a quanto previsto dalla direttiva europea in materia, in modo da superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU-Pilot 9180/17/ ENVI;

    preso atto che la formulazione, oggi vigente, introdotta dal recente decreto legislativo n. 116 del 2020, recante attuazione delle direttive sui rifiuti e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi (lettera a) del comma 3 dell'articolo 1) appare idonea a superare i rilievi mossi dalla Commissione europea,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

  con la seguente osservazione:

   si verifichi se la formulazione vigente della lettera f) del comma 1 dell'art. 185 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152 del 2006), come risultante dalla recente modifica apportata dal decreto legislativo n. 116 del 2020 sia idonea a consentire di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU-Pilot 9180/17/ ENVI, prevedendo in tal caso l'espunzione dell'articolo 28 dal disegno di legge.

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ALLEGATO 4

5-04971 Pezzopane: Incremento delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali per far fronte ai danni derivanti dai recenti straordinari eventi meteorologici che hanno coinvolto alcune province venete.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, occorre premettere che le stesse non rientrano nella diretta competenza del Ministero dell'ambiente, trattandosi di episodi connessi alla gestione dell'emergenza e che rispondono ad esigenze e condizioni straordinarie.
  Per tale ragione, facendo seguito alla richiesta di informazioni da parte del Ministero, il competente Dipartimento di Protezione Civile ha fatto presente, al riguardo, che a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta dal Dipartimento medesimo, il Consiglio dei Ministri, in data 10 settembre 2020, ha deliberato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto nel territorio delle province di Belluno, Padova, Verona e Vicenza, prevedendo un primo stanziamento di euro 6.800.000,00 destinati alla realizzazione dei primi interventi urgenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, dell'articolo 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  Il Dipartimento di Protezione Civile ha precisato che il citato importo è stato determinato e previamente condiviso con la Regione Veneto a seguito di una proficua e continua interlocuzione.
  Successivamente, in data 1° ottobre 2020, è stata adottata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 704 con cui viene nominato, fra l'altro, il Presidente della Regione Veneto quale Commissario delegato per il superamento dell'emergenza. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della citata ordinanza il Commissario delegato, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento, deve predisporre il Piano degli interventi urgenti, nel limite delle risorse finanziate, e deve trasmetterlo al competente Dipartimento per la necessaria approvazione.
  Inoltre, secondo l'articolo 3, comma 1, della medesima ordinanza, il Commissario delegato ha il compito, altresì, di produrre e trasmettere al Dipartimento di Protezione Civile – entro 90 giorni dall'approvazione del Piano degli interventi urgenti – la ricognizione dei fabbisogni relativa alle ulteriori misure di cui alle lettere a) e b) del comma 2, dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 1 del 2018 nonché i fabbisogni per le misure di cui alle lettere c), d) ed e) del medesimo comma concernenti anche i danni subiti dai privati e dalle attività produttive.
  Soltanto a seguito della trasmissione della citata documentazione al predetto Dipartimento, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 24, del citato decreto legislativo, potrà essere proposto al Consiglio dei Ministri uno schema di delibera concernente gli ulteriori stanziamenti da destinare all'emergenza in parola, per l'eventuale successiva deliberazione.
  Fermo restando quanto fin qui esposto, preme, comunque, evidenziare, per quanto di diretta competenza del Ministero dell'ambiente, il quadro generale delle risorse programmate ed erogate per la mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio veneto. Dal 2010 al 2019 sono stati finanziati n. 84 interventi, per un importo complessivo di circa 200 milioni di euro.
  Nell'ambito della programmazione 2020, è stato inserito un ulteriore intervento urgente che, nel 2017, il Ministero finanziò fino al livello esecutivo, con le risorse di cui al Fondo Progettazione (DPCM 16 luglio 2016). Pag. 164
  Per quanto attiene, infine, alle risorse che potranno essere rese disponibili tramite il Recovery Fund, il Ministero dell'ambiente si è prontamente attivato redigendo, nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), delle proposte preliminari di interventi per la messa in sicurezza degli abitati e dei bacini idrografici esposti a dissesto idrogeologico e di contrasto al cambiamento climatico, che prevedono il finanziamento di opere ricadenti in tutto il territorio nazionale.
  Stiamo lavorando altresì alla predisposizione di un decreto-legge sul dissesto attraverso il quale intendiamo intervenire con norme di ulteriore semplificazione e velocizzazione del sistema operativo che oggi interviene sulla difesa del suolo e sulla sicurezza idraulica. Si tratta di rafforzare il grande lavoro che oggi stanno svolgendo Regioni, Province, Comuni ed Autorità di Distretto, per quanto di competenza, facendo si che tra l'altro vengano aumentate la quantità e la qualità delle risorse tecniche e professionali che operano nelle Amministrazioni ai vari livelli. Così come occorrerà rafforzare il ruolo di coordinamento del Ministero, perfezionare il sistema Rendis d'intesa con le Regioni, utilizzare le tecnologie satellitari, intervenire con nuove norme in materia di espropri ed autorizzazioni ambientali sempre nel solco rigoroso della legalità e della sostenibilità.
  Complessivamente, la proposta ammonta a circa 12 miliardi di euro. Tra questi, oltre 2 miliardi di euro corrispondono ad interventi proposti dalla Regione Veneto.

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ALLEGATO 5

5-04972 Mazzetti: Ritardo nell'emanazione del decreto recante la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) dei prodotti tessili.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, si ricorda, in via preliminare, che ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152/2006 un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto ad operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, che soddisfino determinati criteri tra i quali, in particolare, l'assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente. Tali criteri vengono ricavati dalla disciplina comunitaria o, in mancanza di essa, sono fissati dal Ministero dell'ambiente con propri decreti, «caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto» includendo anche eventuali valori limite.
  Nel 2013 e nel 2018 erano stati pubblicati solo due decreti «End of waste», relativi rispettivamente al CSS (combustibile solido secondario) e al fresato d'asfalto. Nel maggio 2019 è stato emanato il Decreto ministeriale n. 132 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) e nel mese di marzo 2020 è stato emanato il Decreto ministeriale 31 marzo 2020, n. 78 recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso.
  Il Ministero ha recentemente attivato le istruttorie tecniche per l'emanazione di altri decreti ministeriali relativi al pastello di piombo, alle plastiche miste, alla carta da macero e al pulper (scarto prodotto dall'industria cartiaria). Sono state, altresì, avviate le verifiche di fattibilità per altre tipologie di rifiuti, attenzionate dal mercato, quali il vetro sanitario, la vetroresina, i rifiuti inerti da spazzamento strade, gli oli alimentari esausti, le ceneri da altoforno e i residui da acciaieria.
  Per quanto attiene, nello specifico, al settore tessile, il Ministero dell'ambiente ha avviato nel 2020 l'attività istruttoria per la predisposizione del decreto EoW rifiuti tessili. L'argomento è estremamente complesso per via dell'eterogeneità di materiali che compongono ciascun capo di abbigliamento. Entro la fine dell'anno saranno concluse le attività di confronto con gli stakeholders del settore a partire dai distretti industriali a vocazione tessile.
  Successivamente potrà proseguire l'iter per l'approvazione del decreto.
  Da quanto esposto si evince, dunque, l'assoluto rilievo del tema relativo all'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, che disciplina, appunto, il cosiddetto «End of Waste», per l'economia circolare di cui il Ministero dell'ambiente è attore principale.

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ALLEGATO 6

5-04973 Fregolent: Potenziamento del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri (Noe) nelle regioni del Nord Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, si riporta quanto rappresentato dal competente Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
  In particolare, il predetto Comando ha fatto presente che, a seguito dell'assorbimento nell'Arma del Corpo Forestale dello Stato, le competenze in materia di contrasto dei crimini ambientali sono state attribuite al Comando Carabinieri Unità forestali ambientali e agroalimentari, che opera attraverso le proprie strutture territoriali.
  Al riguardo, il Comando ha evidenziato che nelle citate Regioni del nord Italia, l'Arma, in ragione degli assetti specializzati, dispone delle seguenti articolazioni operative:

   Gruppo tutela ambientale di Milano, da cui dipendono 10 NOE (presenti nelle province di MI, TV, TO, VE, GE, BO, UD, BS/AL e TM);

   Comando Regione Carabinieri Forestali Piemonte, articolato operativamente in 8 Gruppi e 68 Stazioni dipendenti;

   Comando Regione Carabinieri Forestali Liguria, articolato operativamente in 4 Gruppi e 39 Stazioni dipendenti;

   Comando Regione Carabinieri Forestali Lombardia, articolato operativamente in 11 Gruppi e 82 Stazioni dipendenti;

   Comando Regione Carabinieri Forestali Veneto, articolato operativamente in 7 Gruppi e 46 Stazioni dipendenti cui si aggiunge 1 Centro Anticrimine Natura di Udine;

   Comando Regione Carabinieri Forestali Emilia-Romagna, articolato operativamente in 9 Gruppi e 71 Stazioni dipendenti.

  Sempre secondo quanto riferito dal competente Comando Generale, con il decreto-legge n. 162 del 2019 (cd. «decreto milleproroghe») è stato autorizzato, a decorrere dal 10 ottobre 2020 e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il reclutamento di ulteriori 50 unità per il potenziamento del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente.
  Per quanto concerne, invece, l'attività operativa, i Nuclei Carabinieri operativi ecologici nel primo semestre del 2020 hanno espletato 2189 controlli nell'ambito dei vari settori di intervento relativi alle matrici ambientali dell'aria, dell'acqua e del suolo (di cui 682 risultati non conformi); deferito 1323 persone all'Autorità giudiziaria, oltre a 33 soggetti tratti in arresto; effettuato 172 sequestri, per un valore complessivo di circa 269 milioni di euro; eseguito numerose attività di contrasto nel Nord Italia, tra le quali si segnalano quelle dei NOE di Venezia (9300 pannelli fotovoltaici posti sotto sequestro, con la denuncia in stato di arresto del rappresentante legale della società), di Genova (perquisizione di locali a carico di 3 società di trattamento rifiuti e deferimento di 7 persone) e di Brescia (deferimento all'Autorità giudiziaria del Presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante legale di una società operante nel settore del recupero e trattamento di metalli non ferrosi).
  Fermo restando quanto esposto, si ritiene opportuno segnalare che è intenzione del Ministero intensificare col concorso del Parlamento le misure di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale; in questa direzione servono ulteriori interventi legislativi tra i quali segnaliamo «Terra Mia», che è all'attenzione del Consiglio dei Ministri, la cui approvazione consentirà di rafforzare la lotta contro l'abbandono dei Pag. 167rifiuti pericolosi, le discariche abusive e i trafficanti di rifiuti in quanto finalizzato ad estendere ed incrementare gli strumenti, anche investigativi, per prevenire e reprimere le condotte illecite offensive del bene giuridico ambiente.

Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale

  Il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente è attualmente organizzato in:

   una struttura centrale a Roma articolata su un ufficio Comando;

   un Reparto Operativo ed una Sezione Analisi (con un Nucleo Analisi ed una Sala Situazione);

   3 Gruppi (Milano - Roma - Napoli) a competenza areale (Nord - Centro - Sud), da cui dipendono 29 Nuclei Operativi Ecologici (10 da Milano, 9 da Roma e 10 da Napoli).

  La forza complessiva del Comando è attualmente di 339 militari su una forza organica di 426, i Gruppi hanno la seguente forza:

   Gruppo CC Tutela Ambientale di Milano: forza organica 115 - forza effettiva 95;

   Gruppo CC Tutela Ambientale di Roma: forza organica 94 - forza effettiva 74;

   Gruppo CC Tutela Ambientale di Napoli: forza organica 115 - forza effettiva 98.

  La componente specialistica, costituita dal Reparto Operativo con competenza su tutto il territorio nazionale, ha alle proprie dipendenze:

   la Sezione Operativa Centrale che ha compiti essenzialmente investigativi in indagini complesse sull'intero territorio nazionale, riguardanti espressioni di criminalità ambientale particolarmente ampie o con risvolti internazionali;

   una Sezione Inquinamento da Sostanze Radioattive orientata al contrasto di traffici illeciti di rifiuti e materiali radioattivi e dotata di complessi laboratori mobili di rilevamento;

   una Sezione Inquinamento Atmosferico e Industrie a Rischio di Incidente Rilevante adibita al controllo di industrie sottoposte a speciale normativa.

  L'attività informativa è, invece, delegata alla Sezione Analisi che ha compiti di gestione di flussi informativi, monitoraggio e valutazioni previsionali sulla sicurezza dell'ambiente, indispensabili per ottimizzare l'impiego delle risorse, pianificare e coordinare l'attività di controllo, definire le linee strategiche su cui far evolvere l'attività di contrasto all'illegalità ambientale.
  È in atto un corso di specializzazione al quale stanno partecipando 30 sottufficiali che verranno inseriti nei reparti all'inizio del 2021.
  Si sottolinea, inoltre, che con il decreto-legge n. 162 del 2019 (cd. «decreto milleproroghe»), per espressa volontà del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2020 e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il reclutamento di ulteriori 50 unità per il potenziamento del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale. Tale personale sarà disponibile dal punto di vista operativo nel 2021.

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ALLEGATO 7

5-04974 Plangger: Entità delle somme rivenienti dalle sanzioni per l'abbandono di rifiuti di piccole dimensioni e di mozziconi di prodotti da fumo e loro utilizzo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'abbandono incontrollato dei mozziconi di sigarette comporta un'innegabile impatto ambientale. Come noto, la legge 221/2015 ha introdotto nel testo unico ambientale, all'articolo 232-bis, le disposizioni inerenti il contrasto all'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, prevedendo altresì che i Comuni provvedano ad installare nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori e stabilendo opportune sanzioni amministrative i cui proventi sono destinati ai Comuni stessi che hanno irrogato le sanzioni, per finanziare le citate iniziative di raccolta e per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione dei consumatori.
  Ferma restando la richiamata normativa vigente in materia, per quanto concerne le iniziative da adottare al fine di favorire operazioni di riciclo dei rifiuti dei prodotti da fumo, si evidenzia che la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che prevede iniziative specifiche destinate alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, cosiddetta «Direttiva SUP — Single-Use-Plastics», che dovrà essere recepita entro il 3 luglio 2021, tra le misure di contrasto, stabilisce l'istituzione di schemi di responsabilità estesa del produttore, da adottare entro il 5 gennaio 2023, proprio per i prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.
  Tale disposizione prevede che i produttori di tali prodotti dovranno sostenere sia i costi delle misure di sensibilizzazione previste dalla Direttiva sia i costi di rimozione dei rifiuti di tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento.
  Dovrà dunque essere assicurato che i produttori coprano i costi della raccolta dei rifiuti di tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l'infrastruttura e il suo funzionamento e il successivo trasporto e trattamento.
  La realizzazione del sistema di raccolta darà quindi via alla creazione ed allo sviluppo della relativa filiera, comprese anche tutte le possibili modalità di riciclaggio e recupero che si rendono disponibili per questa tipologia di rifiuti.
  Per quanto attiene, invece, ai dati relativi alle sanzioni previste in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo, risulta che le somme versate al bilancio dello Stato dai Comuni in ragione del 50 per cento delle sanzioni elevate siano pari a zero per l'anno 2018, pari a 70 euro per l'anno 2019 e pari a 150 euro nel periodo gennaio-ottobre 2020. Tale deludente risultato suggerisce la rivisitazione della disciplina in argomento, laddove possibile anche in sede di recepimento della c.d. «Direttiva SUP» già citata.

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ALLEGATO 8

5-04975 Zolezzi: Provenienza, natura, quantità e modalità di stoccaggio dei rifiuti depositati nell'area della cartiera Villa Lagarina a Mantova.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, occorre, in via preliminare, chiarire il quadro generale della vigente normativa comunitaria di settore e delle competenze ripartite a livello centrale e locale stabilite dall'ordinamento giuridico nazionale.
  La materia delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti viene disciplinata dal regolamento (CE) n. 1013/2006 che trova applicazione in ugual misura in tutti gli Stati membri e prevede le regole che il soggetto che intende effettuare una spedizione di rifiuti (notificatore) è tenuto a rispettare sia in caso di spedizioni di rifiuti tra Stati membri dell'UE, sia in caso di spedizioni di rifiuti tra l'UE e i Paesi terzi. Le suddette regole prevedono, tra l'altro, l'obbligo per il notificatore di compilare correttamente i documenti di notifica e movimento che devono accompagnare la spedizione durante tutto il suo percorso nonché di presentare alle Autorità competenti idonea documentazione contenente tutte le informazioni relative alla composizione, alla codifica del rifiuto nonché all'operazione di smaltimento o recupero a cui gli stessi sono diretti che, nel caso in cui i rifiuti vengano destinati verso Paesi extra UE, dovrà rispettare gli stessi standard di protezione dell'ambiente e della salute umana previsti a livello europeo. Il notificatore, inoltre, deve presentare all'Autorità competente di spedizione, ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente 370/1998, idonea garanzia finanziaria o assicurazione equivalente, di cui il Ministero è beneficiario, che garantisca da eventuali incidenti occorsi durante la spedizione o illegalità commesse.
  Ciò posto, il Regolamento demanda agli Stati membri la possibilità di designare, sia a livello centrale che a livello locale, le Autorità competenti di spedizione, destinazione e transito preposte al rilascio delle autorizzazioni. Pertanto, ai sensi dell'art. 196, comma 6, lettere a) e b), del D.Lgs. 152/2006 è stato stabilito che «ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006: a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le Regioni e le Province autonome; b) l'autorità di transito è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare».
  Alla luce di quanto illustrato, risulta chiaro che le spedizioni di rifiuti in uscita dall'Italia verso altri Stati membri o verso Paesi terzi e viceversa vengono autorizzate dalle Autorità competenti di cui al richiamato art. 196, le quali, quindi, hanno assoluta autonomia nell'applicazione della suddetta normativa nonché piena cognizione di quali e quanti flussi di rifiuti siano autorizzati a lasciare o ad entrare nei rispettivi territori.
  Si segnala, inoltre, che le suddette Autorità competenti sono tenute all'espletamento degli obblighi relativi al SISPED (sistema informatico per le spedizioni di rifiuti) previsto dal DM 22 dicembre 2016 in attuazione del Piano nazionale delle ispezioni di cui al Regolamento UE 660/2014. Attraverso l'utilizzo e la corretta compilazione di tale piattaforma informatica, infatti, le suddette Autorità, nonché gli organi deputati al controllo a livello centrale e locale che hanno libero ed incondizionato accesso al SISPED, possiedono tutte le informazioni sulla situazione delle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta nonché dei singoli movimenti di cui le stesse si compongono, costantemente aggiornata.
  Fermo restando quanto fin qui esposto, per quanto concerne, nello specifico, le problematiche segnalate, la competente Procura Pag. 170 della Repubblica di Mantova ha fatto presente che il personale del locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza e del Comando di Polizia Locale del Comune di Mantova, coadiuvato da operatori dell'A.R.P.A., in data 19 aprile 2019 dava esecuzione, nell'ambito di un procedimento penale avviato relativamente alla gestione e al trattamento illecito di rifiuti a carico del Direttore dello stabilimento in questione, ad una serie di provvedimenti, tra cui il sequestro ai fini probatori di «materiale cartaceo di macero dislocato su 20.000 mq di area non pavimentata, con carotaggio a campione al fine di eseguire analisi chimico-fisiche» per la conseguente qualificazione come rifiuto. Allo stato attuale, il summenzionato materiale cartaceo della consistenza di circa 110.000 tonnellate e qualificato, a seguito delle indagini, come rifiuto, è ancora sotto sequestro giudiziario e, secondo quanto riferito dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in accordo con la Procura procedente, è soggetto alle prescrizioni impartite dalla competente A.R.P.A., nell'ambito della procedura di rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi finalizzata all estinzione del reato, prevista dagli articoli 318-ter e 318-quater del d.lgs. 152/2006. Al riguardo, l'ARPA ha riferito che, in conformità alle prescrizioni impartite, risulta previsto per il 23 novembre prossimo l'inizio dello smaltimento dei rifiuti.
  A ciò si aggiunga che, attualmente, al Ministero dell'ambiente non risultano accordi a livello nazionale per il trattamento da parte di ditte italiane di rifiuti provenienti dagli USA che, peraltro, non rientrano tra le Nazioni che hanno ratificato la Convezione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti e sul loro smaltimento.

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ALLEGATO 9

5-04976 Lucchini: Modalità per la risoluzione del contenzioso relativo alla natura di imballaggio del film protettivo ed adesivo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, occorre rilevare che le stesse richiamano un'annosa questione, che ha già visto impegnato il Ministero dell'ambiente per promuovere idonee misure normative.
  Invero, nel quadro normativo relativo alla gestione del polietilene, di cui all'articolo 234 del titolo III, parte IV, del decreto legislativo n. 152/06, non appare immediata l'esatta individuazione del perimetro dei beni/rifiuti in polietilene, e di conseguenza dei soggetti tenuti ad iscriversi ad un sistema anziché ad un altro (POLIECO-CONAI/COREPLA), e per l'effetto la corresponsione del contributo ambientale.
  In passato fu emanato un decreto ministeriale (approvato il 2 maggio 2006), che individuava una pluralità di beni utilizzati nel mondo agricolo in polietilene (teli e reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, reti ombreggiami di copertura e di protezione). Tale decreto fu, tuttavia, oggetto di molteplici contestazioni in quanto la suddetta previsione avrebbe considerato le sole categorie agricole obbligate al versamento del contributo POLIECO, oltre che dichiarato inefficace a causa del mancato controllo della Corte dei Conti.
  Successivamente, è stata abrogata la disposizione concernente l'individuazione dei beni in polietilene, contenuta al comma 2, dell'articolo 234, del D.Lgs. n. 152/2006, ed è stato introdotto il contributo percentuale di riciclaggio da determinarsi in misura variabile in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene.
  Nel corso degli anni sono stati numerosi i contenziosi promossi in sede civile sia dal POLIECO sia dal CONAI, nonché dalle imprese che ad essi devono aderire per adempiere ai propri obblighi connessi alla gestione del fine vita dei prodotti che immettono sul mercato nazionale. I giudizi promossi hanno ad oggetto la qualificazione di un prodotto come imballaggio o bene in polietilene e di conseguenza gli obblighi di gestione ai sensi degli artt. 217 e seguenti, oppure ai sensi dell'articolo 234, del D.Lgs. n. 152/2006. La giurisprudenza, sul punto, non si è espressa in modo univoco, considerando tali prodotti talora quali imballaggi talaltra quali beni in polietilene. Tale situazione comporta una grande incertezza del diritto per le imprese soggette agli obblighi di adesione ai suddetti consorzi e al versamento del contributo ambientale; infatti, in caso di errato pagamento ad uno piuttosto che all'altro consorzio (accertato con sentenza) l'impresa sarà tenuta alla ripetizione delle somme già versate.
  È bene precisare, al riguardo, che l'articolo 224, del D.Lgs. n. 152/2006, avente ad oggetto «Consorzio nazionale imballaggi», al comma 9, prevede che l'applicazione del contributo ambientale CONAI esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri contributi con finalità ambientali previste dalla parte IV del medesimo decreto o comunque istituiti in applicazione dello stesso. Ciò, evidentemente, costituisce una sorta di garanzia per le imprese che aderiscono al CONAI, che non si vedono obbligate a corrispondere più volte il contributo ambientale. Una simile previsione non è invece presente nell'articolo 234.
  In sede di recepimento delle direttive sull'economia circolare, il Ministero dell'ambiente ha proposto sul tema in questione l'integrazione, all'articolo 237 recante i criteri direttivi per sistemi di gestione, del principio del «ne bis in idem» Pag. 172per tutti i sistemi collettivi. Sulla questione, tuttavia, è intervenuta anche l'AGCM, su istanza del POLIECO, con parere del 6 dicembre 2019, sottolineando che allo stato non sono rinvenibili, né nel TUA, né dalle disposizioni derivate, indicazioni che consentano di delineare le caratteristiche dei beni in polietilene al fine di definire con certezza l'ambito di operatività del POLIECO.
  Il Ministero, in riscontro al suddetto parere, con nota del 2 marzo 2020, nel rappresentare le numerose difficoltà incontrate nel corso dell'istruttoria già avviata da tempo, ha comunque rilevato che per ragioni di opportunità tecnica sarebbe adeguato procedere mediante la definizione delle esclusioni ovvero anche attraverso l'inserimento di criteri chiari, basati sulle caratteristiche intrinseche dei prodotti in polietilene, secondo un approccio basato sul ciclo di vita del prodotto (durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità, riciclabilità, presenza di sostanze pericolose). Tale soluzione, tuttavia, non può prescindere da interventi del Legislatore sull'impianto normativo previsto in materia.
  Si ritiene, dunque, che l'individuazione dell'ambito di operatività del consorzio POLIECO consentirebbe in maniera definitiva di dirimere numerose problematiche. Per tale ragione il Ministero dell'ambiente ha optato di risolvere la questione con l'emanazione del decreto attuativo di cui al comma 13, dell'articolo 234 e con la riformulazione dello stesso articolo. A tal fine, il Ministero ha intenzione di convocare un apposito Tavolo per promuovere un percorso partecipato con tutti i soggetti interessati, l'Ispra e il CNR - Istituto Polimeri Composti e Biomateriale, volto a contemperare e valutare tutti gli interessi sottesi.