CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2020
469.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 164 e abbinate, recante «Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare», come risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

   premesso che:

   l'articolo 12, commi da 1 a 4, attribuisce un credito d'imposta pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani, fino ad un importo massimo annuale di 200.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui;

   un più generale credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è previsto dall'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare eventuali sovrapposizioni tra il credito di imposta introdotto dall'articolo 12, commi da 1 a 4, del provvedimento e il più generale credito d'imposta in ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), anche per effettuare gli opportuni coordinamenti normativi.

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ALLEGATO 2

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb..

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Art. 6
(Istituzione del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare)

Nessuna osservazione tecnica

  Con la proposta di norma in esame si intende istituire il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, destinato al finanziamento delle misure per il sostegno del lavoro di cura e assistenza delle persone affette da malattie rare, con una percentuale di invalidità pari al 100%, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per la quale necessita di assistenza continua ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992.
  A decorrere dal 2021, il Fondo di solidarietà è finanziato da una quota fissa di un milione di euro derivante dalle scelte non espresse relativamente alla destinazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF, nonché da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati, deducibili ai sensi del TUIR.
  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento di attuazione della misura.
  Al riguardo, non si hanno osservazioni tecniche da formulare.

Art. 12
(Incentivi fiscali)

Parere contrario

  Con la proposta di norma in esame si intende applicare – al fine di favorire la ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani ai soggetti pubblici o privati che svolgono tali attività di ricerca o che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati – un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta pari al 65% delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di tali progetti. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 200.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  I soggetti beneficiari inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze il protocollo relativo alla ricerca sulle malattie rare (comma 2).
  Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della misura, anche al fine di assicurare l'osservanza dei limiti di spesa annui (comma 3).
  Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo Pag. 131d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto (di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi) di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite (speciale di compensabilità) di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» (comma 4).
  Al riguardo, giova preliminarmente segnalare che la misura in esame (attesa la possibile selettività degli interventi enunciati) potrebbe contrastare con i principi europei in materia di aiuti di Stato alle imprese. Per tali ragioni, al fine di evitare il rischio di distorcere il mercato interno, sarebbe, quantomeno, necessario valutare la possibilità di subordinare la concessione della misura alla preventiva autorizzazione della Commissione europea (emendando la proposta con l'introduzione della clausola di stand still, prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE) ovvero prevedere la concessione della misura nel limite del Regolamento relativo agli aiuti di importanza minore c.d. «de minimis» o, se possibile, ricondurla nell'ambito della disciplina di uno specifico regolamento europeo.
  In ogni caso, si rileva la necessità di demandare al Ministero ratione materiae, e, quindi, al Ministro della salute ed al Ministro dell'università e della ricerca, la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura (nonché della verifica del protocollo relativo alla ricerca effettuata) limitando al Ministero dell'economia e delle finanze il mero concerto per gli aspetti di stretta natura fiscale.
  In ultimo, si segnala l'opportunità di coordinare la proposta in argomento con le disposizioni concernenti la disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese di cui all'articolo 1, commi 198-209, della legge n. 160 del 2019.

Tanto premesso, si esprime parere contrario.

  Dal punto di vista finanziario la disposizione determina oneri pari al limite di spesa previsto stabilito in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

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ALLEGATO 3

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 164 e abbinate, recante «Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare», come risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione nel corso dell'esame in sede referente,

   premesso che l'articolo 12, commi da 1 a 4, attribuisce un credito d'imposta pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani, fino ad un importo massimo annuale di 200.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui;

   osservato altresì che un più generale credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è previsto dall'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020);

   preso atto dei rilievi formulati dal Governo nel corso della seduta dell'11 novembre 2020, con i quali si è evidenziato che:

   il credito di imposta di cui al citato articolo 12, commi da 1 a 4, del provvedimento potrebbe porsi in contrasto con i principi europei in materia di aiuti di Stato alle imprese;

   in ragione della competenza per materia, all'articolo 12, comma 3, apparirebbe preferibile demandare al Ministro della salute e al Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione, nonché della verifica del protocollo relativo alla ricerca effettuata, del menzionato credito di imposta, attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze il mero concerto per gli aspetti di stretta natura fiscale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare eventuali sovrapposizioni tra il credito di imposta introdotto dall'articolo 12, commi da 1 a 4, del provvedimento e il più generale credito d'imposta in ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), anche per effettuare gli opportuni coordinamenti normativi;

   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre apposite previsioni volte ad assicurare la compatibilità del nuovo credito di imposta con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 12, commi 3 del provvedimento, al fine di attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze il mero concerto per gli aspetti di stretta natura fiscale.

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ALLEGATO 4

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

PROGRAMMA DELIBERATO DALLA COMMISSIONE

  L'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è entrata in vigore il 1° gennaio 1974 con l'ultima grande riforma del sistema tributario, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597. Attualmente la sua disciplina è regolata dal Testo unico delle imposte sui redditi (emanato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) che sostituì i decreti presidenziali nn. 597, 598 e 599 del 1973 che ne regolavano il funzionamento.
  L'IRPEF è la maggiore imposta italiana. Nel 2019 ha raccolto un gettito complessivo – misurato in termini di competenza giuridica – di 191,602 miliardi (a cui si aggiungono 16,89 miliardi di gettito derivante dalle addizionali locali) pari al 75 per cento del gettito da imposte dirette e al 40 per cento del complesso delle entrate tributarie del bilancio dello Stato.
  Nel corso degli anni la struttura dell'imposta è andata incontro a numerose modifiche che, mancando di organicità e sistematicità, ne hanno snaturato le caratteristiche principali di progressività e generalità, oltre a indebolirne sensibilmente i profili di semplicità, equità e di incentivo ad aumentare l'offerta di lavoro.
  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati avvia un'indagine conoscitiva al fine di individuare le criticità dell'attuale IRPEF, esaminare le possibili e alternative opzioni di riforma, e analizzarne l'eventuale impatto sull'efficacia e efficienza del prelievo tributario, sulla distribuzione del reddito e sulla crescita economica.

  L'indagine, che si concluderebbe entro il 30 giugno 2021, si articolerebbe nel seguente programma di audizioni:

   Ministro dell'economia e delle finanze;

   Commissario europeo per l'economia dell'UE;

   Banca d'Italia;

   Ufficio Parlamentare di Bilancio;

   Agenzia delle entrate;

   Dipartimento delle finanze;

   Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

   Corte dei Conti;

   Guardia di finanza;

   Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

   Società Generale d'Informatica S.p.A. (SOGEI);

   Confindustria;

   Confapi;

   R.ETE. Imprese Italia;

   Organizzazioni sindacali;

   Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

   Associazione dei magistrati tributari (AMT);

   Unione giudici tributari;

   Associazioni e ordini professionali degli avvocati e dei consulenti tributari;

   Associazioni e ordini professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

   Ordine dei consulenti del lavoro;

   Associazione fra le società italiane per azioni (ASSONIME);

   Ulteriori esponenti di organizzazioni nazionali e internazionali e di categorie professionali operanti nel settore fiscale e tributario;

   Esperti e studiosi della materia.