CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2020
469.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 79

ALLEGATO 1

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminata per le parti di competenza la proposta di legge C. 1813, già approvata dal Senato, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, adottata come testo base dalla Commissione Finanze per il prosieguo dell'esame anche dell'abbinata proposta di legge C. 445 Fornaro;

   premesso che:

    la proposta di legge introduce, al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1, il divieto totale al finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo (cd. cluster);

    il provvedimento reca altresì, al secondo periodo del medesimo comma dell'articolo 1, il divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, e di qualunque parte di esse nonché, al comma 4 dell'articolo 1, il divieto per le fondazioni e per i fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle attività citate;

    i divieti di cui al comma 1 dell'articolo 1 operano – secondo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo – nei confronti degli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a);

    il comma 1 dell'articolo 6 prevede, per gli intermediari abilitati che non osservino «i divieti di cui all'articolo 1» la sanzione pecuniaria da 150.000 a 1.500.000 euro per i casi in cui si rilevino le condizioni in base alle quali ad una persona giuridica può essere imputata una responsabilità amministrativa per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio;

    il comma 2 dell'articolo 6 prevede, sempre per la violazione dei divieti di cui all'articolo 1, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro per le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, salvo che il fatto costituisca reato;

   considerato che:

    il fondamento normativo della disciplina della messa al bando delle munizioni a grappolo è contenuta nella legge 14 giugno 2011, n. 95, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo, che, all'articolo 7, prevede la pena della reclusione da 3 a 12 anni e la multa da euro 258.228 a euro 516.456, per colui che sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse ovvero assiste anche finanziariamente, incoraggia o induce altri ad impegnarsi in tali attività;

    il fondamento normativo della disciplina della messa al bando delle mine antipersona è contenuta nella legge 18 novembre 1997, n. 374, come modificata dalla Pag. 80legge 26 marzo 1999, n. 106, che sanziona penalmente (con la stessa pena anche pecuniaria prevista dal citato articolo 7 della legge n. 95 del 2011) soltanto chiunque usa, fabbrica, vende, cede a qualsiasi titolo, esporta, importa, detiene mine antipersona o parti di esse ovvero utilizza o cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione, in Italia o all'estero, di mine antipersona o di parti di esse, senza quindi prevedere alcuna sanzione penale per il finanziamento di tali attività;

    dall'impianto normativo risultante dalla disciplina generale recata dalle citate leggi n. 95 del 2011 e n. 374 del 1997 e dalla disciplina speciale introdotta dal provvedimento in esame deriverebbe una sanzionabilità sul piano penale del solo soggetto fisico che assiste finanziariamente le attività di produzione delle munizioni a grappolo e non del soggetto fisico che assiste finanziariamente le attività di produzione delle mine antipersona, a fronte di una sanzionabilità sul piano amministrativo dell'intermediario abilitato e delle persone fisiche che rivestono ruoli di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, sia nel caso in cui l'intermediario finanzi le attività di produzione delle munizioni a grappolo sia nel caso in cui lo stesso finanzi le attività di produzione delle mine antipersona;

    andrebbe pertanto valutata l'opportunità di prevedere nel testo una novella all'articolo 7 della legge n. 374 del 1997, al fine di aggiungere, quale ulteriore condotta della fattispecie penale ivi prevista, quella di chiunque finanzi le attività relative alle mine antipersona;

   rilevato che:

    il divieto di ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di mine antipersona è previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 374 del 1997, con previsione sanzionatoria penale per la violazione del divieto di tutte le attività citate, con l'esclusione della previsione sanzionatoria penale dell'attività di ricerca tecnologica;

    per le munizioni a grappolo la legge n. 95 del 2011 introduce la sanzione penale per attività riconducibili alla fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione, nulla prevedendo invece per l'attività di ricerca tecnologica;

    il provvedimento in esame introduce, al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, il divieto di ricerca tecnologica per le munizioni a grappolo, nonché il divieto di fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di tali munizioni;

    dalla formulazione del comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento, che individua negli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) i soggetti destinatari dei divieti di cui al comma 1 del medesimo articolo, discenderebbe che i riportati divieti di cui al secondo periodo dello stesso comma 1 interessino quindi esclusivamente gli intermediari abilitati;

    appare incongruo il riconoscimento in capo a soggetti finanziari di un'attività di ricerca tecnologica, oltre che di fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster;

    pertanto andrebbe soppresso il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, in quanto: relativamente al divieto di fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, e di qualunque parte di esse, esso risulterebbe già contemplato e penalmente punito all'articolo 7 della legge n. 95 del 2011; relativamente al divieto di ricerca tecnologica di tali munizioni, esso andrebbe più opportunamente inserito nella disciplina generale, tra le condotte penalmente rilevanti contemplate dal citato articolo 7 della stessa legge n. 95 del 2011;

    ai fini di una coerenza sistematica del quadro sanzionatorio con riferimento Pag. 81all'attività di ricerca tecnologica, andrebbe di conseguenza prevista la sanzionabilità penale di tale attività sia con riferimento alle mine antipersona, aggiungendola tra le condotte punite penalmente all'articolo 7 della legge n. 374 del 1997, sia con riferimento alle munizioni e submunizioni cluster, aggiungendola tra le condotte punite penalmente all'articolo 7 della legge n. 95 del 2011, come modificata dalla legge n. 106 del 1999;

   osservato che:

    il divieto di finanziamento introdotto al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge riguarda gli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), tra i quali risultano ricomprese solo le fondazioni di natura bancaria, con conseguente esclusione dall'ambito di applicazione dello stesso delle fondazioni che non abbiano tale natura, le quali sono invece destinatarie del divieto di investire il proprio patrimonio nelle attività illecite stabilite dall'articolo 1, comma 1, della proposta di legge, secondo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 1;

    è prevista dall'articolo 6, comma 1, solo per gli intermediari abilitati la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dei divieti «di cui all'articolo 1», tra i quali è quindi da ricomprendere anche il divieto di investire il proprio patrimonio nelle attività illecite che abbiano ad oggetto mine antipersona e munizioni a grappolo;

    dalla formulazione della richiamata disposizione discende quindi che non è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria alle fondazioni che non abbiano natura bancaria, le quali trasgrediscano al divieto di investire il proprio patrimonio nelle attività illecite che abbiano ad oggetto mine antipersona e munizioni a grappolo;

    andrebbe pertanto prevista l'estensione della previsione sanzionatoria di cui all'articolo 6 comma 1 anche alle fondazioni di tale natura;

    conseguentemente andrebbe estesa la previsione sanzionatoria di cui al comma 2 dell'articolo 6, prevista per le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati, anche ai soggetti che svolgono analoghe funzioni nell'ambito di fondazioni di natura non bancaria;

   ritenuto infine che:

    il divieto di finanziamento di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 colpisce società che svolgono diverse tipologie di attività relative alle mine antipersona e alle munizioni a grappolo, tra le quali non compare l'attività di ricerca tecnologica;

    andrebbe inserita anche tale ulteriore tipologia di attività tra quelle interessate dal divieto di finanziamento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) si preveda una novella all'articolo 7 della legge n. 374 del 1997, che inserisca il finanziamento di attività aventi ad oggetto mine antipersona quale ulteriore condotta della fattispecie penale ivi prevista;

   2) si sopprima il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, prevedendo al contempo una novella all'articolo 7 della legge n. 95 del 2011, volta a inserire l'attività di ricerca tecnologica avente ad oggetto le munizioni a grappolo tra le condotte già punite penalmente dal medesimo articolo; conseguentemente, si preveda, altresì, una modifica dell'articolo 7 della legge n. 374 del 1997, volta a prevedere tra le condotte ivi punite penalmente anche l'attività di ricerca tecnologica avente ad oggetto mine antipersona;

   3) si modifichino i commi 1 e 2 dell'articolo 6 prevedendo le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste anche per le fondazioni che non abbiano natura bancaria, le quali violino il divieto di investire il proprio patrimonio nelle attività illecite aventi ad oggetto mine antipersona o munizioni a grappolo, previsto dal secondo periodo del comma 4;

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   4) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 si inserisca anche l'attività di ricerca tecnologica in materia di mine antipersona e munizioni a grappolo tra quelle svolte dalle società che non possono essere finanziate dagli intermediari abilitati.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).

ARTICOLO AGGIUNTIVO

ART. 14.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) regolamentare le forme di comunicazione giudiziaria da parte delle Procure della Repubblica durante le indagini preliminari, consentendo esclusivamente e tassativamente la diramazione di comunicati stampa con l'indicazione delle iniziali dei soggetti indagati e degli articoli contestati;

   b) ripristinare il divieto di pubblicazione integrale dell'ordinanza di custodia cautelare e degli altri provvedimenti relativi a misure cautelari personali o reali, nonché di atti di indagine preliminari, compresi i testi di intercettazioni;

   c) sanzionare le fughe di notizie durante le indagini preliminari e prevedere che le relative indagini si radichino ex articolo 11 c.p.p.;

   d) prevedere una modalità di ristoro dalle spese sostenute per la difesa dell'imputato assolto;

   e) modificare la cosiddetta «legge Severino» sopprimendo la parte in cui dispone la sospensione dalla carica per coloro che siano stati condannati con sentenza non definitiva;

   f) specificare che la condotta dell'indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere, non costituisce, ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, elemento causale della custodia cautelare subita;

   g) prevedere una sanzione disciplinare a carico di chi abbia concorso, con superficialità o negligenza, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione.

   h) apportare all'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono abrogate;

    2) il comma 2 è abrogato,
14. 01. Costa.

(Inammissibile)

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ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).

RELAZIONE APPROVATA

  La II Commissione (Giustizia),

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2670 Governo, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020»;

   considerato che la legge europea è – assieme alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, contenendo norme volte a prevenire l'apertura o a consentire la chiusura di procedure di infrazione nonché a dare corretta attuazione a regolamenti e direttive europei;

   constatato che:

    l'articolo 3 interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che ha dato attuazione alla direttiva 2005/36/CE, per rispondere alle censure oggetto della procedura di infrazione n. 2018/2175;

    l'articolo 4 interviene sul citato decreto legislativo n. 206 del 2007, in seguito alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, contemperando l'esigenza dei cittadini dell'UE che risiedono in Italia di vedersi riconosciuto il tirocinio professionale effettuato in altro Stato membro e la necessità di arginare il dilagante fenomeno dell'iscrizione di migliaia di professionisti agli ordini professionali italiani in assenza di elementi di chiarezza che consentano di ricostruire, nei suoi contenuti, il percorso complessivamente seguito al fine del conseguimento del titolo professionale;

    l'articolo 17 interviene sulla disciplina sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio nazionale di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale, con l'obiettivo di razionalizzare la materia nonché di migliorare l'allineamento tra la normativa nazionale e quella dell'Unione europea, con particolare riguardo al regolamento (CE) n. 608/2013 in tema di introduzione di beni contraffatti nello spazio doganale europeo;

    l'articolo 21 propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF) al fine di superare alcuni motivi di contestazione sollevati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2019/2130,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coordinamento tra gli organismi interessati (tra cui il Ministero della Giustizia) al fine di monitorare e, di conseguenza, arginare il dilagare del fenomeno consistente nell'iscrizione di migliaia di professionisti (in particolare, per alcune categorie di professionisti) agli ordini professionali in Italia, pur in assenza di elementi di chiarezza che consentano di ricostruire, nei suoi contenuti, il percorso complessivamente seguito al fine del conseguimento del titolo professionale.