CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 novembre 2020
464.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 18.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di nota di variazione IVA. Corretta attuazione della direttiva 2006/112/CE. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-246/16)

  1. L'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che nei casi in cui vengano meno, anche parzialmente, le operazioni rispetto alle quali sia emessa fattura dopo la registrazione, con conseguente riduzione dell'ammontare imponibile, è sempre riconosciuto il diritto del creditore di emettere la nota di variazione in diminuzione in presenza di una ragionevole probabilità che il credito non sia onorato, salvo poi rivalutare la base imponibile nell'ipotesi in cui il debitore effettui il pagamento inizialmente ritenuto improbabile e, come tale, escluso dalla base imponibile.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in tutti i casi in cui la riduzione dell'ammontare imponibile è dovuta a nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione del contratto oppure nei casi di mancato pagamento derivante dall'apertura di una procedura concorsuale o esecutiva individuale rimasta infruttuosa, oppure infine a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.
18. 01. Baratto, Giacometto, Martino, Porchietto, Cattaneo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Adeguamento alla direttiva 2008/118/CE in materia di addizionali provinciali sull'energia elettrica. Attuazione delle sentenze della Cassazione civile n. 15198/2019 e n. 27099/2019 in materia di addizionali provinciali sull'energia elettrica)

  1. L'addizionale sull'accisa dell'energia elettrica versata ai soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e nei limiti dalla stessa disposizione stabiliti è rimborsata ai soggetti sostituti d'imposta dai rispettivi contribuenti finali, fornitori o venditori di energia elettrica, in possesso, per i periodi di imposta 2010 e 2011, dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di somministrazione. La richiesta di rimborso è soggetta alla presentazione di richiesta inoltrata a mezzo PEC al fornitore o venditore di energia elettrica indicante almeno:

   i) il riferimento al contratto stipulato e alla sua durata;

   ii) i consumi in Kwh annui maturati dal consumatore per le annualità 2010-2011.

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  2. I contribuenti finali, fornitori o venditori di energia elettrica, in possesso, per i periodi d'imposta 2010-2011, dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di somministrazione, che rimborsino o abbiano rimborsato le somme di cui al comma 1 nei periodi di imposta 2019-2020-2021, hanno diritto di portare in deduzione i rispettivi versamenti.
18. 02. Baratto, Giacometto, Martino, Porchietto, Cattaneo, Giacomoni.

(Inammissibile)

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,

   esaminato il testo del disegno di legge n. 2670, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020»;

   preso atto che il capo III reca disposizioni in materia di fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni e che il Capo IV reca disposizioni in materia di affari economici e monetari;

   visto, in particolare, il contenuto dell'articolo 16, volto ad attuare nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2018/1910, con la quale sono armonizzate alcune norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto, allo scopo di superare i rilievi della procedura di infrazione 2020/0070;

   considerato altresì il disposto dell'articolo 18 che – in attuazione della direttiva 2014/17/UE – propone modifiche alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, al fine di integrare nella normativa nazionale le regole in materia di «passaporto europeo» di tali soggetti, ovvero le disposizioni che consentono loro operare su tutto il territorio dell'Unione ove già autorizzati a farlo in uno dei Paesi membri;

   osservati inoltre i contenuti dell'articolo 19 – volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese – e dell'articolo 20, che introduce nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) misure finalizzate a garantire l'attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.