CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 novembre 2020
463.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).

EMENDAMENTO

ART. 28.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: correlati alle attività agricole o alla silvicoltura con le seguenti: utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura e dopo le parole: da tale biomassa aggiungere le seguenti: anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi;

   b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

   «2. Nel caso degli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, resta ferma la disciplina di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»
28. 1. Caretta, Ciaburro.

(Ritirato)

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).

PROPOSTA DI RELAZIONE DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,

  esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2670 Governo, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020»,

  premesso che:

   la legge europea rappresenta uno strumento particolarmente qualificante del processo di partecipazione dell'Italia all'adempimento degli obblighi e all'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, consentendo una revisione continua della normativa nazionale e l'introduzione delle opportune misure correttive per rendere la legislazione italiana in linea con il quadro europeo;

   tale legge contiene norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso, nell'ambito del cosiddetto sistema EU-Pilot;

  rilevato che:

   l'articolo 5 del provvedimento contiene disposizioni in materia di professioni ippiche, finalizzate ad escludere dall'applicazione della direttiva 2013/55/UE sulle qualifiche professionali quelle di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa;

   in particolare, al fine di rendere meno difficoltosa la circolazione dei professionisti del settore ippico, tramite una novella all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter) del decreto legislativo n. 206 del 2007, le suddette categorie sono espunte da un elenco di professionalità per le quali è necessario un riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

   l'articolo 7 prevede una modifica alle denominazioni di vendita, presenti sull'etichetta, dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, consistente nella sostituzione della dicitura «succo concentrato» con il termine «concentrato», conforme alla traduzione del termine inglese «concentrate»;

   per effetto di tale correzione la normativa nazionale di cui al decreto legislativo n. 151 del 2004 viene allineata al nuovo testo della direttiva 2001/112/CE, nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 marzo 2019, a seguito della richiesta di rettifica della versione italiana avanzata dal Governo italiano;

  rilevato altresì che:

   l'articolo 28, nel novellare l'articolo 185, comma 1, lettera f), del Codice dell'ambiente, modifica la disposizione che regola l'esclusione di materiale agricolo o forestale naturale, compresi gli sfalci e le potature, dalla disciplina relativa ai rifiuti, al fine di riallinearla a quanto previsto dalla direttiva europea in materia;

   l'obiettivo perseguito è quello di rendere la richiamata disposizione del Codice dell'ambiente a quanto previsto dalla corrispondente norma unionale contenuta nell'art. 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE, in modo da superare le Pag. 127censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI;

   la Commissione europea, il 5 giugno 2019, ha ribadito che la vigente formulazione dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 non è conforme alla direttiva 2008/98/CE ed ha invitato il Governo italiano ad attenersi fedelmente al testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della citata direttiva, che definisce tassativamente le esclusioni alla disciplina dei rifiuti;

   nello specifico, l'articolo 28 del provvedimento in discussione esclude dalla disciplina in materia di rifiuti le materie fecali, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, compresi gli sfalci e le potature, correlati alle attività agricole, alla silvicoltura o utilizzati per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

   appare opportuno reintrodurre nel testo della disposizione come tra l'altro già disposto nella formulazione, oggi vigente, introdotta dal decreto legislativo n. 116 del 2020, recante attuazione delle direttive sui rifiuti e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi (art. 1, comma 13, lettera a)), che ha modificato l'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 proprio al fine di superare i rilievi mossi dalla Commissione Europea – il riferimento al possibile utilizzo dei materiali in questione «anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi»;

  la reintroduzione di tale inciso, infatti, concorrerebbe a meglio definire l'ambito di applicazione della norma, considerato che la richiamata direttiva non prevede alcuna differenziazione della disciplina applicabile in ragione del luogo di utilizzazione o di un'eventuale cessione a terzi, purché ricorrano tutte le altre condizioni richieste;

  evidenziato che:

   l'articolo 29 modifica la metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione dell'energia prodotta dai biocaburanti e dai bioliquidi, ottemperando all'impegno assunto dal Governo per l'archiviazione della procedura d'infrazione n. 2019/2095, già avvenuta il 27 novembre 2019,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

  con la seguente osservazione:

   all'articolo 28, comma 1, dopo la parola «biomassa» aggiungere le seguenti «anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,».