CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 ottobre 2020
460.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04738 Rostan: Sull'iter di adozione del decreto attuativo relativo alle attività di screening per l'individuazione dell'epatite C.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'infezione cronica causata dal virus dell'epatite C (HCV) è una delle principali cause di morbilità e mortalità correlate a malattie di fegato.
  L'interesse e l'impegno del Ministero della salute nella lotta contro l'epatite virale è sempre stato costante, come comprovano le azioni che sono state intraprese, e che vengono continuamente aggiornate, per aderire al Piano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità «Action plan for the Health sector response to viral hepatitis in the WHO European Region», onde cercare di eliminare l'infezione da virus dell'epatite C e B (HCV e HBV).
  Negli ultimi anni, grazie ad una maggior conoscenza e consapevolezza delle vie e del rischio di trasmissione, si è assistito a un profondo mutamento dell'epidemiologia delle epatiti virali.
  L'introduzione dei nuovi farmaci ad azione antivirale diretta, caratterizzati da un eccellente profilo di sicurezza e di efficacia, ha reso concreto e raggiungibile l'obiettivo di eliminare il virus che causa l'epatite C.
  Ad oggi sono stati trattati, nel nostro Paese, circa 213.730 pazienti; come rilevato nella interrogazione in esame, attualmente si sta registrando una diminuzione del numero di soggetti avviati alla terapia.
  Confrontando i numeri riportati nei registri dell'Agenzia Italiana del Farmaco si evidenzia come ad un «trend» crescente di accesso al trattamento, che ha caratterizzato i primi anni, fa seguito una notevole diminuzione dei pazienti avviati alla terapia con i farmaci ad azione antivirale diretta.
  Infatti nel 2015 i pazienti avviati al trattamento sono stati 21.575; nel 2016 – 42.652; nel 2017 – 44.660; nel 2018 – 56.499; nel 2019 – 36.351 e nel 2020 (calcolati al 5 ottobre) solo 11,993.
  Da quanto sopra riportato, appare evidente come ad un iniziale aumento esponenziale dei pazienti trattati (quasi il doppio dal 2015 al 2016) sia seguito un assestamento con una graduale incremento fino ad arrivare, nel 2019 e nel 2020, ad una drastica riduzione, quasi un dimezzamento dei casi.
  Occorre dare una corretta lettura a questi dati: il diminuito accesso alle cure non va interpretato come un'interruzione della circolazione del virus, con conseguente drastica riduzione dei soggetti infettati e da sottoporre a terapia; permangono infatti un gran numero di persone che essendo inconsapevoli di essere infette (il così detto «sommerso») costituiscono un serbatoio per il virus e la fonte di nuovi contagi.
  Nella lotta per l'eliminazione dell'epatite HCV risulta quindi imprescindibile mettere in atto iniziative e politiche sanitarie per far emergere il «sommerso».
  In aderenza a tale reale necessità, è intervenuta la disciplina normativa dettata dall'articolo 25-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», come convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
  Infatti, l'articolo 25-sexies, nel disciplinare lo screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV, al comma 1, prevede uno screening gratuito anti HCV, a beneficio della coorte di nascita dal 1969 al 1989 e dei soggetti appartenenti a categorie esposte a particolare rischio (coloro che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze-SERT e i soggetti detenuti in carcere). Pag. 171
  Ai fini della completa applicazione di quanto disciplinato dal suddetto articolo, il Ministero della salute-Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, acquisito il parere favorevole della Segreteria Tecnica, ha istituito, con decreto dirigenziale del 18 settembre 2020, un Gruppo di lavoro con il compito di redigere la bozza del decreto interministeriale che definirà i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di cui al citato comma 1 dell'articolo 25-sexies.
  Il Gruppo si è riunito in videoconferenza il 30 settembre 2020 ed ha discusso sulla bozza di decreto interministeriale, approfondendo in particolare vantaggi e svantaggi dei diversi tipi di test, il percorso più idoneo per lo screening e la successiva presa in carico presso i Centri specializzati.
  L'aspetto del riparto dei fondi sarà curato, con uno specifico provvedimento, dalla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria di questo Ministero, in quanto il riparto ricade nelle procedure di finanziamento degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale.
  Relativamente alla revisione del Piano Nazionale Eliminazione Epatiti (PNEV) si segnala che è all'opera un apposito Gruppo di lavoro, con il compito di aggiornare il PNEV, ed in particolare di individuare le strategie praticabili per l'eliminazione dell'HCV.
  Il Gruppo ha provveduto a redigere un nuovo PDTA (percorso diagnostico terapeutico assistenziale) nazionale, onde assicurare un equo accesso alle cure su tutto il territorio nazionale, pronto per essere sottoposto alla Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

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ALLEGATO 2

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut.

NUOVI EMENDAMENTI DELLA RELATRICE

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire le parole: Ministero della salute con le seguenti: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
6. 20. La Relatrice.

ART. 7.

  Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.
(Centro nazionale per le malattie rare)

  1. Il Centro nazionale malattie rare, istituito ai sensi del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanità approvato con decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2016, svolge attività di ricerca, consulenza e documentazione sulle malattie rare e i farmaci orfani finalizzata alla prevenzione, trattamento e sorveglianza delle stesse.
  2. Il Centro è la sede del Registro nazionale malattie rare e promuove attività operative finalizzate al suo mantenimento e sviluppo.
7. 20. La Relatrice.

ART. 8.

  Sostituire i commi 1, 2, 3 con i seguenti:

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, è istituito presso il Ministero della salute il Comitato nazionale per le malattie rare, di seguito denominato «Comitato».
  2. La composizione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti portatori di interesse del settore e, in particolare, rappresentanti dei Ministeri della salute, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'AIFA, dell'ISS, dell'Agenas, degli Ordini delle professioni sanitarie, delle società scientifiche e delle associazioni dei pazienti affetti da una malattia rara più rappresentative sul territorio nazionale.
  3. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento, definendo le linee strategiche delle politiche nazionali e regionali in materia di malattie rare.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.
8. 20. La Relatrice.

ART. 10.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

  2. In sede di prima attuazione della presente legge, il Piano nazionale per le malattie rare è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con la procedura di cui al comma 1.
  3. Con l'Accordo di cui al comma 1, è disciplinato altresì il riordino della Rete nazionale delle malattie rare, articolata nelle reti regionali e interregionali, con l'individuazione dei compiti e delle funzioni dei centri di coordinamento e dei centri di riferimento.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15.
10. 20. La Relatrice.