CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 ottobre 2020
460.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e 11 giugno 2010 (C. 2332 sen. Airola, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La IV Commissione (Difesa),

   esaminato il disegno di legge che ratifica e dà esecuzione agli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottati a Kampala il 10 e 11 giugno 2010 (C. 2332 sen. Airola, approvato dal Senato);

   evidenziato che le modifiche proposte sono incentrate soprattutto sulla definizione del crimine di aggressione;

   rilevato che il primo emendamento, nell'ambito dei comportamenti che costituiscono gravi violazioni del diritto dei conflitti armati non internazionali, prevede tre ulteriori crimini afferenti, rispettivamente, all'impiego di veleni o di armi contenenti veleni, all'impiego di gas asfissianti o velenosi, nonché di liquidi e materiali o dispositivi ad effetto analogo, e all'impiego di pallottole capaci di espandersi o appiattirsi nel corpo umano;

   rilevato, altresì, che il secondo emendamento, introduce un nuovo articolo 8-bis dedicato alla definizione del crimine di aggressione, inteso quale pianificazione, preparazione o esecuzione di un atto di aggressione di uno Stato ad un altro, che per le sue proporzioni e gravità costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite;

   considerato che nella definizione di crimine di aggressione rientra il fatto che esso sia perpetrato da persone al vertice dello Stato che aggredisce, in grado di controllare o dirigere l'azione politica o militare di detto Stato;

   sottolineato che per atto di aggressione si intende quell'atto che implica l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato, ovvero l'uso della forza armata in ogni altro modo che contraddica la Carta delle Nazioni Unite;

   udita la relazione del Procuratore generale militare, Marco De Paolis, nella seduta del 14 ottobre 2020,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (C. 1813 e abb., approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La IV Commissione (Difesa),

   esaminato il testo della proposta di legge C. 1813, approvata dal Senato il 30 aprile 2019 e adottata come testo base dalla Commissione Finanze della Camera nella seduta del 6 ottobre 2020;

   considerato che l'iniziativa legislativa interviene in materia di divieto di finanziamento delle imprese che producono mine anti-persona e munizioni a grappolo, vietando, altresì, di svolgere attività di ricerca tecnologica nel settore;

   rilevata l'opportunità di precisare l'ambito soggettivo di applicazione dei divieti previsti, se essi, cioè, si applichino alla generalità dei soggetti o solo agli intermediari finanziari abilitati;

   considerato che la proposta di legge definisce, poi, i compiti di controllo e di verifica delle Autorità di vigilanza (articolo 3), i compiti attribuiti agli intermediari (articolo 4), le modalità con le quali verificare il rispetto dei divieti posti dalle norme in esame (articolo 5) nonché le sanzioni amministrative applicabili, in caso di mancata ottemperanza ai divieti previsti, agli intermediari abilitati e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli stessi intermediari, prevedendo, solo per questi ultimi, la clausola «salvo che il fatto non costituisca reato» (articolo 6);

   preso atto che la disciplina del quadro sanzionatorio amministrativo integra quanto già previsto a legislazione penale vigente;

   considerato, al riguardo, l'opportunità di considerare anche dal punto di vista penale il finanziamento delle imprese che producono mine anti persona, al pari di quanto già previsto per la produzione di munizioni a grappolo, in considerazione della stessa considerazione riservata sul punto dalle Convenzioni di Ottawa e di Oslo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

5-04857 Ferrari: In merito alla gestione della didattica negli istituti di formazione delle Forze armate in relazione all'emergenza COVID-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'attività formativa della Difesa, anche nell'attuale fase emergenziale, prosegue in tutte le tipologie previste, in aderenza a specifiche misure rispondenti alle disposizioni emanate dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità.
  Analizzando nel dettaglio gli ultimi provvedimenti normativi in vigore (DPCM del 24 ottobre 2020) si rappresenta che vengono introdotte alcune deroghe in ambito formativo per il comparto Difesa e Sicurezza.
  In particolare, all'articolo 1, comma 9 lettera s) si stabilisce che «Sono consentiti i corsi di formazione [...] le attività didattico-formative degli Istituti di Formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa,» e alla lettera w) «le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto generale o analogo provvedimento [...] rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate [...] prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza [...]».
  Tali previsioni di fatto attribuiscono al comparto Difesa l'opportuna flessibilità di conduzione e organizzazione delle attività didattiche e formative nel rispetto comunque della salvaguardia del personale frequentatore dei corsi a qualunque titolo, sempre allo scopo ultimo di garantire la funzionalità e l'operatività dello strumento militare.
  Nello specifico, le numerose tipologie di attività formative sono state avviate, laddove valutato possibile, in presenza, prevedendo – in caso di necessità – la riconversione, totale o parziale, in modalità a distanza e, per taluni corsi, in modalità e-learning o mista.
  Inoltre, in tutti gli Istituti di Formazione delle F. A. e della Difesa (a differenza delle istituzioni formative civili) ove esiste la possibilità di disporre di strutture alloggiative interne, in particolare per corsi accademici di lunga durata, sono state sviluppate procedure operative interne per gestire la riattivazione delle attività in presenza e per fronteggiare il rischio COVID-19.
  Le procedure in parola coprono le attività di dettaglio del piano di rientro, la gestione delle attività quotidiane nonché i piani per la gestione di eventuali frequentatori positivi al COVID-19 attraverso la creazione di apposite aree di isolamento all'interno degli istituti stessi.
  Questi piani sono stati redatti dai Comandanti degli Istituti che sono anche datori di lavoro, coadiuvati dai medici competenti assegnati ai Reparti e sotto la supervisione dei responsabili dei servizi di prevenzione, protezione e tutela ambientale in coordinamento con le rispettive Forze Armate di appartenenza.
  In tale quadro, le peculiarità delle attività formative della Difesa, articolate sia su momenti teorici che pratici, hanno richiesto una particolare attenzione tanto nell'attività di pianificazione didattica dei corsi, quanto nella successiva fase di condotta dell'attività didattica rivolta a qualsiasi livello (ad esempio. Scuole militari, Accademie, Corsi di Stato Maggiore) e svolta presso tutti gli istituti (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri).
  In particolare, i provvedimenti adottati prevedono, tra le varie misure implementate, la somministrazione dei test sierologici, la riduzione della capienza degli ambienti, il controllo della temperatura, il distanziamento sociale, la sanificazione dei locali e l'uso dei dispositivi di protezione individuale.