CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 19 ottobre 2020
455.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 5

ALLEGATO

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Testo unificato C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. La presente legge reca norme per la tutela e la valorizzazione del ruolo e della funzione svolta dagli agricoltori contadini, intesi come custodi di metodi di coltivazione tradizionali della terra rispettosi dell'ambiente.
  2. La Repubblica sostiene ed incentiva il ruolo svolto dai contadini a favore dell'agricoltura in quanto utile a contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali e a preservare l'ambiente naturale in cui si svolge l'attività di coltivazione e di allevamento.

   b) al comma 3 lettera d) sostituire le parole: valorizzando il legame tra aziende agricole contadine con: valorizzando il legame tra attività agricola e le parole: il trasferimento delle aziende agricole contadine con: il trasferimento della cultura contadina;

   c) al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) favorire e valorizzare il ruolo di chi svolge attività agricola in qualità di soggetto attivo nella protezione dell'ambiente e contrasto al cambiamento climatico.
   1. 7. Parentela, Cadeddu, Gagnarli, Gallinella, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: e la ricomposizione fondiaria;

   b) al comma 3, lettera d) dopo le parole: abbandonati, garantendo: aggiungere le seguenti: , anche mediante l'adozione di misure volte a favorire la ricomposizione fondiaria.
   1. 14. Caon, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Spena, Nevi, D'Ettore.

  Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

   a) sostituire lettera a) con la seguente:

   a) promuovere la gestione produttiva della terra quale fonte primaria originaria di cibo per i suoi abitanti, preservando con ciò anche i valori delle culture del territorio per la produzione e la trasformazione del bene primario;

   b) sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) riconoscere e valorizzare la diversità delle agricolture come fondamento di politiche agricole differenziate, che forniscano tutela specifica alle aziende contadine che generano occupazione e valore aggiunto sul piano economico-sociale, dell'ambiente e della salute;

   c) sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) favorire e valorizzare il ruolo di chi svolge agricoltura contadina nonché quello dell'agricoltore custode di cui alla legge 1° dicembre 2015, n. 194, quali soggetti naturalmente attivi nella protezione e tutela Pag. 6dell'ambiente e nel contrasto ai cambiamenti climatici.
   1. 12. Manzato, Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini.

  Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: la custodia della terra con le seguenti: la gestione produttiva della terra.
  1. 5. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: la custodia aggiungere le seguenti: e la gestione produttiva.
  1. 8. Gadda, Scoma.

  Al comma 3, lettera a), dopo la parola: tradizionali aggiungere le seguenti: e del territorio.
  1. 3. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 3 lettera a) dopo la parola: tradizionali aggiungere le seguenti: del territorio.
  1. 15. Sandra Savino, Caon, Anna Lisa Baroni, Spena, Nevi.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: e la trasformazione con le seguenti: , la trasformazione e la commercializzazione.
  1. 9. Scoma.

  Al comma 3, lettera b) sostituire la parola: aziende con la seguente: imprese.

  Conseguentemente, sostituire la parola: aziende con la seguente: imprese ovunque ricorra nel provvedimento.
  1. 16. Anna Lisa Baroni, Nevi, Sandra Savino, Caon, Spena.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: fornendo tutela alle aziende inserire le seguenti: della filiera alimentare.
  1. 10. Scoma.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: valore aggiunto sul piano introdurre la seguente: economico,.
  1. 1. Fornaro.

  Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati, garantendo l'effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane, valorizzando il legame tra aziende agricole contadine, famiglia, economia e territorio, promuovendo il trasferimento delle aziende agricole contadine alle nuove generazioni, sostenendo l'uso collettivo delle terre finalizzato, tra l'altro, alla difesa del suolo e alla tutela della biodiversità ed alla manutenzione idrogeologica, nonché promuovendo politiche per uno sviluppo territoriale inclusivo che favoriscano la creazione di legami e connessioni tra le aree rurali e quelle urbane grazie alla trasformazione degli agricoltori contadini in soggetti promotori di un modello economico, sociale, culturale vibrante e dinamico.
   1. 4. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 3, sopprimere la lettera e).
  *1. 11. Gadda, Scoma.

  Al comma 3, sopprimere la lettera e).
  *1. 6. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 3, sopprimere la lettera e).
  *1. 13. Golinelli, Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Manzato.

Pag. 7

  Al comma 3, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: e nella lotta ai cambiamenti climatici.
  1. 2. Fornaro.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai sensi della presente legge sono considerati agricoltori contadini tutti coloro che si dedicano direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione dei terreni e/o all'allevamento del bestiame ed attività connesse, che possiedono i requisiti e risultano iscritti all'Albo degli Agricoltori Contadini.
  2. Gli agricoltori contadini possono costituire consorzi agricoli e cooperative, possono svolgere attività di agricoltura sociale e possono avvalersi della collaborazione di istituti tecnici e professionali agrari, e di ordini e collegi professionali del settore.
  2. 7. Parentela, Cadeddu, Gagnarli, Gallinella, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Al fine di regolamentare specifiche misure disposte dalla presente legge sono considerate aziende agricole contadine quelle che rispettano almeno uno dei seguenti criteri:

   a) sono gestite prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della sua famiglia rispetto ad altre forme di impiego e di collaborazione, ai sensi dell'articolo 2083 del Codice civile;

   b) favoriscono la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avvicendamenti colturali, le tecniche di allevamento attraverso elevati standard di benessere animale, in conformità con le linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012;

   c) trasformano le materie prime prodotte in azienda, nel rispetto delle colture tradizionali, favorendo forme di economia solidale e partecipata;

   d) producono limitate quantità in termini assoluti di beni agricoli e alimentari destinati al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta ai consumatori finali svolta nell'ambito della provincia dove ha sede l'azienda agricola o nelle province contermini nonché nei mercati alimentari locali;

   e) rientrano nella disciplina del coltivatore diretto come definito dall'articolo 2083 del codice civile;

  2. Il titolare dell'azienda agricola contadina può concedere ai propri familiari che fanno parte dell'impresa, entro il terzo grado di parentela, nonché a società semplice da questi ultimi formate, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni coltivati.
  3. Le aziende agricole contadine possono collaborare con consorzi agrari istituti tecnici e professionali agrari, ordini e collegi professionali del settore, università e fondazioni.
  4. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione alle aziende agricole contadine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 99 del 2004.
  2. 13. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: sono considerate aziende agricole contadine Pag. 8 quelle che aggiungere le seguenti: rispettano almeno uno dei seguenti criteri;

   b) al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: l'utilizzo prevalente o parziale della pratica del pascolo o, in caso di impossibilità del pascolo seguano;

   c) sopprimere la lettera e).
   *2. 12. Gadda, Scoma.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: sono considerate aziende agricole contadine quelle che aggiungere le seguenti: rispettano almeno uno dei seguenti criteri;

   b) al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: l'utilizzo prevalente o parziale della pratica del pascolo o, in caso di impossibilità del pascolo seguano;

   c) sopprimere la lettera e).
   *2. 6. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) quelle gestite secondo le modalità indicate dall'articolo 2083 del codice civile.
   2. 15. Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Spena.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: o sono gestite in forme associative o cooperative costituite da soli soci lavoratori;

   b) al comma 1 lettera e) aggiungere infine le seguenti parole: o delle forme cooperative.
   2. 16. Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon.

  Al comma 1 lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché con la decisione del Comitato dell'Agricoltura della FAO (COAG), adottata nella 163 sessione tenutasi a Roma, 2-6 dicembre 2019, concernente l'individuazione dei 10 elementi essenziali dell'agroecologia.
  2. 19. Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: , curano il mantenimento delle varietà vegetali ed animali locali, nonché delle relative tecniche di coltivazione e di allevamento.
  2. 18. Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: prodotte in azienda aggiungere le seguenti: , anche con strumenti e metodologie tradizionali o locali.
  2. 20. Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: con esclusione di qualsiasi processo di carattere industriale con le seguenti: nel rispetto delle colture tradizionali.
  *2. 8. Gadda, Scoma.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: con esclusione di qualsiasi processo di carattere industriale con le seguenti: nel rispetto delle colture tradizionali.
  *2. 3. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: producono quantità limitate di beni agricoli e alimentari finalizzati principalmente all'autoconsumo e con le seguenti: producono quantità di beni agricoli e alimentari finalizzati.
  **2. 10. Gadda, Scoma.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: producono quantità limitate di beni agricoli e alimentari finalizzati principalmente all'autoconsumo e con le seguenti: Pag. 9producono quantità di beni agricoli e alimentari finalizzati.
  **2. 4. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1 lettera d) dopo le parole: beni agricoli e alimentari aggiungere le seguenti: , ivi compresi i prodotti del bosco,.
  2. 21. Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon.

  Al comma 1 lettera d) sopprimere le parole: svolta nell'ambito della provincia dove ha sede l'impresa o nelle province vicine.
  2. 17. Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: della provincia dove ha sede l'azienda o nelle province vicine con le seguenti: dei mercati territoriali o di prossimità.
  2. 1. Fornaro.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: o delle forme associative o cooperative.
  2. 2. Fornaro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il titolare dell'azienda agricola contadina può concedere ai propri familiari che fanno parte dell'impresa, entro il terzo grado di parentela, nonché a società semplice da questi ultimi formata, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni coltivati.
  *2. 11. Gadda, Scoma.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il titolare dell'azienda agricola contadina può concedere ai propri familiari che fanno parte dell'impresa, entro il terzo grado di parentela, nonché a società semplice da questi ultimi formata, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni coltivati.
  *2. 14. Golinelli, Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Manzato.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il titolare dell'azienda agricola contadina può concedere ai propri familiari che fanno parte dell'impresa, entro il terzo grado di parentela, nonché a società semplice da questi ultimi formata, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni coltivati.
  *2. 5. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 3 sostituire la parola: agricoli con la seguente: agrari.
  2. 22. Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Spena, Nevi, Caon.

  Al comma 3, sostituire le parole: di formazione con le seguenti: tecnici e professionali agrari, ordini e collegi professionali del settore.
  2. 9. Gadda, Scoma.

  Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Possono altresì svolgere attività di agricoltura sociale ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 141.
  2. 23. Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Nevi, Caon.

ART. 3.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole da: basandosi sui dati fino alla fine del comma, con le seguenti: , ai sensi della legge n. 440 del 1978, i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole di cui all'articolo 2.;

Pag. 10

   b) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati forniti dalle Banche delle terre esistenti o sulla base di specifiche richieste di aziende contadine, possono assegnare i terreni incolti o abbandonati, come definiti dalla legge n. 440 del 1978, non destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della suddetta legge.;

   c) al comma 4 lettera b) sostituire le parole: iscritte nel registro di cui all'articolo 3 con la seguente: contadine;

   d) sopprimere i commi 5 e 6.
   3. 8. Manzato, Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 4, comma 2, sopprimere le parole: iscritte nel Registro di cui all'articolo 3;

   b) all'articolo 6 comma 4, lettera b), sostituire le parole: iscritte nel Registro di cui all'articolo 3 con la seguente: contadine.
   3. 7. Golinelli, Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Manzato.

  Sopprimerlo.
  *3. 6. Gadda, Scoma.

  Sopprimerlo.
  *3. 3. Ciaburro, Caretta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Albo degli Agricoltori Contadini)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge costituisce sul proprio sito internet l'Albo degli Agricoltori Contadini.
  2. L'iscrizione all'Albo è gratuita e avviene a seguito di autocertificazione da parte del richiedente del possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 3 e 5.
  3. Per iscriversi all'Albo, i soggetti di cui al comma 1 devono principalmente:

   a) favorire la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avvicendamenti colturali e rispettare gli elevati standard di benessere animale stabiliti nelle linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012;

   b) produrre attraverso l'utilizzo prevalente del lavoro dell'uomo, utilizzare tecniche di trasformazione del prodotto tradizionali, senza l'uso, salvo necessità, dei conservanti e praticare forme di vendita diretta al consumatore nell'ambito della provincia di produzione o nelle province contermini.

   Essi devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti specifici definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, sentita della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

  4. L'iscrizione ha una durata di tre anni e, permanendo le condizioni, può essere rinnovata.
  5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali, ma può delegare i compiti di controllo ad uno o più organismi di controllo.
  3. 5. Parentela, Cadeddu, Gagnarli, Gallinella, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

  Apportare le seguenti modifiche:

    1) al comma 1, dopo le parole: provvedono inserire le seguenti: entro 90 giorni;

Pag. 11

    2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: può essere con le seguenti: viene.
    3. 2. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, dopo la parola: provvedono inserire le seguenti: , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
  3. 1. Fornaro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Delega al Governo per la disciplina dei controlli e delle sanzioni)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo in materia di controlli e di sanzioni nell'ambito del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge.
  2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

   a) individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali come Autorità di controllo, con la possibilità di delegare il compito ad altri organismi di controllo certificati;

   b) definire i requisiti richiesti agli organismi di controllo e le attività di controllo e conformità che devono essere espletate;

   c) stabilire il regime delle sanzioni di carattere amministrativo applicabili e le modalità di applicazione dell'istituto della diffida.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.
  4. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
  5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.
  3. 01. Parentela, Cadeddu, Gagnarli, Gallinella, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
  4. 11. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina e requisiti dei locali adibiti alla produzione e alla trasformazione dei prodotti)

  1. Si applica ai prodotti degli agricoltori contadini l'esonero dagli obblighi dettati in materia di igiene degli alimenti dai regolamenti CE n. 852/2004/CE e 853/2004/CE Pag. 12qualora si tratti di fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari, proveniente direttamente dal produttore e rivolta al consumatore finale o ai dettaglianti locali.
  2. La deroga di cui al comma 1 non esclude l'obbligo per il dettagliante di documentare la provenienza dei prodotti in base alle disposizioni del Reg. 178/2002 relative alla rintracciabilità.
  3. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono i limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali considerare applicabili le deroghe consentite dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004.
  4. Per le attività di lavorazione e trasformazione e la somministrazione dei prodotti, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui regolamento (CE) n. 178/2004, possono essere utilizzati i locali siti nell'abitazione, compresi i vani accessori, e nelle relative pertinenze, senza obbligo di cambio di destinazione d'uso, purché adeguatamente aerati e illuminati.
  5. I locali dove avvengono le lavorazioni devono disporre delle strumentazioni adeguate. Nel caso di lavorazione di più prodotti occorre assicurare che essa avvenga in tempi diversi, previa adeguata pulizia dei locali.
  4. 5. Parentela, Cadeddu, Gagnarli, Gallinella, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: individuando aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei prìncipi stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  4. 9. Gadda, Scoma.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: individuando sono aggiunte le seguenti: , nel rispetto dei princìpi contenuti nella normativa statale, che dovrà essere emanata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  4. 3. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: dei prodotti tipici aggiungere le seguenti: e delle lavorazioni tipiche;

   b) aggiungere in fine le parole: Tale elenco è periodicamente aggiornato e integrato con i prodotti e le lavorazioni indicate dai comuni presso i quali si realizzano.
   4. 13. Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Nevi, Caon.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: Gli elenchi regionali così realizzati integrano l'elenco previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
  4. 14. Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per avviare l'attività di produzione dei prodotti dell'agricoltura contadina è necessario acquisire il parere preventivo dall'autorità sanitaria, conformandosi alle prescrizioni eventualmente impartite dall'autorità nel verbale rilasciato all'esito del sopralluogo presso l'azienda, nonché presentare la notifica ai fini della registrazione dell'attività tramite l'apposita modulistica regionale.
  4. 6. Scoma.

Pag. 13

  Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) i limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali considerare – oltre le deroghe già consentite dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 – applicabili norme specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari, e per gli alimenti di origine animale.
   4. 1. Cunial.

  Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere le parole: urbanistici e;

   b) aggiungere infine le seguenti parole: fatti salvi i requisiti igienici, gli immobili utilizzati per le lavorazioni non mutano la loro destinazione d'uso.
   4. 15. Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) le modalità di esercizio di vendita diretta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dell'attività di ospitalità e le verifiche richieste da parte dell'autorità sanitaria, anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura di cui al Regolamento (UE) n. 1169/2011 e tracciabilità dei prodotti di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, per la produzione e la vendita anche dei prodotti sfusi.
   4. 7. Scoma.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: trasformazione e alla somministrazione degli alimenti e delle bevande, con le seguenti: lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. Tali corsi dovranno essere svolti nell'ambito dell'attuale sistema formativo previsto per il personale alimentarista.
  4. 8. Scoma.

  All'articolo 4, comma 1, lettera f), dopo le parole: alimenti e delle bevande inserire le seguenti: . Tali corsi devono essere attivati localmente e senza oneri economici per i soggetti di cui al comma 2.
  4. 2. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine il seguente periodo: Le Regioni individuano le modalità tramite la quali possono essere esonerate dalla partecipazione a tali corsi le imprese agricole che si iscrivono al registro di cui all'articolo 3, che già svolgono attività di trasformazione e somministrazione.
  4. 16. Caon, Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi.

  Sopprimere il comma 2.
  *4. 10. Gadda, Scoma.

  Sopprimere il comma 2.
  *4. 12. Golinelli, Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Manzato.

  Sopprimere il comma 2.
  *4. 4. Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere i seguenti:

Art. 4-bis.
(Logo Agricoltori Contadini)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il logo «Agricoltori Contadini». Esso può essere richiesto da coloro che sono iscritti all'Albo di cui all'articolo 3 ed applicato, secondo le Pag. 14normative vigenti, per identificare i prodotti degli agricoltori contadini.

Art. 4-ter.
(Prodotti tradizionali)

  1. Si applicano ai prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 173 del 1998 le disposizioni relative alla disciplina dei controlli e delle sanzioni, nonché della semplificazione delle norme in materia di produzione e vendita, di cui alla presente legge.
  4. 03. Parentela, Cadeddu, Gagnarli, Gallinella, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Lavoro prestato gratuitamente)

  1. Il lavoro prestato gratuitamente e in forma saltuaria o come scambio di opere in favore delle aziende contadine iscritte al Registro è equiparato al volontariato, salvo i casi in cui siano utilizzate scale o macchine e attrezzature elettriche o a motore. In caso di scambio di prestazione lavorativa tra soggetti conduttori di aziende contadine iscritte al Registro da almeno tre anni non si applicano le limitazioni di cui al precedente periodo.
  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è inserito il seguente: «2-bis. Nel settore agricolo, in parziale deroga a quanto disposto dal comma 2, gli agricoltori contadini che, nello svolgimento dell'attività agricola stagionale, si avvalgono della collaborazione resa a titolo amicale e gratuito da soggetti non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 230-bis del codice civile, sono tenuti alla sola comunicazione agli organi preposti dei nomi di tali soggetti entro la data di inizio dell'attività. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali sono definiti le modalità e i contenuti della comunicazione di cui al primo periodo. Nei casi di cui al presente comma non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente per le violazioni della disciplina in materia di contribuzione previdenziale nel settore agricolo».
  4. 01. Fornaro.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazione delle norme in materia di rapporti con le pubbliche amministrazioni)

  1. Al decreto legislativo 28 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: con gli imprenditori agricoli inserire le seguenti: e con le imprese agricole contadine.

  Conseguentemente, al terzo comma, dopo le parole: con gli imprenditori agricoli inserire le seguenti: e con le imprese agricole contadine.

   b) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: con gli imprenditori agricoli aggiungere le seguenti: e con le imprese agricole contadine.
   4. 02. Ciaburro, Caretta.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
  5. 4. Liuni, Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato.

Pag. 15

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Misure per l'agricoltura contadina nell'ambito dei piani di sviluppo rurale)

  1. Nell'ambito della programmazione dei piani di sviluppo rurale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riservare a favore dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 3 specifiche misure volte a sostenere gli agricoltori contadini e le relative forme associative e di carattere fondiario, anche al fine di riconoscere e valorizzare il ruolo sociale ed ambientale da essi svolto nelle aree marginali.
  5. 3. Parentela, Cadeddu, Gagnarli, Gallinella, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

  1. Nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano strategico nazionale applicativo della politica agricola comune viene individuata una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina a far valere nei PSR, attribuendo loro un punteggio premiale ed uno aggiuntivo alle aziende ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  5. 2. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, dopo le parole: terreni montuosi e svantaggiati inserire le seguenti: , nelle aree interne e in aree adiacenti, nel raggio di dieci chilometri, a centri di raccolta e stoccaggio di rifiuti.
  5. 1. Acunzo.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
  6. 4. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati)

  1. Le Regioni in collaborazione con i Comuni e le Città Metropolitane provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad effettuare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una ricognizione dei terreni agricoli di cui sono titolari sui quali non è stata esercitata attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni nazionali di attuazione.
  2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione.
  3. I beni di cui al comma 1 possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni, rinnovabile una sola volta, a coloro che presentano un progetto di valorizzazione e utilizzo del fondo, dando priorità alle domande che pervengono da coloro che sono iscritti all'Albo di cui all'articolo 3, e, in tale ambito, ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.
  4. I comuni redigono una graduatoria alla quale segue, entro e non oltre sessanta giorni, l'assegnazione del fondo. Pag. 16
  5. Nel caso di beni immobili privati, i comuni, una volta ricevuto e valutato positivamente il progetto, inviano una comunicazione all'avente diritto, allegando una proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto proponente.
  6. È fatto assoluto divieto al beneficiario di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno e i diritti conseguiti con l'assegnazione e di costituirvi diritti a favore di terzi, nonché di alienare, affittare, concedere in comodato o di effettuare qualunque altra forma di trasferimento a terzi dell'azienda organizzata per l'esecuzione delle attività in oggetto. Gli atti posti in essere in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli.
  7. L'affittuario può partecipare alle associazioni di promozione sociale e fondiarie di cui all'articolo 7.
  8. Il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune un canone d'uso indicizzato, determinato dal comune stesso sulla base di una apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo è a carico del beneficiario, a decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso in cui il comune non sia titolare del bene oggetto di affitto, il canone è versato all'avente diritto e il costo della perizia tecnica è a carico del proponente.
  9. Il concessionario o l'affittuario hanno diritto di prelazione nel caso di trasferimento del bene nei cinque anni successivi alla restituzione.
  10. I comuni trasmettono alle regioni, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, l'elenco dei beni censiti ed assegnati, anche ai fini dell'inserimento nella Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
  11. Al fine di favorire l'utilizzo dei terreni di ridotta estensione, gli avvocati possono procedere al rogito degli atti di compravendita dei terreni agricoli di valore, così come dichiarato nell'atto, inferiore o pari ad euro 5.000.
  6. 3. Parentela, Cadeddu, Gagnarli, Gallinella, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che essi impongano ulteriori vincoli e oneri all'attività contadina, nel suo ruolo di presidio del territorio.
  6. 1. Ciaburro, Caretta.

  Sopprimere i commi da 3 a 6.
  *6. 6. Golinelli, Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Manzato.

  Sopprimere i commi da 3 a 6.
  *6. 2. Caretta, Ciaburro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, fatti salvi i casi in cui le regioni vi abbiano già provveduto, l'obbligo del censimento dei terreni agricoli e silvo-pastorali abbandonati, pubblici e privati, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, come modificato dal comma 12 del presente articolo, ed esteso alla generalità dei comuni, secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017.
  3-ter. Al comma 2 lettera a) dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «l'attività agricola minima da almeno dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività agricola minima da almeno cinque anni».

   b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Per quanto non previsto dai commi da 3 a 5 e dal presente comma, si applicano le disposizioni della legge 4 agosto 1978, n. 440. Il termine di due annate agrarie previsto dal primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 440 del 1978 è Pag. 17elevato a cinque annate agrarie. Per l'individuazione dei terreni silenti si applicano le disposizioni del comma 2, lettera h) dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
  6. 7. D'Ettore, Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon.

  Sopprimere il comma 6.
  6. 8. Nevi, Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Per gli atti di compravendita in cui la parte acquirente sia un coltivatore diretto o un'impresa agricola contadina o un imprenditore agricolo professionale, singolo o associato, che abbiano per oggetto dei terreni agricoli di valore, così come dichiarato nell'atto, inferiore o pari ad euro 5.000, le imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo sono liquidate in misura fissa, pari a 600 euro.
  6. 9. Nevi, Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Gestione dei terreni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

  1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del catasto dei terreni atta a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
  2. I terreni, come individuati dal comma 1, per i quali anche dopo aver esperito le procedure di pubblicità non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono censiti in un registro tenuto dal comune.
  3. Nelle more della individuazione del proprietario o dei titolari di diritti reali sui terreni, individuati ai sensi del comma 1 e inseriti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui pascolo, pulizia rovi, raccolta frutti spontanei.
  4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 3 rilasciata dal comune non costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per vantare diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.
  5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare di diritto reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dello stesso e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari vicinali, ai sensi del comma 3.
  6. 01. Bubisutti, Loss, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato.

ART. 7.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 6, comma 7, sopprimere le parole: di cui all'articolo 7.
  7. 5. Liuni, Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Delega al Governo per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il Pag. 18riordino delle proprietà frammentate nei territori montani)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) favorire la ricomposizione dell'asse ereditario in favore dei discendenti nati nel matrimonio o al di fuori di esso, nel caso di terreni intestati al coniuge, al convivente, agli ascendenti, ai collaterali o ad altri parenti entro il sesto grado;

   b) prevedere una procedura agevolata, basata sul consenso sottoscritto dalle parti, in caso di acquisto da parte di eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti in comuni classificati montani che intendano acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime, di proprietà di altri componenti del nucleo familiare, quali il coniuge, gli ascendenti, i collaterali o gli altri parenti entro il sesto grado;

   c) prevedere una procedura semplificata in caso di eventuali proprietari o comproprietari deceduti, non più rintracciabili, residenti in altri Stati o impossibilitati a partecipare all'atto di compravendita di fondi agricoli ubicati in comuni classificati montani, anche qualora i terreni stessi, pur essendo stati oggetto, anche più volte, di successione, non siano mai stati regolarizzati al catasto;

   d) prevedere una riduzione o l'esenzione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e delle relative pertinenze volti alla ricomposizione dei fondi agricoli e al riordino delle proprietà frammentate nei comuni classificati montani.
   7. 7. Gastaldi, Bubisutti, Loss, Viviani, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire le parole: unità gestionali con le seguenti: consorzi e/o cooperative e le parole: associazioni di promozione fondiaria con le seguenti: consorzi e/o cooperative;

   b) al comma 4, lettera g), dopo le parole: comodato d'uso inserire le seguenti: , anche avvalendosi dei professionisti abilitati ai sensi delle rispettive leggi,.
   7. 6. Golinelli, Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Manzato.

  Al comma 1, sostituire le parole: unità gestionali con le seguenti: consorzi e/o cooperative e le parole: associazioni di promozione fondiaria con le seguenti: consorzi e/o cooperative.
  *7. 4. Gadda, Scoma.

  Al comma 1, sostituire le parole: unità gestionali con le seguenti: consorzi e/o cooperative e le parole: associazioni di promozione fondiaria con le seguenti: consorzi e/o cooperative.
  *7. 3. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1 dopo le parole: 3 luglio 2017, n. 117 aggiungere le seguenti: o nelle forme associative previste dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, in materia di agricoltura sociale.
  7. 8. Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Tali incentivazioni sono riconosciute anche a forme autogestite da reti di agricoltori locali.
  7. 9. Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon.

Pag. 19

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le finalità di tale accorpamento possono essere:

   a) il rilancio o la conservazione del potenziale produttivo agricolo con particolare riguardo all'agricoltura contadina, all'allevamento allo stato brado e alla pastorizia;

   b) il rilancio di attività extra-agricole legate alla promozione del territorio e della ricezione turistica;

   c) la conservazione e gestione della biodiversità;

   d) la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali;

   e) la sicurezza dei cittadini con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico.
   7. 2. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) la conservazione, tutela e gestione sostenibile della biodiversità;
   7. 1. Fornaro.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
  *8. 1. Parentela, Cadeddu, Gagnarli, Gallinella, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

  Sopprimerlo.
  *8. 2. Bubisutti, Loss, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato.

  Sopprimerlo.
  *8. 3. Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon.

ART. 9.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) alla rubrica, sopprimere le parole: dell'agricoltura contadina e dopo la parola: cultura aggiungere le seguenti: e alle tradizioni contadine;

   b) al comma 1, sopprimere le parole: dell'agricoltura contadina e dopo la parola: cultura aggiungere le seguenti: e alle tradizioni contadine;

   c) al comma 2, sostituire le parole: dell'agricoltura con le seguenti: della cultura, e le parole: sociale e storica con le seguenti: sociale, storica e tradizionale.
   9. 1. Cadeddu, Parentela, Gagnarli, Gallinella, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

  Al comma 2 sostituire la parola: antropologica con la seguente: culturale.
  *9. 3. Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon.

  Al comma 2 sostituire la parola: antropologica con la seguente: culturale.
  *9. 2. Lolini, Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Manzato.

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo stato, le regioni Pag. 20e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce, con proprio decreto, la Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine, coordinata dagli stessi Ministeri che ne organizzano, nell'ambito dei rispettivi siti internet, un apposito spazio dedicato.
  2. La Rete di cui al comma 1 è composta dai centri di documentazione, di ricerca e di raccolta delle testimonianze orali e materiali del mondo contadino e dalle associazioni, dalle fondazioni e dagli enti e istituti pubblici e privati il cui scopo sociale ha attinenza all'attività agricola.
  3. Le attività svolte dalla Rete sono finalizzate a:

   a) raccogliere esperienze e buone pratiche relative ad innovazioni sostenibili di carattere produttivo, di filiera e sociale, anche al fine di rivitalizzare le aree rurali abbandonate e svantaggiate;

   b) sviluppare ogni forma di conoscenza dell'attività e delle tradizioni degli agricoltori contadini, prevedendo percorsi culturali, turistici ed enogastronomici dei territori dove si svolge tale attività;

   c) promuovere la cultura e la tradizione contadina anche in collaborazione i soggetti istituzionali competenti nel settore del turismo.

  4. La Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine può collaborare con i Comuni e le Associazioni di promozione sociale e fondiarie che ne facciano richiesta al fine di elaborare politiche di sviluppo agricolo.
  10. 1. Parentela, Cadeddu, Gagnarli, Gallinella, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

  Al comma 1, dopo le parole: Rete italiana della civiltà dell'agricoltura contadina, aggiungere le seguenti: , volta a promuovere la raccolta delle esperienze e delle buone pratiche tradizionali, nonché di quelle relative ad innovazioni sostenibili di carattere produttivo, di filiera e sociale promosse dai contadini.
  10. 3. Anna Lisa Baroni, Caon, Spena, Nevi, Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Fanno parte della Rete gli Organi regionali preposti alle attività previste dalla presente legge, anche al fine di inoltrare le istanze e le proposte dei soggetti iscritti al Registro di cui all'articolo 3.
  10. 2. Caon, Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Nevi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al Codice dell'amministrazione digitale)

  1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso soggetti terzi, intermediari o associazioni di categoria, ove questi siano autorizzati da apposita delega rilasciata dall'impresa stessa, utilizzando le medesime tecnologie dell'informazione e della comunicazione».
   10. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di versamenti di contributi)

  1. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 è sostituito dal seguente:

   «2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, Pag. 21 per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una delle fasce, a scelta, di reddito agrario superiore a quello di appartenenza».
   10. 02. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norme in materia di assegno familiare in agricoltura)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 14 luglio 1967, n. 585 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, non si applicano ai coltivatori diretti operanti in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993.
  10. 03. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  10. 04. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifica della classificazione delle aziende agrituristiche relativa alla determinazione del canone annuo RAI)

  1. All'articolo 16, comma 1, lettera e) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «con un numero di televisori non superiore ad uno;» sono inserite le seguenti: «agriturismi ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, indipendentemente dal numero di televisori;».
  10. 05. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizione per la tutela delle microimprese)

  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «ed agli utenti» sono sostituite dalle seguenti: «, agli utenti e alle microimprese».
  10. 06. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Pag. 22

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Disposizioni finali e finanziarie)

  1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  11. 1. Parentela, Cadeddu, Gagnarli, Gallinella, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana.