CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 ottobre 2020
453.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01869 Maria Tripodi: Sulle iniziative di carattere normativo da adottare in merito alle cause di proscioglimento della ferma.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla tematica sollevata dall'interrogante è fondamentale evidenziare, prima di ogni altro aspetto, che la formazione condotta nelle prime settimane della vita militare dei VFP1 ha la finalità di far raggiungere un livello di preparazione iniziale adeguato allo svolgimento della professione militare, conferendo al personale le conoscenze e le capacità di base necessarie per assolvere i compiti istituzionali.
  Tale competenza minima è necessaria per operare in condizioni di assoluta sicurezza, garantendo l'incolumità propria, dei propri commilitoni e del personale civile in guarnigione, nelle attività addestrative e in operazioni.
  Queste importanti esigenze di natura istituzionale ritengo possano aver costituito la ratio della modifica al Codice dell'Ordinamento Militare che, introducendo il comma 1, e-bis, dell'articolo 957, ha previsto a suo tempo, tra i casi di scioglimento della ferma, il «mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno, salvo i casi di infermità dipendente da causa di servizio».
  Con specifico riguardo al proscioglimento per mancato superamento dei corsi di formazione di base quale causa della perdita dei requisiti per la partecipazione ad altri concorsi per i VFP, rappresento che già in occasione della discussione di analogo atto di sindacato ispettivo – interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-02280 – la Difesa ha avuto modo di precisare come la tematica fosse allora oggetto di ulteriori analisi e approfondimento in ottica interforze nell'ambito dei lavori per le modifiche da apportare al decreto legislativo n. 94 del 2017 «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate».
  L'intervenuta approvazione, lo scorso febbraio, dei correttivi al citato decreto legislativo, ha, in effetti, modificato l'articolo 635 del Codice dell'Ordinamento Militare sui «Requisiti generali per il reclutamento», prevedendo che «i proscioglimenti disposti per mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno, salvo i casi di infermità dipendente da causa di servizio» di cui all'articolo 957, comma 1, lettera e-bis) del citato Codice, non siano più motivi ostativi per il reclutamento nelle Forze Armate.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04526 Deidda: Sulle modalità necessarie per la copertura delle unità di personale nelle Forze armate già programmate per il 2020.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il «decreto Rilancio» (decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020), recependo le proposte della Difesa per superare l'attuale contingenza e salvaguardare, al contempo, il mantenimento dei necessari livelli di operatività dello strumento militare, ha previsto misure straordinarie in grado di conferire maggiore flessibilità alle Forze armate in materia di reclutamento del proprio personale, anche attraverso integrazioni al Codice dell'Ordinamento Militare (COM – decreto legislativo n. 66 del 2020).
  In particolare, per quanto concerne le procedure di reclutamento, l'articolo 259 del citato «decreto Rilancio», richiamato dall'interrogante, ha introdotto disposizioni ad hoc per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, temporalmente circoscritte alla durata dello stato di emergenza epidemiologica e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso – e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 – le cui modalità possono essere stabilite o rideterminate anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto di prescrizioni tecniche – regolarmente emanate dal Ministero della salute il 6 luglio scorso – idonee a garantire la tutela della salute dei candidati.
  In conformità alle succitate disposizioni normative, le procedure concorsuali in precedenza sospese sono state, quindi, riattivate.
  Tali misure consentiranno la quasi totale copertura delle posizioni organiche per l'anno 2020.
  Inoltre, sempre nell'ottica di salvaguardare, nell'attuale contingenza, gli standard operativi dello strumento militare, l'articolo 21 del citato decreto ha introdotto l'articolo 2204-ter al COM, che consente:
   ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che negli anni 2020-2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di essere ammessi ad un ulteriore prolungamento per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e su proposta della Forza armata di appartenenza;
   ai volontari giunti al termine del secondo periodo di rafferma biennale da VFP4 (che negli anni 2020-2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente), di essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale, evitando in tal modo che il blocco delle procedure dovuto all'emergenza Covid-19 possa provocare il congedo di tale personale.

  Per quanto concerne, infine, la possibilità di uno scorrimento delle graduatorie, l'ipotesi non è, nello specifico caso, percorribile, in considerazione delle peculiari esigenze operative e organizzative delle Forze Armate, che impongono l'attualità Pag. 60dell'accertamento dei requisiti d'efficienza e d'idoneità psicofisica e attitudinale – parametro non compatibile con l'assunzione di candidati idonei in precedenti concorsi – nonché il rispetto dei limiti di età.
  Tale principio è stato recepito nel Codice dell'Ordinamento Militare che, all'articolo 643, comma 4-bis, limita la prorogabilità dei termini di validità delle graduatorie approvate ai soli casi e nei soli termini previsti dal Codice stesso.