CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 ottobre 2020
452.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2020 (Doc. LVII-n. 3-bis).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminata, per le parti di competenza, la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF) 2020;
  rilevato che:
   la Nota presenta una revisione al ribasso delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso, in relazione alla contrazione più accentuata del PIL nel secondo trimestre conseguente alla maggiore durata del periodo di chiusura delle attività produttive nell'ambito del contrasto all'epidemia da Covid-19; in particolare, il DEF di aprile prevedeva un calo del PIL nel 2020 dell'8 per cento che ora la NADEF quantifica al 9 per cento; per il 2021 il DEF di aprile prevedeva un «rimbalzo» del PIL con un + 4,7 per cento che ora è elevato al 5,1 per cento in termini tendenziali e in termini programmatici (scontando cioè l'effetto delle misure che il Governo ha in cantiere) del 6 per cento; per il 2022 la Nota prevede un aumento del PIL del 3 per cento in termini tendenziali e del 3,8 per cento in termini programmatici;
   la Nota fissa un livello di deficit tendenziale al 10,8 per cento del PIL nel 2020 rispetto al 7,1 per cento segnalato dal DEF di aprile; la NADEF fissa poi invece il deficit tendenziale al 5,7 per cento nel 2021; al 4,1 per cento nel 2022 e al 3,3 per cento nel 2023; in termini programmatici invece il deficit corrisponde al 10,8per cento tendenziale nel 2020 ed è fissato al 7 per cento nel 2021, al 4,7 per cento nel 2022 e al 3 per cento nel 2023; in altre parole si prevede una manovra espansiva di 1,3 punti percentuali di PIL nel 2021 e di 0,6 punti percentuali nel 2022, per poi avviare un percorso di correzione dei conti pubblici nel 2023 con una correzione di 0,3 punti percentuali di PIL;
   molti dei disegni di legge che nella NADEF sono annunciati come collegati alla manovra di finanza pubblica investono aspetti di competenza legislativa concorrente o residuale regionale; si segnala in particolare il disegno di legge recante disposizioni in materia di spettacolo, industrie culturali e creative e turismo; il disegno di legge di riordino della normativa ambientale; il disegno di legge delega di riforma fiscale; il disegno di legge recante disposizioni in materia di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni; il disegno di legge in materia di sostegno e valorizzazione dell'agricoltura e della pesca; il disegno di legge sulla semplificazione e riordino in materia di start-up e PMI innovative; il disegno di legge sulla revisione organica degli incentivi alle imprese; il disegno di legge per lo sviluppo delle filiere e per favorire l'aggregazione tra imprese; il disegno di legge di riforma della legge quadro per l'artigianato;
   di particolare interesse per la Commissione risultano poi il disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il disegno di legge sull'implementazione delle forme di raccordo tra amministrazioni centrali e regionali, anche al fine di ridurre Pag. 203il contenzioso costituzionale e il disegno di legge di revisione del testo unico sull'ordinamento degli enti locali;
   in questo quadro si segnala l'opportunità di prevedere un ampio ricorso, per il vasto processo riformatore che l'ampio elenco dei provvedimenti collegati prefigura, allo strumento della legge delega (attualmente solo due disegni di legge collegati, quello già richiamato sulla riforma fiscale e quello di riforma della giustizia tributaria sono indicati come «disegni di legge delega»); in particolare poi le leggi delega in questione dovrebbero contenere procedure che consentano da un lato, un adeguato coinvolgimento del sistema delle conferenze in sede di predisposizione degli schemi dei decreti legislativi, e dall'altro lato, un forte parere parlamentare (ad esempio attraverso la procedura del «doppio parere»), non solo da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia ma anche, laddove il ruolo delle competenze regionali assuma maggiore rilevanza, della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
   il ricorso a leggi delega organiche potrebbe inoltre ridimensionare l'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza, che rischia di comprimere eccessivamente le esigenze di adeguato confronto parlamentare; esso potrebbe poi rispondere anche all'esigenza di prevedere un ordinato e meditato utilizzo delle risorse stanziate dal Recovery Fund europeo;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valutino le Commissioni di merito, nel riferire sul documento alle Assemblee di Camera e Senato, l'opportunità di sottolineare il ruolo che, nel porre in essere il vasto processo riformatore delineato nella Nota, può avere il ricorso a leggi delega organiche che prevedano, da un lato, un adeguato coinvolgimento del sistema delle conferenze in sede di predisposizione degli schemi dei decreti legislativi, e dall'altro lato, un forte parere parlamentare (ad esempio attraverso la procedura del «doppio parere»), non solo da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia ma anche, laddove il ruolo delle competenze regionali assuma maggiore rilevanza, della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

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ALLEGATO 2

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Testo unificato C. 1008 e abb.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1008 e abbinate, recante Interventi per il settore ittico, deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;
  rilevato che:
   la materia della pesca è ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza residuale regionale; tuttavia la medesima giurisprudenza evidenzia che per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca la pesca, sulla stessa possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali (si pensi alla tutela dell'ecosistema, competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa (sentenza n. 213 del 2006);
   l'articolo 8 prevede, al comma 4, che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, siano stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i termini relativi; il successivo comma 5 prevede che, in tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, sia temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca ed anche in questo caso, è previsto un decreto attuativo del Ministro delle politiche agricole; al riguardo si segnala l'opportunità, assumendo rilievo, con riferimento al rilascio delle licenze di pesca, sia la competenza regionale residuale in materia di pesca sia, in maniera consistente, la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ecosistema, di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, quale il parere, ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dai commi 4 e 5;
   l'articolo 10-bis prevede che gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione possono fornire al consumatore una informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; un decreto adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalità con le quali le informazioni vengono fornite ai consumatori; al riguardo si Pag. 205segnala l'opportunità, assumendo rilievo sia, in maniera consistente, una materia di esclusiva competenza statale come la tutela della concorrenza sia materie di competenza residuale regionale come la pesca, il commercio e il turismo, di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, quale il parere, ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 8, comma 4, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   all'articolo 8, comma 5, terzo periodo, dopo le parole: da emanare aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   all'articolo 10-bis, comma 2, dopo le parole: da adottarsi aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.