CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 ottobre 2020
448.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero. Testo unificato C. 802 Longo e abb.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. C. 802 Longo e abbinate, recante: Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero, come risultante dalle proposte emendative approvate;
   considerato che, tra i compiti della Commissione, disciplinati dall'articolo 2 del provvedimento, vi sono: la promozione di indirizzi sull'assistenza nei riguardi degli italiani residenti all'estero, mediante il sostegno dell'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in favore degli italiani residenti all'estero (comma 2, lettera e)); una riforma dei patronati italiani all'estero (comma 2, lettera g)); accordi internazionali in materia di tutela del lavoro, sociale, previdenziale e tributaria di interesse per le comunità italiane all'estero (comma 2, lettera h)); accordi internazionali per il potenziamento dei processi per accelerare e semplificare il riconoscimento dei titoli di studio e delle abilitazioni professionali conseguiti all'estero o in Italia (comma 2, lettera i)),

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PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 229

ALLEGATO 2

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. C. 2700 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2700 Governo, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, approvato in prima lettura dal Senato;
   considerato che il Capo I reca disposizioni in materia di lavoro, tra cui si segnalano: all'articolo 1, la proroga della cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga concesse a causa degli effetti della pandemia di COVID-19; agli articoli 1-bis e 1-ter, la concessione di trattamenti di sostegno del reddito ai lavoratori dipendenti da aziende in aree di crisi industriale complessa nelle Regioni a statuto speciale e in Campania;
   apprezzata, all'articolo 4, l'estensione al 2021 dell'operatività del Fondo nuovo competenze, con il contestuale aumento delle risorse e la destinazione delle iniziative finanziate anche ai percorsi formativi finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori;
   tenuto conto dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, disposto dall'articolo 6, per i datori di lavoro del settore privato che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato e concesso, ai sensi dell'articolo 7, anche per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
   preso atto delle modifiche, recate dall'articolo 8, alla disciplina transitoria dei contratti a termine, di cui dall'articolo 93 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, con particolare riferimento alla possibilità di rinnovo e proroga anche in assenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, nonché ai limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore in relazione a contratti di somministrazione;
   rilevato che l'articolo 9 prevede l'erogazione di un'indennità onnicomprensiva, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 1.000 euro, in favore dei seguenti soggetti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei medesimi settori (comma 1); lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti e alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 2 e 3); lavoratori dello spettacolo (comma 4); lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5);
   considerato che, sulla base dell'articolo 14, sono preclusi l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo nonché la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo per i datori di lavoro che non abbiano usufruito integralmente di trattamenti di integrazione salariale a causa dell'emergenza COVID-19 o dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 3 del decreto in esame e rimangono sospese quelle avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, ad eccezione dei Pag. 230casi di riassunzione del personale per cambio di appalto, in forza di legge, di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;
   condivisa la finalità dell'articolo 15, che, allo scopo di dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 2020, riduce da 60 a 18 anni il requisito anagrafico degli invalidi civili che hanno il diritto di usufruire dell'incremento dell'assegno mensile disposto dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2001;
   preso atto dell'aumento, disposto dall'articolo 21, delle risorse destinate al finanziamento del voucher «baby sitting» in favore del personale dipendente del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
   considerate le disposizioni di cui agli articoli 21-bis e 21-ter, che permettono lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile o l'astensione dal lavoro ai lavoratori dipendenti nel periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, o, per il settore privato, con figli con disabilità grave;
   rilevato che l'articolo 25 introduce semplificazioni alla disciplina delle procedure concorsuali recata dal decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, tra le quali si segnala la disposizione in base alla quale le amministrazioni possono bandire nuovi concorsi solo previo assorbimento dei vincitori dei concorsi già autorizzati, laddove la normativa previgente faceva riferimento ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore di tale decreto (comma 1, lettera c));
   tenuto conto che, tra le misure recate dall'articolo 26, si prevedono, in particolare, l'equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti del settore privato in condizioni di particolare fragilità; lo svolgimento da parte dei medesimi lavoratori della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto; un'autorizzazione di spesa per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, assente dal servizio in relazione ad alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute nonché per consentire lo svolgimento del lavoro in modalità agile;
   considerato che l'articolo 27 prevede, a decorrere dal 1o ottobre 2020, per i datori di lavoro privati, un esonero dal versamento dei contributi, pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni in condizioni di svantaggio socioeconomico e ad alto tasso di disoccupazione;
   preso atto, al medesimo articolo 27, della riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso anticipato al pensionamento da parte dei lavoratori dipendenti del settore poligrafico, a condizione che abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che l'ultimo contributo risulti accreditato per il medesimo trattamento;
   segnalate le disposizioni recate dall'articolo 32, mirate, tra l'altro, a consentire lo svolgimento delle attività didattiche mediante il ricorso al lavoro agile, in caso di sospensione delle attività in presenza per esigenze sanitarie, anche con riferimento al personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, per il quale la disciplina vigente prevede la risoluzione del contratto, e la proroga del termine di validità delle graduatorie comunali, approvate negli anni dal 2012 al 2017, relative al personale scolastico, educativo e ausiliario Pag. 231destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni;
   rilevato che l'articolo 32-ter introduce disposizioni transitorie per l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi per il reclutamento di personale del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA), che non si sono conclusi con l'approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020;
   rilevato che, all'articolo 60, comma 3, si dispone che, nei casi proroga di sei mesi della cassa integrazione riconosciuta alle imprese in crisi, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, sono a carico del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa i costi relativi a tale proroga, indipendentemente dal numero dei dipendenti (lettera c));
   tenuto conto delle disposizioni riguardanti il lavoro portuale recate dall'articolo 93;
   preso atto che l'articolo 95 istituisce l'Autorità per la Laguna di Venezia, cui è assegnato un contingente di personale di cento unità, di cui due unità di livello dirigenziale generale, sei unità di livello dirigenziale non generale e novantadue unità di livello non dirigenziale, a cui si aggiungono i dipendenti in servizio presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia trasferiti nel ruolo organico dell'Autorità;
   considerato che, in tema di welfare aziendale, l'articolo 112 prevede il raddoppio, per il solo periodo di imposta 2020, del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, che passa da 258,23 euro a 516,46 euro,

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PARERE FAVOREVOLE.