CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 settembre 2020
444.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02045 Vianello: Stato di attuazione del progetto Mampira per la protezione e il contrasto dei reati nelle aree marine protette.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, occorre premettere che il Progetto Mampira è stato proposto dal Ministero dell'Ambiente e finanziato nell'ambito del Progetto PON sicurezza 2007-2013 con l'obiettivo di realizzare sistemi di videosorveglianza con telecamere dislocate sul territorio, stazioni di monitoraggio presso gli enti gestori delle Aree Marine Protette delle Regioni «Obiettivo Convergenza» e una infrastruttura per la trasmissione dei flussi di videosorveglianza al SITA del Comando dei Carabinieri per la Tutela Ambientale di Napoli.
  Con l'attuazione del progetto ed il relativo collaudo, gli impianti sono passati sotto la responsabilità degli Enti gestori delle Aree Marine Protette beneficiarie.
  L'iniziativa era finalizzata ad incidere sulle condizioni di sicurezza e di coesione sociale dei cittadini delle Regioni Obiettivo 1 per un totale di n. 16 Aree Marine Protette, ossia:
   Calabria: Capo Rizzuto;
   Campania: Regno di Nettuno, Parco sommerso di Gaiola, Parco sommerso di Baia, Punta Campanella – successivamente esteso alle due AMP di nuova istituzione: Santa Maria di Castellabate, Costa degli Infreschi e della Masseta;
   Sicilia: Capo Gallo-Isola delle Femmine, Isola di Ustica, Isole Ciclopi, Plemmirio, Isole Pelagie, Isole Egadi;
   Puglia: Isole Tremiti, Porto Cesareo, Torre Guaceto.

  In seguito alle fasi istruttorie per l'assegnazione delle risorse economiche e all'avvio delle procedure di affidamento mediante n. 2 contratti, di cui il primo relativo alle iniziali n. 14 Aree Marine Protette e il secondo relativo alle n. 2 Aree Marine Protette aggiuntesi in Campania, l'attuazione del progetto Mampira si è svolta tra il 2012 e il 2016. Essa ha richiesto un grande impegno per la gestione delle procedure autorizzative relative a definitive n. 15 Aree Marine Protette, in quanto l'impianto di Porto Cesareo sarebbe stato realizzato autonomamente dall'Ente gestore.
  Tuttavia, a causa dell'eccessivo protrarsi delle procedure autorizzative nell'ambito delle relative Conferenze di Servizi che hanno determinato la scadenza dei finanziamenti PON, per n. 3 di dette Aree Marine Protette, ossia Isole Tremiti, Lampedusa e Isole Egadi, non sono stati realizzati gli impianti previsti.
  Pertanto, nell'ambito del Progetto Mampira sono stati eseguiti n. 12 impianti di videosorveglianza presso le seguenti Aree Marine Protette:
   1. CAPO GALLO – ISOLA DELLE FEMMINE;
   2. CAPO RIZZUTO;
   3. ISOLE CICLOPI;
   4. PLEMMIRIO;
   5. PUNTA CAMPANELLA;
   6. REGNO DI NETTUNO;
   7. TORRE GUACETO;
   8. ISOLA DI USTICA;
   9. PARCO SOMMERSO DI BAIA;Pag. 113
   10. PARCO SOMMERSO DI GAIOLA;
   11. COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA;
   12. SANTA MARIA DI CASTELLABATE.

  A conclusione delle operazioni di installazione degli impianti sono stati eseguiti sui medesimi appositi test di funzionalità e sono stati effettuati, ad opera della Commissione di collaudo nominata in corso d'opera, i relativi collaudi.
  Si rappresenta, infine, che la Direzione della Esecuzione del Contratto, appositamente nominata dal Ministero dell'ambiente, ha emesso, in data 20 luglio 2016, i relativi certificati sui conti finali dei due citati contratti n. 176 e n. 187.
  Per completezza di informazione, si ricorda, da ultimo, che con D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.», è stato previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri ed il trasferimento delle funzioni, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza nelle aree protette statali.
  Ad ogni modo, fermo restando quanto fin qui esposto, si rassicura che il Ministero dell'ambiente, per quanto di competenza, continuerà a svolgere le proprie attività di monitoraggio senza ridurre in alcun modo il livello di attenzione sul tema.

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ALLEGATO 2

5-03651 Montaruli: Finanziamenti per il completamento delle bonifiche dei siti contaminati della regione Piemonte.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, e segnatamente al mancato trasferimento della somma di 14 milioni di euro a favore della Regione Piemonte per la prosecuzione delle opere di bonifica da realizzare nel Sito di Balangero, si evidenzia quanto segue.
  L'articolo 1, comma 50 della Legge n. 190/2014, prevede che «Al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto, sono stanziati 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di cui 25 milioni di euro annui in favore dei Comuni di Casale Monferrato e di Napoli – Bagnoli».
  Inoltre, l'articolo 1, comma 51 della predetta Legge n. 190/2014, dispone che con decreto del Ministero dell'Ambiente sono individuate le risorse da trasferire a ciascun Ente beneficiario.
  In attuazione di quanto previsto dalla sopra richiamata normativa, con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero del 18 febbraio 2015 è stato approvato il «Piano operativo» per gli interventi di bonifica da amianto da attuare nei Siti di Interesse Nazionale. Tale «Piano operativo» ha assegnato, tra gli altri, euro 14.597.000,00 a favore del Sito di Interesse Nazionale di Balangero per la realizzazione di specifici interventi di bonifica individuati nel medesimo Piano. Le somme in questione sono state interamente impegnate dal Ministro dell'Ambiente a favore della Regione Piemonte e, ad oggi, sono stati trasferiti euro 2.200.000,00 per l'attuazione del «Progetto definitivo delle opere di messa in sicurezza permanente della discarica lapidea lato Balangero – livello di priorità II e III».
  Non è stato possibile procedere al trasferimento delle ulteriori somme, in quanto, allo stato, non sono maturate le condizioni previste dall'articolo 2 del richiamato Decreto direttoriale del 18 febbraio 2015, che condiziona il trasferimento alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari dei progetti definitivi di bonifica e alla loro approvazione in Conferenza dei Servizi.
  Per quanto attiene alle risorse stanziate dal «Piano Operativo Ambiente» FSC 2014/2020, si segnala che, con propria Delibera n. 55/2016, il CIPE ha approvato il suddetto Piano Operativo nell'ambito del quale, tra gli altri, è disciplinato il sotto-piano «Interventi per la tutela del territorio e delle acque», che prevede investimenti in materia di bonifica di siti contaminati.
  Con la successiva Delibera n. 11/2018, il CIPE ha approvato il II Addendum al citato Piano Operativo, nel quale è prevista l'attuazione di un «Piano di bonifica da amianto» negli edifici pubblici finalizzato, in particolare, alla rimozione e allo smaltimento dello stesso negli edifici scolastici ed ospedalieri. Tale proposta è scaturita dall'esigenza di proseguire l'azione del Ministero dell'Ambiente sul tema dell'amianto che in questi anni è stata rivolta, in attuazione di specifiche previsioni normative e relative coperture assentite, alla mappatura, alla progettazione e ad interventi mirati su alcuni singoli SIN, implementandola con azioni destinate alla rimozione ed allo smaltimento.Pag. 115
  Sulla base delle interlocuzioni intercorse con le Regioni e gli Enti locali, si è dunque ravvisata l'esigenza prioritaria di rendere disponibili ulteriori fondi per la realizzazione degli interventi di rimozione e smaltimento, anche al fine di non rendere vani gli sforzi fino ad oggi intrapresi, finalizzati al censimento dei siti e alla progettazione di interventi, che altrimenti non arrecherebbero i benefici sociali auspicati.
  Al fine di garantire il tempestivo avvio degli interventi in questione, la competente Direzione Generale del Ministero, con uno specifico provvedimento dello scorso 6 dicembre 2019, ha adottato il «Piano di bonifica da amianto», la cui dotazione finanziaria ammonta a circa 385 milioni di euro, ripartita tra i diversi beneficiari secondo i coefficienti di assegnazione regionale utilizzati per le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.
  Nel Piano sono individuati i Soggetti beneficiari delle risorse (Regioni e Province Autonome) e le relative regole di trasferimento, le modalità di individuazione degli interventi da finanziare nonché disciplinate la governance e le modalità operative per l'attuazione ed il monitoraggio degli interventi.
  Nell'ambito della suddetta Delibera n. 11/2018, alla Regione Piemonte, sul tema delle bonifiche, è stato assegnato l'importo complessivo di euro 6.161.800,00. Dette risorse, a seguito di specifica richiesta avanzata dall'allora Governatore, sono state programmate, per 5 milioni di euro, a favore di interventi di messa in sicurezza e bonifica sul territorio regionale e la parte residuale, pari ad 1,1 milioni di euro, è stata destinata al finanziamento del già citato Piano.
  Per completezza di informazione, si segnala infine che la Delibera CIPE n. 31 del 28 luglio 2020, in applicazione dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha individuato nell'ambito del Piano Operativo «Ambiente» degli interventi per un importo complessivo di 361,19 milioni di euro, per i quali non risulta possibile assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2021, e ne ha conseguentemente riprogrammato le risorse FSC 2014-2020 riducendole da 3.248,40 milioni di euro a 2.887,21 milioni di euro.
  Tale riduzione interessa, tra le altre, le risorse stanziate dalle Delibere CIPE n. 55/2016 e n. 11/2018, ivi incluse quelle destinate agli interventi di bonifica nella Regione Piemonte, per l'importo di euro 18.950.000,00, destinato ad interventi di messa in sicurezza e bonifica nel SIN di Serravalle Scrivia (7,95 milioni di euro) ed in altri siti regionali (11 milioni di euro).
  Ciò nonostante, la suddetta Delibera CIPE n. 31 del 28 luglio 2020 precisa anche «... che, per la rilevanza strategica degli impieghi, sarà assicurato il reperimento delle citate risorse corrispondenti nell'ambito del prossimo ciclo di programmazione 2021-2027». Per tale ragione, i suddetti interventi di bonifica potranno essere rifinanziati nel prossimo ciclo di programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027, unitamente alle ulteriori opere di bonifica nelle aree SIN che la Regione riterrà prioritarie.
  Si evidenzia, infine, in via generale, che ad oggi per la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale ricadenti nel territorio Piemontese il Ministero dell'Ambiente ha stanziato complessivamente oltre 160 milioni di euro.

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ALLEGATO 3

5-03946 Braga: Compatibilità del progetto relativo al parco logistico di Casale sul Sile in Veneto con le norme nazionali sul dissesto idrogeologico e con quelle regionali sul contrasto al consumo di suolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni afferenti la compatibilità idrogeologica di interventi urbanistici, la pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico vigente, attraverso le norme tecniche di attuazione, regola l'uso del territorio nelle aree a pericolosità o rischio idrogeologico individuate in funzione del grado di pericolosità o di rischio.
  Per quanto riguarda la limitazione di consumo di suolo nelle aree a pericolosità da alluvioni, il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 14, all'articolo 4, comma 4-novies, prevede che «A decorrere dal 1o gennaio 2020, nelle aree interessate da elevata criticità idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo».
  Ora sul sito su cui si prevedono gli insediamenti urbanistici del Parco Tematico, che sembrerebbe essere individuato tra le due aree industriali di Quarto d'Altino a est e di via Colombo e via King a ovest, il vigente Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino del Sile e della pianura tra Piave e Livenza del 2006 ha perimetrato alcune aree a «pericolosità idraulica media» di estensione contenuta. Dette perimetrazioni, tra l'altro, sono interamente riprese nel Piano di compatibilità idraulica del Comune di Casale sul Sile del 2009, allegato al Piano Regolatore Comunale.
  Tuttavia sulle nuove mappe di pericolosità e rischio idraulico del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, approvate a dicembre 2019, che costituisce una evoluzione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico sulle alluvioni, non è certo se il sito su cui sembrerebbe essere previsto l'insediamento urbanistico del Parco Tematico non risulti essere interessato da aree a pericolosità o rischio alluvioni.
  Per quanto concerne, invece, il tema del consumo di suolo, ISPRA ha fatto presente che, secondo l'ultimo rapporto «Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2020», nell'ultimo anno il consumo di suolo netto registrato in Veneto è stato di 785 ettari, confermando la Regione al primo posto a livello nazionale, anche se il valore assoluto si è ridotto dell'8 per cento rispetto a quello dell'anno scorso.
  Occorre precisare, al riguardo, che la maggior parte del suolo consumato, 441 ettari, è dovuto a nuovi cantieri ancora in corso (in buona parte per infrastrutture), 198 ettari a edifici, 73 ettari ad altre aree impermeabili non edificate (parcheggi, piazzali, etc.), 62 ettari a strade e 7 ettari agli aeroporti. Nel 2019 per i cantieri dell'ampliamento dell'autostrada A4 sono stati consumati 33 ettari, 30 ettari per la tangenziale ovest di Vicenza, mentre i cantieri della Superstrada Pedemontana Veneta hanno occupato 30 ettari, che vanno a sommarsi a quelli degli anni precedenti per un totale, ad oggi, di 573 ettari. Sono stati aperti diversi cantieri per Pag. 117ampliamenti e realizzazione di infrastrutture negli aeroporti di Verona e Venezia, per un totale di 30 ettari di cantieri e 4,5 ettari di parcheggi.
  In Veneto secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 14 del 6 giugno 2017 «Disposizioni per contenimento del consumo di suolo», e dalla conseguente delibera DGR 668/2018, è stata determinata la quantità massima di consumo di suolo ammessa nel territorio regionale, rapportata alle previsioni insediative degli strumenti urbanistici vigenti. Tale quantità, inizialmente quantificata in 21.323 ettari, è stata ridotta del 40 per cento circa, ripartita per ambiti sovracomunali omogenei (ASO) e assegnata ai singoli Comuni con un algoritmo che tiene conto di vari indicatori. Successivi provvedimenti, e in particolare l'aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali adottati in adeguamento alla normativa regionale, hanno portato tale soglia a 11.294 ettari. Oltre a questa quota, esiste una «riserva» (costituita dalla riduzione del 40 per cento) consistente in circa 10.000 ettari disponibile a livello regionale per le opportune revisioni e rideterminazioni che dovessero risultare necessarie nel tempo. A giugno 2020 la percentuale dei Comuni che avevano provveduto ad approvare, o quantomeno adottare, la variante di adeguamento alla legge regionale n. 14 del 2017, in coerenza con il provvedimento di Giunta regionale n. 668/2018, era pari al 30 per cento.
  Per completezza di informazione, ISPRA specifica, infine, che non sono contabilizzati nel limite comunale i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, e le seguenti tipologie di opere: a) gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici ricadenti negli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata; b) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico (strade, superstrade...); c) gli interventi relativi allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), di cui alla legge regionale n. 55 del 2012; d) gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo, di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 11 del 2004; e) l'attività di cava; f) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), compresi i Piani di Area.
  Infine, relativamente agli effetti dei piani di sviluppo di Poste Italiane nella parte settentrionale della Provincia di Treviso, già carica di aree industriali vuote o abbandonate, può considerarsi valido il principio della rigenerazione urbana di cui al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 (decreto Sblocca cantieri). In materia di rigenerazione urbana, misure più specifiche di contrasto al consumo di nuovo suolo a favore del riutilizzo di aree degradate sono previste nel DDL 1131 «Misure per la rigenerazione urbana».