CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 settembre 2020
444.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04690 Osnato: Criteri di nomina dei componenti dei consigli di amministrazione degli istituti di credito.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico, il compito di verificare i requisiti degli esponenti delle banche e delle società capogruppo (cosiddetti fit and proper assessment) è svolto dalla Banca Centrale Europea per gli esponenti delle banche «significative» e dalla Banca d'Italia per quelli delle banche «meno significative».
  L'intera disciplina dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti delle banche è oggetto di revisione con l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – attualmente all'esame del Consiglio di Stato, al quale è stato inviato da alcune settimane – che, ai sensi del nuovo testo dell'articolo 26 del TUB, è chiamato a disciplinare la materia. Alla Banca d'Italia è rimesso il compito di definire nelle proprie disposizioni le modalità e i tempi della valutazione.
  In attesa dell'adozione del decreto ministeriale, che renderà necessario un complessivo riordino delle disposizioni in questa materia, si applicano il decreto ministeriale n. 161 del 1998 – che comunque già prevede requisiti di professionalità, onorabilità e competenza, nonché «situazioni impeditive» – e le disposizioni di Vigilanza indicate nella Circolare n. 229, come modificate dal Provvedimento della Banca d'Italia del 1o dicembre 2015.
  In base alla disciplina vigente è responsabilità del Consiglio di amministrazione delle banche verificare la sussistenza di tali requisiti, sulla base della documentazione probatoria presentata dai candidati esponenti. L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera da assumere deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate.
  Il Consiglio di amministrazione decide in ordine alla sussistenza dei requisiti e alla inesistenza delle situazioni impeditive; ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall'ufficio dell'interessato.
  La Banca d'Italia è chiamata successivamente a effettuare le valutazioni di propria competenza. In particolare, copia del suddetto verbale consiliare deve essere trasmessa entro 30 giorni alla Banca d'Italia, che si riserva la facoltà, in quei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle situazioni impeditive. Entro 120 giorni dal ricevimento del verbale la Banca d'Italia può avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26 del TUB; tale procedimento si conclude entro 30 giorni.
  In riscontro all'interrogazione in argomento, si fa presente che in data 25 settembre 2020, INVITALIA S.p.A. ha comunicato la convocazione, alla data del 15 ottobre 2020, dell'Assemblea della Banca Popolare di Bari S.p.A. in amministrazione straordinaria, con all'ordine del giorno, tra gli altri, la nomina del Consiglio di Amministrazione della predetta Banca.
  Coerentemente con le disposizioni sancite dalla Direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2020, sono in corso le procedure per verificare l'assenza di fattori ostativi alla designazione dei potenziali candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Bari S.p.A.

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ALLEGATO 2

5-04686 Ungaro: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto «Superbonus» fiscale con riferimento agli accessi autonomi ad unità immobiliari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento all'agevolazione introdotta dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, chiedono di sapere se gli edifici unifamiliari che accedono a strade private multiproprietarie o a terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo come i pascoli, siano ricompresi o esclusi dall'applicazione del beneficio.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Giova anzitutto precisare che, in considerazione della novità e della complessità delle questioni esposte dagli Onorevoli interroganti, sono in corso approfondimenti i cui esiti saranno contenuti in successivi documenti di prassi, anche sulla base delle necessarie interlocuzioni con altri Ministeri (MEF, MIT, MISE).
  Ciò premesso, si rileva che l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cosiddetto Superbonus).
  Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
  L'articolo 121 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, inoltre, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per interventi antisismici di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cosiddetto sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
  Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con Pag. 83il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020.
  Con riferimento all'applicazione delle agevolazioni in commento, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, richiamata dagli Onorevoli interroganti.
  In ordine agli edifici oggetto degli interventi agevolabili, il citato articolo 119, comma, 1, stabilisce che ai fini dell'applicazione del cosiddetto Superbonus, gli interventi ivi indicati devono essere realizzati, tra l'altro, sugli «edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno».
  Relativamente all'ambito oggettivo di applicazione, la citata circolare n. 24/E del 2020, nell'escludere le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ha precisato (cfr. paragrafo 2) che «una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un accesso autonomo dall'esterno presuppone, ad esempio, che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva. Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della indipendenza funzionale e dell'accesso autonomo dall'esterno, a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio».
  Si è inteso, in tal modo, fornire sia pure a titolo esemplificativo, taluni criteri utili ai fini della qualificazione dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili.
  In particolare, le caratteristiche elencate dalla norma, vale a dire: «l'autonomia funzionale» e «la presenza di uno o più accessi autonomi dall'esterno» costituiscono, in linea di principio, le caratteristiche minime che gli edifici devono possedere per essere considerati effettivamente «autonomi» ed «indipendenti» rispetto ad altri edifici, compresi quelli confinanti.
  Si è inteso, in tal modo, consentire ai possessori di tali unità immobiliari di effettuare i lavori agevolabili senza che, ai fini del Superbonus, fosse necessario acquisire il consenso dei possessori degli edifici confinanti e fosse rilevante la circostanza che gli edifici in questione avessero parti a servizio comune.
  Con riferimento al caso prospettato dall'Onorevole interpellante, ovvero se possa considerarsi «accesso autonomo» una strada privata in multiproprietà o terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli, si fa presente che, in merito alla nozione di «accesso da strada», né nella norma né nella citata circolare n. 24/E del 2020, sono previste limitazioni in ordine alla proprietà pubblica o privata della stessa. Pertanto, in linea di principio, può ritenersi autonomo anche l'accesso da una strada privata e/o in multiproprietà.
  Si ritiene, inoltre, che possa ritenersi «autonomo» anche l'accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli atteso non essendo rilevante che il terreno sia di proprietà esclusiva del possessore dell'unità immobiliare.

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ALLEGATO 3

5-04687 Cancelleri: Proroga del termine di adeguamento alle misure minime di capitale sociale per i concessionari della riscossione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alla disposizione di cui ai commi 806 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che ha previsto misure minime di capitale per l'iscrizione all'Albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali e fissato al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale le società iscritte al predetto Albo si devono adeguare alle nuove condizioni introdotte.
  Pertanto, l'Onorevole interrogante chiede di sapere se «non si ritenga opportuno assumere iniziative di natura normativa al fine di consentire la proroga del termine dell'adeguamento alle misure minime di capitale sociale fino al 31 dicembre 2022 da parte delle società iscritte nell'albo per la riscossione dei tributi locali.».
  Al riguardo, sentito il Dipartimento delle Finanze, si rappresenta che sono allo studio del Governo interventi normativi volti a prevedere una proroga del menzionato termine del 31 dicembre 2020, attualmente previsto dal comma 808 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, fissando un nuovo termine più congruo tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto e al suo andamento.

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ALLEGATO 4

5-04688 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto «Superbonus» fiscale con riferimento a specifiche tipologie di unità immobiliari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto DL Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto un Superbonus fiscale corrispondente alla detrazione del 110 per cento delle spese relative alla effettuazione di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
  Il comma 9 del richiamato articolo 119, nel disciplinare l'ambito soggettivo di applicazione del Superbonus, alla lettera c), prevede la possibilità di accesso al beneficio anche per gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « in house providing», per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
  Nonostante gli interventi chiarificatori della circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, dell'Agenzia delle entrate, vi sarebbero ancora dubbi interpretativi sull'applicazione del Superbonus.
  Sarebbe, pertanto, auspicabile un chiarimento sulla definizione di enti diversi dagli IACP, poiché da questo dipende la possibilità di promuovere e realizzare il recupero e il risanamento di importanti comparti urbani a rischio di degrado, specificando, in particolare, se possano essere ricompresi in questa definizione le Aziende di Servizi alla Persona (ASP), che possiedono immobili a uso abitativo, e le Fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti, in sicurezza e nel rispetto delle norme di efficientamento energetico, all'uso abitativo.
  Sempre in relazione alla citata circolare, non appare sufficientemente chiaro se sia possibile applicare il cosiddetto Superbonus anche agli edifici unifamiliari che dispongono di accessi comuni dall'esterno, condivisi con altri edifici unifamiliari, non definiti condomini ai sensi della normativa vigente.
  Sarebbe utile, inoltre, chiarire la fattispecie dei condomini minimi in cui, ad esempio, una unità immobiliare risulti di proprietà di un soggetto, il quale possieda anche la nuda proprietà di altre unità abitate dagli usufruttuari, dal momento che la norma prevede che i contribuenti-persone fisiche possono beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati al massimo su due unità immobiliari.
  Gli Onorevoli interroganti, pertanto, sollecitano i chiarimenti interpretativi cennati, tenuto conto che il Superbonus rappresenta una straordinaria occasione per rilanciare l'economia e l'occupazione grazie all'importante effetto moltiplicatore che il settore delle costruzioni e dell'edilizia ha sul PIL e, per questo, appare necessario attivare tutti i canali per migliorarne Pag. 86la comunicazione al fine di darne massima diffusione anche fornendo ulteriori chiarimenti.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si osserva che, in considerazione della novità e della complessità delle questioni esposte dagli Onorevoli interroganti, sono in corso approfondimenti i cui esiti saranno contenuti in successivi documenti di prassi, anche sulla base delle necessarie interlocuzioni con i Ministeri interessati (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dello sviluppo economico).
  Ciò premesso, si osserva che l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici), nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
  Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto-legge Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
  In particolare, ai sensi del citato comma 9, lettera c), il Superbonus spetta agli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « in house providing», per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
  Relativamente al quesito posto riferito alla possibilità di consentire la fruizione del Superbonus anche alle Aziende di Servizi alla Persona (ASP), che possiedono immobili a uso abitativo e alle Fondazioni, anche di tipo religioso, si osserva che la fattispecie rappresentata non è sufficientemente circoscritta e non consente di fornire una compiuta valutazione tecnica della stessa da parte dell'Agenzia delle entrate.
  In ordine agli edifici oggetto degli interventi agevolabili, il citato articolo 119, comma, 1, stabilisce che gli interventi ivi indicati devono essere realizzati, tra l'altro, sugli «edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno».
  Relativamente all'ambito oggettivo di applicazione, la citata circolare n. 24/E del 2020, nell'escludere le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ha precisato (cfr. paragrafo 2) che «una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un accesso autonomo dall'esterno presuppone, ad esempio, che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva. Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della indipendenza funzionale e dell'accesso autonomo dall'esterno, a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio». Si è inteso, in tal modo, fornire, sia pure a titolo esemplificativo, taluni criteri utili ai fini della qualificazione dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili.
  In particolare, le caratteristiche elencate dalla norma, vale a dire: «l'autonomia Pag. 87funzionale» e «la presenza di uno o più accessi autonomi dall'esterno» costituiscono, in linea di principio, le caratteristiche minime che gli edifici devono possedere per essere considerati effettivamente «autonomi» ed «indipendenti» rispetto ad altri edifici, compresi quelli confinanti.
  Viene consentito, in tal modo, ai possessori di tali unità immobiliari di effettuare i lavori agevolabili senza che, ai fini del Superbonus, sia necessario acquisire il consenso dei possessori degli edifici confinanti e senza che sia rilevante la circostanza che gli edifici in questione abbiano parti a servizio comune.
  Con riferimento alle richieste di ulteriori chiarimenti avanzate dagli Onorevoli interroganti, in ordine alla possibilità di applicare il cosiddetto Superbonus anche «agli edifici unifamiliari che dispongono di accessi comuni dall'esterno condivisi con altri edifici unifamiliari, non definiti condomini ai sensi della normativa vigente, per i lavori effettuati da un singolo proprietario», si ritiene che possa ritenersi «autonomo» anche l'accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso da aree (quali strada, cortile o giardino) comuni e condivise con altri edifici unifamiliari, non essendo rilevante che il suddetto accesso avvenga attraverso un'area di proprietà esclusiva del possessore dell'unità immobiliare oggetto degli interventi agevolabili.
  Per quanto riguarda, infine, la prospettata «fattispecie dei condomini minimi in cui ad esempio un'unità immobiliare risulti di proprietà di un soggetto il quale possieda anche la nuda proprietà di altre unità abitate dagli usufruttuari, dal momento che la norma prevede che i contribuenti persone fisiche possono beneficiare del cosiddetto Superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari», si rileva che la stessa fattispecie prospettata, in quanto non sufficientemente circoscritta, non consente di fornire una compiuta valutazione tecnica da parte della competente Agenzia delle entrate.

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ALLEGATO 5

5-04691 Gusmeroli: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto «Superbonus» fiscale ai fini della cessione del credito.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti interpretativi in ordine all'ambito applicativo degli articoli 119-122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto DL Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in tema di detrazioni per gli interventi edilizi (in particolare il cosiddetto Superbonus del 110 per cento).
  In particolare, in caso di cessione dei crediti corrispondenti alle suddette detrazioni, i dubbi riguarderebbero:
   gli adempimenti contrattuali da porre in essere;
   la definizione degli ambiti di responsabilità del cedente e del cessionario.

  L'emanazione dei provvedimenti e documenti di prassi da parte dell'Agenzia delle entrate non ha risolto le cennate incertezze che, a parere degli interroganti, rappresenterebbero potenziali ostacoli burocratici alla fruizione delle agevolazioni e potrebbero determinare «l'erronea imputazione di sanzioni e interessi in capo a coloro che invece hanno correttamente eseguito le prescrizioni di legge».
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono «se non si ritenga doveroso un intervento risolutivo per fornire chiarimenti rispetto a quanto esposto [...] anche al fine di esonerare il cessionario da irregolarità pregresse ad esso non imputabili e delimitare anche la responsabilità del committente».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si osserva quanto segue.
  Preliminarmente, giova precisare che le disposizioni legislative richiamate e di conseguenza i provvedimenti attuativi e i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate non hanno stabilito particolari formalità, diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, ai fini del perfezionamento tra le parti delle cessioni dei crediti di cui trattasi.
  In particolare, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 119, comma 12 e dall'articolo 121, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020 ha solo stabilito le modalità telematiche con le quali le cessioni dei crediti, già avvenute e perfezionate tra le parti, devono essere comunicate alla stessa Agenzia delle entrate, per essere valide ai fini fiscali, ossia ai fini dell'utilizzo in compensazione tramite modello F24 ovvero per comunicare eventuali ulteriori cessioni.
  L'articolo 122, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che: «La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1.1 soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto». Al comma 5 è disposto che qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente Pag. 89alla detrazione non spettante nei confronti dei beneficiari delle detrazioni, oltre interessi e sanzioni.
  Le citate disposizioni intendono salvaguardare il potere di controllo dell'amministrazione finanziaria che, nonostante la cessione del credito ed a prescindere dalle pattuizioni di natura privatistica stabilite nell'atto di cessione del credito d'imposta, può comunque verificare l'esistenza dei presupposti in capo al soggetto destinatario del beneficio e che ha ceduto il credito, nonché applicare le sanzioni dovute in caso di errore.
  A salvaguardia della buona fede del cessionario, la norma dispone che quest'ultimo risponde del solo utilizzo irregolare del credito o in misura superiore ai limiti di compensazione, ma non anche dell'assenza dei presupposti in capo al cedente in ordine alla maturazione del diritto alla detrazione d'imposta e delle sanzioni a quest'ultimo applicabili.
  Deve, infine, sottolinearsi che in relazione al cosiddetto Superbonus non è stato stabilito espressamente un limite di spesa e, di conseguenza, la procedura delineata dal provvedimento dell'8 agosto 2020 dell'Agenzia delle entrate non prevede che i potenziali beneficiari possano essere esclusi dalle agevolazioni per mancanza di fondi.