CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 settembre 2020
440.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO

Nuovo testo della proposta di legge C. 1824. Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la XIII Commissione;
   segnalato come l'articolo 10 rechi disposizioni per il settore distributivo florovivaistico sostanzialmente equivalenti al comma 1 dell'articolo 3;
   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'agricoltura rientri negli ambiti di competenza residuale delle regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale né tra quelle attribuite alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione;
   richiamato altresì come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppure incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti; riferendosi, in particolare, a materie di competenza esclusiva statale (di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione), quali la tutela della concorrenza (lettera e)), l'organizzazione amministrativa (lettera g)), l'ordinamento civile e penale (lettera l)), nell'ambito della quale possono trovare fondamento la prevalenza delle norme contenute nel provvedimento in esame), la profilassi internazionale (lettera q)), e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lettera s));
   considerato altresì che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono materie di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo, il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, il governo del territorio, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
   preso atto, in tale complesso quadro, come il provvedimento preveda comunque forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare per quanto riguarda: il comma 2 dell'articolo 2, il comma 1 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 10, che prevedono l’«intesa forte» in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003; il comma 1 dell'articolo 9 e il comma 2 dell'articolo 13, che prevedono l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;
   rilevato come il comma 5 dell'articolo 4 prevede il semplice parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle Pag. 404attività florovivaistiche, sebbene si tratti di un intervento su materia di competenza residuale regionale, caso nel quale la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) è orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al comma 5 dell'articolo 4, il quale prevede il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza in luogo del semplice parere;
   b) con riferimento all'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dal testo la disposizione, ovvero di evitare sovrapposizioni con il comma 1 dell'articolo 3.