CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 settembre 2020
433.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Decreto-legge 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (S. 1928 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 1928, di conversione del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
   richiamato il parere espresso nel corso dell'esame della Camera, nella seduta del 5 agosto 2020;
   rilevato che:
    il provvedimento appare in prevalenza riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione, nonché alla materia «tutela della salute» di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
    per quanto riguarda l'articolo 1, comma 6, vengono anche in rilievo le materie «sicurezza dello Stato» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere d) e g), della Costituzione, anch'esse attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
    nel parere precedentemente espresso la Commissione aveva richiesto, con una condizione, il coordinamento tra il contenuto dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e il contenuto dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, alla luce del fatto che il provvedimento proroga le misure adottabili ai sensi di entrambi i decreti-legge; l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19 prevede infatti che, nelle more dell'adozione dei DPCM di attuazione delle misure previste dell'articolo 1, le regioni possano adottare unicamente misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti mentre l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 consente invece alle regioni, con riferimento allo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali, di introdurre misure sia più restrittive sia ampliative rispetto a quelle nazionali;
    la condizione è stata recepita in quanto l'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame della Camera, precisa che le disposizioni del decreto-legge n. 19 del 2020, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020;
  esprime,

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica (C. 2238 costituzionale).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminata la proposta di legge C. 2238 recante modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica;
   rilevato che:
    è da condividere la ratio ispiratrice del provvedimento, cioè l'obiettivo di rafforzare la rappresentatività dei parlamentari nei confronti del più ampio numero di elettori in caso di entrata in vigore della riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari;
    al tempo stesso, il venir meno, proposto dal testo, del riferimento alla «base regionale» per l'elezione del Senato – per quanto tale riferimento abbia un impatto unicamente sul sistema elettorale del Senato – rafforza ulteriormente l'esigenza di individuare forme nuove per convogliare in Parlamento le istanze del sistema delle autonomie territoriali; si richiama in proposito l'esame in corso al Senato del disegno di legge S. 1825 volto ad introdurre nel Titolo V una clausola di supremazia dell'interesse statale e nel contempo a costituzionalizzare il sistema delle Conferenze;
    è necessario approfondire il coordinamento tra il nuovo primo comma dell'articolo 57, come risulterebbe dall'approvazione del testo, che prevede il passaggio dalla base regionale alla base circoscrizionale per l'elezione del Senato, e i commi terzo e quarto del medesimo articolo, che prevedono un numero minimo di senatori per regione e la ripartizione dei seggi, comunque, tra le regioni; infatti, il mantenimento delle previsioni del terzo e quarto comma dell'articolo 57 sembrerebbe comportare una complessa doppia ripartizione, regionale e circoscrizionale, dei seggi da assegnare; sia nel caso in cui si intenda procedere alla costituzione di circoscrizioni subregionali sia nel caso si opti invece per circoscrizioni pluriregionali; inoltre, in caso di circoscrizione pluriregionale, potrebbe verificarsi che la regione meno popolosa non riesca ad eleggere un numero minimo di senatori provenienti dal proprio territorio coerente con quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 57,
  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
    approfondire le modalità con le quali le istanze del sistema delle autonomie territoriali possano essere convogliate nelle istituzioni parlamentari, tenendo anche conto dell'esame in corso al Senato del disegno di legge S. 1825;
    approfondire le modalità con le quali risolvere i problemi di coordinamento tra il nuovo primo comma dell'articolo 57, come risulterebbe dall'approvazione del testo, e i successivi commi terzo e quarto.

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ALLEGATO 3

Nuovo testo della proposta di legge C. 229 Paolo Russo. Interventi a favore del pomodoro San Marzano.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 229, recante interventi a favore del pomodoro San Marzano;
   rilevato come l'intervento normativo persegua l'obiettivo di valorizzare i territori sui quali insistono le coltivazioni del pomodoro San Marzano, tutelando il razionale sfruttamento del suolo, favorendo la creazione o la prosecuzione di nuove iniziative imprenditoriali, sostenendo il ricambio generazionale, promuovendo l'innovazione varietale e tecnologica e incentivando la definizione di intese di filiera, anche al fine di garantire alle imprese che operano nel settore maggiore redditività e propensione all'internazionalizzazione;
   considerato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento investa in via principale la materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
   rilevato come il provvedimento riguardi, per taluni profili, anche la competenza legislativa regionale in materia di agricoltura;
   segnalato, a tale ultimo proposito, come il comma 3 dell'articolo 4 preveda l'intesa della regione interessata sul decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestale chiamato a definire le modalità attuative dell'istituzione delle «Strade e delle terre del Pomodoro San Marzano», mentre l'articolo 5, comma 2, non prevede analoga intesa sul decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che può destinare una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del medesimo Ministero delle politiche agricole al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del pomodoro San Marzano,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» aggiungere le seguenti: «da emanarsi d'intesa con la Regione interessata».