CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 settembre 2020
433.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (Atto n. 190).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite II e XIII,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   premesso che:
    lo schema di decreto legislativo in esame definisce il quadro sanzionatorio per la violazione di alcune specifiche disposizioni del regolamento (UE) n. 511/2014, concernenti le misure di conformità che gli utilizzatori di risorse genetiche devono rispettare per avere accesso alle stesse, secondo quanto stabilito dal protocollo di Nagoya;
    il provvedimento è adottato in attuazione della disposizione di delega di cui all'articolo 2 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), la cui scadenza è fissata al 2 novembre 2021;
   rilevato che:
    lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato per rispondere ai rilievi evidenziati nella procedura di infrazione n. 2017/2172 per mancata applicazione del citato Regolamento (UE) n. 511/2014;
    in particolare, la Commissione europea, nel presentare ricorso alla Corte di giustizia dell'UE, rileva che l'Italia non ha ancora notificato le disposizioni di legge che prevedano le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme;
    in particolare, la Commissione europea rileva che le misure contenenti le sanzioni per le violazioni degli articoli 4 e 7 del regolamento UE n. 511/2014 non sono state ancora adottate dall'Italia, e ciò nonostante il fatto che, da un lato, dette misure dovessero essere stabilite negli ordinamenti degli Stati membri già a partire dall'11 giugno 2014 e, dall'altro, che ad esse dovesse far seguito anche la predisposizione da parte degli Stati membri di tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione;
    la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome ha espresso, nella riunione del 27 luglio 2020, parere favorevole con la raccomandazione che il testo che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri preveda l'inserimento dell'emendamento proposto dal Ministero della Giustizia,
    in base a tale emendamento, all'articolo 3 dello schema di decreto, relativo a vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, andrebbe inserito il comma 3-bis, a norma del quale nella determinazione delle sanzioni, oltre che ai criteri di cui all'articolo 1 della legge n. 24 novembre 1981, n. 689, si ha riguardo all'entità del vantaggio economico perseguito o realizzato dal responsabile; Pag. 8
    condivisa la proposta di modifica del Ministero della giustizia fatta propria dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome,
  esprimono,

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 3, si valuti l'opportunità di inserire il comma 3-bis disponendo che nella determinazione delle sanzioni, oltre che ai criteri di cui all'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, si ha riguardo all'entità del vantaggio economico perseguito o realizzato dal responsabile.