CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 settembre 2020
433.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (Atto n. 191).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (A.G.191);
   rilevato che:
    lo schema di decreto in esame, adottato in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 5 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), ha l'obiettivo di adeguare l'ordinamento processuale italiano alla normativa europea che con il citato regolamento (UU) n. 655/2014 ha introdotto una procedura europea uniforme volta a consentire, in casi transnazionali, il sequestro conservativo dei depositi detenuti dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell'Unione, superando l'inadeguatezza degli strumenti nazionali derivanti da differenti regolamentazioni interne;
    a tal fine lo schema disciplina tra l'altro la ricerca delle informazioni sui conti bancari, necessarie per consentire l'effettivo e veloce recupero transfrontaliero dei crediti, attraverso il sequestro conservativo di somme depositate in conti correnti riconducibili al debitore, individuando l'autorità di informazione competente a provvedere sulla richiesta di accesso presentata dal creditore nonché dettando le regole in materia di ricorso avverso l'ordinanza di sequestro conservativo;
    in particolare l'autorità competente può disporre, con le modalità telematiche di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, commi primo e secondo, la ricerca delle informazioni contenute nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione;
   evidenziato inoltre che:
    lo schema prevede che il ricorso avverso il provvedimento che respinge anche parzialmente la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari sia proposto al tribunale in composizione collegiale e che del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto;
    l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari si esegue secondo le norme previste dall'articolo 678 del codice di procedura civile per il pignoramento presso terzi successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore;Pag. 45
   rilevato altresì che:
    lo schema, oltre ad apportare una serie di modifiche al testo unico delle spese di giustizia in tema di contributo unificato per le procedure introdotte in esecuzione del regolamento (UE) 655/2014, interviene in materia di patrocinio legale e, in analogia con quanto stabilito per procedimenti simili di diritto interno, prevede che nei procedimenti di impugnazione è necessaria l'assistenza di un difensore;
  esprime,

PARERE FAVOREVOLE.