CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 settembre 2020
431.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

7-00045 Sarli e 7-00372 Siani: Iniziative volte al riordino della pet therapy.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI 7-00045 SARLI e 7-00372 SIANI

  La XII Commissione,
   premesso che:
    l'espressione pet therapy è stata coniata dallo psichiatra americano Boris Levinson nei primi anni 60 e letteralmente significa «terapia dell'animale da affezione». Si tratta di una pratica di supporto ad altre forme di terapia tradizionali, che sfrutta gli effetti positivi dati dalla vicinanza di un animale a una persona;
    in Italia la pet therapy è stata riconosciuta come cura ufficiale dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, che recepisce l'Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e di pet therapy;
    nonostante tale riconoscimento, per molti anni è mancato un riferimento normativo specifico in materia e solo con l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recante le «linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)», sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 25 marzo 2015, si è colmata, almeno in parte, tale lacuna;
    al fine di tutelare la salute degli utenti e il benessere dell'animale impiegato, le predette linee guida, oltre a definire standard operativi per la corretta e uniforme applicazione degli IAA nel territorio nazionale, danno indicazioni sui compiti e le responsabilità delle molteplici figure professionali e degli operatori coinvolti in questo tipo di iniziative (veterinari, medici, psicologi, educatori, educatori cinofili, etologi) e ne individuano le modalità di formazione;
    gli IAA, caratterizzati dal contesto multidisciplinare con finalità di tipo terapeutico, educativo e ludico-ricreativo, rivestono un crescente interesse sia in Italia che nel resto del mondo, al passo con l'evoluzione della società contemporanea e del suo bisogno di trovare nella relazione emotiva con l'animale una forma di supporto; tale interesse si evidenzia nella quantità crescente di esperienze offerte dal territorio;
    le linee guida recate dall'Accordo del 2015 distinguono gli IAA in tre tipi d'intervento (articoli 1, comma 3, e 2):
     1) Terapia Assistita con gli Animali (TAA): interventi finalizzati alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale rivolta a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime;
     2) Educazione Assistita con gli Animali (EAA): interventi di tipo educativo, con il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita;
     3) Attività Assistita con gli Animali (AAA): interventi con finalità di tipo ludico ricreativo e di socializzazione;Pag. 180
    questi tre tipi di intervento, in particolare i primi due, pur facendo parte della sanità pubblica veterinaria – e quindi, per legge, devono essere eseguiti da una figura professionale appartenente alle professioni sanitarie – sono in capo alla figura del «coadiutore dell'animale» in possesso di comprovata esperienza nella gestione delle specie animali impiegate negli IAA, che prende in carico l'animale durante le sedute e si assume la responsabilità della corretta gestione dell'animale ai fini dell'interazione, provvedendo a monitorarne lo stato di salute e di benessere, secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario al quale riferisce eventuali sintomi di malattia o di disturbi del comportamento. Il coadiutore dell'animale ha numerosi compiti quali monitorare in tempo reale lo stato di salute e di benessere dell'animale; riferire di eventuali sintomi di malattia o di disturbi del comportamento; prendere in carico l'animale durante le sedute;
    nelle linee guida si afferma che gli IAA debbano essere improntati su criteri scientifici e richiedano «l'applicazione di protocolli che contemplino la presa in carico del paziente/utente, la stesura di un progetto, la definizione degli obiettivi, la verifica periodica dei risultati raggiunti e la capacità di lavorare in équipe da parte di specialisti che spesso appartengono ad ambiti scientifici e culturali molto diversi»;
    le linee guida, inoltre, riconoscono che l'impiego degli animali in vari ambiti terapeutici determina non solo una migliore risposta del paziente ma spesso concorre alla riduzione dell'uso dei farmaci, con ulteriori vantaggi sia per la qualità della vita che in termini di costi per la collettività;
    nella pet therapy in ambito sanitario la relazione tra paziente e animale rappresenta una vera e propria terapia e, pertanto, dovrebbe essere gestita da personale sanitario;
    un veterinario esperto in IAA ha una formazione universitaria tale da poter effettuare monitoraggi sanitari e diagnosi differenziali in tempo reale e in grado di tutelare la salute e il benessere dell'animale e tutelare la salute dell'uomo da eventuali rischi di qualsiasi attività dell'animale;
    le linee guida evidenziano alcune incongruenze anche rispetto alla parte riguardante la formazione: le terapie come le attività e l'educazione assistite dagli animali in ambito sanitario (pedagogia medica) sono servizi riferibili a prestazioni sanitarie di tipo specialistico, la cui formazione, rientra a pieno titolo in quelli che sono dei veri e propri percorsi di alta formazione e quindi erogati dall'università;
    infine, le linee guida non danno indicazioni sugli standard dei criteri di scelta delle specie e degli individui animali e delle tecniche di educazione, là dove la standardizzazione di questi criteri renderebbe più sicuri gli interventi abbassando nel contempo lo stress dell'animale e la possibilità che si realizzino le condizioni per zoonosi sia infettive che comportamentali, né sono state indicate le modalità di gestione degli animali coinvolti, necessarie soprattutto se gli interventi sono dedicati alle strutture sanitarie verso le quali gli animali stessi possono rappresentare dei fattori di rischio epidemiologico come possibili vettori in entrata e in uscita di importanti germi patogeni;
    a tutt'oggi vengono introdotti in alcune strutture sanitarie (a contatto con pazienti che presentano varie patologie acute e/o croniche) animali con analisi cliniche generiche quando invece sarebbero necessari protocolli sanitari specifici derivati da analisi del rischio in base alle diverse condizioni dei setting costruiti tenendo presente i diversi fattori che vanno ad influenzarlo; ad esempio, vengono introdotte specie, quali il coniglio e altri pet non convenzionali che non hanno ancora gli etogrammi definiti in tutto il loro corredo comportamentale e di cui non è conosciuto nemmeno l'effettivo potenziale di rischio zoonosico;Pag. 181
    ad esempio, per il coniglio non viene considerato che presenta la Pasteurella multocida come commensale del tratto respiratorio e le condizioni ambientali e lo stress possono giocare un importante ruolo nella probabilità di trasmissione di questo germe. Le infezioni da Pasteurella, inoltre, avvengono anche tramite leccamento o contatto con secrezioni mucose. L'assenza di protocolli di gestione degli animali, quindi, espone a rischio sia le persone sia l'animale stesso nonché l'operatore e la struttura per possibili denunce per maltrattamento animale. A volte vengono introdotti rettili come le tartarughe, anche se è ormai conosciuto il potenziale di rischio in quanto portatori di salmonella, essendo questo patogeno spesso presente come commensale del loro intestino. Anche il coinvolgimento dei cani andrebbe normato secondo analisi del rischio zoonosico infettivo e comportamentale infatti recentemente sono stati segnalati casi di meningiti in bambini, sempre da Pasteurella, a seguito del leccamento;
    quanto si è finora realizzato può rappresentare una base al fine di uniformare i comportamenti degli operatori del settore e di consentire la realizzazione di esperienze confrontabili dal punto di vista dell'efficacia terapeutica, rafforzando un approccio scientifico nell'impiego degli IAA,

impegna il Governo:

   1) a sottoporre a revisione le linee guida, riconoscendo alle stesse un carattere dinamico, così come previsto dall'articolo 8, comma 3, del citato Accordo Stato-Regioni del marzo 2015, coinvolgendo nella revisione, oltre ai soggetti ivi indicati – Ministero della salute in collaborazione con il Centro di referenza nazionale per gli IAA, l'Istituto superiore di sanità e i rappresentanti delle regioni, avvalendosi di esperti in materia e rappresentanti delle associazioni del settore di rilevanza nazionale – anche le università;
   2) a riconoscere che le terapie con gli animali, essendo finalizzate al benessere dei pazienti e utilizzate per interventi abilitativi, possono essere considerate come terapie non farmacologiche;
   3) a prevedere, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA), attraverso la procedura concernente il loro aggiornamento, alcune tipologie di terapie assistite con gli animali (TAA), così come avviene già in alcune regioni;
   4) ad aggiornare le linee guida per definire gli IAA in ambito sanitario e gli IAA in altri ambiti, differenziando gli interventi che riguardano le terapie assistite con gli animali e in ambito sanitario, in quanto richiedono una maggiore complessità di esecuzione e maggiori responsabilità;
   5) a prevedere, attraverso atti normativi, che il medico veterinario esperto in IAA, nelle terapie e in ambito sanitario, sia il responsabile della conduzione dell'animale, da solo o supportato dal coadiutore, assicurando così il rispetto delle norme di legge per le quali le prestazioni sanitarie vanno eseguite esclusivamente da appartenenti alle professioni sanitarie di cui al decreto interministeriale 19 febbraio 2009 nonché il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e della legge n. 24 del 2017, in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie;
   6) a differenziare correttamente le attività che non si inseriscono nel contesto degli IAA (ad esempio: fattorie didattiche e fattorie sociali, attività svolte nei maneggi e nei centri equestri) e che possono essere realizzate seguendo metodo e prassi indicate dalle linee guida;
   7) a rivedere i requisiti previsti per le strutture che erogano TAA ed EAA con animali residenziali considerando le reali necessità degli operatori e degli utenti che sono coinvolti negli interventi e rispettando, contemporaneamente, l'esigenza di tutela del benessere degli animali;
   8) a definire criteri standardizzati di selezione, scelta ed educazione degli animali Pag. 182e specie coinvolte anche attraverso la definizione di protocolli sanitari standardizzati con l'analisi del rischio per i differenti setting;
   9) a prevedere, attraverso atti normativi, i criteri di formazione dell’équipe interdisciplinare che opera in ambiente sanitario e terapeutico, con il coinvolgimento delle università;
   10) a valutare l'implementazione di master universitari post laurea concernenti gli IAA in ambito sanitario;
   11) a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di scuole specializzate in IAA accreditate direttamente dal Ministero dell'università e la ricerca con riferimento alla formazione degli operatori non in possesso della laurea.


(7-00045)