CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 settembre 2020
428.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (Atto n. 187).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (atto n. 187);
   considerato che lo schema di decreto legislativo è stato adottato in attuazione della delega conferita dalla legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018);
   preso atto che la direttiva a cui lo schema dà attuazione ha l'obiettivo di contemperare l'esigenza di tutela dei lavoratori distaccati con il diritto delle imprese di esercitare la libera prestazione di servizi senza particolari restrizioni, sulla base dei principi fondamentali del mercato interno, sanciti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
   apprezzate le finalità del provvedimento, volto a adeguare l'ordinamento nazionale a quello europeo nel settore del distacco transnazionale dei lavoratori e a limitare il dumping sociale e salariale mediante un rafforzamento del nucleo delle tutele già previste dalla legislazione vigente per i lavoratori distaccati;
   rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettere a), n. 2, e b), n. 1, dispone l'estensione del campo di applicazione della disciplina al cosiddetto «distacco a catena»;
   considerato, all'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1, l'ampliamento delle materie in cui sono applicabili al rapporto di lavoro e ai lavoratori distaccati in Italia, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate, tra cui la trasparenza retributiva e il riferimento alla retribuzione, in luogo delle tariffe minime salariali, il riferimento ai congedi annuali retribuiti anziché alle ferie annuali retribuite, la garanzia di condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori distaccati lontano dalla sede abituale di lavoro, le indennità o i rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio;
   tenuto conto della disciplina del distacco di lunga durata, recata dall'articolo 1, comma 1, lettera d), che prevede l'applicazione, oltre che delle condizioni di lavoro e di occupazione di cui alla lettera c), n. 1, anche di tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.